Art. 21.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985.
((Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA -
ROMITA - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985.
((Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA -
ROMITA - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))