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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 451/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25 settembre 2024, vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale, Parte_2
sita in Catanzaro, Località Germaneto, Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale in forza di procura generale alle liti per Notar
da Catanzaro, Rep. n. 163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022, allegata nel Persona_1
fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Crotone alla Via Pastificio n.1, presso e Controparte_1 nello studio dell'Avv. Marco De Meo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositata in sostituzione dell'Avv. Francesca Capozza, difensore originariamente designato;
APPELLATO
E
, e per essa il Dott. in qualità Controparte_2 CP_3
di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, Pt_1
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio del 1° ottobre 2021, rep. N. 175858 Persona_2
1 racc. n. 11458, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Iacoe, presso il cui studio, in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115, è elettivamente domiciliata giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “…l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l'appello proposto dalla e, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 230/2022 emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Civile, Giudice
Dott. Rizzuti, nell'ambito del giudizio portante n. 2288/2021 RG, pubblicata in data 14 marzo
2022:
- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti dell' Controparte_2
e, per l'effetto, rimettere gli atti al Giudice di primo grado;
[...]
- in subordine e per effetto dell'accoglimento dell'appello nel merito, rigettare l'originaria opposizione alla cartella esattoriale proposta dal dott. nei confronti della Controparte_1
e di , in quanto del tutto inammissibile, Parte_1 Controparte_2
improponibile, improcedibile e comunque infondata nel merito e non provata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: respingere Controparte_1
l'appello, proposto dalla , in persona del suo Presidente e legale rappresentante Parte_1
p.t., confermando la piena validità ed efficacia della sentenza n. 230/2022 del 14.03.2022 emessa dal Tribunale Civile di Crotone, Sezione Civile, Giudice Dott. Rizzuti, nella causa avente RG n.
2288/2021, per i motivi esposti nel presente atto:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Pt_1
ai sensi del dispositivo di cui all'art. 345 c.p.c., ovvero il divieto di proporre nuove
[...]
domande ed eccezione in secondo grado, in quanto ciò determinerebbe una violazione del principio dell'unità processuale tra il primo e il secondo grado di giudizio e del diritto di difesa,
e sulle quali l'odierna parte appellate non accetta l'instaurazione del contraddittorio. Tale inammissibilità dovrà essere dichiarata dal Giudice d'ufficio;
- In via subordinata, accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata l'eccezione sollevata da parte appellante in merito alla asserita inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di per tutto quanto Controparte_2
sopra esposto ed argomentato, in quanto è stata pienamente dimostrata la regolarità della notifica
2 dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di , e il motivo Controparte_2 per il quale il Giudice di prime cure né ha dichiarato la contumacia nell'ambito del giudizio di primo grado;
- Nel merito, rispingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la piena validità ed efficacia della Sentenza n. 230/2022 emessa in data 14.3.2022 dal Tribunale di
Crotone, Giudice Dott. Rizzuti, nell'ambito del giudizio avente RG n. 2288/2021 per aver correttamente e giustamente posto alla base della sua decisione l'assenza di atti interruttivi della prescrizione e per aver dichiarato l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/81 con conseguente insussistenza del diritto a procedere alla riscossione delle somme.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata – appellante incidentale : “Voglia l'On. Le Controparte_2
Corte d'Appello adita, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e difesa respinte:
- accogliere il proposto gravame, riformando la sentenza gravata n. 230/2022, pronunciata dal
Tribunale di Crotone, e, pertanto, dichiarare la validità della cartella n. 13320200001762701000, per cui pende il presente gravame;
- in ogni caso, tenere indenne l'Agente di Riscossione da qualsiasi onere di carattere giudiziario ed economico connesso all'eventuale rigetto della domanda.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, come per legge.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. Controparte_1
615 comma 1 c.p.c avverso la cartella di pagamento n. 13320200001762701000, notificatagli in data 21 settembre 2021 da , per conto della , Controparte_2 Parte_1 con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 26.365,36, relativa a plurime sanzioni amministrative ex legge n. 689/81.
A sostegno dell'opposizione il ha dedotto l'omessa notifica delle ordinanze-ingiunzioni CP_1 sottese alla cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.689/81. Ha concluso, dunque, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cartella di pagamento n. 13320200001762701000, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, e, in via subordinata, di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 28, L.
3 689/81, per decorso del termine prescrizionale a decorrere dall'anno di riferimento dell'asserito debito.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Parte_1
contestando le avverse pretese e insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Diversamente, l' è rimasta contumace, formalizzando la Controparte_2
propria costituzione con apposita comparsa solo nel sub – procedimento attinente la fase cautelare.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 10 marzo 2022 il Giudice ha disposto non luogo a provvedere sulla domanda cautelare e ha trattenuto la causa in decisione senza l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 230/2022, pubblicata in data 14 marzo 2022 e non notificata, il Tribunale di
Crotone, dopo aver dichiarato la contumacia di , ha accolto Controparte_2
l'opposizione sul presupposto che, sebbene la avesse dimostrato di aver Parte_1 ritualmente notificato le ordinanze ingiunzioni sottese alla cartella di pagamento, d'altra parte non ha dato alcuna prova circa l'esistenza di un atto interruttivo del termine di prescrizione antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 21 settembre 2021.
Per tale ragione, il Giudice ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689 del 24 novembre 1981 il credito sotteso alla cartella di pagamento opposta, con conseguente insussistenza del diritto a procedere alla riscossione.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello notificato il 23 marzo 2022, la ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata, Controparte_1
telematicamente, in data 22 luglio 2022, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., per aver la presentato nuove domande ed eccezioni non proposte in primo grado, Parte_1
e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese.
Si è, altresì, costituita in giudizio l' con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 27 luglio 2022, aderendo alle doglianze dell'appellante e chiedendo l'accoglimento del gravame.
Indi, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 febbraio 2024, poi differita al 25 settembre 2024.
L'udienza del 25 settembre 2024 è stata poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4 Quindi, la Corte – viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 30 settembre 2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 3 ottobre 2024.
La e hanno depositato, telematicamente, la comparsa Parte_1 Controparte_1
conclusionale. ha depositato, altresì, la memoria di replica. Controparte_1
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello la lamenta la “Nullità della sentenza Parte_1 impugnata per inesistenza/nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio”.
In particolare, l'appellante si duole della nullità della sentenza impugnata in ragione dell'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell' Controparte_2
. Dagli atti di causa e, più nella specie, dalla relata di notifica via pec dell'originario
[...] atto di citazione, emergerebbe che il medesimo sia stato notificato all'indirizzo PEC Email_1
E genziariscossione.gov. , anziché all'indirizzo t,
[...] Email_3
quest'ultimo espressamente indicato come PEC per la notifica degli atti giudiziari nel sistema
ReginDe, ma anche nel Registro PPAA, consultabile attraverso il sito del Ministero della Giustizia
“pst.giustizia.it”.
Il motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse.
Rileva il Collegio come al motivo in esame debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, ai sensi del quale “la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni “de iure tertii”, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7262 del
23/3/2018, non massimata;
v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 20637 del 22/09/2006, Rv. 593370 - 01;
v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 07/05/2009, Rv. 608101 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del
19/12/2013, Rv. 629133 - 01)” (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27607).
Il motivo va comunque esaminato avendo l' prestato adesione Controparte_4 all'appello principale della , così interponendo appello incidentale adesivo. Parte_1
Ebbene, a prescindere dalla correttezza o meno dell'indirizzo PEC utilizzato per la notifica dell'atto di citazione in primo grado, preme sin da subito evidenziare come qualsivoglia eventuale ipotesi di nullità possa dirsi sanata dalla costituzione in giudizio dell' Controparte_5
[...] , avvenuta con comparsa di costituzione, qui allegata dall'opponente – odierno
[...]
appellato – (cfr. all. 2 – comparsa in appello) e non contestata.
Invero, sebbene tale comparsa sia stata depositata nel sub-procedimento, aperto contestualmente al principale e attinente alla fase cautelare, non ci sono dubbi che con essa l'opposta non volesse contestare unicamente l'istanza inibitoria ma, altresì, il merito della pretesa. Ciò emerge chiaramente dal tenore letterale dell'atto difensivo: 1) nell'intestazione fa riferimento al
“Procedimento n. 2288/2021- Giudice Dott. Rizzuti” e non al sub-procedimento avente R.G. 2288-
1/2021; 2) in premessa afferma la rituale notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione (Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno istante ha convenuto in giudizio, dinanzi l'intestato
Ill.mo Tribunale, per ivi sentire dichiarare, previa Controparte_2 sospensione, l'illegittimità della cartella n. 13320200001762701000, di € 26.365,36 per decadenza e prescrizione); 3) dopo aver contestato nel merito la spiegata opposizione, conclude chiedendo in via cautelare il rigetto dell'istanza inibitoria e, nel merito, di dichiarare la propria carenza di interesse a contraddire o di rigettare la domanda.
A ciò si aggiunge che, tutte le parti, tra cui anche l' , sono Controparte_2
comparse in sede di prima udienza, fissata unitamente per entrambi i procedimenti, senza tuttavia sollevare alcuna eccezione in merito ad un eventuale vizio di notifica – ritenuta valida e regolare anche dal Giudice di prime cure – ma, al contrario, riportandosi unicamente ai propri scritti difensivi (cfr. allegato verbale ud. 10 marzo 2022). D'altra parte, a nulla rileva la dichiarazione di contumacia effettuata dal Tribunale posto che lo stesso si è premurato di specificare la ritualità della citazione affermando che “L' , benché Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio non ha formalizzato alcuna costituzione”.
Alla luce di ciò, in ragione altresì del principio della strumentalità delle forme sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., può certamente affermarsi il raggiungimento dello scopo a cui l'atto tendeva e, dunque, che malgrado un'eventuale irritualità della notifica, il destinatario, ovvero l'
[...]
, è venuta a conoscenza del procedimento instaurato, tanto da depositare, Controparte_2
sebbene solo nel sub procedimento, idonea comparsa di costituzione e di comparire all'udienza del 10 marzo 2022, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3.2 Con il secondo motivo di appello la lamenta la “Totale ingiustizia della Parte_1 impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689 del 24 novembre 1981 con conseguente insussistenza del diritto a procedere alla riscossione – violazione di legge – difetto di motivazione”.
6 In particolare, secondo il Giudice di prime cure in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il decorso del termine quinquennale tra la notifica delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta tra maggio e agosto 2016, e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta, per come pacificamente accertato dal Tribunale, in data 21 settembre 2021, avrebbe determinato l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e del credito di cui all'impugnata cartella di pagamento.
Ad avviso dell'appellante tale assunto è errato in quanto il Tribunale non ha tenuto conto delle norme che hanno stabilito la sospensione del termine prescrizionale di diciotto mesi, per ragioni connesse alla fase di emergenza epidemiologica relativa al COVID-19. Applicando, pertanto, la predetta normativa la cartella di pagamento opposta risulta essere tempestiva, dal momento che il termine di prescrizione è stato sospeso nel periodo che va da marzo 2020 al 31 agosto 2021 e la cartella è stata notificata il successivo 21 settembre 2021, così interrompendo il termine di prescrizione che in quella data, in ragione della sospensione, non era ancora spirato.
Il motivo di appello – al quale ha prestato adesione l' – è fondato. Controparte_2
È d'uopo premettere che, costituendosi in appello, ha eccepito la Controparte_1 inammissibilità della censura, non avendo controparte mai dedotto nell'ambito del giudizio di primo grado l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione per ragioni connesse al periodo di emergenza epidemiologica connessa al COVID-19.
L'eccezione è però infondata poiché, secondo la pacifica giurisprudenza espressa dalla Suprema
Corte, a cui anche questo Collegio presta adesione, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. civ., 15 gennaio 2025,
n. 960; Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27998; Cass. civ., 15 ottobre 2009, n. 21929).
Ciò posto, la censura è meritevole di accoglimento, non avendo il Tribunale considerato, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, il periodo di sospensione dettato dalla normativa Covid.
In particolare, la ha debitamente dimostrato la rituale notifica al delle Parte_1 CP_1
ordinanze ingiunzioni poste a base della cartella di pagamento nel periodo che va dal mese di maggio al mese di agosto 2016 e precisamente: 1) l'ord. ing. n. 150501 il 9 maggio 2016; 2) l'ord. ing. n. 150592 il 9 maggio 2016; 3) l'ord. ing. n. 159718 il 17 maggio 2016; 4) l'ord. ing. n. 248690
l'8 agosto 2016. Il primo atto successivo alle predette ordinanze ingiunzioni è stata la notifica all'opponente della cartella di pagamento per cui è causa, avvenuta il 21 settembre 2021.
Non vi è dubbio che tra i due atti è trascorso un lasso di tempo superiore al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della Legge n. 689/81, il quale sarebbe dovuto spirare tra maggio
7 e agosto 2021. Senonché durante l'arco temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, Controparte_2 ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione, i quali hanno ricominciato a decorrere a partire dal 1° settembre 2021.
In particolare, l'art. 68 del D.L. Cura Italia - n. 18/2020, richiama l'applicabilità dell'art. 12 del
D.Lgs. n.159/2015, il quale disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati ((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_6
periodo di sospensione di cui al comma 1.
Alla luce della suddetta normativa si ritiene, dunque, che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento impugnata n.
1332020000176270100. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da dev'essere rigettata. Controparte_1
§ 4. Le spese processuali
8 4.1 Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00 alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147/2022, e per tutte le fasi della controversia.
4.2 Stante il tenore della decisione, deve darsi atto che non sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale adesivo proposto Parte_1 dall' nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 230/2022, resa dal Tribunale di Crotone, pubblicata il 14 marzo 2022 e non notificata, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale adesivo e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite dei due gradi che si liquidano per il primo grado in € 3.809,00 per compensi professionali, e, per l'appello, in € 804,00 per spese ed € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
3) Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_2
delle spese dell'appello, che si liquidano in € 4.996,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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