Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato PROCOPIO Parte_1 C.F._1
MARIA ALESSANDRA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
PROCOPIO MARIA ALESSANDRA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 17/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre, attualmente nella casa famigliare sita in pagina 1 di 7
IL (canone d'uso e godimento a tempo illimitato) dalla società Cooperativa
LUM, che ha già individuato e che è attualmente in fase di assegnazione.
2) La casa famigliare (appartamento e box) sita in 20098 San Giuliano Milanese, via della
Repubblica, n. 4/D, identificazione al N.C.E.U. foglio 3, particella 664, subalterno 727, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5 e foglio 3, particella 664, subalterno 106, categoria
C/6, classe 6, consistenza 12 mq, è stata messa in vendita e il ricavato verrà utilizzato per la somma di € 102.900,71 (ovvero per la minor somma che risulterà al momento della vendita) per estinguere il mutuo ipotecario con l'istituto di credito (già Controparte_1 [...]
– sub doc.10). La restante parte del ricavato (al momento non determinabile non CP_2
avendo i coniugi ancora compravenduto l'immobile) verrà diviso in parti uguali tra le Parti. Il mobilio verrà suddiviso tra le Parti, anche in funzione della vendita.
3) In attesa della compravendita dell'immobile, i coniugi continueranno a versare nella misura del
50% ciascuno la rata del mutuo ipotecario e le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) dell'immobile pari a € 4.500,00/annui ca..
4) A seguito della compravendita dell'immobile, le Parti cercheranno altra soluzione abitativa, in proprietà e/o in locazione. Ognuno provvederà al pagamento della propria soluzione abitativa
(prezzo di acquisto e/o canone di locazione) e non avranno nulla che pretendere, a tale titolo,
l'uno dall'altra.
5) I figli minori, e , continueranno a frequentare l'istituto di istruzione pubblica Per_1 Per_2
UI VA di San Giuliano Milanese (MI), attualmente frequentato, sino al termine dell'anno scolastico 2024/25. A partire dall'anno scolastico 2025/26, continuerà il Per_2
percorso formativo, sino alla fine della scuola elementare, nel medesimo istituto;
Per_1
frequenterà il primo anno della scuola secondaria di primo grado a IL presso l'istituto AL Sottocorno o, alternativamente, a seconda della accettazione della domanda di iscrizione già effettuata, all'istituto scolastico Bezzecca sito in San Giuliano Milanese (MI), salvo diverso accordo tra le Parti.
6) Ferma la prevalenza abitativa presso la madre, il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
durante la settimana in cui i bambini non trascorreranno il week-end con il padre, quest'ultimo terrà con sé i minori il martedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio/sera, giorni in cui pagina 2 di 7 andrà a prendere gli stessi all'uscita da scuola e li riporterà presso l'abitazione famigliare per l'ora di cena (19:00/19:30), compatibilmente con gli orari delle (eventuali) attività sportive frequentate dai minori;
durante la settimana in cui i bambini trascorreranno il week-end con il padre, quest'ultimo terrà con sé i minori il martedì e il mercoledì pomeriggio/sera, giorni in cui andrà a prendere gli stessi all'uscita da scuola e li riporterà presso l'abitazione famigliare per l'ora di cena (19:00/19:30), compatibilmente con gli orari delle (eventuali) attività sportive frequentate dai minori. Il venerdì il padre andrà a prendere i figli all'uscita da scuola e li riporterà presso l'abitazione famigliare la domenica sera per l'ora di cena (18:30/19:00).
7) I periodi di vacanza saranno così regolamentati:
durante le ferie estive (dal termine della scuola sino al rientro), ciascun genitore terrà con sé i figli per 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
ad anni alterni, i figli trascorreranno dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. In ogni caso, entrambi i genitori potranno vedere i figli il 25 dicembre (giorno di Natale);
ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta, così come i vari ponti, salvo diverso accordo tra le parti e previa comunicazione almeno tre settimane prima delle predette ricorrenze.
8) Ogni comunicazione relativa alle modalità e tempi di incontro con i figli dovrà essere sempre condivisa tra i genitori, prima di prendere accordi con i figli.
9) Quando avranno con sé i figli, durante le festività e le ferie, i genitori si comunicheranno località ed eventuali recapiti diversi dalla residenza. In ogni caso, nell'ipotesi di soggiorno all'estero, ciascun genitore dovrà ottenere il preventivo e documentato assenso dell'altro.
10) La sopraindicata calendarizzazione costituisce il diritto di visita minimo spettante al genitore non collocatario e, comunque, potrà subire variazioni in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Le parti danno, infatti, atto che entrambi lavorano su turni e che, in caso di impossibilità e/o imprevisti lavorativi, comunicheranno all'altro, con comunicazione scritta
(sms), la circostanza ostativa con congruo anticipo (almeno 24 ore prima) e, previo accordo, concorderanno il recupero delle giornate perse e/o la necessità di ricorrere all'aiuto dei nonni materni e/o paterni. In ogni caso, detta calendarizzazione sarà attuata sempre tutelando gli interessi primari dei minori e le esigenze degli stessi.
pagina 3 di 7 11) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma che verrà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita. L'assegno unico e/o gli assegni famigliari e/o ogni qualsiasi contributo equiparato e/o equiparabile verrà percepito esclusivamente e interamente dalla sig.ra Pt_1
[...]
12) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, il restante 50% graverà sulla madre, sig.ra e quindi: Parte_1
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
pagina 4 di 7 c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13) Nel caso in cui uno dei due genitori dovesse anticipare interamente alcuna delle suddette spese mediche, scolastiche e/o extrascolastiche, le stesse saranno rimborsate dall'altro genitore nella misura prevista supra ed entro n. 5 (cinque) giorni dall'invio della richiesta di rimborso corredata da relativa quietanza di versamento e/o la relativa fattura.
14) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli minori.
15) L'autoveicolo in uso alla famiglia Honda CRV, tg. FL080BW, attualmente di proprietà del sig.
, viene ceduto in proprietà alla sig.ra e al padre di Parte_2 Parte_1 quest'ultima sig. C.F.: , che si occuperanno del Controparte_3 C.F._3
passaggio di proprietà. Il sig. collaborerà con i suddetti per finalizzare le Parte_2
pratiche amministrative del passaggio di proprietà.
16) Le Parti si impegnano a non far frequentare ai figli persone con cui siano sentimentalmente legati per un periodo di almeno un anno dalla comunicazione della sentenza di separazione.
Successivamente, si impegnano a inserire il rapporto con tali soggetti e i figli con gradualità, nel rispetto dei sentimenti dei minori, avendo cura di preservare al massimo gli stessi e, in ogni caso, previa comunicazione tra i coniugi.
pagina 5 di 7 17) I coniugi, infine, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare pretese reciproche di mantenimento. Dichiarano, altresì, di aver già integralmente regolato ogni ulteriore reciproco rapporto patrimoniale e/o economico e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Milano in Parte_1 Parte_2
data 25.9.2010 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 0467, registro n. 03, parte
2, serie A, anno 2010) e dalla loro unione sono nati due figli, il 23.2.2014 e in data Per_1 Per_2
8.12.2016.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 6 di 7 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Milano in data 25.09.2010 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 0467, registro n. 03, parte 2, serie A, anno 2010);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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