Articolo 1 della Legge 26 luglio 1961, n. 718
Articolo 2
Versione
25 agosto 1961
Art. 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 100.000 milioni, per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 25 agosto 1961