Art. 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 100.000 milioni, per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 100.000 milioni, per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni.