Articolo 21 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Articolo 20
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1 gennaio 1985
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9 gennaio 1985
Art. 21.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985.

((Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI - GORIA -
ROMITA - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))
Entrata in vigore il 9 gennaio 1985