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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 470/2024 rgac, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castrovillari, Coso Calabria, n. 19, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Stefano Grisolia che la rappresenta e difende,
Appellante
E
in liquidazione giudiziale in persona del curatore, elettivamente CP_1
domiciliata in Catanzaro, Via Burza, n. 41, presso lo studio dell'avv. Raimondo Garcea, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Capparelli,
Appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accogliento del gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1322/2023 del 28.09.2023, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione contraria e acquisita la documentazione integrativa successiva alla pronuncia di primo grado: - accertare e dichiarare che Parte_1
, per effetto di usucapione, è proprietaria assoluta e a titolo originario
[...]
dell'appartamento di tipo civile sito in Cassano allo Ionio alla contrada Laghi di Sibari, disposto su piano terra e primo piano, composto di 6 vani catastali, contraddistinto dal n.
18/A, riportato in catasto al foglio 69 particella 237 sub 2, con annessa corte di mq 103, riportata in catasto al foglio 69 particella 237 sub 6, posto barca n. 42 e relativo posto macchina n. 18, che risultano intestati a con sede legale in Trebisacce già alla CP_1
via Riviera dei Saraceni n. 38, ed attualmente alla Via Madrale Snc ingresso angolo Via
Maiuri, posta elettronica certificata pec - conseguentemente Email_1
ordinare alla competente Conservatoria dei Pubblici registri Immobiliari di operare le trascrizioni in favore dell'attrice del sopra descritto bene. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: in via pregiudiziale e preliminare dichiarare, a seguito della intervenuta liquidazione giudiziale, l'improcedibilità ed improponibilità della domanda di parte attrice/appellante, il cui accertamento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi dell'art. 151, co. 2, CCII e per le motivazioni di cui in parte motiva. In subordine rigettare l'appello poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per quanto di
Giustizia e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
TT IR
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1322/2023 del 28.9.2023 Parte_1
con la quale il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'avanzata domanda di usucapione, chiedendone la riforma.
Si è costituita in giudizio la in liquidazione giudiziale, in persona del curatore, CP_1
eccependo, preliminarmente l'improcedibilità ed improponibilità della domanda in ragione della “competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi dell'art. 151, co. 2, CCII”
All'udienza del 12.9.2024 sostituita, giusta decreto presidenziale in atti, con note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c, non essendo state depositate note, con ordinanza del 30 settembre/2 ottobre 2024, ritualmente comunicata alle parti, veniva assegnato nuovo termine ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c. sino all'udienza del 14.11.2024 (parimenti sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) per il deposito di note scritte, con gli avvertimenti di legge.
All'udienza del 14.11.2024, non risultando depositate note di trattazione scritta, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. Tanto premesso devesi rilevare che l'art. 127 ter comma 4 c.p.c. dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Ebbene, considerato che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, si impone l'emissione di sentenza in termini.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese (art. 310, ultimo comma, c.p.c.).
Non appaiono integrati i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/02, applicabile nei soli casi, previsti testualmente, di rigetto integrale e di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n.
3542/17, la quale ha escluso la ricorrenza dei detti presupposti nei casi di declaratoria di cessata materia del contendere).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. n. Parte_1
1322/2023 del 28.9.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto in data 2.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo