Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del decreto in data 10 ottobre 2024 con il quale il Prefetto di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 10 febbraio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. RE De OL e uditi gli avvocati delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha presentato in data 10 febbraio 2023 un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91/1992.
2. In data 28 settembre 2023 la Prefettura di Venezia ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza medesima, in quanto «nel corso dell’istruttoria è stato ( rectius , sono stati) acquisiti d’ufficio i certificati di residenza rilasciati dai Comuni di -OMISSIS- dai quali risulta che l’interessato è stato cancellato dai registri anagrafici di -OMISSIS- per irreperibilità in data 26/02/2019 e riscritto nei registri anagrafici di -OMISSIS- in data 03/07/2019 proveniente da irreperibilità anagrafica e, pertanto, alla data di presentazione della domanda non possedeva il requisito del periodo di dieci anni di residenza legale, continua ed ininterrotta sul territorio nazionale» .
3. Il ricorrente non ha dato alcun riscontro alla suddetta comunicazione, ragion per cui la Prefettura di Venezia, ritenuta la carenza del requisito della c.d. “residenza legale”, ha decretato in data 10 ottobre 2024 l’inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
4. Come si evince dal provvedimento impugnato, la Prefettura - premesso che «la normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana non richiede la mera presenza in Italia dello straniero, ma la residenza legale ultradecennale, ossia il mantenimento di un’interrotta situazione di residenza, accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe e, conseguentemente, il mancato rispetto delle regoli formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il non completo inserimento dell’interessato nel tessuto sociale e la non assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini nel nostro Paese» - ha ritenuto inammissibile l’istanza «in quanto l’interessato risulta privo del requisito dei dieci anni di residenza legale, continua ed ininterrotta sul territorio nazionale, richiesto dal citato art.9, lettera f) comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.91».
5. Del suddetto provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo le seguenti censure:
5.1. Violazione dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91 e necessaria interpretazione della precitata disposizione e dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 secundum Constitutionem . L’Amministrazione ha illegittimamente equiparato la discontinuità dell’iscrizione anagrafica alla perdita del requisito della residenza legale ultradecennale, sposando una lettura formalistica della norma e in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la soluzione di continuità anagrafica, peraltro circoscritta soltanto al periodo compreso tra il 26 febbraio 2019 e il 3 luglio 2019, sarebbe stata erroneamente considerata quale interruzione della residenza legale a prescindere da qualsiasi valutazione sull’effettiva e continuativa presenza del ricorrente sul territorio nazionale, mentre la documentazione versata in atti dimostrerebbe come egli abbia mantenuto, anche nel periodo caratterizzato da una soluzione di continuità dell’iscrizione anagrafica, una stabile continuità di vita personale, familiare e lavorativa nel territorio nazionale, sicché il requisito sostanziale della permanenza ultradecennale dovrebbe ritenersi comunque integrato.
In tale prospettiva, il ricorrente sostiene altresì che la disposizione regolamentare dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993 dovrebbe essere interpretata in modo costituzionalmente orientato ovvero, ove necessario, disapplicata nella parte in cui subordina in via esclusiva il requisito della residenza legale alla continuità dell’iscrizione anagrafica, senza consentire la valorizzazione della residenza effettiva e del concreto radicamento dello straniero nel territorio nazionale.
5.2. Violazione dell’articolo 3 della l. n.241/1990 e motivazione erronea ed insufficiente . La motivazione del provvedimento impugnato è illogica e comunque insufficiente, avendo l’Amministrazione desunto la mancata integrazione del ricorrente dalla sola discontinuità anagrafica e non dalla valutazione della sua effettiva situazione personale.
6. Il ricorrente ha depositato in data 28 marzo 2026 una memoria riepilogativa, concludendo per l’accoglimento della propria domanda.
7. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 5 maggio 2026, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 il difensore del ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e della documentazione dell’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è passata in decisione.
9. Preliminarmente devono essere dichiarati inutilizzabili la memoria e i documenti tardivamente depositati dalla Difesa Erariale in data 5 maggio 2026, in violazione dei termini prescritti dall’art. 73 comma 1 c.p.a.. Di essi, pertanto, non si terrà conto ai fini della decisione.
10. Passando al merito, i motivi di ricorso - pur suggestivi e ben argomentati - non sono fondati alla luce del quadro normativo di riferimento e della consolidata giurisprudenza in materia, dalla quale il OLlegio ritiene di non potersi discostare.
11. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, let f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, la cittadinanza italiana per c.d. “naturalizzazione” può essere concessa “allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” . Tale disposizione dev’essere letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, recante il Regolamento di esecuzione della predetta legge, secondo cui “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica” .
Da tale quadro normativo si evince che possono assumere rilevanza giuridica ai fini della concessione della cittadinanza solo i periodi di soggiorno nel territorio italiano certificati dall’autorità anagrafica, implicando la nozione di “residenza legale” che il richiedente abbia adempiuto non soltanto alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, ma altresì agli obblighi inerenti all’iscrizione anagrafica, con la conseguenza che la continuità della residenza non può essere comprovata mediante elementi diversi dalle risultanze dei registri anagrafici ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 novembre 2025 n. 2212).
La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che poiché «il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l’interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente e coerentemente l’art. 1, d.P.R. n. 362 del 1994 e l’art. 1 comma 2 lett. a), d.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l’esibizione del certificato di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente» (in questi termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 25 ottobre 2024, n. 18691).
12. Ne consegue che il provvedimento impugnato sfugge alle censure ex adverso dedotte, essendo incontestato che il ricorrente risulta cancellato per irreperibilità dall’anagrafe della popolazione residente del Comune di -OMISSIS- in data 26 febbraio 2019 per poi venire reiscritto in quella del Comune di Pianiga (VE) solo il successivo 3 luglio 2019.
Non giova al ricorrente invocare la prevalenza della residenza c.d. “fattuale”, atteso che, ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91/1992, la nozione di “residenza legale” coincide con quella di residenza anagrafica risultante dai registri comunali. Invero, l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 – disposizione regolamentare di attuazione della legge sulla cittadinanza – precisa che deve considerarsi legalmente residente nel territorio dello Stato lo straniero che vi risieda nel rispetto sia delle norme in materia di soggiorno sia degli adempimenti prescritti dalla disciplina anagrafica. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il requisito della residenza legale ultradecennale deve essere dimostrato attraverso la continuità delle risultanze anagrafiche, non potendo essere surrogato dalla mera presenza di fatto sul territorio nazionale o da elementi indiziari di integrazione sociale e lavorativa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 novembre 2025 n. 2212, cit.).
13. Né può disporsi la disapplicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, atteso che tale disposizione regolamentare non introduce requisiti ulteriori rispetto alla normativa primaria, ma si limita a specificare il contenuto della nozione di “residenza legale” prevista dall’art. 9 della l. n. 91/1992, in coerenza con la disciplina generale di cui all’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989 e all’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, che configurano l’iscrizione e l’aggiornamento anagrafico quali puntuali obblighi giuridici, correlati alla dimora abituale dello straniero.
Ne deriva che le soluzioni di continuità dell’iscrizione anagrafica non integrano mere irregolarità formali o «disguidi burocratici» , ragion per cui comportano il venire meno del requisito della continuità della residenza legale richiesta dalla legge ai fini della naturalizzazione.
14. Il OLlegio non ignora gli effetti di tale approdo interpretativo in casi come quello in esame, caratterizzati da situazioni di effettiva integrazione sociale e lavorativa dello straniero; nondimeno, l’orientamento giurisprudenziale prevalente non consente di attribuire autonoma rilevanza alla sola residenza di fatto in presenza di accertate soluzioni di continuità anagrafiche.
Del resto, l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione e dalla giurisprudenza tiene conto dell’elevato numero delle domande di cittadinanza e della conseguente necessità di individuare nelle risultanze anagrafiche un criterio oggettivo e uniforme di accertamento del requisito della residenza legale, funzionale a garantire certezza giuridica, uniformità applicativa e buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 923).
15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, ma resta fermo che la presente pronuncia non preclude al ricorrente la possibilità di riproporre una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana, ove ne ricorrano i presupposti di legge, potendo l’Amministrazione procedere ad una valutazione aggiornata della posizione dell’interessato alla luce della situazione anagrafica e personale maturata nel tempo.
16. In ragione della tardività della memoria difensiva prodotta dall’Amministrazione resistente, sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo RI, Presidente
RE De OL, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RE De OL | Carlo RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.