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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2537/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
GADALETA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 19 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di UC Parte_1 Controparte_1
(BG) in data 28 maggio 2020.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato lo scioglimento del Pt_1
matrimonio contratto con il marito, senza proporre ulteriori domande. All'udienza del 25 settembre 2024, il Giudice relatore, accertata l'impossibilità per la ricorrente di reperire l'indirizzo di residenza o domicilio del resistente in Italia o all'estero, ha rinviato per consentire alla parte di provvedere alla notifica del ricorso nei confronti del coniuge convenuto ai sensi dell'art. 143, co. 2 c.p.c.
All'udienza del 19 marzo 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha sentito liberamente la ricorrente sui fatti di causa e ha disposto la discussione orale della causa, ritenuta matura per la decisione.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera del resistente (v. atto di matrimonio).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che le parti hanno fissato in Italia l'ultima residenza abituale e contratto matrimonio, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che la ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento. I coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1308/2023, pubblicata il
14 giugno 2023 e passata in giudicato (doc. 9).
Pertanto, essendosi ininterrottamente protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi oltre il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UC (BG) il 28 maggio 2020 tra Parte_1
ed
[...] Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di UC (Atto n. 1, Parte I, Anno 2020); spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
GADALETA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 19 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di UC Parte_1 Controparte_1
(BG) in data 28 maggio 2020.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato lo scioglimento del Pt_1
matrimonio contratto con il marito, senza proporre ulteriori domande. All'udienza del 25 settembre 2024, il Giudice relatore, accertata l'impossibilità per la ricorrente di reperire l'indirizzo di residenza o domicilio del resistente in Italia o all'estero, ha rinviato per consentire alla parte di provvedere alla notifica del ricorso nei confronti del coniuge convenuto ai sensi dell'art. 143, co. 2 c.p.c.
All'udienza del 19 marzo 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha sentito liberamente la ricorrente sui fatti di causa e ha disposto la discussione orale della causa, ritenuta matura per la decisione.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera del resistente (v. atto di matrimonio).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che le parti hanno fissato in Italia l'ultima residenza abituale e contratto matrimonio, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che la ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento. I coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1308/2023, pubblicata il
14 giugno 2023 e passata in giudicato (doc. 9).
Pertanto, essendosi ininterrottamente protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi oltre il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UC (BG) il 28 maggio 2020 tra Parte_1
ed
[...] Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di UC (Atto n. 1, Parte I, Anno 2020); spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo