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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI TO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5622/2022 depositato il 03/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 1 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200004601888000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7 gennaio 2022, il sig. Ricorrente_1, residente a [...], ha presentato ricorso contro la cartella esattoriale n. 125 2020 00046018 88000, notificata il 25 novembre 2021, a seguito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, riguardante il tributo IRPEF.
L'istante ha contestato la legittimità della notifica della cartella di pagamento impugnata, sostenendo che era decaduto il potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato prima dal D.L. n. 106 del 17 giugno 2005 e successivamente dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006.
Con controdeduzioni del 23 febbraio 2022, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando il contenuto del ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.
L'Ente di Riscossione rilevava che i termini di prescrizione/decadenza erano stati sospesi dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
In merito all'eccezione di decadenza della riscossione maturata prima della consegna del ruolo, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo.
Con sentenza n. 367/2022, depositata in data 12 settembre 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo ha rigettato il ricorso introduttivo e condannato il sig. Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di poter prescindere dal rilievo in merito al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'Amministrazione resistente, in considerazione dell'infondatezza della pretesa azionata dal ricorrente;
ha inoltre rilevato che per i titoli accertativi divenuti definitivi nel 2020, come nel caso in esame, trova applicazione la proroga prevista dall'art. 68 D.L. n. 18/2020: “per i titoli accertativi divenuti definiti nel 2020 - come nella fattispecie in esame - trova applicazione la proroga prevista dal citato art. 68 (pari a 542 giorni), ovvero il periodo che va dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.”. Con atto del 19 settembre 2022, notificato il 5 ottobre 2022, il contribuente proponeva gravame, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la sentenza n. 367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, chiedendone la riforma.
L'appellante ribadiva la intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva, non trovando applicazione la normativa richiamata nella sentenza di primo grado;
eccepiva, altresì, la inesistenza giuridica della cartella di pagamento impugnata perché notificata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri.
Con controdeduzioni del 23 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio contestando il ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.
L'Ente di Riscossione rilevava che i termini di prescrizione/decadenza erano stati sospesi dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Inoltre, in merito all'eccezione di decadenza della riscossione maturata prima della consegna del ruolo, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo.
In data 09.10.2023, il contribuente produce innanzi a questa Corte, copia della domanda di definizione agevolata, ed in data 06.02.2025, chiede a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In data 07.02.2025, il contribuente deposita memoria illustrativa con la quale rappresenta di avere ricevuto in data 30.09.2024, dall'Agenzia delle Entrate, il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, per il fatto di non avere rinvenuto, in relazione ai dati forniti dal contribuente, alcuna causa in cui sia parte (originaria o intervenuta) l'Agenzia stessa.
Nella medesima memoria, pertanto, il contribuente ribadisce la sua posizione originaria fatta valere con l'appello che chiede di accogliere.
Con la medesima memoria il contribuente rappresenta tuttavia di avere impugnato, in data 09.12.2024, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di Viterbo il provvedimento di diniego.
In data 10.03.2025, questa Corte emette ordinanza interlocutoria, con cui sospende la causa fino alla decisione del giudice di prime cure di Viterbo relativa alla impugnazione del provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, tenuto conto della pregiudizialità di tale decisione rispetto a quella che spetta a questa Corte nell'ambito dell'appello avanzato dal contribuente.
In data 16.05.2025 il contribuente, odierno appellante, deposita una ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata (comprendente anche la cartella di pagamento che costituisce l'oggetto del presente contenzioso), cosicché con decreto presidenziale, in data 21.05.2025, la causa viene rimessa in ruolo e rinviata per la trattazione all'odierna udienza.
In data 05.12.2025 l'appellante deposita provvedimento con cui viene accolta l'istanza di riammissione alla definizione agevolata, nonché la ricevuta del pagamento della prima rata. All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa veniva sottoposta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del D.L. 84/2025 (introdotto in sede di conversione) stabilisce che, per i carichi inclusi nella rottamazione-quater, il perfezionamento della definizione, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi pendenti, si realizza con il versamento della prima o unica rata.
La disposizione chiude il contrasto interpretativo sorto sulla lettura dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022 (che collegava l'estinzione al “perfezionamento” della definizione), chiarendo che, per chiudere il contenzioso, non è richiesto l'integrale pagamento di tutte le rate.
L'articolo 12-bis del D.L. 84/2025 è espressamente configurato come norma di interpretazione autentica;
quindi, opera retroattivamente e si applica a tutti i giudizi ancora pendenti che riguardino debiti inclusi nella rottamazione-quater.
La relazione illustrativa e i commenti dottrinali chiariscono che l'art. 12-bis si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore (2 agosto 2025), compresi quelli già sospesi in attesa del perfezionamento della rottamazione-quater.
La riapertura/riammissione è prevista dall'art.
3-bis del D.L. 202/2024, conv. in L. 15/2025 (c.d. Milleproroghe), che consente ai decaduti al 31.12.2024 dalla rottamazione-quater di presentare domanda entro il 30.4.2025.
Il rinvio espresso è ai commi 231-252 dell'art. 1 L. 197/2022: la riammissione non crea un nuovo istituto, ma “riporta dentro” la medesima definizione agevolata originaria, per i medesimi carichi.
In assenza di una deroga espressa sugli effetti processuali della riammissione, l'estensione della regola dell'art. 12-bis ai “riammessi” è giustificata dal combinato disposto: art.
3-bis D.L. 202/2024 (rinvio alla rottamazione-quater); art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 e art. 12-bis D.L. 84/2025, pertanto può essere dichiarata l'estinzione del processo e possono essere compensate le spese.
PQM
La Corte:
a) Dichiara estinto il giudizio;
b) spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI TO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5622/2022 depositato il 03/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 1 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200004601888000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7 gennaio 2022, il sig. Ricorrente_1, residente a [...], ha presentato ricorso contro la cartella esattoriale n. 125 2020 00046018 88000, notificata il 25 novembre 2021, a seguito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, riguardante il tributo IRPEF.
L'istante ha contestato la legittimità della notifica della cartella di pagamento impugnata, sostenendo che era decaduto il potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato prima dal D.L. n. 106 del 17 giugno 2005 e successivamente dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006.
Con controdeduzioni del 23 febbraio 2022, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando il contenuto del ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.
L'Ente di Riscossione rilevava che i termini di prescrizione/decadenza erano stati sospesi dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
In merito all'eccezione di decadenza della riscossione maturata prima della consegna del ruolo, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo.
Con sentenza n. 367/2022, depositata in data 12 settembre 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo ha rigettato il ricorso introduttivo e condannato il sig. Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di poter prescindere dal rilievo in merito al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'Amministrazione resistente, in considerazione dell'infondatezza della pretesa azionata dal ricorrente;
ha inoltre rilevato che per i titoli accertativi divenuti definitivi nel 2020, come nel caso in esame, trova applicazione la proroga prevista dall'art. 68 D.L. n. 18/2020: “per i titoli accertativi divenuti definiti nel 2020 - come nella fattispecie in esame - trova applicazione la proroga prevista dal citato art. 68 (pari a 542 giorni), ovvero il periodo che va dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.”. Con atto del 19 settembre 2022, notificato il 5 ottobre 2022, il contribuente proponeva gravame, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la sentenza n. 367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, chiedendone la riforma.
L'appellante ribadiva la intervenuta decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva, non trovando applicazione la normativa richiamata nella sentenza di primo grado;
eccepiva, altresì, la inesistenza giuridica della cartella di pagamento impugnata perché notificata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri.
Con controdeduzioni del 23 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio contestando il ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.
L'Ente di Riscossione rilevava che i termini di prescrizione/decadenza erano stati sospesi dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Inoltre, in merito all'eccezione di decadenza della riscossione maturata prima della consegna del ruolo, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo.
In data 09.10.2023, il contribuente produce innanzi a questa Corte, copia della domanda di definizione agevolata, ed in data 06.02.2025, chiede a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In data 07.02.2025, il contribuente deposita memoria illustrativa con la quale rappresenta di avere ricevuto in data 30.09.2024, dall'Agenzia delle Entrate, il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, per il fatto di non avere rinvenuto, in relazione ai dati forniti dal contribuente, alcuna causa in cui sia parte (originaria o intervenuta) l'Agenzia stessa.
Nella medesima memoria, pertanto, il contribuente ribadisce la sua posizione originaria fatta valere con l'appello che chiede di accogliere.
Con la medesima memoria il contribuente rappresenta tuttavia di avere impugnato, in data 09.12.2024, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di Viterbo il provvedimento di diniego.
In data 10.03.2025, questa Corte emette ordinanza interlocutoria, con cui sospende la causa fino alla decisione del giudice di prime cure di Viterbo relativa alla impugnazione del provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata, tenuto conto della pregiudizialità di tale decisione rispetto a quella che spetta a questa Corte nell'ambito dell'appello avanzato dal contribuente.
In data 16.05.2025 il contribuente, odierno appellante, deposita una ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata (comprendente anche la cartella di pagamento che costituisce l'oggetto del presente contenzioso), cosicché con decreto presidenziale, in data 21.05.2025, la causa viene rimessa in ruolo e rinviata per la trattazione all'odierna udienza.
In data 05.12.2025 l'appellante deposita provvedimento con cui viene accolta l'istanza di riammissione alla definizione agevolata, nonché la ricevuta del pagamento della prima rata. All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa veniva sottoposta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del D.L. 84/2025 (introdotto in sede di conversione) stabilisce che, per i carichi inclusi nella rottamazione-quater, il perfezionamento della definizione, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi pendenti, si realizza con il versamento della prima o unica rata.
La disposizione chiude il contrasto interpretativo sorto sulla lettura dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022 (che collegava l'estinzione al “perfezionamento” della definizione), chiarendo che, per chiudere il contenzioso, non è richiesto l'integrale pagamento di tutte le rate.
L'articolo 12-bis del D.L. 84/2025 è espressamente configurato come norma di interpretazione autentica;
quindi, opera retroattivamente e si applica a tutti i giudizi ancora pendenti che riguardino debiti inclusi nella rottamazione-quater.
La relazione illustrativa e i commenti dottrinali chiariscono che l'art. 12-bis si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore (2 agosto 2025), compresi quelli già sospesi in attesa del perfezionamento della rottamazione-quater.
La riapertura/riammissione è prevista dall'art.
3-bis del D.L. 202/2024, conv. in L. 15/2025 (c.d. Milleproroghe), che consente ai decaduti al 31.12.2024 dalla rottamazione-quater di presentare domanda entro il 30.4.2025.
Il rinvio espresso è ai commi 231-252 dell'art. 1 L. 197/2022: la riammissione non crea un nuovo istituto, ma “riporta dentro” la medesima definizione agevolata originaria, per i medesimi carichi.
In assenza di una deroga espressa sugli effetti processuali della riammissione, l'estensione della regola dell'art. 12-bis ai “riammessi” è giustificata dal combinato disposto: art.
3-bis D.L. 202/2024 (rinvio alla rottamazione-quater); art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 e art. 12-bis D.L. 84/2025, pertanto può essere dichiarata l'estinzione del processo e possono essere compensate le spese.
PQM
La Corte:
a) Dichiara estinto il giudizio;
b) spese compensate.