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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 64/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IA NA NI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa IU OS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Atanasio) n. 4430/2024, promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Perego, presso il cui studio in Merate, via P. Arlati n. 5, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE PRINCIPALE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, presso il cui studio in Roma, via
Cassiodoro n. 6, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “NEL MERITO A. accertato e dichiarato per i motivi tutti esposti in ricorso, l'intervenuto recesso dal contratto di agenzia da parte dell'agente e la tardiva rinuncia all'osservanza del periodo di preavviso da parte della preponente, accertare e dichiarate il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento di una indennità, ovvero di un risarcimento, in sostituzione del parziale mancato preavviso rinunciato dalla società preponente;
B. condannare, per l'effetto, la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad Euro 13.598,32, ovvero quella minore o maggiore che risulti dovuta all'esito del presente giudizio, sempre oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal sorgere al saldo, per le motivazioni espresse in narrativa;
IN OGNI CASO con vittoria ed integrale refusione delle spese e del compenso di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie ex D.M. Giustizia n 55/2014 ovvero D.M. Giustizia
147/2022 ed oltre ad accessori nella misura di legge”.
Appellata e appellante incidentale: “piaccia all'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello promosso dal Sig. e le domande tutte formulate dal suindicato sig. Parte_1
in quanto infondate sia in punto di fatto che di diritto per i motivi tutti indicati
Pt_1 nel presente atto ed anche per le motivazioni di cui all'appello incidentale, e, in via subordinata, laddove il Giudice adito dovesse riconoscere il diritto del a
Pt_1 percepire l'indennità di mancato preavviso, in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare in euro 25.444,03 il risarcimento del danno dovuto alla CP_1 dal sig. per i motivi indicati e, per l'effetto, compensare il credito riconosciuto
Pt_1 al sig. con quello di euro 25.444,03 riconosciuto in favore di
Pt_1 CP_1
Con vittoria di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 12542/2023 R.G. promossa da contro ha così deciso: “condanna Parte_1 Controparte_1
a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.399,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
compensati tra le parti
i tre quarti delle spese di lite condanna la società a rimborsare al ricorrente il restante quarto delle spese che liquida in € 1.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per contributo unificato”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Parte_1
- di avere stipulato, quale agente di commercio, un contratto di agenzia con in data 28 ottobre 2016, con l'incarico di Controparte_1 promuovere contratti di vendita e ordini di acquisto e con applicazione dell'Accordo Economico Collettivo (AEC) settore Industria;
- che, benché il suddetto AEC preveda nel caso di specie un preavviso di tre mesi, il contratto di agenzia intercorso tra le parti, all'art. 9.2, determinava detto termine in “sei mesi dal sesto anno iniziato in poi”;
- di avere comunicato alla preponente, in data 28 febbraio 2023, la volontà di recedere dal contratto di agenzia che si sarebbe risolto solo pag. 2/10 all'esito del periodo di preavviso, così manifestando la volontà di lavorarlo integralmente;
- di avere continuato a lavorare per la società nei mesi di marzo e aprile 2023;
- che in data 28 aprile 2023 preso atto della Controparte_1 volontà del ricorrente di recedere dal rapporto con riconoscimento del preavviso in favore della preponente, aveva comunicato la propria volontà “di rinunciare al preavviso stesso, con effetto dalla data del 01/05/23 e senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva”; ciò premesso, invocata l'applicazione dell'art. 9 dell'AEC - che prevede che la preponente possa rinunciare al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità, qualora lo faccia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso dell'agente – e rilevato che aveva manifestato CP_1 Controparte_1 tardivamente la volontà di rinunciare al preavviso (due mesi dopo la comunicazione di recesso da parte di , ha chiesto di condannare la società a Parte_1 corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso residuo non lavorato nella misura di quattro mensilità (pari ad € 13.598,32).
Costituendosi nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che era stato l'agente a chiedere alla società di rinunciare al periodo di preavviso;
per questa ragione la società, dopo aver trovato un sostituto del ricorrente, lo aveva liberato a partire dall'1 maggio 2023 senza corrispondergli l'indennità sostitutiva, come da accordi assunti con lo stesso, in deroga alle disposizioni collettive. In subordine, ha chiesto di determinare in tre mesi il preavviso in caso di recesso dell'agente e di accertare che è tenuto al risarcimento del Parte_1 danno nei confronti della società dell'ammontare di € 25.444,03 (corrispondente al compenso dalla stessa corrisposto all'agente per il periodo Controparte_2 corrispondente al preavviso del ricorrente), con compensazione delle opposte ragioni di credito delle parti.
Il giudice di prime cure, richiamato l'art. 9 dell' , ha rilevato che CP_3 era stato a recedere dal contratto e che, pertanto, doveva trovare Parte_1 applicazione la disposizione derogatoria prevista dallo stesso art. 9 dell'AEC per il caso in cui il recesso sia esercitato dall'agente o rappresentante (secondo la quale “in caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto….)”: dal momento che il ricorrente rientrava nella categoria degli agenti non impegnati ad esercitare la propria attività in via esclusiva per una sola preponente, il termine di preavviso applicabile era di tre mesi.
pag. 3/10 Ha poi evidenziato che lo stesso art. 9 dell'AEC stabilisce che “la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.
Nel caso di specie l'agente aveva comunicato il proprio recesso in data 28 febbraio 2023 e la dichiarazione di rinuncia al preavviso da parte della società era intervenuta il 28 aprile 2023, oltre i trenta giorni previsti dall'AEC, sicché - conclude il primo giudice - “superati i trenta giorni, la società non può esimersi dal pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura piena”.
Il Tribunale ha poi osservato che “non hanno rilevanza eventuali accordi verbali intercorsi tra le parti – e comunque non provati – in deroga a quanto previsto dall'Accordo Economico Collettivo;
a fronte della corposa documentazione prodotta dalle parti e scaturita dagli scambi epistolari tra queste, una deduzione che si fondi esclusivamente su prove testimoniali non può che recedere rispetto alla prima”.
Ha, quindi, parzialmente accolto il ricorso, condannando la società alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso per il solo mese di maggio 2023, quantificata in € 3.399,58, in quanto nei primi due mesi di preavviso (marzo e aprile 2023), l'agente aveva lavorato.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 21 gennaio 2025.
Con un unico motivo impugna la pronuncia per erronea e contraddittoria motivazione sulla parziale reiezione della domanda di condanna della preponente al pagamento di un'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità.
Premesso che correttamente il Tribunale aveva accertato la tardività della rinuncia al preavviso da parte di (poiché intervenuta oltre il Controparte_1 trentesimo giorno dalla comunicazione di recesso dell'agente) ed aveva ritenuto irrilevanti eventuali diversi accordi verbali, lamenta che il primo Parte_1 giudice abbia errato nella quantificazione della durata del preavviso, avendo applicato l'AEC in luogo dell'accordo individuale (migliorativo) consacrato nel contratto di agenzia, secondo il quale la misura del preavviso è determinata – a prescindere da chi sia la parte recedente – in sei mesi.
Nell'ottica del gravame il primo giudice avrebbe dovuto statuire la condanna della preponente al pagamento dell'indennità per la parte di preavviso non lavorata pari a quattro mesi e, dunque, ad € 13.598,32, dando prevalenza a quanto stabilito nel contratto di agenzia, alla luce del disposto dell'art. 1750, comma 4, c.c. che facoltizza le parti a prevedere una durata di preavviso maggiore, disapplicando, per l'effetto, l'art. 9 dell'AEC. Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pag. 4/10 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha riconosciuto il diritto dell'agente di ricevere l'indennità di mancato preavviso pari ad un mese di provvigioni, per l'ammontare di € 3.399,58.
Deduce al riguardo che “il preavviso è un istituto posto a tutela della parte che subisce il recesso di un contratto con la specifica finalità, quanto meno, di ridurre le conseguenze dell'improvvisa interruzione del rapporto per la parte che subisce il recesso. In ragione di quanto sopra, la parte che subisce il recesso può anche decidere di rinunciare in tutto al preavviso o a parte di esso” e ritiene di avere legittimamente esercitato, quale parte non recedente, il proprio diritto di rinunciare al preavviso. Si duole, inoltre, che la sentenza non abbia ritenuto esistente un accordo tra le parti derogatorio della previsione dell'AEC che fissa in trenta giorni il termine per rinunciare al preavviso e che non abbia consentito alla società di provarlo mediante testimoni, nonostante sussistesse un principio di prova scritta rappresentato dallo scambio di messaggi Whattsapp intercorso in allora tra le parti. Infine, censura la decisione del primo giudice per non aver accolto l'eccezione di compensazione tra il credito riconosciuto in capo a per Parte_1 indennità sostitutiva del preavviso e il credito risarcitorio della società, commisurato alle provvigioni corrisposte all'agente sostituto di , per il Controparte_2 Pt_1 periodo corrispondente al preavviso riconosciuto a quest'ultimo, in quanto “il comportamento posto in essere dal (chiedere l'interruzione immediata, Pt_1 accettare l'interruzione al momento dell'arrivo di un sostituto per poi, di contro, negare l'accordo e richiedere il preavviso) viola le clausole generali di correttezza e buona fede previste dagli artt. 1175 e 1375 cc.”.
Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza gravata.
Procedendo all'esame dell'appello principale, l'art. 9 dell CP_3 disciplina i termini di preavviso in caso di recesso di una delle parti, prevedendo, per quanto qui rileva, che “In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A – Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
pag. 5/10 - sei mesi di preavviso, dal sesto anno iniziato in poi.
B – Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto iniziato all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno iniziato in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
[…]
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione” (cfr. AEC allegato sub doc. 4 fascicolo di primo grado). Pt_1
Il contratto di agenzia stipulato tra le parti stabilisce, in ordine al preavviso, quanto segue: “
9.2 Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto. La parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo raccomandata
a/r, con un termine di preavviso che sarà di:
- tre mesi fino a tre anni di contratto;
- quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto
- cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
- sei mesi dal sesto anno iniziato in poi. Così come previsto dall'AEC 2014” (cfr. contratto allegato sub doc. 1 fascicolo di primo grado). Pt_1
Ritiene il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, che il rinvio all'AEC operato dalla richiamata clausola del contratto di agenzia debba essere inteso come un rinvio all'intera disciplina del preavviso dettata dall'AEC, comprensiva della clausola che prevede termini di preavviso ridotti in caso di recesso dell'agente (cinque o tre mesi, a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario).
La soluzione esegetica accolta appare conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
In tal senso depone innanzitutto il dato testuale: la locuzione “così come previsto dall'AEC 2014” rinvia alle previsioni dell'AEC relative ai termini di preavviso nella loro globalità, senza limitazioni di sorta.
Nella stessa direzione converge anche il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
La clausola n. 12 del contratto di agenzia, infatti, detta una disposizione di chiusura in forza della quale “per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si
pag. 6/10 fa rinvio all' 2014 settore industria e successive modifiche ed integrazioni, CP_3 nonché alle norme del Codice Civile”.
Inoltre, contrariamente alla tesi dell'appellante principale, la disposizione dell'AEC che stabilisce, in caso di recesso dell'agente, un termine di preavviso inferiore a quello stabilito in caso di recesso della preponente rappresenta una disposizione di favore nei confronti della parte recedente e, dunque, dell'agente. Se non si intendesse il rinvio all'AEC ad opera dalla clausola n. 9 del contratto individuale come riferito anche a tale disposizione, si dovrebbe giungere alla conclusione che il contratto di agenzia introduce implicitamente una deroga peggiorativa (e non migliorativa, come sostenuto nell'appello principale) per l'agente, ciò che appare in contrasto con il canone dell'interpretazione del contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c..
Infine, si osserva che l'applicazione, nella sua integralità, della disciplina del preavviso dettata dall'AEC è il presupposto per ritenere non rinunciabile il preavviso da parte della preponente dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione di recesso dell'agente, così come dedotto in giudizio da . Parte_1
Il limite temporale di trenta giorni per la rinuncia al preavviso, infatti, è stabilito dall'art. 9 dell'AEC (“La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”) con pattuizione non espressamente richiamata dal contratto di agenzia (e nondimeno ritenuta applicabile dall'appellante principale), in assenza della quale il preavviso sarebbe liberamente rinunciabile, in qualsiasi momento, dalla parte non recedente, trattandosi di istituto posto a tutela di quest'ultima.
Anche il comportamento complessivo dei contraenti ed in particolare la condotta dell'agente - il quale ha invocato l'applicazione di disposizioni dell'art. 9 dell'AEC non espressamente richiamate nel contratto individuale – inducono, perciò, a ritenere che, a norma dell'art. 1362, comma 2, c.c., la comune intenzione delle parti sia stata quella di applicare in toto la disciplina del preavviso dettata dall'AEC.
Da quanto esposto deriva che, come esattamente statuito dal giudice di prime cure, poiché rientra, pacificamente, nella categoria degli agenti Parte_1 non impegnati ad esercitare la propria attività in via esclusiva per una sola ditta, il preavviso applicabile al recesso del medesimo è di tre mesi a norma dell'art. 9 dell'AEC sopra richiamato.
La contraria tesi dell'appellante principale, secondo cui nel caso di specie il termine di preavviso sarebbe di sei mesi, non trova supporto nei canoni di ermeneutica contrattuale e si fonda su una lettura atomistica delle singole clausole del contratto di agenzia, senza considerare che anche il “senso letterale delle parole” va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, “onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad
pag. 7/10 armonica unità e concordanza” (così. Cass., 2 novembre 2022 n.32294; in termini cfr.
Cass., 30 gennaio 2018 n. 2267; Cass., 14 aprile 2006 n. 8876).
Per tutte le ragioni esposte l'appello principale dev'essere respinto.
Quanto all'appello incidentale, le considerazioni ivi svolte in ordine alla libera rinuncia al preavviso da parte di chi subisce il recesso non tengono conto della previsione dell'art. 9 dell'AEC (applicabile all'odierna fattispecie in virtù di quanto precedentemente argomentato), secondo cui la parte non recedente può rinunciare in tutto o in parte al preavviso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
E' incontestato in causa che, nel caso di cui si controverte, tale termine non è stato osservato: a fronte della comunicazione di recesso trasmessa da Parte_1 alla società a mezzo PEC in data 28 febbraio 2023 (cfr. doc. 2 fascicolo di Pt_1 primo grado), ha comunicato in data 28 aprile 2023, parimenti Controparte_1
a mezzo PEC, la propria rinuncia al preavviso con effetto dall'1 maggio 2023 (cfr. doc.
3 fascicolo di primo grado). Pt_1
La rinuncia al preavviso intervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di recesso è inefficace e – come correttamente statuito dal giudice di prime cure - la preponente è tenuta a corrispondere all'agente l'indennità per il terzo mese di preavviso, in cui non ha dato esecuzione al contratto.
Giova in proposito richiamare i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di recesso nel rapporto di agenzia, l'art. 9 dell'accordo economico collettivo 20 marzo 2002, secondo cui la ditta (preponente) può rinunciare al preavviso da parte dell'agente o rappresentante, deve intendersi, nel contesto della disposizione in cui è inserita, nel senso che tale facoltà possa essere esercitata dalla ditta preponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso da parte dell'agente senza che quest'ultimo abbia la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell'atto di dimissioni, dovendosi ritenere che, solo nell'ipotesi in cui la ditta preponente non abbia esercitato la facoltà anzidetta e il periodo di preavviso abbia iniziato il suo decorso, la mancata esecuzione del contratto da parte della ditta configuri una situazione analoga a quella prevista per il caso in cui una delle parti receda dal contratto senza preavviso, con conseguente obbligo della ditta stessa di versare all'agente o rappresentante dimissionario l'indennità sostitutiva del preavviso, corrispondente al periodo di preavviso non compiuto” (cfr. Cass., 21 dicembre 2010 n. 25902).
Infondata si ritiene anche la censura avverso la sentenza di primo grado per non avere ritenuto esistente un accordo tra le parti derogatorio della previsione dell'AEC che fissa in trenta giorni il termine di rinuncia al preavviso e per non avere consentito alla società di provare mediante testimoni l'esistenza di siffatto accordo, pur in presenza di un principio di prova scritta.
pag. 8/10 Non vi è alcuna documentazione in atti che dimostri l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo derogatorio dell'art. 9 dell'AEC in ordine al termine di trenta giorni entro cui la parte che subisce il recesso ha facoltà di rinunciare al preavviso.
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante incidentale, lo scambio di messaggi Whattsapp intervenuto tra e Parte_1 Parte_2 [...] in data 27 aprile 2023 (trascritto da alle pagine 4 e 5 Controparte_1 Parte_1 del ricorso introduttivo del giudizio) non fornisce alcun elemento a supporto della prospettazione della società circa l'intervenuto accordo e non costituisce, dunque, un principio di prova scritta.
Risulta, quindi, pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale dedotta sul punto dalla società. Da un lato, infatti, la prova offerta è contraria al contenuto della precedente comunicazione di recesso dell'agente (con cui quest'ultimo ha manifestato espressamente e in forma scritta l'intenzione di lavorare sino alla scadenza del periodo di preavviso) e incontra, dunque, il limite di ammissibilità stabilito dall'art. 2722 c.c.. Dall'altro, le circostanze allegate e capitolate a prova sono del tutto generiche, non indicando il giorno e il luogo in cui le parti avrebbero concluso l'asserito accordo verbale, del quale non è neppure precisato l'esatto contenuto.
Da ultimo, si ritiene infondata anche l'eccezione di compensazione - implicitamente disattesa dal primo giudice - tra il credito di per Parte_1 residua indennità sostitutiva del preavviso e la pretesa risarcitoria vantata dalla preponente.
Non, è, infatti configurabile alcun credito risarcitorio in capo a
[...]
dal momento che - contrariamente a quanto dalla stessa, peraltro Controparte_1 assai genericamente, dedotto - non emerge che l'agente abbia posto in essere alcuna condotta contraria a correttezza e buona fede, causativa di un danno ingiusto per la società.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono - dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza n. 4430/2024 del Tribunale di Milano.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado ex art. 92, comma 2,
c.p.c..
Atteso l'integrale rigetto di appello principale e appello incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale ex art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012 n. 228.
pag. 9/10
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 4430/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale. Milano, 7 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
IU OS IA NA NI
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 64/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IA NA NI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa IU OS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Atanasio) n. 4430/2024, promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Perego, presso il cui studio in Merate, via P. Arlati n. 5, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE PRINCIPALE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, presso il cui studio in Roma, via
Cassiodoro n. 6, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “NEL MERITO A. accertato e dichiarato per i motivi tutti esposti in ricorso, l'intervenuto recesso dal contratto di agenzia da parte dell'agente e la tardiva rinuncia all'osservanza del periodo di preavviso da parte della preponente, accertare e dichiarate il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento di una indennità, ovvero di un risarcimento, in sostituzione del parziale mancato preavviso rinunciato dalla società preponente;
B. condannare, per l'effetto, la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad Euro 13.598,32, ovvero quella minore o maggiore che risulti dovuta all'esito del presente giudizio, sempre oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal sorgere al saldo, per le motivazioni espresse in narrativa;
IN OGNI CASO con vittoria ed integrale refusione delle spese e del compenso di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie ex D.M. Giustizia n 55/2014 ovvero D.M. Giustizia
147/2022 ed oltre ad accessori nella misura di legge”.
Appellata e appellante incidentale: “piaccia all'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello promosso dal Sig. e le domande tutte formulate dal suindicato sig. Parte_1
in quanto infondate sia in punto di fatto che di diritto per i motivi tutti indicati
Pt_1 nel presente atto ed anche per le motivazioni di cui all'appello incidentale, e, in via subordinata, laddove il Giudice adito dovesse riconoscere il diritto del a
Pt_1 percepire l'indennità di mancato preavviso, in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare in euro 25.444,03 il risarcimento del danno dovuto alla CP_1 dal sig. per i motivi indicati e, per l'effetto, compensare il credito riconosciuto
Pt_1 al sig. con quello di euro 25.444,03 riconosciuto in favore di
Pt_1 CP_1
Con vittoria di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 12542/2023 R.G. promossa da contro ha così deciso: “condanna Parte_1 Controparte_1
a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.399,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
compensati tra le parti
i tre quarti delle spese di lite condanna la società a rimborsare al ricorrente il restante quarto delle spese che liquida in € 1.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per contributo unificato”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Parte_1
- di avere stipulato, quale agente di commercio, un contratto di agenzia con in data 28 ottobre 2016, con l'incarico di Controparte_1 promuovere contratti di vendita e ordini di acquisto e con applicazione dell'Accordo Economico Collettivo (AEC) settore Industria;
- che, benché il suddetto AEC preveda nel caso di specie un preavviso di tre mesi, il contratto di agenzia intercorso tra le parti, all'art. 9.2, determinava detto termine in “sei mesi dal sesto anno iniziato in poi”;
- di avere comunicato alla preponente, in data 28 febbraio 2023, la volontà di recedere dal contratto di agenzia che si sarebbe risolto solo pag. 2/10 all'esito del periodo di preavviso, così manifestando la volontà di lavorarlo integralmente;
- di avere continuato a lavorare per la società nei mesi di marzo e aprile 2023;
- che in data 28 aprile 2023 preso atto della Controparte_1 volontà del ricorrente di recedere dal rapporto con riconoscimento del preavviso in favore della preponente, aveva comunicato la propria volontà “di rinunciare al preavviso stesso, con effetto dalla data del 01/05/23 e senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva”; ciò premesso, invocata l'applicazione dell'art. 9 dell'AEC - che prevede che la preponente possa rinunciare al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità, qualora lo faccia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso dell'agente – e rilevato che aveva manifestato CP_1 Controparte_1 tardivamente la volontà di rinunciare al preavviso (due mesi dopo la comunicazione di recesso da parte di , ha chiesto di condannare la società a Parte_1 corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso residuo non lavorato nella misura di quattro mensilità (pari ad € 13.598,32).
Costituendosi nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che era stato l'agente a chiedere alla società di rinunciare al periodo di preavviso;
per questa ragione la società, dopo aver trovato un sostituto del ricorrente, lo aveva liberato a partire dall'1 maggio 2023 senza corrispondergli l'indennità sostitutiva, come da accordi assunti con lo stesso, in deroga alle disposizioni collettive. In subordine, ha chiesto di determinare in tre mesi il preavviso in caso di recesso dell'agente e di accertare che è tenuto al risarcimento del Parte_1 danno nei confronti della società dell'ammontare di € 25.444,03 (corrispondente al compenso dalla stessa corrisposto all'agente per il periodo Controparte_2 corrispondente al preavviso del ricorrente), con compensazione delle opposte ragioni di credito delle parti.
Il giudice di prime cure, richiamato l'art. 9 dell' , ha rilevato che CP_3 era stato a recedere dal contratto e che, pertanto, doveva trovare Parte_1 applicazione la disposizione derogatoria prevista dallo stesso art. 9 dell'AEC per il caso in cui il recesso sia esercitato dall'agente o rappresentante (secondo la quale “in caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto….)”: dal momento che il ricorrente rientrava nella categoria degli agenti non impegnati ad esercitare la propria attività in via esclusiva per una sola preponente, il termine di preavviso applicabile era di tre mesi.
pag. 3/10 Ha poi evidenziato che lo stesso art. 9 dell'AEC stabilisce che “la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.
Nel caso di specie l'agente aveva comunicato il proprio recesso in data 28 febbraio 2023 e la dichiarazione di rinuncia al preavviso da parte della società era intervenuta il 28 aprile 2023, oltre i trenta giorni previsti dall'AEC, sicché - conclude il primo giudice - “superati i trenta giorni, la società non può esimersi dal pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura piena”.
Il Tribunale ha poi osservato che “non hanno rilevanza eventuali accordi verbali intercorsi tra le parti – e comunque non provati – in deroga a quanto previsto dall'Accordo Economico Collettivo;
a fronte della corposa documentazione prodotta dalle parti e scaturita dagli scambi epistolari tra queste, una deduzione che si fondi esclusivamente su prove testimoniali non può che recedere rispetto alla prima”.
Ha, quindi, parzialmente accolto il ricorso, condannando la società alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso per il solo mese di maggio 2023, quantificata in € 3.399,58, in quanto nei primi due mesi di preavviso (marzo e aprile 2023), l'agente aveva lavorato.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 21 gennaio 2025.
Con un unico motivo impugna la pronuncia per erronea e contraddittoria motivazione sulla parziale reiezione della domanda di condanna della preponente al pagamento di un'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità.
Premesso che correttamente il Tribunale aveva accertato la tardività della rinuncia al preavviso da parte di (poiché intervenuta oltre il Controparte_1 trentesimo giorno dalla comunicazione di recesso dell'agente) ed aveva ritenuto irrilevanti eventuali diversi accordi verbali, lamenta che il primo Parte_1 giudice abbia errato nella quantificazione della durata del preavviso, avendo applicato l'AEC in luogo dell'accordo individuale (migliorativo) consacrato nel contratto di agenzia, secondo il quale la misura del preavviso è determinata – a prescindere da chi sia la parte recedente – in sei mesi.
Nell'ottica del gravame il primo giudice avrebbe dovuto statuire la condanna della preponente al pagamento dell'indennità per la parte di preavviso non lavorata pari a quattro mesi e, dunque, ad € 13.598,32, dando prevalenza a quanto stabilito nel contratto di agenzia, alla luce del disposto dell'art. 1750, comma 4, c.c. che facoltizza le parti a prevedere una durata di preavviso maggiore, disapplicando, per l'effetto, l'art. 9 dell'AEC. Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pag. 4/10 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha riconosciuto il diritto dell'agente di ricevere l'indennità di mancato preavviso pari ad un mese di provvigioni, per l'ammontare di € 3.399,58.
Deduce al riguardo che “il preavviso è un istituto posto a tutela della parte che subisce il recesso di un contratto con la specifica finalità, quanto meno, di ridurre le conseguenze dell'improvvisa interruzione del rapporto per la parte che subisce il recesso. In ragione di quanto sopra, la parte che subisce il recesso può anche decidere di rinunciare in tutto al preavviso o a parte di esso” e ritiene di avere legittimamente esercitato, quale parte non recedente, il proprio diritto di rinunciare al preavviso. Si duole, inoltre, che la sentenza non abbia ritenuto esistente un accordo tra le parti derogatorio della previsione dell'AEC che fissa in trenta giorni il termine per rinunciare al preavviso e che non abbia consentito alla società di provarlo mediante testimoni, nonostante sussistesse un principio di prova scritta rappresentato dallo scambio di messaggi Whattsapp intercorso in allora tra le parti. Infine, censura la decisione del primo giudice per non aver accolto l'eccezione di compensazione tra il credito riconosciuto in capo a per Parte_1 indennità sostitutiva del preavviso e il credito risarcitorio della società, commisurato alle provvigioni corrisposte all'agente sostituto di , per il Controparte_2 Pt_1 periodo corrispondente al preavviso riconosciuto a quest'ultimo, in quanto “il comportamento posto in essere dal (chiedere l'interruzione immediata, Pt_1 accettare l'interruzione al momento dell'arrivo di un sostituto per poi, di contro, negare l'accordo e richiedere il preavviso) viola le clausole generali di correttezza e buona fede previste dagli artt. 1175 e 1375 cc.”.
Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza gravata.
Procedendo all'esame dell'appello principale, l'art. 9 dell CP_3 disciplina i termini di preavviso in caso di recesso di una delle parti, prevedendo, per quanto qui rileva, che “In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A – Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
pag. 5/10 - sei mesi di preavviso, dal sesto anno iniziato in poi.
B – Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto iniziato all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno iniziato in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
[…]
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione” (cfr. AEC allegato sub doc. 4 fascicolo di primo grado). Pt_1
Il contratto di agenzia stipulato tra le parti stabilisce, in ordine al preavviso, quanto segue: “
9.2 Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto. La parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo raccomandata
a/r, con un termine di preavviso che sarà di:
- tre mesi fino a tre anni di contratto;
- quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto
- cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
- sei mesi dal sesto anno iniziato in poi. Così come previsto dall'AEC 2014” (cfr. contratto allegato sub doc. 1 fascicolo di primo grado). Pt_1
Ritiene il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, che il rinvio all'AEC operato dalla richiamata clausola del contratto di agenzia debba essere inteso come un rinvio all'intera disciplina del preavviso dettata dall'AEC, comprensiva della clausola che prevede termini di preavviso ridotti in caso di recesso dell'agente (cinque o tre mesi, a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario).
La soluzione esegetica accolta appare conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
In tal senso depone innanzitutto il dato testuale: la locuzione “così come previsto dall'AEC 2014” rinvia alle previsioni dell'AEC relative ai termini di preavviso nella loro globalità, senza limitazioni di sorta.
Nella stessa direzione converge anche il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
La clausola n. 12 del contratto di agenzia, infatti, detta una disposizione di chiusura in forza della quale “per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si
pag. 6/10 fa rinvio all' 2014 settore industria e successive modifiche ed integrazioni, CP_3 nonché alle norme del Codice Civile”.
Inoltre, contrariamente alla tesi dell'appellante principale, la disposizione dell'AEC che stabilisce, in caso di recesso dell'agente, un termine di preavviso inferiore a quello stabilito in caso di recesso della preponente rappresenta una disposizione di favore nei confronti della parte recedente e, dunque, dell'agente. Se non si intendesse il rinvio all'AEC ad opera dalla clausola n. 9 del contratto individuale come riferito anche a tale disposizione, si dovrebbe giungere alla conclusione che il contratto di agenzia introduce implicitamente una deroga peggiorativa (e non migliorativa, come sostenuto nell'appello principale) per l'agente, ciò che appare in contrasto con il canone dell'interpretazione del contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c..
Infine, si osserva che l'applicazione, nella sua integralità, della disciplina del preavviso dettata dall'AEC è il presupposto per ritenere non rinunciabile il preavviso da parte della preponente dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione di recesso dell'agente, così come dedotto in giudizio da . Parte_1
Il limite temporale di trenta giorni per la rinuncia al preavviso, infatti, è stabilito dall'art. 9 dell'AEC (“La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”) con pattuizione non espressamente richiamata dal contratto di agenzia (e nondimeno ritenuta applicabile dall'appellante principale), in assenza della quale il preavviso sarebbe liberamente rinunciabile, in qualsiasi momento, dalla parte non recedente, trattandosi di istituto posto a tutela di quest'ultima.
Anche il comportamento complessivo dei contraenti ed in particolare la condotta dell'agente - il quale ha invocato l'applicazione di disposizioni dell'art. 9 dell'AEC non espressamente richiamate nel contratto individuale – inducono, perciò, a ritenere che, a norma dell'art. 1362, comma 2, c.c., la comune intenzione delle parti sia stata quella di applicare in toto la disciplina del preavviso dettata dall'AEC.
Da quanto esposto deriva che, come esattamente statuito dal giudice di prime cure, poiché rientra, pacificamente, nella categoria degli agenti Parte_1 non impegnati ad esercitare la propria attività in via esclusiva per una sola ditta, il preavviso applicabile al recesso del medesimo è di tre mesi a norma dell'art. 9 dell'AEC sopra richiamato.
La contraria tesi dell'appellante principale, secondo cui nel caso di specie il termine di preavviso sarebbe di sei mesi, non trova supporto nei canoni di ermeneutica contrattuale e si fonda su una lettura atomistica delle singole clausole del contratto di agenzia, senza considerare che anche il “senso letterale delle parole” va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, “onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad
pag. 7/10 armonica unità e concordanza” (così. Cass., 2 novembre 2022 n.32294; in termini cfr.
Cass., 30 gennaio 2018 n. 2267; Cass., 14 aprile 2006 n. 8876).
Per tutte le ragioni esposte l'appello principale dev'essere respinto.
Quanto all'appello incidentale, le considerazioni ivi svolte in ordine alla libera rinuncia al preavviso da parte di chi subisce il recesso non tengono conto della previsione dell'art. 9 dell'AEC (applicabile all'odierna fattispecie in virtù di quanto precedentemente argomentato), secondo cui la parte non recedente può rinunciare in tutto o in parte al preavviso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
E' incontestato in causa che, nel caso di cui si controverte, tale termine non è stato osservato: a fronte della comunicazione di recesso trasmessa da Parte_1 alla società a mezzo PEC in data 28 febbraio 2023 (cfr. doc. 2 fascicolo di Pt_1 primo grado), ha comunicato in data 28 aprile 2023, parimenti Controparte_1
a mezzo PEC, la propria rinuncia al preavviso con effetto dall'1 maggio 2023 (cfr. doc.
3 fascicolo di primo grado). Pt_1
La rinuncia al preavviso intervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di recesso è inefficace e – come correttamente statuito dal giudice di prime cure - la preponente è tenuta a corrispondere all'agente l'indennità per il terzo mese di preavviso, in cui non ha dato esecuzione al contratto.
Giova in proposito richiamare i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di recesso nel rapporto di agenzia, l'art. 9 dell'accordo economico collettivo 20 marzo 2002, secondo cui la ditta (preponente) può rinunciare al preavviso da parte dell'agente o rappresentante, deve intendersi, nel contesto della disposizione in cui è inserita, nel senso che tale facoltà possa essere esercitata dalla ditta preponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso da parte dell'agente senza che quest'ultimo abbia la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell'atto di dimissioni, dovendosi ritenere che, solo nell'ipotesi in cui la ditta preponente non abbia esercitato la facoltà anzidetta e il periodo di preavviso abbia iniziato il suo decorso, la mancata esecuzione del contratto da parte della ditta configuri una situazione analoga a quella prevista per il caso in cui una delle parti receda dal contratto senza preavviso, con conseguente obbligo della ditta stessa di versare all'agente o rappresentante dimissionario l'indennità sostitutiva del preavviso, corrispondente al periodo di preavviso non compiuto” (cfr. Cass., 21 dicembre 2010 n. 25902).
Infondata si ritiene anche la censura avverso la sentenza di primo grado per non avere ritenuto esistente un accordo tra le parti derogatorio della previsione dell'AEC che fissa in trenta giorni il termine di rinuncia al preavviso e per non avere consentito alla società di provare mediante testimoni l'esistenza di siffatto accordo, pur in presenza di un principio di prova scritta.
pag. 8/10 Non vi è alcuna documentazione in atti che dimostri l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo derogatorio dell'art. 9 dell'AEC in ordine al termine di trenta giorni entro cui la parte che subisce il recesso ha facoltà di rinunciare al preavviso.
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante incidentale, lo scambio di messaggi Whattsapp intervenuto tra e Parte_1 Parte_2 [...] in data 27 aprile 2023 (trascritto da alle pagine 4 e 5 Controparte_1 Parte_1 del ricorso introduttivo del giudizio) non fornisce alcun elemento a supporto della prospettazione della società circa l'intervenuto accordo e non costituisce, dunque, un principio di prova scritta.
Risulta, quindi, pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale dedotta sul punto dalla società. Da un lato, infatti, la prova offerta è contraria al contenuto della precedente comunicazione di recesso dell'agente (con cui quest'ultimo ha manifestato espressamente e in forma scritta l'intenzione di lavorare sino alla scadenza del periodo di preavviso) e incontra, dunque, il limite di ammissibilità stabilito dall'art. 2722 c.c.. Dall'altro, le circostanze allegate e capitolate a prova sono del tutto generiche, non indicando il giorno e il luogo in cui le parti avrebbero concluso l'asserito accordo verbale, del quale non è neppure precisato l'esatto contenuto.
Da ultimo, si ritiene infondata anche l'eccezione di compensazione - implicitamente disattesa dal primo giudice - tra il credito di per Parte_1 residua indennità sostitutiva del preavviso e la pretesa risarcitoria vantata dalla preponente.
Non, è, infatti configurabile alcun credito risarcitorio in capo a
[...]
dal momento che - contrariamente a quanto dalla stessa, peraltro Controparte_1 assai genericamente, dedotto - non emerge che l'agente abbia posto in essere alcuna condotta contraria a correttezza e buona fede, causativa di un danno ingiusto per la società.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono - dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza n. 4430/2024 del Tribunale di Milano.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado ex art. 92, comma 2,
c.p.c..
Atteso l'integrale rigetto di appello principale e appello incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale ex art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012 n. 228.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 4430/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale. Milano, 7 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
IU OS IA NA NI
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