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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere/Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 505\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 15, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Bartolo De Vita che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania (SA), alla via Mons. CP
Nicodemo n. 9, presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Vietri che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 285/2023, pubblicata in data 3\04\2023 dal
Tribunale di Vallo della Lucania;
in materia di rapporti obbligatori - mutuo;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c. e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8/05/2025 (cfr. note di trattazione scritta in atti);
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 30\4\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 285/2023, pubblicata in data 3/04/2023, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la domanda proposta dal , condannandolo Pt_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite. CP
Invero, con atto di citazione in primo grado notificato in data 30\7\2008, Parte_1
evocava in giudizio esponendo che tra la fine del 1997 e l'inizio dell'anno CP
1998 aveva consegnato a a titolo di mutuo la somma di € 34.602,61, CP
ricevendo dall'appellato due assegni bancari (n. 000282176511 di importo pari a Lire
51.000.000 e assegno n. 000042488304 di importo pari a Lire 16.000.000) a garanzia del proprio credito;
che dagli accordi verbali intercorsi la somma prestata avrebbe dovuto essere restituita al creditore entro i primi sei mesi del 1999; che allo scadere del termine pattuito il debitore non aveva restituito all'attore la somma prestata, sicché quest'ultimo aveva provveduto a sollecitare, senza esito, il pagamento mediante raccomandata del 12/03/2008.
Di talché, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, Parte_1
al fine di sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma di CP
€ 34.602,61, oltre interessi dalla domanda, ovvero della somma accertata in corso di causa,
nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., con vittoria di spese.
2 Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva eccependo, in CP
via preliminare, di aver corrisposto da oltre un decennio la somma richiesta, senza ottenere la restituzione dei titoli. Il convenuto negava di aver avuto difficoltà economiche, così come negava la pattuizione di un termine per la restituzione delle somme, affermando, comunque,
che non si trattava di un mutuo, ma di un rapporto obbligatorio nullo per illiceità della causa. A
detta del convenuto, infatti, tra la fine dell'anno 1992 e l'inizio del 1993 era stata costituita una società di fatto tra lo stesso , il , che gestiva la contabilità e disponeva della CP Pt_1
cassa comune, suo cognato e , allo scopo di effettuare Persona_1 Persona_2
delle giocate in comune alle varie lotterie nazionali, con distribuzione degli utili in caso di vincita. Tuttavia, nel corso del tempo tale società iniziava a perseguire scopi illeciti, così come chiarito dall'inchiesta denominata “lotto truffa”, che sgominava una rete intrecciata da pubblici dipendenti dell'intendenza di finanza di Milano e privati cittadini dediti a conseguire vincite milionarie attraverso estrazioni pilotate. Da tale indagine conclusasi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, era risultato che anche le odierne parti contrapposte avevano iniziato ad investire ingenti somme di denaro per ottenere vincite certe,
ma illecite, perché venivano preventivamente informati dai compiacenti dipendenti pubblici su quali numeri sarebbero stati estratti, attraverso un sistema truffaldino messo in piedi tra il 1995
e il 1996. Dunque, per il convenuto il debito oggetto di controversia era sorto nell'ambito di tale sistema illegale, ragion per cui l'attore non ne poteva chiedere la restituzione, concludendo la sua difesa nel chiedere l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e la restituzione degli assegni ceduti.
Di poi, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 30\4\20010 e verbale di udienza del 14\1\2011
per i testi e , verbale del 17\7\2013 per il teste Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
[...]
cpc. Il Tribunale, quindi, emanava la sentenza qui gravata, con la quale così statuiva: “rigetta
la domanda attorea come proposta;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
3 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 348,00 per spese vive, € CP
2.666,30 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive
documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi”.
In particolare, il primo giudice, dopo un richiamo alla giurisprudenza sulla validità degli assegni in bianco o postdatati, riteneva le deduzioni di parte convenuta fondate sul procedimento penale e sulle dichiarazioni del teste , concludendo per la nullità del rapporto per illiceità Persona_2
della causa. In merito alle ulteriori testimonianze, il primo giudice riteneva tardivamente introdotto il tema delle difficoltà economiche della società della moglie del CP
riportando solo le difese di parte convenuta.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
- Errata, insufficiente ed incompleta valutazione dei fatti e degli atti di cui causa- Omessa
e\o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di mutuo intercorso tra le parti. L'appellante, invero, premettendo che il primo giudice aveva aderito in toto alle difese di parte convenuta senza una adeguata motivazione, riteneva che il Tribunale erroneamente, pur considerando nullo per contrarietà a norme imperative il patto di garanzia sorto con il rilascio dei due assegni da parte del
[...]
al , ne aveva residuato comunque una promessa di pagamento ex art. CP Pt_1
1988 c.c., la quale però si sarebbe estinta per l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'appellato, mai provato. L'appellante, poi, sottolineando che il debitore non aveva mai contestato il rapporto obbligatorio intercorso con l'attore, negava la dedotta causa illecita del rapporto, che era estraneo alla vicenda oggetto del procedimento penale,
concluso con sentenza di non luogo a procedere e, dunque, senza una condanna per non aver gli imputati commesso il fatto costituente reato;
- Erronea valutazione delle risultanze probatorie, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice – ritenute
4 contraddittorie e prive di riscontri probatori in relazione all'oggetto del giudizio civile
–, nonché le circostanze di prova articolate nella memoria istruttoria, attraverso le quali la difesa di parte attrice intendeva solo dimostrare il motivo sotteso al rapporto di mutuo,
senza introdurre un nuovo thema decidendum, quale era la presunta difficoltà
economico-finanziaria della società amministrata dalla coniuge del Controparte_2 [...]
per far fronte alle quali quest'ultimo avrebbe chiesto un prestito al . CP Pt_1
Quindi, così concludeva: <1. accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza n° 285/2023 resa e pubblicata dal Tribunale di Vallo della Lucania, in
persona del G.I. Dott. Carmine Esposito, nel procedimento n° 1544/2008 R.G., non notificata,
accogliere la domanda esperita in primo grado dal Sig. e, per l'effetto, condannare il Pt_1
Sig. alla restituzione in favore dell'attore della somma di €.34.602,61 oltre CP
interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore da accertarsi in
corso di causa, nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° co., cod. civ..2. Con
vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio;
3. Con richiesta di
accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla restituzione delle somme esborsate in Pt_1
esecuzione della Sentenza gravata n° 285/2023 del 03.04.2023, con pedissequa condanna del
Sig. alla corresponsione delle stesse in favore di parte appellante>. CP
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva tardivamente solo in data 7\4\2025
l'appellato contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il CP
rigetto dell'appello. In particolare, l'appellato ribadiva la natura illecita del rapporto, visto che il fascicolo relativo alla vicenda penale versato in atti aveva documentalmente provato che il e il avevano dato vita ad un sodalizio (denominato “lotto truffa”) regolato CP Pt_1
da un contratto orale illecito, che consisteva nel puntare su numeri di cui era previamente nota l'estrazione. Inoltre, l'appellato contestava la repentina inversione di rotta di parte attrice, la quale aveva tardivamente introdotto in giudizio, con la memoria ex 183 comma VI n. 2 c.p.c.,
un ulteriore elemento di prova volto a dimostrare la nuova e diversa circostanza attraverso cui
5 sorgeva il rapporto obbligatorio mai rappresentata prima, ovverosia che le somme mutuate sarebbero state elargite al per risanare i debiti della società CP CP_2
amministrata dalla sig.ra , moglie dell'appellato. Infine, l'appellato eccepiva Persona_3
l'assoluta inattendibilità del teste di parte attrice, in quanto direttamente coinvolto nella vicenda penale.
Di seguito, la Corte rinviava la causa all'udienza dell'8\05\2025, per la rimessione in decisione,
concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del'8\05\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento del
13\05\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'errata qualificazione del rapporto e valutazione delle prove.
Con l'appello in esame, eccepiva l'errata, insufficiente ed incompleta Parte_1
valutazione dei fatti e degli atti di cui causa, nonché l'messa e\o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di mutuo intercorso tra le parti. L'appellante, invero,
premettendo che il primo giudice aveva aderito in toto alle difese di parte convenuta senza una adeguata motivazione, riteneva che il Tribunale erroneamente, pur considerando nullo per contrarietà a norme imperative il patto di garanzia sorto con il rilascio dei due assegni da parte del al , ne aveva residuato comunque una promessa di pagamento ex art. CP Pt_1
1988 c.c., la quale però si sarebbe estinta per l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'appellato, mai provato. L'appellante, poi, sottolineando che il debitore non aveva mai
6 contestato il rapporto obbligatorio intercorso con l'attore, negava la dedotta causa illecita del rapporto, che era estraneo alla vicenda oggetto del procedimento penale, concluso con sentenza di non luogo a procedere e, dunque, senza una condanna per non aver gli imputati commesso il fatto costituente reato. Per il , poi, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente Pt_1
interpretato le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice – ritenute contraddittorie e prive di riscontri probatori in relazione all'oggetto del giudizio civile –, nonché le circostanze di prova articolate nella memoria istruttoria, attraverso le quali la difesa di parte attrice intendeva solo dimostrare il motivo sotteso al rapporto di mutuo, senza introdurre un nuovo thema
decidendum, quale era la presunta difficoltà economico-finanziaria della società CP_2
amministrata dalla coniuge del per far fronte alle quali quest'ultimo
[...] CP
avrebbe chiesto un prestito al . Pt_1
I motivi, così riassunti, sono fondati.
In primo luogo, va chiarito che con l'atto di citazione in primo grado il non ha inteso Pt_1
azionare i due assegni, a suo dire, consegnatigli dal a titolo di garanzia della CP
restituzione delle somme date in prestito. Anzi, da una attenta lettura dell'atto introduttivo depositato dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania si evince a chiare lettere che il Pt_1
aveva richiesto semplicemente la restituzione delle somme mutuate, paria d € 34.602,61.
Ragion per cui deve ritenersi del tutto inconferente sia relativa motivazione del giudice di primo grado in merito sulla invalidità degli assegni in bianco e\o postdatati e sulla residuale promessa di pagamento in essi contenuta, sia le argomentazioni dedotte dal in sede di CP
appello.
Ne consegue, quindi, che il rapporto per cui è causa è un mutuo tra privati, come ammesso dallo stesso , il quale nella sua comparsa di primo grado affermava espressamente che CP
non vi era alcun debito né alcun credito per la semplice ragione che il prestito era stato restituito da oltre un decennio.
Manca, poi, la dimostrazione dell'eccepita illiceità del mutuo in oggetto.
7 Sul punto, in via preliminare, questa Corte riconosce l'apparente motivazione del primo giudice, non sorretta da un'adeguata argomentazione in quanto aderiva, senza alcun riscontro oggettivo, agli assunti difensivi del convenuto, rigettando acriticamente la domanda attorea e richiamando semplicemente, a sostegno della propria decisione, le risultanze della vicenda penale che coinvolgeva le parti: il Tribunale di Vallo della Lucania, infatti, nell'ipotizzare un collegamento funzionale tra lo scopo illecito delle vincite pilotate e la somma prestata dal al , aveva automaticamente ricondotto il prestito pecuniario de quo alle Pt_1 CP
condotte criminose emerse nella vicenda penale, da ciò traendo l'illiceità della causa per contrarietà a norme imperative.
Tale inequivoca correlazione, tuttavia, manca.
Da un lato, infatti, vale ricordare che il procedimento penale si è chiuso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. Dall'altro, difetta qualsivoglia stretto collegamento tra il prestito in esame e la vicenda nota come “Lotto-truffa”.
Anzi, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che il prestito del si inseriva in Pt_1
una vicenda del tutto diversa: il ricorreva all'elargizione di danaro del per CP Pt_1
far fronte alle difficoltà economico-finanziarie della società “Auto Oggi s.n.c.” amministrata dalla moglie1. Per inciso, a tal riguardo va sottolineato che, al contrario di quanto asserito da parte appellata circa l'irregolare ed intempestiva introduzione di un nuovo “thema decidendum” con l'ingresso di nuovi argomenti solo attraverso la memoria ex 183 comma VI n. 2 c.p.c., di fronte alla difesa di parte convenuta tesa a dimostrare la natura illecita del patto sottostante al rapporto di garanzia, con la suindicata memoria l'attore non faceva altro che chiarire i meri motivi soggettivi2 che avevano spinto il ad avanzare richiesta di prestito, senza tuttavia CP
introdurre alcun argomento di prova nuovo.
A fronte di dette attendibili testimonianze – le dichiarazioni del teste de relato Testimone_1
debitoris, trovano puntuale conferma nella deposizione del teste , il quale percepiva Tes_2
direttamente della esistenza del mutuo, avendo accompagnato il presso la società Auto Pt_1
Oggi snc per richiedere la restituzione della somma di già Lire 77.000.00 – nessun elemento in contrario può desumersi dall'escussione del teste, , il quale pur dando atto Persona_2
dell'esistenza del sistema truffaldino messo in atto dalle parti in causa proprio in quegli anni,
tuttavia, non era in grado di fornire alcun elemento certo che anche la somma oggetto di causa fosse stata erogata per finalità di gioco (cfr. verbale di udienza del 17\7\2013).
Una volta ricostruito il rapporto intercorso tra le parti come di mutuo, lecito ed efficace, ed ammessa la dazione delle somme in prestito, come sopra ricordato, ritiene la Corte del tutto assente la prova della restituzione, il cui onere gravava sul debitore.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, la Corte ritiene che l'appello vada accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda avanzata da , con condanna di al pagamento in favore del Parte_1 CP primo della somma di € 34.602,61, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ma con esclusione del risarcimento del maggior danno da svalutazione ex art. 1224, secondo comma,
cc, in assenza di allegazione e prova.
B. Spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio segue la soccombenza, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della ogni diversa domanda, Parte_1 CP
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 285/2023, pubblicata in data 3\04\2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania,
CONDANNA l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, CP
, della somma di € 34.602,61, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;
2) CONDANNA l'appellato, al pagamento, in favore dell'appellante, CP
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella Parte_1
complessiva somma di € 354,70 per esborsi ed € 3.900,00 per compensi professionali,
oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3) CONDANNA l'appellato, al pagamento, in favore dell'appellante, CP
, delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella Parte_1
complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali,
oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 2 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste dichiarava “all'epoca dei fatti ero preposto alla vendita di automobili per la società Testimone_1
“Auto Oggi s.n.c.” nella quale mia moglie, , era socia con la moglie di , Persona_4 CP Per_3
, anche amministratrice. Società che aveva quale fine la compravendita di auto nuove ed usate. In tale
[...] circostanza sono venuto a conoscenza dallo stesso della consegna a titolo di mutuo di una somma CP consistente […]. Tale somma data in mutuo dal al serviva per far fronte alle esigenze della Pt_1 CP società che aveva bisogno di liquidità, esigenze cui aveva per i primi tempi fatto fronte lo stesso CP_2 [...]
” (cfr. verbale udienza del 14\1\2011). Il teste dichiarava “Conosco dell'esistenza CP_3 Testimone_3 CP_ del prestito… Ho accompagnato il presso la società oggi nella sede di Castelnuovo dove alla Persona_5 mia presenza il ha chiesto la restituzione dei soldi che aveva prestato per l'importo di sessantasette milioni Pt_1 di lire e garantiti con due assegni rilasciati dal al . Assegni che il portava con sé e che CP Pt_1 Pt_1 nella occasione aveva esposto al . Credo di essere andato dal col almeno tre CP CP Pt_1 volte…” (cfr. verbale di udienza del 14\1\2011).
8 2 E' noto che, a differenza della causa, la quale ha una funzione economico sociale necessariamente inerente al contratto, il motivo in genere, come rappresentazione soggettiva di particolari finalità non essenziali alla pattuizione, è di regola privo di rilevanza giuridica e può assumere una rilevanza essenziale solo se si inserisca obiettivamente nella struttura negoziale, in funzione di specifica condizione di efficacia del negozio.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere/Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 505\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 15, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Bartolo De Vita che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania (SA), alla via Mons. CP
Nicodemo n. 9, presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Vietri che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 285/2023, pubblicata in data 3\04\2023 dal
Tribunale di Vallo della Lucania;
in materia di rapporti obbligatori - mutuo;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c. e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8/05/2025 (cfr. note di trattazione scritta in atti);
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 30\4\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 285/2023, pubblicata in data 3/04/2023, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la domanda proposta dal , condannandolo Pt_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite. CP
Invero, con atto di citazione in primo grado notificato in data 30\7\2008, Parte_1
evocava in giudizio esponendo che tra la fine del 1997 e l'inizio dell'anno CP
1998 aveva consegnato a a titolo di mutuo la somma di € 34.602,61, CP
ricevendo dall'appellato due assegni bancari (n. 000282176511 di importo pari a Lire
51.000.000 e assegno n. 000042488304 di importo pari a Lire 16.000.000) a garanzia del proprio credito;
che dagli accordi verbali intercorsi la somma prestata avrebbe dovuto essere restituita al creditore entro i primi sei mesi del 1999; che allo scadere del termine pattuito il debitore non aveva restituito all'attore la somma prestata, sicché quest'ultimo aveva provveduto a sollecitare, senza esito, il pagamento mediante raccomandata del 12/03/2008.
Di talché, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, Parte_1
al fine di sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma di CP
€ 34.602,61, oltre interessi dalla domanda, ovvero della somma accertata in corso di causa,
nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., con vittoria di spese.
2 Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva eccependo, in CP
via preliminare, di aver corrisposto da oltre un decennio la somma richiesta, senza ottenere la restituzione dei titoli. Il convenuto negava di aver avuto difficoltà economiche, così come negava la pattuizione di un termine per la restituzione delle somme, affermando, comunque,
che non si trattava di un mutuo, ma di un rapporto obbligatorio nullo per illiceità della causa. A
detta del convenuto, infatti, tra la fine dell'anno 1992 e l'inizio del 1993 era stata costituita una società di fatto tra lo stesso , il , che gestiva la contabilità e disponeva della CP Pt_1
cassa comune, suo cognato e , allo scopo di effettuare Persona_1 Persona_2
delle giocate in comune alle varie lotterie nazionali, con distribuzione degli utili in caso di vincita. Tuttavia, nel corso del tempo tale società iniziava a perseguire scopi illeciti, così come chiarito dall'inchiesta denominata “lotto truffa”, che sgominava una rete intrecciata da pubblici dipendenti dell'intendenza di finanza di Milano e privati cittadini dediti a conseguire vincite milionarie attraverso estrazioni pilotate. Da tale indagine conclusasi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, era risultato che anche le odierne parti contrapposte avevano iniziato ad investire ingenti somme di denaro per ottenere vincite certe,
ma illecite, perché venivano preventivamente informati dai compiacenti dipendenti pubblici su quali numeri sarebbero stati estratti, attraverso un sistema truffaldino messo in piedi tra il 1995
e il 1996. Dunque, per il convenuto il debito oggetto di controversia era sorto nell'ambito di tale sistema illegale, ragion per cui l'attore non ne poteva chiedere la restituzione, concludendo la sua difesa nel chiedere l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e la restituzione degli assegni ceduti.
Di poi, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 30\4\20010 e verbale di udienza del 14\1\2011
per i testi e , verbale del 17\7\2013 per il teste Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
[...]
cpc. Il Tribunale, quindi, emanava la sentenza qui gravata, con la quale così statuiva: “rigetta
la domanda attorea come proposta;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
3 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 348,00 per spese vive, € CP
2.666,30 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive
documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi”.
In particolare, il primo giudice, dopo un richiamo alla giurisprudenza sulla validità degli assegni in bianco o postdatati, riteneva le deduzioni di parte convenuta fondate sul procedimento penale e sulle dichiarazioni del teste , concludendo per la nullità del rapporto per illiceità Persona_2
della causa. In merito alle ulteriori testimonianze, il primo giudice riteneva tardivamente introdotto il tema delle difficoltà economiche della società della moglie del CP
riportando solo le difese di parte convenuta.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
- Errata, insufficiente ed incompleta valutazione dei fatti e degli atti di cui causa- Omessa
e\o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di mutuo intercorso tra le parti. L'appellante, invero, premettendo che il primo giudice aveva aderito in toto alle difese di parte convenuta senza una adeguata motivazione, riteneva che il Tribunale erroneamente, pur considerando nullo per contrarietà a norme imperative il patto di garanzia sorto con il rilascio dei due assegni da parte del
[...]
al , ne aveva residuato comunque una promessa di pagamento ex art. CP Pt_1
1988 c.c., la quale però si sarebbe estinta per l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'appellato, mai provato. L'appellante, poi, sottolineando che il debitore non aveva mai contestato il rapporto obbligatorio intercorso con l'attore, negava la dedotta causa illecita del rapporto, che era estraneo alla vicenda oggetto del procedimento penale,
concluso con sentenza di non luogo a procedere e, dunque, senza una condanna per non aver gli imputati commesso il fatto costituente reato;
- Erronea valutazione delle risultanze probatorie, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice – ritenute
4 contraddittorie e prive di riscontri probatori in relazione all'oggetto del giudizio civile
–, nonché le circostanze di prova articolate nella memoria istruttoria, attraverso le quali la difesa di parte attrice intendeva solo dimostrare il motivo sotteso al rapporto di mutuo,
senza introdurre un nuovo thema decidendum, quale era la presunta difficoltà
economico-finanziaria della società amministrata dalla coniuge del Controparte_2 [...]
per far fronte alle quali quest'ultimo avrebbe chiesto un prestito al . CP Pt_1
Quindi, così concludeva: <1. accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza n° 285/2023 resa e pubblicata dal Tribunale di Vallo della Lucania, in
persona del G.I. Dott. Carmine Esposito, nel procedimento n° 1544/2008 R.G., non notificata,
accogliere la domanda esperita in primo grado dal Sig. e, per l'effetto, condannare il Pt_1
Sig. alla restituzione in favore dell'attore della somma di €.34.602,61 oltre CP
interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore da accertarsi in
corso di causa, nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° co., cod. civ..2. Con
vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio;
3. Con richiesta di
accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla restituzione delle somme esborsate in Pt_1
esecuzione della Sentenza gravata n° 285/2023 del 03.04.2023, con pedissequa condanna del
Sig. alla corresponsione delle stesse in favore di parte appellante>. CP
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva tardivamente solo in data 7\4\2025
l'appellato contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il CP
rigetto dell'appello. In particolare, l'appellato ribadiva la natura illecita del rapporto, visto che il fascicolo relativo alla vicenda penale versato in atti aveva documentalmente provato che il e il avevano dato vita ad un sodalizio (denominato “lotto truffa”) regolato CP Pt_1
da un contratto orale illecito, che consisteva nel puntare su numeri di cui era previamente nota l'estrazione. Inoltre, l'appellato contestava la repentina inversione di rotta di parte attrice, la quale aveva tardivamente introdotto in giudizio, con la memoria ex 183 comma VI n. 2 c.p.c.,
un ulteriore elemento di prova volto a dimostrare la nuova e diversa circostanza attraverso cui
5 sorgeva il rapporto obbligatorio mai rappresentata prima, ovverosia che le somme mutuate sarebbero state elargite al per risanare i debiti della società CP CP_2
amministrata dalla sig.ra , moglie dell'appellato. Infine, l'appellato eccepiva Persona_3
l'assoluta inattendibilità del teste di parte attrice, in quanto direttamente coinvolto nella vicenda penale.
Di seguito, la Corte rinviava la causa all'udienza dell'8\05\2025, per la rimessione in decisione,
concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del'8\05\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento del
13\05\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'errata qualificazione del rapporto e valutazione delle prove.
Con l'appello in esame, eccepiva l'errata, insufficiente ed incompleta Parte_1
valutazione dei fatti e degli atti di cui causa, nonché l'messa e\o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di mutuo intercorso tra le parti. L'appellante, invero,
premettendo che il primo giudice aveva aderito in toto alle difese di parte convenuta senza una adeguata motivazione, riteneva che il Tribunale erroneamente, pur considerando nullo per contrarietà a norme imperative il patto di garanzia sorto con il rilascio dei due assegni da parte del al , ne aveva residuato comunque una promessa di pagamento ex art. CP Pt_1
1988 c.c., la quale però si sarebbe estinta per l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'appellato, mai provato. L'appellante, poi, sottolineando che il debitore non aveva mai
6 contestato il rapporto obbligatorio intercorso con l'attore, negava la dedotta causa illecita del rapporto, che era estraneo alla vicenda oggetto del procedimento penale, concluso con sentenza di non luogo a procedere e, dunque, senza una condanna per non aver gli imputati commesso il fatto costituente reato. Per il , poi, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente Pt_1
interpretato le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice – ritenute contraddittorie e prive di riscontri probatori in relazione all'oggetto del giudizio civile –, nonché le circostanze di prova articolate nella memoria istruttoria, attraverso le quali la difesa di parte attrice intendeva solo dimostrare il motivo sotteso al rapporto di mutuo, senza introdurre un nuovo thema
decidendum, quale era la presunta difficoltà economico-finanziaria della società CP_2
amministrata dalla coniuge del per far fronte alle quali quest'ultimo
[...] CP
avrebbe chiesto un prestito al . Pt_1
I motivi, così riassunti, sono fondati.
In primo luogo, va chiarito che con l'atto di citazione in primo grado il non ha inteso Pt_1
azionare i due assegni, a suo dire, consegnatigli dal a titolo di garanzia della CP
restituzione delle somme date in prestito. Anzi, da una attenta lettura dell'atto introduttivo depositato dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania si evince a chiare lettere che il Pt_1
aveva richiesto semplicemente la restituzione delle somme mutuate, paria d € 34.602,61.
Ragion per cui deve ritenersi del tutto inconferente sia relativa motivazione del giudice di primo grado in merito sulla invalidità degli assegni in bianco e\o postdatati e sulla residuale promessa di pagamento in essi contenuta, sia le argomentazioni dedotte dal in sede di CP
appello.
Ne consegue, quindi, che il rapporto per cui è causa è un mutuo tra privati, come ammesso dallo stesso , il quale nella sua comparsa di primo grado affermava espressamente che CP
non vi era alcun debito né alcun credito per la semplice ragione che il prestito era stato restituito da oltre un decennio.
Manca, poi, la dimostrazione dell'eccepita illiceità del mutuo in oggetto.
7 Sul punto, in via preliminare, questa Corte riconosce l'apparente motivazione del primo giudice, non sorretta da un'adeguata argomentazione in quanto aderiva, senza alcun riscontro oggettivo, agli assunti difensivi del convenuto, rigettando acriticamente la domanda attorea e richiamando semplicemente, a sostegno della propria decisione, le risultanze della vicenda penale che coinvolgeva le parti: il Tribunale di Vallo della Lucania, infatti, nell'ipotizzare un collegamento funzionale tra lo scopo illecito delle vincite pilotate e la somma prestata dal al , aveva automaticamente ricondotto il prestito pecuniario de quo alle Pt_1 CP
condotte criminose emerse nella vicenda penale, da ciò traendo l'illiceità della causa per contrarietà a norme imperative.
Tale inequivoca correlazione, tuttavia, manca.
Da un lato, infatti, vale ricordare che il procedimento penale si è chiuso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. Dall'altro, difetta qualsivoglia stretto collegamento tra il prestito in esame e la vicenda nota come “Lotto-truffa”.
Anzi, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che il prestito del si inseriva in Pt_1
una vicenda del tutto diversa: il ricorreva all'elargizione di danaro del per CP Pt_1
far fronte alle difficoltà economico-finanziarie della società “Auto Oggi s.n.c.” amministrata dalla moglie1. Per inciso, a tal riguardo va sottolineato che, al contrario di quanto asserito da parte appellata circa l'irregolare ed intempestiva introduzione di un nuovo “thema decidendum” con l'ingresso di nuovi argomenti solo attraverso la memoria ex 183 comma VI n. 2 c.p.c., di fronte alla difesa di parte convenuta tesa a dimostrare la natura illecita del patto sottostante al rapporto di garanzia, con la suindicata memoria l'attore non faceva altro che chiarire i meri motivi soggettivi2 che avevano spinto il ad avanzare richiesta di prestito, senza tuttavia CP
introdurre alcun argomento di prova nuovo.
A fronte di dette attendibili testimonianze – le dichiarazioni del teste de relato Testimone_1
debitoris, trovano puntuale conferma nella deposizione del teste , il quale percepiva Tes_2
direttamente della esistenza del mutuo, avendo accompagnato il presso la società Auto Pt_1
Oggi snc per richiedere la restituzione della somma di già Lire 77.000.00 – nessun elemento in contrario può desumersi dall'escussione del teste, , il quale pur dando atto Persona_2
dell'esistenza del sistema truffaldino messo in atto dalle parti in causa proprio in quegli anni,
tuttavia, non era in grado di fornire alcun elemento certo che anche la somma oggetto di causa fosse stata erogata per finalità di gioco (cfr. verbale di udienza del 17\7\2013).
Una volta ricostruito il rapporto intercorso tra le parti come di mutuo, lecito ed efficace, ed ammessa la dazione delle somme in prestito, come sopra ricordato, ritiene la Corte del tutto assente la prova della restituzione, il cui onere gravava sul debitore.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, la Corte ritiene che l'appello vada accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda avanzata da , con condanna di al pagamento in favore del Parte_1 CP primo della somma di € 34.602,61, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ma con esclusione del risarcimento del maggior danno da svalutazione ex art. 1224, secondo comma,
cc, in assenza di allegazione e prova.
B. Spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio segue la soccombenza, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della ogni diversa domanda, Parte_1 CP
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 285/2023, pubblicata in data 3\04\2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania,
CONDANNA l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, CP
, della somma di € 34.602,61, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;
2) CONDANNA l'appellato, al pagamento, in favore dell'appellante, CP
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella Parte_1
complessiva somma di € 354,70 per esborsi ed € 3.900,00 per compensi professionali,
oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3) CONDANNA l'appellato, al pagamento, in favore dell'appellante, CP
, delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella Parte_1
complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali,
oltre rimborso IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 2 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste dichiarava “all'epoca dei fatti ero preposto alla vendita di automobili per la società Testimone_1
“Auto Oggi s.n.c.” nella quale mia moglie, , era socia con la moglie di , Persona_4 CP Per_3
, anche amministratrice. Società che aveva quale fine la compravendita di auto nuove ed usate. In tale
[...] circostanza sono venuto a conoscenza dallo stesso della consegna a titolo di mutuo di una somma CP consistente […]. Tale somma data in mutuo dal al serviva per far fronte alle esigenze della Pt_1 CP società che aveva bisogno di liquidità, esigenze cui aveva per i primi tempi fatto fronte lo stesso CP_2 [...]
” (cfr. verbale udienza del 14\1\2011). Il teste dichiarava “Conosco dell'esistenza CP_3 Testimone_3 CP_ del prestito… Ho accompagnato il presso la società oggi nella sede di Castelnuovo dove alla Persona_5 mia presenza il ha chiesto la restituzione dei soldi che aveva prestato per l'importo di sessantasette milioni Pt_1 di lire e garantiti con due assegni rilasciati dal al . Assegni che il portava con sé e che CP Pt_1 Pt_1 nella occasione aveva esposto al . Credo di essere andato dal col almeno tre CP CP Pt_1 volte…” (cfr. verbale di udienza del 14\1\2011).
8 2 E' noto che, a differenza della causa, la quale ha una funzione economico sociale necessariamente inerente al contratto, il motivo in genere, come rappresentazione soggettiva di particolari finalità non essenziali alla pattuizione, è di regola privo di rilevanza giuridica e può assumere una rilevanza essenziale solo se si inserisca obiettivamente nella struttura negoziale, in funzione di specifica condizione di efficacia del negozio.
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