Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
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R.G.A.C. n. 2373/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trani – Sezione unica civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Laura Cantore Presidente
2) Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
3) Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2373 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPABIANCA LUCIA, presso il cui Parte_1 studio, sito in Trani alla via Rossini n. 20, elettivamente domicilia;
Ricorrente E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROMITO FRANCESCO e Controparte_1
ROMITO GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Crispi n. 6, presso lo studio dei difensori;
Resistente NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.4.2016 e memoria integrativa del 12.4.2017, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Trani di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto, in Barletta il 22.9.2000, con (atto n. 398, parte II, serie A, anno 2000). Controparte_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli,
il 12.11.1999, e , il 4.5.2001; che con sentenza n. 1639/2014 del Persona_1 Persona_2
3.10.2014 il Tribunale di Trani ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affido dei minori alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima e regolamentando il diritto di visita del padre, nonché stabilendo l'obbligo a proprio carico di corrispondere alla una somma CP_1 mensile pari ad € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie e di € 450,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, a seguito della separazione personale, non vi è stata tra i coniugi alcuna possibilità o volontà reciproca di riconciliazione.
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Il ricorrente ha altresì rappresentato che il matrimonio è durato solo quattro anni, in quanto i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione nel 2003, e che ad ogni modo, mentre la propria condizione economica non è mutata dalla pronuncia definitiva della separazione, atteso che egli continua ad essere impiegato come caporalmaggiore dell'Esercito, la situazione reddituale della resistente è sensibilmente migliorata in quanto la stessa, in quel periodo studentessa universitaria, nelle more ha conseguito la laurea, il titolo di avvocato ed esercita la professione forense presso lo studio di famiglia. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
la conferma del mantenimento previsto a proprio carico in favore dei figli;
la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie;
con vittoria di spese. Con memoria di costituzione del 13.1.2017 e memoria integrativa del 21.4.2017, si è costituita
[...]
non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario, sussistendone i presupposti, ma contestando le allegazioni di parte ricorrente con riferimento alle rispettive capacità economiche e deducendo che nel corso del tempo il ha Parte_1 dimostrato un crescente disinteresse nei confronti dei figli, che ha portato alla pronuncia di affidamento esclusivo degli stessi in suo favore. Parte resistente ha altresì evidenziato che ella svolge un'attività professionale precaria, condizionata anche dalle necessità dei figli, il cui accudimento grava esclusivamente sulla stessa e che inoltre le esigenze di questi ultimi sono aumentate in ragione della loro crescita dalla data della pronuncia di separazione. Ciò posto, la resistente ha chiesto: la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma dell'affidamento esclusivo dei minori a sé, stante la pluriennale interruzione da parte del ricorrente di ogni contatto - materiale ed affettivo- con i figli;
l'aumento dell'assegno dovuto dal Parte_1 per il suo mantenimento e per quello dei figli, oltre all'aggiornamento Istat come per legge;
la ripartizione tra i coniugi al 50% delle spese straordinarie per i figli;
la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 24.1.2017 il Presidente, effettuato e non riuscito il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato, con ordinanza emessa in pari data, i provvedimenti provvisori, confermando le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1639 del 3.10.2014. Quindi, ha nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione della pendenza del giudizio al P.M. in sede. Passato il giudizio alla fase contenziosa, all'udienza del 3.5.2017, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 898/1970 e, contestualmente, hanno chiesto i termini istruttori. Quindi, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, in ragione dell'espressa rinuncia. Con sentenza parziale n. 1616/2017 del 4.7.2017, pubblicata il 17.7.2017, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice istruttore, con ordinanza del 26.9.2018, ha ammesso le prove e formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla resistente. Espletata l'istruttoria orale ammessa ed ordinato il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Dunque, precisate le conclusioni, è stata riservata in decisione al Collegio con termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
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Tanto premesso, preliminarmente deve evidenziarsi che - essendo divenuti maggiorenni nelle more del giudizio entrambi i figli- alcuna statuizione deve essere adottata con riguardo all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita del genitore non collocatario. Tenuto altresì conto della sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile proposto dalla ed al diritto al mantenimento dei figli CP_1 maggiorenni. Sull'assegno ex art. 5 l. n. 898/1970 La resistente ha chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore adducendo la sussistenza di una sperequazione tra i propri redditi e le risorse economico- finanziare del ricorrente tale da giustificare la previsione dell'assegno. In particolare, ha dedotto che a differenza del , il quale gode di una Controparte_1 Parte_1 stabile occupazione lavorativa, essendo un militare dell'Esercito Italiano, e di uno stipendio crescente, ella non dispone di risorse economiche adeguate, in quanto impossibilitata a dedicarsi a tempo pieno all'attività forense, dovendo accudire i figli e provvedere alle incombenze domestiche. Quanto alla propria condizione patrimoniale, ha dedotto di non percepire alcun reddito dai beni oggetto della successione materna, in quanto comproprietaria di quote non significative ed in larga parte avente ad oggetto beni gravati da usufrutto in favore di terzi, al pari dell'unico immobile di sua esclusiva proprietà, impiegato per soddisfare le esigenze abitative proprie e dei figli. Il ha concluso per il rigetto della domanda, evidenziando che la controparte è stabilmente Parte_1 inserita nello studio professionale del padre ed è iscritta all'albo dal 2013, senza aver cercato altra occupazione compatibile con il proprio percorso di studi. Egli ha altresì rappresentato che i figli sono divenuti oramai maggiorenni e non necessitano di un accudimento incompatibile con lo svolgimento di una proficua attività lavorativa da parte della madre. Orbene, è opportuno premettere che il riconoscimento dell'assegno divorzile, “prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. n. 25010 del 30/11/2007), ciò perché il giudice deve procedere alla verifica del rapporto tra le condizioni economiche delle parti all'attualità” (cfr. Cass. n. 25635/20221). Ne deriva che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla nella misura di € 150,00 CP_1 stabilito dalla sentenza di separazione non costituisce argomento dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda, dovendosi verificare se nel caso di specie sussistono i presupposti normativamente previsti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, diversi da quelli dell'obbligo di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. Quindi, il Collegio è chiamato nel caso in esame ad applicare i principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, secondo cui "ai sensi dell'art. 5 c.6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
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Pertanto, il giudice è tenuto, preliminarmente, ad accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dallo scioglimento del matrimonio, all'esito del quale può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. Solo ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato, che lo squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo consumato, esclusivamente o prevalentemente, all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, dovendo essere garantito al coniuge richiedente
“non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare” (cfr. Cass. n. 5603/2020). In altri termini, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, è chiamato ad accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 21234/2019; Cass., n. 5603/2020). Ne deriva un “nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi” (cfr. Cass. 38362/21). Tuttavia, in ragione del principio solidaristico di derivazione costituzionale posto a fondamento del diritto all'assegno di divorzio può essere attribuita rilevanza prevalente alla funzione assistenziale ad esso sottesa, nei casi in cui esso “è destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa” (cfr. Cass. n. 5055/2021; Cass. n. 18681/2020). Pertanto, quand'anche non sia riscontrato o riscontrabile il collegamento tra l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge ed il ruolo da quest'ultimo assunto in ambito familiare, l'assegno divorzile può essere riconosciuto, finanche nell'ambito del procedimento ex art. 9 l. 898/1970, se ricorrono determinate condizioni concorrenti, quali l'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, l'assenza di strumenti alternativi di tutela dovuti alla mancanza di soggetti legalmente tenuti o di forme di sostegno pubblico, e l'ex coniuge onerando sia capace di sostenere economicamente l'esborso ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte del richiedente (Cass. n. 5055/2021). Tanto premesso, applicando i principi esposti al caso in esame, deve in primo luogo osservarsi che l'unione coniugale non ha inciso sulle prospettive lavorative della ricorrente, che ha portato a termine gli studi in giurisprudenza ed ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, con l'opportunità di inserirsi nel già avviato studio professionale paterno. L'escussione dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
ha confermato una ridotta presenza della presso lo studio professionale del padre Tes_4 CP_1
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rispetto agli altri collaboratori, per asserite ragioni legate alle esigenze familiari, ma non v'è prova della condivisione di tale scelta tra i coniugi e dell'effettivo sacrificio di concrete occasioni professionali. Invero, sebbene la separazione tra i coniugi sia intervenuta nel 2014, anno di pubblicazione della sentenza, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente nel 2003. Dunque, l'effettiva convivenza coniugale è durata esclusivamente tre anni e non ha impedito alla resistente, separatasi all'età di venticinque anni, di conseguire la laurea, l'abilitazione e il titolo di mediatore. Inoltre, la capacità della di produrre reddito, di cui si è dato atto già con la pronuncia di CP_1 separazione, non può più ritenersi limitata dalla necessità di accudire i due figli, oggi di venticinque e ventiquattro anni. Per tali ragioni, pur sussistendo uno squilibrio reddituale tra le parti, atteso che il ha conseguito Parte_1 nell'anno 2022 un reddito netto -calcolato sottraendo al reddito complessivo l'imposta lorda- pari ad € 25.811,00 (cfr. dichiarazione dei redditi anno 2023), mentre la resistente ha dichiarato nel 2023 un reddito complessivo di € 5.123,00 la radice causale dello stesso non giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile sia in funzione compensativa che assistenziale, dovendosi tenere conto della breve durata del matrimonio, della giovanissima età della resistente al momento della separazione, del conseguimento dei titoli e della drastica e progressiva riduzione dell'onere di accudimento dei figli, nonché delle concrete possibilità della parte di produrre reddito in forza dell'esperienza professionale maturata. Sulle domande proposte nell'interesse dei figli Anzitutto, appare opportuno, delineare il thema probandum, in quanto è circostanza pacifica, poiché non contestata dalle parti, la non autosufficienza, sotto il profilo economico, di e Persona_1 Per_2
studenti universitari di venticinque e ventiquattro anni, al pari della residenza privilegiata dei figli
[...] presso l'abitazione materna, ove erano collocati. Ne consegue, come peraltro concordemente richiesto dalle parti, la previsione di un assegno mensile a carico del ricorrente ed in favore della resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, atteso che il genitore non convivente è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile all'altro genitore, che assolve al proprio obbligo in forma diretta. Resta tuttavia controverso tra le parti l'ammontare di siffatto obbligo. In ordine alla determinazione del quantum, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, con riguardo ai criteri applicabili per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Il quadro normativo costituito dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. impone, ai fini della determinazione dell'assegno, sia la valutazione di aspetti che attengono al figlio, quali le attuali e concrete esigenze di vita dello stesso, il tenore di vita da questi goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, che di profili che riguardano i genitori, ossia le risorse economiche di ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno assunti. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il dato normativo, nello stabilire che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevede, per la determinazione del contributo al mantenimento, un criterio automatico, limitato al calcolo percentuale dei redditi, ma impone l'applicazione di un sistema più completo ed elastico di valutazione (Cass. n. 25134/18). Sicché, il giudice di merito è tenuto a valutare, oltre ai rispettivi redditi, ogni altra risorsa economica del coniuge separato o divorziato, “considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati” (cfr. Cass. n. 706/95).
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Ciò posto in punto di diritto, nel caso in esame il ricorrente chiede di confermare l'importo per il mantenimento dei figli determinato con la pronuncia di separazione pari ad € 225,00 per ciascun figlio, corrispondente all'attualità alla somma di € 302,63. Diversamente, la resistente ha chiesto di aumentare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre in misura proporzionale alle accresciute esigenze dei figli e con decorrenza dalla proposizione della domanda nel presente giudizio.
Ed invero, in punto di diritto, occorre chiarire che “in tema di assegno di mantenimento del figlio – l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (cfr. Cass. sent. n. 17055/2007; Cass. ord. n. 13664/2022). Ciò posto, è indubbio che dall'esito del giudizio di separazione ad oggi le esigenze dei figli siano mutate, atteso che alla data dell'introduzione del presente procedimento i figli erano in età adolescenziale, mentre attualmente sono impegnati negli studi universitari, e va quindi riconosciuto un aumento dell'assegno compatibile con le disponibilità dell'onerato, tenuto anche a contribuire al pagamento delle spese straordinarie. Tuttavia, le mutate esigenze non possono ritenersi maturate tra la conclusione del giudizio di separazione, avvenuta nel 2014, e l'introduzione del giudizio di divorzio, iscritto nel 2016. Difatti, la decorrenza di soli due anni non giustifica l'aumento dell'assegno determinato con la pronuncia definitiva del giudizio di separazione, non impugnata dalle parti. Ciò posto, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, come precedentemente ricostruiti, nonché della circostanza che la ricorrente è proprietaria dell'immobile ove abita con i figli e di quote di altri beni pervenuti a titolo ereditario, mentre il è proprietario di un immobile dove non abita e rispetto al Parte_1 quale è controversa la produttività di reddito, ma che costituisce ugualmente un'utilità economica da considerare, si stima congruo, in ragione delle condizioni economiche delle parti, dei tempi di permanenza dei figli presso la madre e delle presumibili esigenze di questi ultimi, determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio in € 350,00 in luogo dell'importo di € 225,00 da rivalutare all'attualità. Infine, su entrambi i genitori deve gravare il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, da determinarsi secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio – in particolare dell'accoglimento della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli e del rigetto della domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile- sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 – in ragione di € 350,00 per ciascun figlio- somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2026 e quanto al diverso importo dalla pronuncia;
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- Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Parte_1 straordinarie per i figli, secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 20.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
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