Articolo 5 della Legge 18 novembre 1975, n. 586
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 dicembre 1975
Art. 5.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , determinato in base agli anni di servizio utile, e' indicato nella tabella B unita alla presente legge.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1975