Art. 5.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , determinato in base agli anni di servizio utile, e' indicato nella tabella B unita alla presente legge.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , determinato in base agli anni di servizio utile, e' indicato nella tabella B unita alla presente legge.