Articolo 1 della Legge 11 maggio 1971, n. 390
Articolo 2
Versione
9 luglio 1971
Art. 1.
L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta', nonche' quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalita' dell'iscrizione a repertorio e della registrazione.
Entrata in vigore il 9 luglio 1971