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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2023 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Caffarra ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Parma via Maestri n. 4
- ATTRICE OPPONENTE -
c o n t r o in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Dori ed CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna via d' Azeglio
n.47
- CONVENUTA OPPOSTA –
Causa Civile iscritta al n. 582/23 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
ATTRICE OPPONENTE:
come da note di trattazione cartolare per l'udienza del 24.7.2025
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ritenuto il diritto di “ di avvalersi Parte_1 dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e per l'effetto di rifiutare l'adempimento della prestazione di pagamento illegittimamente pretesa dalla società opposta a causa del grave inadempimento ascrivibile a “ e dimostrato per tabulas e in base CP_1 alle risultanze dell'espletata C.T.U., considerato quanto esposto nella narrativa dell'atto di citazione;
rilevato, altresì, il grave e definitivo inadempimento di “ CP_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di “ ,
[...] Parte_1 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 7 piattaforme elevatrici nei cantieri di “ rispettivamente in via La Spezia, via Canova e via Paisiello in Parte_1
Parma, meglio descritte nei contratti stipulati il 05.07.2019, il 09.10.20 e il
19.11.21, e risultate, invece, non iniziate ovvero non completate, con posa di impianti privi delle qualità promesse o comunque essenziali all'uso a cui erano destinate a causa della sussistenza dei vizi, difetti, anomalie, manchevolezze e difformità descritti nei pregressi atto del giudizio;
rilevato quindi che il credito azionato in via monitoria deve ritenersi contestato e non esigibile:
A.- in via principale di merito e in ogni caso:
1.- accertata la legittimità e la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ritenuto il credito azionato in via monitoria non esigibile e comunque contestato, riconoscere per l'effetto il diritto di “ di sospendere il pagamento di quanto ancora asseritamente Parte_1 dovuto a “ per i motivi tutti esposti nella narrativa dell'atto di CP_1 citazione in opposizione;
2.- revocare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2050/2022 (n.r.g.
4304/2022), emesso in data 28.12.22 dal Giudice del Tribunale di Parma, in persona del Dott. Simone Medioli Devoto, notificato a “ mediante Parte_1 comunicazione inviata con posta elettronica certificata in data 03.01.23, siccome illegittimo, inammissibile, improponibile, improcedibile, nullo, illegittimo, non provato, infondato nel merito, o come meglio, per i motivi tutti esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da “ a Parte_1
“ per le causali esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3.- a)- CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi, difetti, manchevolezze, anomalie, inadempimenti e difformità, meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate e rilevati dal C.T.U., nelle lavorazioni e nelle opere eseguite da “ , anche CP_1 per la mancanza negli impianti e nei beni forniti delle qualità promesse o comunque essenziali all'uso a cui erano destinati;
b)- determinare di conseguenza l'incidenza dei predetti gravi vizi, difetti, manchevolezze, anomalie, inadempimenti e difformità (anche per mancanza nei beni forniti delle qualità promesse o comunque essenziali all'uso a cui erano destinati) sul valore delle opere oggetto dei contratti di appalto stipulati inter partes e ridurre proporzionalmente, ai sensi degli articoli 1667, 1668,
1669 c.c. e, se del caso, anche ai sensi degli articoli 1492 e 1495 del codice civile, o come meglio, il corrispettivo convenuto tra le parti in considerazione del minor valore conseguito dalle suddette opere a causa dei gravi vizi, difetti, manchevolezze, inadempimenti, anomalie e difformità descritti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate, come accertato all'esito delle indagini esperite dal C.T.U.; c)- dichiarare che nulla risulta dovuto da “ nei confronti di “ , determinando, Parte_1 CP_1 eventualmente, l'importo versato in eccedenza da “ ; d)- dichiarare, Parte_1 altresì, tenuta e condannare “ , in persona del Consigliere Delegato e CP_1 legale rappresentante pro-tempore, signor con sede in Collecchio (PR), Parte_2 località Lemignano, Strada Nazionale n. 7, codice fiscale n. al P.IVA_1 risarcimento a favore di “ , con sede in Milano, via S. RO n. 4, Parte_1 codice fiscale n. di tutti i danni patititi e patiendi, presenti e futuri, P.IVA_2 diretti ed indiretti, nessuno escluso, anche per lesioni all'immagine commerciale, cagionati alla committente e odierna opponente dal grave inadempimento della convenuta- opposta per le causali descritte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate, anche sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata in corso di causa, il tutto, in ogni caso, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dal dì del dovuto al saldo, e da contenersi nel limite di € =52.000,00=; e)- compensare conseguentemente tutte le somme dovute da “ a “ per le CP_1 Parte_1 causali indicate alle lettere che precedono con quanto risultasse eventualmente ancora dovuto da “ alla convenuta opposta per i titoli di cui al Parte_1 ricorso per ingiunzione;
4.- in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A. come per legge”.
CONVENUTA OPPOSTA come da note di trattazione cartolare per l'udienza del 24.7.2025
“I procuratori di parte opposta chiedono che codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
- confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la promossa opposizione in quanto pretestuosa, dilatoria e comunque infondata nel merito, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare comunque nel merito (C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Milano (MI), Via EB RO n.
4 - cap. 20148 a pagare ad la somma di € 45.585,28 oltre gli interessi di mora, CP_1 di cui al D.lgs. 231/2002, dal dovuto pagamento all'effettivo saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- respingere la domanda di risarcimento dei presunti danni asseritamente patiti da siccome Pt_1 inammissibile, indimostrata ed infondata;
- respingere la domanda subordinata di compensazione avversaria, in quanto inammissibile, generica ed infondata;
- per le stesse ragioni respingere la domanda quanti minoris;
- con vittoria di spese e di compensi professionali.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.2.2023, Parte_1 contestava la pretesa creditoria avanzata, a mezzo decreto monitorio, nei loro confronti dalla CP_3 quale saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione di alcuni ascensori in cantieri affidati alla società opponente;
in particolare, quest'ultima invocava l'inadempimento contrattuale dell'opposta assumendo la mancata o parziale realizzazione di tali impianti e l'esistenza di vizi e difformità su quelli consegnati.
Con comparsa del 10.02.2023 si costituiva in giudizio la contestando le domande attoree e CP_3 chiedendone il rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Alla prima udienza le parti insistevano nei rispettivi atti introduttivi e venivano concessi i termini ex art. 183 cpc.
All' udienza del 28.9.2023, l'opposta insisteva per la concessione della provvisoria CP_3 esecutorietà del decreto opposto che non veniva concessa, con ordinanza del medesimo giorno, in quanto la produzione versata in atti non consentiva la richiesta, ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio.
Espletata la CTU ammessa, all'udienza del 24.7.2025, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano come nell'intestazione e la vertenza veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
A parere di questo organo giudicante, la domanda dell' opponente appare infondata nel merito e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono. L'istruttoria ha disegnato uno scenario difforme rispetto a quello prospettato dall'opponente, le cui difese si basavano principalmente in parte sulla mancata esecuzione ed in altra parte sulla presenza di vizi e difformità delle lavorazioni affidate alla CP_3 chiedeva, altresì la revoca del decreto opposto in quanto era stato intimato il pagamento dell'. In verità, pagina 5 di 7 la produzione documentale delle parti ed in particolare la CTU espletata hanno permesso di dimostrare che, salvo alcune piccole irregolarità di messa a punto in alcuni degli impianti per cui è causa,
l'esecuzione della prestazione richiesta ad è esente da vizi e difformità; in particolare, il CP_3 mancato completamento delle attività da parte di quest'ultima è stata causata esclusivamente dallo stato di crisi aziendale della ( è acclarato documentalmente che sin dal 6.3.2023 l'opponente Parte_1 avesse deliberato tramite i propri organi la necessità di accedere a strumenti di regolazione della crisi ed attualmente risulta essere in regime di concordato preventivo). Quest'ultima, infatti, come ben descritto dall' elaborato peritale depositato in atti, a causa della crisi finanziaria in atto non ha completato i cantieri affidatigli, impedendo all'opposta di terminare le proprie lavorazioni. CP_3
In particolare il CTU così conclude, rispondendo ai quesiti postigli: “ In conclusione, a fronte dei vizi e difformità lamentati da parte ricorrente, vi sono chiare evidenze tecniche che 3 dei 7 impianti in esame sono nuovi e funzionanti, ma necessitano di alcune piccole finiture e regolazioni non inerenti la sicurezza ed il buon funzionamento degli impianti stessi;
1 impianto, presso un cantiere in stato di abbandono, è inesistente;
dei rimanenti 3, installati in un cantiere ad uno stato di avanzamento maggiore ma di fatto non ultimato ed anch'esso in stato di abbandono, uno è completo a metà, gli altri due sono completi ma necessitano di collaudo. Su quest'ultimo punto, i verbali di ultimazione lavori parlano abbastanza chiaro essendo indicate alcune opere necessarie per lo stesso a carico del
Committente, che ad oggi non risultano effettuate”.
Alla luce di tali lapidarie affermazione del CTU incaricato, è evidente che 3 ascensori sono stati regolarmente realizzati (risultano nuovi e funzionanti), 1 ascensore risulta completato a metà, 2 ascensori sono completi ma mancanti di collaudo e l'ultimo risulta non realizzato. Andando per ordine e dettagliando i rispettivi obblighi incombenti sulle parti in base ai contratti sottoscritti, dall'analisi della documentazione depositata e dalle richiamate conclusioni del CTU, appare evidente che il mancato completamento delle opere da parte di è da addebitarsi esclusivamente al CP_3 comportamento tenuto da la quale, non rispettando i dettati contrattuali non ha completato Parte_1 le lavorazioni ad essa spettanti, impedendo, in tal modo, l'esatta esecuzione da parte dell'opposta. I soli vizi riscontrati dal CTU incaricato su 3 ascensori realizzati sono di minima rilevanza e sembrerebbero dovuti anch'essi alla “paralisi” societaria dell'opponente più che a reali responsabilità dell'opposta (in altri termini, qualora l'opponente avesse proseguito regolarmente nelle lavorazioni e nei pagamenti ad essa spettanti, l'opposta avrebbe adempiuto anche a queste ultime ed irrisorie incombenze).
Brevissimo cenno va, infine, fatto, sul secondo motivo d'opposizione (la presunta illegittimità dell'applicazione dell' IVA sulle spese legali riconosciute nel decreto opposto): va da sé che l'indicazione “oltre IVA” prevista nel decreto monitorio debba intendersi “se dovuta” e, pertanto, nel pagina 6 di 7 caso di fatturazione tra società commerciali la stessa non lo è, attuandosi la compensazione;
ciò detto, invocare la nullità di un decreto per tale motivazione appare eccessivo e meramente dilatorio e, pertanto, appare corretto dichiarare l'infondatezza del motivo.
A parere di questo Giudice, pertanto, l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la non correttezza del credito azionato monitoriamente ed, invece, il rapporto tra le parti e l'esecuzione della prestazione sono stati provati documentalmente da parte opposta e sostanzialmente confermati anche dall'istruttoria espletata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, respinge l' opposizione proposta da in concordato preventivo, in persona del l.r.p.t. nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., confermando il decreto ingiuntivo opposto che diviene CP_1 definitivamente esecutivo.
Condanna l' opponente in concordato preventivo in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore dell'opposta , in persona del l.r.p.t.. CP_1
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Parma, 2.12.2025.
Il Giudice
Dott. Massimiliano Crudo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Crudo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2023 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Caffarra ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Parma via Maestri n. 4
- ATTRICE OPPONENTE -
c o n t r o in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Dori ed CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna via d' Azeglio
n.47
- CONVENUTA OPPOSTA –
Causa Civile iscritta al n. 582/23 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
ATTRICE OPPONENTE:
come da note di trattazione cartolare per l'udienza del 24.7.2025
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ritenuto il diritto di “ di avvalersi Parte_1 dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e per l'effetto di rifiutare l'adempimento della prestazione di pagamento illegittimamente pretesa dalla società opposta a causa del grave inadempimento ascrivibile a “ e dimostrato per tabulas e in base CP_1 alle risultanze dell'espletata C.T.U., considerato quanto esposto nella narrativa dell'atto di citazione;
rilevato, altresì, il grave e definitivo inadempimento di “ CP_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di “ ,
[...] Parte_1 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 7 piattaforme elevatrici nei cantieri di “ rispettivamente in via La Spezia, via Canova e via Paisiello in Parte_1
Parma, meglio descritte nei contratti stipulati il 05.07.2019, il 09.10.20 e il
19.11.21, e risultate, invece, non iniziate ovvero non completate, con posa di impianti privi delle qualità promesse o comunque essenziali all'uso a cui erano destinate a causa della sussistenza dei vizi, difetti, anomalie, manchevolezze e difformità descritti nei pregressi atto del giudizio;
rilevato quindi che il credito azionato in via monitoria deve ritenersi contestato e non esigibile:
A.- in via principale di merito e in ogni caso:
1.- accertata la legittimità e la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ritenuto il credito azionato in via monitoria non esigibile e comunque contestato, riconoscere per l'effetto il diritto di “ di sospendere il pagamento di quanto ancora asseritamente Parte_1 dovuto a “ per i motivi tutti esposti nella narrativa dell'atto di CP_1 citazione in opposizione;
2.- revocare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2050/2022 (n.r.g.
4304/2022), emesso in data 28.12.22 dal Giudice del Tribunale di Parma, in persona del Dott. Simone Medioli Devoto, notificato a “ mediante Parte_1 comunicazione inviata con posta elettronica certificata in data 03.01.23, siccome illegittimo, inammissibile, improponibile, improcedibile, nullo, illegittimo, non provato, infondato nel merito, o come meglio, per i motivi tutti esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da “ a Parte_1
“ per le causali esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3.- a)- CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi, difetti, manchevolezze, anomalie, inadempimenti e difformità, meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate e rilevati dal C.T.U., nelle lavorazioni e nelle opere eseguite da “ , anche CP_1 per la mancanza negli impianti e nei beni forniti delle qualità promesse o comunque essenziali all'uso a cui erano destinati;
b)- determinare di conseguenza l'incidenza dei predetti gravi vizi, difetti, manchevolezze, anomalie, inadempimenti e difformità (anche per mancanza nei beni forniti delle qualità promesse o comunque essenziali all'uso a cui erano destinati) sul valore delle opere oggetto dei contratti di appalto stipulati inter partes e ridurre proporzionalmente, ai sensi degli articoli 1667, 1668,
1669 c.c. e, se del caso, anche ai sensi degli articoli 1492 e 1495 del codice civile, o come meglio, il corrispettivo convenuto tra le parti in considerazione del minor valore conseguito dalle suddette opere a causa dei gravi vizi, difetti, manchevolezze, inadempimenti, anomalie e difformità descritti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate, come accertato all'esito delle indagini esperite dal C.T.U.; c)- dichiarare che nulla risulta dovuto da “ nei confronti di “ , determinando, Parte_1 CP_1 eventualmente, l'importo versato in eccedenza da “ ; d)- dichiarare, Parte_1 altresì, tenuta e condannare “ , in persona del Consigliere Delegato e CP_1 legale rappresentante pro-tempore, signor con sede in Collecchio (PR), Parte_2 località Lemignano, Strada Nazionale n. 7, codice fiscale n. al P.IVA_1 risarcimento a favore di “ , con sede in Milano, via S. RO n. 4, Parte_1 codice fiscale n. di tutti i danni patititi e patiendi, presenti e futuri, P.IVA_2 diretti ed indiretti, nessuno escluso, anche per lesioni all'immagine commerciale, cagionati alla committente e odierna opponente dal grave inadempimento della convenuta- opposta per le causali descritte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie autorizzate, anche sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata in corso di causa, il tutto, in ogni caso, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dal dì del dovuto al saldo, e da contenersi nel limite di € =52.000,00=; e)- compensare conseguentemente tutte le somme dovute da “ a “ per le CP_1 Parte_1 causali indicate alle lettere che precedono con quanto risultasse eventualmente ancora dovuto da “ alla convenuta opposta per i titoli di cui al Parte_1 ricorso per ingiunzione;
4.- in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A. come per legge”.
CONVENUTA OPPOSTA come da note di trattazione cartolare per l'udienza del 24.7.2025
“I procuratori di parte opposta chiedono che codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
- confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la promossa opposizione in quanto pretestuosa, dilatoria e comunque infondata nel merito, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare comunque nel merito (C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Milano (MI), Via EB RO n.
4 - cap. 20148 a pagare ad la somma di € 45.585,28 oltre gli interessi di mora, CP_1 di cui al D.lgs. 231/2002, dal dovuto pagamento all'effettivo saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- respingere la domanda di risarcimento dei presunti danni asseritamente patiti da siccome Pt_1 inammissibile, indimostrata ed infondata;
- respingere la domanda subordinata di compensazione avversaria, in quanto inammissibile, generica ed infondata;
- per le stesse ragioni respingere la domanda quanti minoris;
- con vittoria di spese e di compensi professionali.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.2.2023, Parte_1 contestava la pretesa creditoria avanzata, a mezzo decreto monitorio, nei loro confronti dalla CP_3 quale saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione di alcuni ascensori in cantieri affidati alla società opponente;
in particolare, quest'ultima invocava l'inadempimento contrattuale dell'opposta assumendo la mancata o parziale realizzazione di tali impianti e l'esistenza di vizi e difformità su quelli consegnati.
Con comparsa del 10.02.2023 si costituiva in giudizio la contestando le domande attoree e CP_3 chiedendone il rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Alla prima udienza le parti insistevano nei rispettivi atti introduttivi e venivano concessi i termini ex art. 183 cpc.
All' udienza del 28.9.2023, l'opposta insisteva per la concessione della provvisoria CP_3 esecutorietà del decreto opposto che non veniva concessa, con ordinanza del medesimo giorno, in quanto la produzione versata in atti non consentiva la richiesta, ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio.
Espletata la CTU ammessa, all'udienza del 24.7.2025, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano come nell'intestazione e la vertenza veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
A parere di questo organo giudicante, la domanda dell' opponente appare infondata nel merito e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono. L'istruttoria ha disegnato uno scenario difforme rispetto a quello prospettato dall'opponente, le cui difese si basavano principalmente in parte sulla mancata esecuzione ed in altra parte sulla presenza di vizi e difformità delle lavorazioni affidate alla CP_3 chiedeva, altresì la revoca del decreto opposto in quanto era stato intimato il pagamento dell'. In verità, pagina 5 di 7 la produzione documentale delle parti ed in particolare la CTU espletata hanno permesso di dimostrare che, salvo alcune piccole irregolarità di messa a punto in alcuni degli impianti per cui è causa,
l'esecuzione della prestazione richiesta ad è esente da vizi e difformità; in particolare, il CP_3 mancato completamento delle attività da parte di quest'ultima è stata causata esclusivamente dallo stato di crisi aziendale della ( è acclarato documentalmente che sin dal 6.3.2023 l'opponente Parte_1 avesse deliberato tramite i propri organi la necessità di accedere a strumenti di regolazione della crisi ed attualmente risulta essere in regime di concordato preventivo). Quest'ultima, infatti, come ben descritto dall' elaborato peritale depositato in atti, a causa della crisi finanziaria in atto non ha completato i cantieri affidatigli, impedendo all'opposta di terminare le proprie lavorazioni. CP_3
In particolare il CTU così conclude, rispondendo ai quesiti postigli: “ In conclusione, a fronte dei vizi e difformità lamentati da parte ricorrente, vi sono chiare evidenze tecniche che 3 dei 7 impianti in esame sono nuovi e funzionanti, ma necessitano di alcune piccole finiture e regolazioni non inerenti la sicurezza ed il buon funzionamento degli impianti stessi;
1 impianto, presso un cantiere in stato di abbandono, è inesistente;
dei rimanenti 3, installati in un cantiere ad uno stato di avanzamento maggiore ma di fatto non ultimato ed anch'esso in stato di abbandono, uno è completo a metà, gli altri due sono completi ma necessitano di collaudo. Su quest'ultimo punto, i verbali di ultimazione lavori parlano abbastanza chiaro essendo indicate alcune opere necessarie per lo stesso a carico del
Committente, che ad oggi non risultano effettuate”.
Alla luce di tali lapidarie affermazione del CTU incaricato, è evidente che 3 ascensori sono stati regolarmente realizzati (risultano nuovi e funzionanti), 1 ascensore risulta completato a metà, 2 ascensori sono completi ma mancanti di collaudo e l'ultimo risulta non realizzato. Andando per ordine e dettagliando i rispettivi obblighi incombenti sulle parti in base ai contratti sottoscritti, dall'analisi della documentazione depositata e dalle richiamate conclusioni del CTU, appare evidente che il mancato completamento delle opere da parte di è da addebitarsi esclusivamente al CP_3 comportamento tenuto da la quale, non rispettando i dettati contrattuali non ha completato Parte_1 le lavorazioni ad essa spettanti, impedendo, in tal modo, l'esatta esecuzione da parte dell'opposta. I soli vizi riscontrati dal CTU incaricato su 3 ascensori realizzati sono di minima rilevanza e sembrerebbero dovuti anch'essi alla “paralisi” societaria dell'opponente più che a reali responsabilità dell'opposta (in altri termini, qualora l'opponente avesse proseguito regolarmente nelle lavorazioni e nei pagamenti ad essa spettanti, l'opposta avrebbe adempiuto anche a queste ultime ed irrisorie incombenze).
Brevissimo cenno va, infine, fatto, sul secondo motivo d'opposizione (la presunta illegittimità dell'applicazione dell' IVA sulle spese legali riconosciute nel decreto opposto): va da sé che l'indicazione “oltre IVA” prevista nel decreto monitorio debba intendersi “se dovuta” e, pertanto, nel pagina 6 di 7 caso di fatturazione tra società commerciali la stessa non lo è, attuandosi la compensazione;
ciò detto, invocare la nullità di un decreto per tale motivazione appare eccessivo e meramente dilatorio e, pertanto, appare corretto dichiarare l'infondatezza del motivo.
A parere di questo Giudice, pertanto, l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la non correttezza del credito azionato monitoriamente ed, invece, il rapporto tra le parti e l'esecuzione della prestazione sono stati provati documentalmente da parte opposta e sostanzialmente confermati anche dall'istruttoria espletata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, respinge l' opposizione proposta da in concordato preventivo, in persona del l.r.p.t. nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., confermando il decreto ingiuntivo opposto che diviene CP_1 definitivamente esecutivo.
Condanna l' opponente in concordato preventivo in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore dell'opposta , in persona del l.r.p.t.. CP_1
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Parma, 2.12.2025.
Il Giudice
Dott. Massimiliano Crudo
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