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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 252/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 252/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), RT C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CAUZZI RAFFAELE e dall'avv. SORAVIA
ANNA SILVIA ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore,
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._2
(Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. BRUNO VINCENZO e dall'avv. DE
GIROLAMO FLAVIO resistenti
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3 c.p.c.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito RT
l'intestato Tribunale e ha allegato:
Pag. 1 di 27 - di essere stata agente per conto di dal 1.1.2007 al Controparte_3
13.12.2022 presso l'agenzia di ON Sopra e di avere acquisito una riconosciuta professionalità gestendo e acquisendo nel corso degli anni un importante portafoglio clienti;
- che, nei primi mesi del marzo del 2022, fu contattata dal sig. Parte_3
che le ha proposto di subentrare Controparte_1 nella gestione dell'agenzia di DA a fronte delle dimissioni rassegnate dall'Agente allora in carica ( ) con decorrenza dal Persona_1
1.1.2023;
- che il 21.3.2022 ci fu un primo incontro per trattare il subentro nell'agenzia, con prospettazione, da parte del funzionario di
[...]
di un significativo volume di affari e portafoglio clienti;
CP_1
- che vi furono ulteriori incontri il 16.5.2022 e il 27.9.2022 presso la
Direzione di e che entrambe le parti manifestarono Controparte_1
il loro interesse al subentro della ricorrente nella gestione dell'agenzia di
DA;
- che in data 10.10.2022 venne sottoscritto il contratto preliminare;
- che seguirono ulteriori incontri e approfondimenti durante i quali i funzionari di , tra i quali , e i resistenti CP_1 Pt_4 Per_2 Per_3
(ispettore commerciale assegnato alla zona di Parte_2
DA) e capoarea), impartirono specifiche direttive CP_2
sia in riferimento al subentro sia alla cessazione del rapporto con
; CP_3
- che il piano di lavoro prevedeva: il subentro nella gestione del portafoglio dell'agenzia di DA dal 1.1.2023, il subentro nei locali già occupati dal precedente agente nei locali di DA, via Garibaldi Persona_1
6 con un contratto “trilatero”; il subentro nei rapporti di subagenzia con i subagenti Allieri, e il reclutamento di nuovo personale;
il Per_4 Per_5
trasferimento in , previa liberalizzazione del proprio portafoglio, CP_1
della clientela di che ne avesse fatto richiesta;
CP_3
Pag. 2 di 27 - che i funzionari di si accertarono “con insistenza” che la CP_1
ricorrente “non conoscesse personalmente il sig. e le proibivano di Per_1
avere alcun contatto con questi” perché “aveva un pessimo rapporto con la dirigenza”;
- di aver proposto “alcuni correttivi” al piano di subentro e in particolare di aver chiesto la possibilità di posticipare il subentro al 1.2.2023 in quanto, siccome il preavviso per la cessazione con era fissato in 30 CP_3
giorni, ciò le avrebbe consentito di rassegnare le dimissioni al 31.12.2022
e incamerare le provvigioni maturate nel mese di dicembre e che rappresentavano il 30% dei suoi ricavi annuali;
- che i funzionari di si opposero fermamente, non consentendole di CP_1
operare in plurimandato nel periodo di transizione dal 1.1.2023 al
31.1.2023;
- che in data 16.11.2022 chiese a la liberalizzazione del proprio CP_3
portafoglio, richiesta purtroppo respinta;
- che i funzionari di fecero nuovamente pressione affinché la CP_1
ricorrente si dimettesse da in tempo utile per far decorrere il CP_3
nuovo mandato dal 1.1.2023;
- che pertanto in data 29.11.2022 inviò il recesso da con CP_3
scioglimento al 31.12.2022;
- che accettò le dimissioni il 13.12.2022 rinunciando tuttavia al CP_3
preavviso e quindi precludendo alla ricorrente di incamerare gli introiti maturandi nel mese di dicembre 2022;
- che, nonostante avesse inoltrato a le proprie richieste per il CP_1
subentro (nell'immobile di DA e nel rapporto di lavoro con Parte_5
già in data 17.11.2022, la PA non le rispose
[...]
tempestivamente; in particolare, sia la bozza del contratto di locazione sia la documentazione necessaria per l'assunzione della le vennero Parte_5
trasmesse solo il 29.12.2022 e solo a seguito di suo ulteriore sollecito;
Pag. 3 di 27 - che invece lei stessa si era tempestivamente attivata per il reclutamento della sig.ra per l'adempimento degli obblighi formativi Parte_6
e per l'avvio di attività per accrescere il portafoglio clienti;
- che pertanto a dicembre 2022, a contratto già cessato con , la CP_3 ricorrente “si apprestava a dare avvio alla propria attività in una prospettiva completamente diversa da quella che le era stata promessa” sia in termini di mancanza “da parte di e dei suoi funzionari [del] CP_1
necessario supporto logistico ed operativo” sia perché si stava impegnando “anche economicamente, in un progetto che non rispettava, soprattutto sotto il profilo dei ricavi provvigionali, gli impegni assunti da
”; CP_1
- che, a seguito di una analisi della sostenibilità economica dell'agenzia richiesta al proprio commercialista emersero “conclusioni CP_4 tutt'altro che confortanti in base alle quali era lecito presumere (…) avrebbe presumibilmente chiuso l'anno 2023 in perdita e non con un utile”;
- che, ciononostante, pur trovandosi “di fatto, costretta ad accettare condizioni meno favorevoli”, in data 19.12.2022 sottoscrisse l'incarico di agente per DA;
- che alla cena di Natale organizzata da egli “confermava Per_1
nuovamente che i dati tecnici comunicati da non corrispondevano CP_1
al reale andamento dell'agenzia”;
- che la mattina del 2.1.2023 si recò presso i locali di DA via Garibaldi
6 per prenderne possesso;
- che le operazioni di riconsegna dell'agenzia da parte di non erano Per_1
terminate ed erano ancora in corso;
- che infatti non aveva ancora liberato i locali agenziali;
Per_1
- che non erano state ancora attivate le sue utenze nel sistema gestionale di
, ancora intestate all'ex agente CP_1 Per_1
Pag. 4 di 27 - che erano presenti i funzionari e i quali, inspiegabilmente, CP_2 Pt_2
nulla fecero per agevolare il subentro;
- che le venne messa a disposizione solo una scrivania, poiché le altre due stanze erano occupate da e dal funzionario di incaricato Per_1 CP_1
delle operazioni di riconsegna;
- che le venne “concesso di collegare a una presa di corrente il proprio computer” e che quindi “seppure con difficoltà” iniziò ad avviare la sua gestione;
- che nella mattinata del 2.1.2023 la direzione di , sebbene a CP_1
distanza, coadiuvò la ricorrente nelle attività di subentro del gestionale
“New Age” di , iscrizione al gruppo agenti CP_1 Controparte_1 obblighi di comunicazione all' adesione al Gruppo Agenti , CP_5 CP_1
obblighi di comunicazione alla clientela;
- che tuttavia i sistemi di compagnia furono accessibili solo alle ore 12:00 del 2.1.2023;
- che, ciononostante, in tale mattinata la sua gestione cominciò con l'invio di mail, incassi di polizze, trasmissione di certificati;
- che il contratto di locazione dell'immobile di DA non era stato ancora firmato;
- che nonostante le richieste della ricorrente, non si trattenne a CP_2
DA nel pomeriggio;
- che, alle 14,30, al rientro dalla pausa pranzo, la ricorrente insieme al suo commercialista fu “accolta in malo modo da e che in CP_4 Per_1
tale occasione nulla fece per agevolarla;
Pt_2
- che disse che, poiché richiedeva la sottoscrizione di un Per_1 CP_1
contratto trilatero, era necessario un cambio di destinazione d'uso e che “il canone sarebbe stato maggiore di quello preventivato”;
- di aver contattato al telefono che la rassicurò in ordine al CP_2
comportamento di Per_1
Pag. 5 di 27 - di aver avvisato che la mattina successiva si sarebbe recata dal Pt_2
cliente Persona_6
- che alle 17:57 del 2.1.2023 aveva ancora accesso ai sistemi di Per_1
; CP_1
- che non era ancora in possesso delle chiavi dei locali;
- che nella mattina del 3.1.2023 si recò dal cliente Per_6
- che incaricò la dipendente di recarsi alla sede di Parte_6
DA;
- che arrivò a DA alle 10:30 del 3.1.2023 e constatò Parte_6
che l'ufficio era aperto, le operazioni di riconsegna da parte di Per_1
ancora in corso e che e non erano presenti;
CP_2 Pt_2
- che, nel corso della mattinata del 3.1.2023, il sig. di Persona_7
proseguì, “a distanza” nel coadiuvare la ricorrente Controparte_1 nelle operazioni necessarie all'insediamento;
- che, dopo l'incontro con il cliente si è recata alle ore 11,00 nei suoi Per_6
uffici di ON Sopra, ove vi era anche e ove, dopo Parte_6
pochi minuti, giunsero e CP_2 Pt_2
- che, inaspettatamente, iniziò a inveire contro di lei sottoponendole CP_2
un foglio di dimissioni in bianco e minacciando azioni legali;
- che lei e la rimasero sbalordite e sconvolte dalla “inaudita Pt_6
violenza” di e e chiesero spiegazioni;
CP_2 Pt_2
- che essi continuarono a ribadire la minaccia di azioni legali se non avesse sottoscritto le dimissioni in bianco;
- che, nonostante le rassicurazioni ricevute per telefono dal sig.
[...]
dette in escandescenza e le disse con toni Controparte_6 CP_2
ostili che la Direzione aveva deciso di estrometterla, minacciando nuovamente azioni legali;
- che, ciononostante, si rifiutò di firmare;
- che in seguito rientrò presso gli uffici di DA con la figlia Pt_7
e con l'impiegata e constatò ivi la presenza di
[...] Parte_6
Pag. 6 di 27 e e che gli uffici erano ancora occupati da parte del CP_2 Pt_2
funzionario di incaricato delle operazioni di subentro;
CP_1
- che pertanto non venne “messa in condizioni di prendere possesso dell'agenzia”;
- che continuò ad accusarla immotivatamente;
CP_2
- di aver chiesto l'intervento del sindacalista ma che e Per_8 CP_2
si rifiutarono di parlare con lui al telefono;
Pt_2
- che alle 18,00 del 3.1.2023 la Direzione le inviò una PEC nella quale comunicò il recesso immediato dal rapporto di agenzia adducendo una motivazione inveritiera, ossia che ella si sarebbe rifiutata “di gestire il punto vendita di cui in oggetto non fornendo giustificazioni plausibili” e che la PA “è stata costretta a mantenere chiusi al pubblico i locali agenziali per evidente difetto di personale autorizzato all'attività di distribuzione assicurativa causando relativo disagio alla nostra clientela”;
- che in realtà i locali erano regolarmente aperti e che anche nella giornata del 3.1.2023 venne svolta attività gestionale ossia l'invio di svariate mail e due incassi di polizza;
- che la mattina del 4.1.2023, su richiesta del dott. si recò in Pt_4
Direzione a Milano;
- che durante tale incontro (al quale erano presenti CP_7 CP_8
, e le vennero nuovamente reiterate le accuse del
[...] Pt_2 CP_2
giorno precedente;
- che ella era molto scossa per l'accaduto e in stato di profonda prostrazione;
- che successivamente le disse di aver convinto la Direzione a Pt_4
sottoscrivere un preliminare per l'agenzia di ON Sopra, offerta rifiutata poiché di gran lunga peggiorativa rispetto a quella di DA;
- che le condotte avversarie le hanno cagionato una grave condizione depressiva e ansiosa;
Pag. 7 di 27 - di essere stata costretta a cancellarsi dal Registro degli intermediari assicurativi in assenza “di valide alternative lavorative, che le permettessero di mantenere lo standard reddituale necessario alla sopravvivenza sua e della sua famiglia”.
Ha quindi dedotto che le modalità con le quali ha esercitato il recesso CP_1
sono illegittime per violazione del divieto di abuso del diritto, in quanto realizzate in modo irrispettoso del dovere di correttezza e buona fede con ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale;
ha evidenziato la mala fede e scorrettezza del comportamento di e dei suoi funzionari, che l'hanno CP_1
indotta a nutrire legittime aspettative sulla durata del rapporto, anche alla luce del divieto di abuso di dipendenza economica che vieta l'arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in atto. Ha dedotto che le motivazioni addotte per giustificare il recesso sono comunque infondate e inveritiere, tant'è che la
PA le ha formulato una nuova offerta di collaborazione. Ha evidenziato la sussistenza di una responsabilità personale dei funzionari e CP_2 Pt_2 anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ha dedotto di aver subito danni patrimoniali per
€ 386.861,20 (presumibile reddito imponibile medio di € 35.169,20 per 11 anni di attività fino al pensionamento), oltre alla perdita delle provvigioni CP_3 per € 45.000,00, nonché di aver subito danni non patrimoniali (biologico, esistenziale e di immagine).
Ha quindi concluso chiedendo, previa dichiarazione della illegittimità del recesso esercitato da , la condanna dei convenuti al pagamento di € 431.861,20 CP_1
per il danno patrimoniale subito, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali
(anche all'immagine e alla professionalità), anche da liquidarsi in via equitativa, con condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza x art. 120 c.p.c. sui quotidiani e con vittoria di spese.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio Controparte_1
e quali, nel contestare interamente la CP_2 Parte_2
ricostruzione avversaria, hanno allegato:
Pag. 8 di 27 - che nel marzo 2022 vi furono i primi contatti tra e Controparte_1
la per il subentro nell'agenzia di DA a seguito delle RT
dimissioni rassegnate dall'agente con decorrenza dal Persona_1
1.1.2023;
- che la ricorrente manifestò interesse all'operazione, ma che al contempo stava trattando l'avvio di una nuova agenzia con Controparte_9
- che, nel mentre, anche stava valutando le candidature di altri due CP_1
agenti ( e ); Testimone_1 Testimone_2
- che, nei mesi a seguire, le trattative con la ricorrente si concretizzarono con la sottoscrizione di un preliminare il 10.10.2022 con decorrenza dell'incarico di agente per la sede di DA dal 1.1.2023;
- che nelle settimane successive la propose a e RT CP_2 Pt_2
di stornare la clientela in favore di e che questi ultimi CP_3 CP_1
rifiutarono (segnatamente: il 21.10.2022 la ricorrente mostrò loro di avere
“scaricato” gli archivi relativi alle liste clienti – operazione che CP_3
non consentiva poiché dette liste appartengono alla PA e CP_1
non agli agenti - e chiese di quotare in le polizze di due clienti CP_1
– AT e -, proposta rifiutata dai resistenti CP_3 CP_10
poiché la ricorrente non era ancora agente ); CP_1
- che nel mese di novembre iniziarono le prime divergenze, poiché la a fronte della già avvenuta stipulazione del preliminare, RT
avanzò richieste migliorative rispetto a quelle pattuite;
- che la PA non acconsentì alla integrazione del preliminare né al perfezionamento di polizze prima che la ricorrente divenisse formalmente
Agente , evidenziando che non era intenzione di stornare CP_1 CP_1
la clientela di;
CP_3
- che la millantando rapporti privilegiati con , chiese RT CP_3
la liberalizzazione del suo portafoglio, iniziativa che era stata espressamente sconsigliata dalla proprio per evitare Controparte_1
di incrinare i rapporti con;
CP_3
Pag. 9 di 27 - che difatti, come prevedibile, la richiesta di liberalizzazione venne rifiutata da;
CP_3
- che, nel mese di novembre 2022, la trasmise ai funzionari di RT
i dati e la copia delle polizze di diversi clienti , ancora CP_1 CP_3
una volta chiedendo di quotare tre veicoli le cui polizze erano in scadenza a dicembre;
proposta nuovamente rifiutata da che non intendeva CP_1
stornare i clienti di;
CP_3
- che il 29.11.2022 la rassegnò le dimissioni da e in RT CP_3
tale data avvenne un incontro in ove il Direttore Controparte_1
Commerciale ribadì che non intendeva Controparte_11 CP_1
stornare i clienti di e la rassicurò sul sostegno della PA CP_3
in caso di iniziali difficoltà economiche;
- che in data 30.11.2022 la si recò a DA con per RT Pt_2
conoscere l'agente uscente;
Persona_1
- che già nei giorni successivi la manifestò dubbi sulla RT
convenienza economica di subentrare nell'agenzia di DA e che, per tranquillizzarla, in data 2.12.2022, le inviò nuovamente il Pt_2
raffronto dei dati di portafoglio già visionato a marzo 2022 e attualizzato al novembre 2022, che era incrementato;
- che nei giorni successivi continuarono i contatti per il perfezionamento del mandato agenziale;
- che il 12.12.2022 la ricorrente inviò a la relazione del proprio Pt_2
commercialista che prospettava una redditività molto bassa;
- che il 19.12.2022 la sottoscrisse il contratto di agenzia;
RT
- che improvvisamente il 30.12.2022 la ricorrente manifestò nuovamente i suoi dubbi;
- che la mattina del 2.1.2023 la si presentò in ritardo presso la RT
sede di DA e che in tale occasione manifestò la sua delusione per le polizze di AT e TFP scadute a dicembre che non era CP_3
riuscita anzitempo a portare in;
CP_1
Pag. 10 di 27 - che la mattina del 2.1.2023 si svolsero le operazioni di riconsegna alla presenza della ricorrente, dei resistenti, di di Parte_8
e di;
Parte_5 Persona_1
- che alla venne fornita assistenza per l'attivazione delle RT utenze, della contabilità, per l'iscrizione al GAV e del gestionale di
“Viva” e Bo”; CP_1
- che raccomandò alla ricorrente di sottoscrivere il contratto di CP_2
locazione con l'agente uscente e proprietario dei locali, , Persona_1 rassicurandola sul fatto che la PA l'avrebbe sostenuta nei costi del contratto di affitto e che si sarebbe potuto valutare il trasferimento dell'agenzia in un secondo momento in locali più graditi alla ricorrente;
- che nel pomeriggio del 2.1.2023 ci fu una riunione tra e Per_1 Pt_2
la ricorrente e quest'ultima si rifiutò di sottoscrivere il contratto di locazione;
- che la manifestando estremo nervosismo, si lamentò con RT
dell'arredo dell'agenzia, dell'asserito ritardo nelle operazioni di Pt_2
riconsegna dell'agenzia e che le avrebbe detto che “aveva ottenuto Per_1
Cont un mandato con e avrebbe cacciato via tutti dai locali” facendole perdere tutto il portafoglio clienti;
- che le disse che erano illazioni senza fondamento in quanto Pt_2
sarebbe andato in pensione e non avrebbe continuato l'attività di Per_1
agente, sicché egli iniziò a pensare che la ricorrente avesse in effetti cambiato idea sul subentro;
- che, sempre nel pomeriggio del 2.1.2023, la contattò RT
telefonicamente e disse che non intendeva proseguire oltre e che la CP_2
mattina successiva non si sarebbe presentata in agenzia a DA;
- che infatti il 3.1.2023 la non si presentò in agenzia a DA;
RT
- che, contattata da confermò che non si sarebbe presentata in CP_2
agenzia e che avrebbe mandato la sua impiegata a Parte_6
“riprendersi le loro cose”;
Pag. 11 di 27 - che infatti si presentò in agenzia a DA, riempì una Parte_6
borsa con documenti e PC e se ne andò senza rivolgere ad alcuno la parola;
- che pertanto l'agenzia era sguarnita dell'agente e quindi i funzionari comunicarono la circostanza in Direzione;
- che l'agenzia non poteva operare tant'è che arrivò a DA il cliente per la sospensione della propria polizza, che fu invitato a Persona_9
ritornare in un secondo momento a causa dell'assenza dell'agente;
- che verso le 11,00 del 3.1.2023 e si recarono a ON Pt_2 CP_2
Sopra, intuendo che la ricorrente si trovasse lì, per chiedere spiegazioni e per invitarla a rassegnare le dimissioni, stante la manifestata volontà di non subentrare più nella gestione dell'agenzia di DA, onde consentire a la gestione interinale provvisoria dell'agenzia; CP_1
- che alle 13,30 circa del 3.1.2023 la contattata RT
telefonicamente da di , gli confermò di non volere più CP_7 CP_1 subentrare nella gestione dell'agenzia;
- che la ricorrente si recò negli uffici di DA nel pomeriggio del
3.1.2023 con la figlia e l'impiegata e chiesero di avere Parte_6
accesso agli archivi dei clienti;
CP_1
- che con PEC del 3.1.2023 la Direzione di comunicò il recesso dal CP_1
rapporto di agenzia;
- che difatti i locali erano chiusi al pubblico per difetto di personale autorizzato all'attività di distribuzione, poiché la dipendente Parte_5
(assunta dal precedente agente) non era stata formalmente
[...]
assunta dalla essendo difatti passata, senza soluzione di RT
continuità, dalla gestione alla gestione del nuovo agente Per_1
provvisorio di sig. in data 4.1.2023; CP_1 Parte_9
- che ciononostante, la PA organizzò un incontro in Direzione per il giorno 4.1.2023 onde tentare di ricomporre la questione e che in tale
Pag. 12 di 27 occasione, nonostante le domande, la non fornì alcuna RT
risposta in ordine al proprio comportamento;
- che anche l'offerta di aprire una nuova agenzia in ON Sopra venne rifiutata dalla ricorrente;
- che la ricorrente è tuttora iscritta al RUI quale subagente di Cattaneo
Contr Contr Assicurazioni srl che svolge intermediazione per e e CP_13
Contr che la stessa ha trasferito tutto il proprio portafoglio in o . CP_13
I resistenti hanno quindi dedotto che è stata la ricorrente a violare i principi di correttezza e buona fede avendo cambiato inopinatamente idea sulla gestione dell'agenzia di DA ed essendosi appositamente precostituita le prove
(registrando i colloqui con i resistenti) per apparire quale “vittima e non artefice della propria decisione di non assumere più l'incarico per l'agenzia di
DA”; hanno evidenziato l'insussistenza di qualsiasi responsabilità personale di e nonché dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali CP_2 Pt_2
subiti dalla ricorrente.
La causa è proseguita con l'escussione dei testimoni CP_4 [...]
Testimone_3 Testimone_4 Parte_5 Pt_6
; ritenuta sufficientemente istruita, la
[...] Parte_8 causa è stata poi discussa e decisa all'udienza del 27.3.2025.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
La ricorrente lamenta in via principale l'asserito esercizio abusivo del recesso da parte di e, in ogni caso, l'illegittimità di tale recesso Controparte_1 per l'insussistenza delle motivazioni che hanno indotto la PA a sciogliere il vincolo contrattuale. Ebbene, alla luce dell'istruttoria di giudizio si ritiene infondata la prospettazione della ricorrente, a fronte della legittimità del recesso esercitato da . Controparte_1
2.1.- Preliminarmente è utile evidenziare che la facoltà di recesso unilaterale è stata espressamente prevista nel contratto di conferimento dell'incarico di agente per la zona di DA, sottoscritto dalla ricorrente con la PA in data
19.12.2022 (doc. 35 fascicolo ricorrente e doc. 8 fascicolo resistente). Come
Pag. 13 di 27 noto, il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, tra le quali figura l'espressa pattuizione della facoltà di recesso unilaterale (art. 1373 c.c.).
Nel caso di specie, l'art. 21 del Contratto, nel disciplinare le ipotesi di scioglimento, rinvia all'art. 13 dell'Accordo integrativo (il quale, a sua volta, rinvia all'art. 14 dell'Accordo stesso) per i modi e termini dello scioglimento.
Segnatamente, l'art 13 dell'Accordo consente il recesso sia dell'Agente che dell'Impresa, e, quanto a quest'ultima, con o senza indicazione dei motivi (artt.
13.2 lettere f) e g); l'art. 14 poi specifica, quanto al recesso dell'Impresa “con indicazione dei motivi” ai sensi dell'art. 13.2 lett. f), le modalità per l'eventuale ricorso al Collegio Arbitrale. Il Contratto peraltro precisa, all'art. 21.3, che “per ciò che attiene l'ipotesi prevista dall'articolo 14 (…) (recesso con indicazione dei motivi) l'impresa se ne avvarrà solo in caso ricorrano motivi gravi tali da inficiare, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, il rapporto fiduciario tra
l'impresa e l'Agente, intendendo per “gravi motivi” tutti gli inadempimenti rilevanti che possono influire sulla prosecuzione del rapporto”; la pattuizione prosegue poi indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di
“gravi motivi” (“l'andamento tecnico ove riconducibile a responsabilità dell'agente in fase assuntiva, l'accertata e/o reiterata violazione delle politiche tecnico assuntive e delle disposizioni impartite dalla dall'impresa”) e, più oltre, altre ipotesi espressamente riconosciute quali motivi di scioglimento per “giusta causa”.
Con PEC del 3.1.2023, inviata alle ore 18.01 (doc. 62 fascicolo ricorrente e doc.
12 fascicolo resistente) la PA ha esercitato il recesso ai sensi dell'art. 13.2 lettera f) indicando le seguenti motivazioni: “(…) nonostante l'affidamento dell'incarico agenziale avente effetto dal 1° gennaio 2023, in data odierna, a seguito di esplicita comunicazione ai nostri incaricati, Lei ha rifiutato di gestire il punto vendita di cui in oggetto, non fornendo giustificazioni plausibili. Nei fatti, la scrivente PA è stata costretta a mantenere chiusi al pubblico i
Pag. 14 di 27 locali agenziali per evidente difetto di personale autorizzato all'attività di distribuzione assicurativa, causando relativo disagio alla nostra clientela”.
2.2.- Le motivazioni addotte dalla PA hanno trovato riscontro nell'istruttoria e giustificano pienamente il recesso esercitato dall'impresa; al contrario, la prospettazione della ricorrente si è rivelata sostanzialmente pretestuosa.
2.2.1.- In primo luogo, tutte le rimostranze della ricorrente in ordine agli asseriti ritardi (da parte della PA) nelle operazioni di subentro e al presunto ostruzionismo (dell'ex agente) nella riconsegna dei locali agenziali sono ampiamente smentite dall'istruttoria testimoniale e, per il vero, anche dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, che si sono rivelate per un verso contraddittorie tra loro e comunque inconciliabili con le evidenze di giudizio.
A fronte del subentro della ricorrente quale nuovo agente con decorrenza dal
1.1.2023, le operazioni per consentire il passaggio di consegne sono regolarmente iniziate in data 2.1.2023, con effetto retrodatato al 1° gennaio
(festivo) e si stavano compiendo ad opera, tra gli altri, del funzionario
[...]
tali incombenti non potevano essere avviati prima del formale Parte_8
subentro del nuovo agente poiché, sino alle 24.00 dell'ultimo giorno di incarico dell'ex agente, il subentrante non è titolare di alcun potere1. Il funzionario ha anche precisato che le operazioni di subentro (che comprendono, tra le altre cose,
l'inventario dei titoli, degli insoluti e delle polizze, incombenti certamente delicati che richiedono tempo e attenzione) solitamente durano qualche giorno (a fronte, comunque di un termine massimo consentito di sessanta giorni); ha poi evidenziato che egli aveva programmato di terminare tutti gli incombenti
Pag. 15 di 27 connessi al passaggio di consegne presumibilmente il 4 gennaio2. Peraltro, anche nel ricorso introduttivo si dà atto che, nella mattinata del 2.1.2023, la direzione di
, “sebbene a distanza” coadiuvò la ricorrente nelle attività di subentro CP_1
(“iscrizione nel gestionale “New Age” di , iscrizione al gruppo agenti CP_1
obblighi di comunicazione all' adesione al Gruppo Controparte_1 CP_5
Agenti , obblighi di comunicazione alla clientela”) e che “i sistemi di CP_1 compagnia furono accessibili solo alle ore 12:00 del 2.1.2023”. È evidente che l'attivazione delle utenze non poteva che essere effettuata dopo la formale assunzione dell'incarico (e quindi dal 1° gennaio, o meglio, dal 2 gennaio in poi)
e non certo a dicembre, allorché vi era ancora in carica l'agente uscente. Del resto, è del tutto fisiologico che l'attivazione delle utenze e dei gestionali richieda qualche ora, in quanto trattasi di tempi tecnici che, nel caso di specie, si sono contenuti nei normali limiti di tollerabilità. Prive di pregio (se non pretestuose) sono anche le doglianze in ordine alla presenza, il 2.1.2023, dell'ex agente nei locali agenziali e al fatto che egli ancora “occupasse” le stanze Per_1 dell'agenzia insieme al funzionario della PA erano Parte_8
appunto in corso le operazioni per il passaggio di consegne e quindi la presenza dell'ex agente nei locali agenziali, lungi dal costituire un indice della volontà dello stesso (o della PA) di intralciare il subentro della ricorrente, era invece funzionale proprio a consentire lo svolgimento di tutti gli incombenti necessari a tal fine. Prive di riscontro paiono infatti le illazioni della ricorrente in ordine ad una asserita volontà ostruzionistica di il quale aveva Per_1
rassegnato le proprie dimissioni molti mesi prima in vista del suo prossimo pensionamento (al 31.12.2022, circostanza effettivamente realizzatasi); egli, quindi, non aveva alcun interesse personale a ostacolare il subentro del nuovo agente. Priva di riscontro ed anzi smentita dalle evidenze di giudizio è anche l'affermazione della ricorrente secondo cui “i funzionari di si CP_1
Pag. 16 di 27 accertavano con insistenza del fatto che la sig.ra non conoscesse RT personalmente il sig. e le proibivano di avere alcun contatto con questi”: Per_1
la ricorrente ha invece partecipato alla cena di Natale con (“ieri è stata Per_1 una piacevole serata” cfr messaggi whattssapp doc. 2 fascicolo resistente, pag.
19) e la teste (che era dipendente di e lavorava Parte_5 Per_1
nell'agenzia di DA da anni) ha affermato di avere visto la ricorrente “due o tre volte quando era venuta in Agenzia per parlare con l' per accordarsi Per_1
sul nuovo incarico, era passata forse già nel mese di novembre e anche credo a dicembre 2022”; pare quindi evidente che la ricorrente abbia incontrato e conosciuto l'agente uscente già tempo prima della data del passaggio di Per_1
consegne e ciò smentisce la (asserita) volontà della PA di impedire i contatti tra i due.
In altri termini, le operazioni di subentro si stavano svolgendo in modo assolutamente regolare;
del resto, non si vede per quale motivo la PA avrebbe dovuto ostacolarle, considerato che l'agente uscente aveva cessato l'incarico il 31.12.2022 e pertanto, in assenza di nuovo subentro, l'agenzia sarebbe rimasta sguarnita. Le doglianze della ricorrente in ordine ai presunti ritardi o agli ostacoli frapposti dalla PA o dall'agente uscente Per_1
sono del tutto infondate e paiono piuttosto volte a precostituirsi, in via retroattiva, una giustificazione a sostegno delle condotte poste in essere dalla medesima nelle ore seguenti.
2.2.2.- La ricorrente ha poi valorizzato, quale circostanza indicativa della scorrettezza e dell'abusività della condotta di dei suoi Controparte_1
funzionari e dell'agente uscente il ritardo con il quale le avrebbe Per_1 Pt_2
trasmesso la bozza del contratto di locazione (con mail del 29.12.2022), inviatole
“solo a seguito di sollecito della sig.ra e nonostante questo fosse già RT
stato trasmesso allo stesso in data 12.12.2022”. Pt_2
Anche questa prospettazione è smentita dalle risultanze istruttorie, poiché i termini essenziali del contratto di locazione erano già noti alla ricorrente molto tempo prima del 29.12.2022: già in data 6.12.2022 (cfr chat whattsapp doc. 2
Pag. 17 di 27 fascicolo resistente, pag. 15) la ricorrente si doleva del “contratto di affitto con vincolo di permanenza 5 anni” e già in data 9.12.2022, allorché il commercialista ha redatto la sua relazione di stima sul presumibile andamento CP_4 dell'agenzia (cfr doc. 7 fascicolo resistente), era noto che il canone di locazione richiesto da (proprietario dei locali) fosse di € 15.600,00 annui (si veda Per_1
infatti il prospetto come allegato 1 alla relazione, “conto economico previsionale”, ove è indicato tra i “costi per servizi diversi – costi fissi – locazione” l'importo di € 2.600,00 a bimestre, pari appunto ad € 15.600,00 annui).
Vi è poi da dire che, in merito al contratto di locazione, vi è stata un'accesa discussione (avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio 2023 nell'ufficio di
DA) tra la ricorrente e (alla presenza del commercialista Per_1 CP_4
proprio avente ad oggetto l'importo del canone di locazione dei locali
[...]
agenziali, discussione riportata dai testimoni escussi presenti in loco in tale occasione (cfr. dichiarazione dei testi . Il CP_4 Parte_5 Pt_6 Parte_8
teste di parte ricorrente ha confermato che il punto dolente era CP_4
l'ammontare del canone di locazione richiesto da (considerato “molto Per_1
alto per il mercato della zona”) e ha dichiarato che l'importo di € 15.600,00 (già comunicato in precedenza) nell'incontro del 2.1.2023 era stato “riproposto” da che questi “insisteva affinchè la firmasse un contratto che Per_1 RT aveva predisposto lui” e che di conseguenza “non si è concluso niente”3. La teste
, presente in agenzia a DA il 2 gennaio, ha dichiarato che Parte_5 effettivamente vi è stata un'accesa discussione tra la ricorrente e “in Per_1
Pag. 18 di 27 merito all'entità dell'affitto” e all'arredo dell'ufficio, che la ricorrente non gradiva “dal punto di vista estetico”; ha poi dichiarato che, al termine della discussione, si era mostrato molto stupito perché “a suo dire gli accordi Per_1 erano già stati presi, perché a suo dire erano questioni già risolte”4. Anche il teste ha riferito che il pomeriggio del 2 gennaio ci fu una Parte_8
discussione sul contratto di locazione e che, per quanto riferitogli dalla Parte_5
e da vi erano stati “problemi (…) presumo di natura economica”5. La Per_1
teste pure presente negli uffici, non ha invece saputo riferire con Pt_6 precisione il contenuto della discussione ma solo che “i toni si alzavano” e che
“la dopo l'incontro con era scontenta” probabilmente perché RT Per_1
non avevano trovato un accordo “sulla questione dell'affitto e sul fatto che Per_1 non dovesse essere presente”.6
In altri termini, i punti essenziali del contratto di locazione erano già noti alla ricorrente da alcune settimane;
di conseguenza poteva aver Per_1
legittimamente confidato nel fatto che, in assenza di tempestive contestazioni esplicite rivolte nei suoi confronti sull'ammontare del canone indicato, vi fosse un'intesa sul punto e che quindi tale questione non fosse più oggetto di ulteriore contrattazione. Ciononostante, la ricorrente, nel pomeriggio del 2 gennaio 2023, con il supporto del proprio commercialista tentò di rinegoziare il CP_4
canone di locazione: è quindi comprensibile che possa essersi innervosito Per_1
e possa avere rifiutato la controproposta;
ciò spiega il motivo per cui le parti alzarono i toni della discussione. È semmai ravvisabile una condotta scorretta (o
Pag. 19 di 27 quantomeno poco diligente) della ricorrente nel pretendere di ridiscutere il canone di locazione il giorno stesso del subentro (salvo poi dolersi della mancata e “immediata” accettazione della controparte contrattuale delle nuove condizioni proposte): eventuali trattative o richieste di modifica in ordine alle condizioni del contratto di locazione avrebbero dovuto essere effettuate nelle settimane precedenti e non certo a ridosso dell'ingresso. Del resto, a norma del Contratto di conferimento dell'incarico di Agente, è onere di quest'ultimo reperire i locali agenziali e accollarsi le relative spese, sicché la conscia di ciò, RT
avrebbe potuto e dovuto coscienziosamente prendere contatti con il proprietario dei locali onde negoziare, direttamente con lui e in tempo utile, le condizioni della locazione.
2.2.3.- Vi è poi da dire che la ricorrente, già da qualche tempo, nutriva crescenti perplessità sulla redditività dell'agenzia di DA, come confermato dalla relazione del commercialista e come pacificamente risulta dalla CP_4
prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo. Premesso che la PA aveva provveduto all'ostensione dei dati di portafoglio dell'agenzia già dal marzo 2022 (con ulteriore aggiornamento al novembre/dicembre 2022 – cfr doc.
3 e doc. 6 fascicolo resistente) e che agli atti non vi è alcuna evidenza né allegazione specifica in ordine alla eventuale trasmissione di informazioni erronee, volutamente lacunose o addirittura inveritiere sull'andamento finanziario della sede di DA, i dubbi della ricorrente in ordine alla redditività dell'agenzia avrebbero dovuto essere fugati nell'ambito delle trattative per il subentro, prima della sottoscrizione del preliminare (del 10.10.2022) e certamente prima della sottoscrizione del Contratto definitivo (avvenuta il
19.12.2022). Ciò a maggior ragione se si considera che, come sostenuto dalla stessa, la aveva dimostrato in precedenza particolari “capacità RT
imprenditoriali e organizzative”, essendo agente sin dal 2007, e quindi non era un soggetto inesperto nè sprovveduto;
oltretutto, dal marzo 2022 in avanti vi furono numerosi incontri tra la ricorrente e la Direzione di Controparte_1
Pag. 20 di 27 onde trattare il subentro nell'agenzia di DA, sicché eventuali perplessità avrebbero dovuto essere sviscerate in tempo utile.
2.2.4.- Ebbene, si ritiene che, nel quadro sopra descritto, la discussione avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio 2023 abbia avuto un ruolo importante negli sviluppi successivi: si può affermare infatti che, proprio all'esito di tale confronto, la ricorrente maturò la decisione di arretrare rispetto all'assunzione dell'incarico di Agente per la zona di DA, verosimilmente a fronte di un definitivo ripensamento circa la convenienza economica dell'affare.
Dall'istruttoria testimoniale è infatti emerso che, dopo la discussione con Per_1
del 2 gennaio 2023 e la mancata sottoscrizione del contratto di locazione, la ricorrente si allontanò dagli uffici di DA “senza salutare”7; è poi emerso che, sempre nel pomeriggio del 2 gennaio, la ricorrente comunicò a che il CP_2
giorno seguente non si sarebbe presentata in agenzia e che non aveva più intenzione di proseguire oltre. Tale ultima circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dal teste (“il 2 e 3 gennaio io ero in Direzione, e già il 2 Pt_4
mi avevano detto che i documenti che dovevano essere formalizzati e conclusi il
2 non erano pronti ADR ho parlato con e che mi hanno detto che CP_2 Pt_2
la non voleva firmare i documenti”). RT
E in effetti la ricorrente, la mattina del 3 gennaio 2023, non si presentò in agenzia, circostanza a dir poco inusuale per un agente subentrante8. Non solo. La inviò la propria dipendente, a ritirare il PC RT Parte_6
personale e altri documenti che aveva lasciato in agenzia: quest'ultima si presentò in Agenzia a DA con una “borsa da supermercato di tela gialla” e poi, “senza nemmeno togliersi il giubbino”, prelevò PC e i documenti e se ne andò senza parlare e senza fornire alcuna spiegazione all'altra impiegata presente, 9 Anche il funzionario di , Parte_5 CP_1 Parte_8
Pag. 21 di 27 vide la entrare e uscire dall'ufficio, sebbene al momento non ne Pt_8 Pt_6 avesse capito il motivo10; egli peraltro ha evidenziato che l'aver prelevato documenti dalla sede agenziale senza autorizzazione o perlomeno comunicazione al funzionario incaricato della stesura dell'inventario è condotta grave11.
I fatti accaduti tra la sera del 2 gennaio e la mattina del 3 gennaio 2023 rendono quindi manifesta l'intenzione della di non gestire più l'agenzia di RT
DA, benché la ricorrente abbia tentato, invano, di affermare il contrario.
Le dichiarazioni della teste sul motivo per il quale venne incaricata dalla Pt_6
di prelevare il PC sono inverosimili e ciò rende la sua testimonianza, RT
nel complesso, del tutto inattendibile. La teste ha dichiarato che la mattina del 3 gennaio la si recò ad un appuntamento con un cliente, tale RT Per_6 all'uopo “autorizzata da telefonicamente la sera precedente. Ha poi CP_2
riferito che il 2 gennaio i funzionari di avevano “consentito” alla CP_1
di collegare alla presa di corrente solo il PC portatile in uso alla RT
ma non il PC fisso in uso alla Ha quindi affermato di Pt_6 RT1
avere ricevuto, la mattina del 3 gennaio, una telefonata dalla ricorrente, che le chiese di recarsi in agenzia a DA, prelevare il suo PC fisso e portarlo a
ON (negli uffici ove la ricorrente svolgeva in precedenza l'agente per
). Il motivo del trasferimento del PC fisso da DA a ON era CP_3
quello di consentire alla di collegare tale PC alla presa di corrente, RT
onde visionare e recuperare i dati di un altro cliente (non che erano stati Per_6
giubbino andò verso la sua scrivania che le avevano assegnato il giorno prima;
aveva con sé una borsa da supermercato di tela, gialla, e si mise a prelevare tutte le pratiche, i fogli e mise anche il pc in quella borsa e mi saluta e fa per andare, io le chiedo spiegazioni e non mi risponde nulla ma mi fa solo un gesto allargando le braccia e alzando le spalle e se ne va. ADR non l'ho più rivista”. 10 cfr teste “preciso che il giorno 3 la signora io non l'ho vista, ho chiesto a Parte_8 Parte_5 quando sarebbe arrivata la perché dovevo chiederle delle cose, lei mi disse che non c'era, RT che non era venuta e che la sua impiegata aveva portato via dei faldoni. Io in effetti qualche minuto prima mentre ero nella stanza avevo visto l'impiegata passare nel corridoio e presumevo che di lì a poco sarebbe arrivata la e che magari stesse trovando parcheggio”. RT 11 cfr teste “tra l'altro, quando ho parlato con , le dissi anche che da lì non Parte_8 Parte_5 doveva più uscire nulla perché dovendo fare l'inventario, io dovevo essere informato su tutto quello che Part c'era è da tanti anni che faccio questo mestiere ed è stata la prima volta che mi sono trovato in questa situazione”. 12 cfr teste “avevamo portato due PC, il mio lo abbiamo collegato ma quello della Pt_6 non abbiamo potuto collegarlo perché c'era ancora Abbate in Agenzia, quindi abbiamo RT usato solo il mio PC”.
Pag. 22 di 27 salvati sul desktop, onde poi attivare una nuova polizza “urgente”. Ciò si sarebbe reso necessario proprio in quanto, a detta della testimone, a DA non era stato loro “consentito” di collegare il PC fisso ad una presa di corrente;
a
DA era quindi “impossibile” accendere il PC e visionare i dati del cliente. In altri termini, era necessario trasferire fisicamente il PC da DA a ON per poterlo accendere13. La testimone ha poi dichiarato che, all'esito di tutta questa operazione, la polizza “urgente” non fu nemmeno attivata perché “non aveva[no] accesso al portale di ”. In definitiva, parrebbe che tutta questa CP_1
macchinosa attività di trasferimento del PC da DA a ON si sia rivelata, all'esito, del tutto inutile.
Tale ricostruzione pare a dir poco fantasiosa: a parere di questo Giudice del tutto inverosimile che, a DA, non ci fosse una presa di corrente disponibile onde poter collegare il PC fisso ed accenderlo;
ancora più improbabile è che tale operazione possa essere stata “vietata” o “non consentita” dai soggetti presenti in agenzia a DA.
Il contegno tenuto dalla ricorrente è, invece, un evidente indice delle sue reali intenzioni, ossia di non assumere più l'incarico di gestire l'Agenzia di DA: ella, a seguito della discussione avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio, anche a fronte della relazione “negativa” redatta dal proprio commercialista, rimeditò la convenienza economica dell'affare; di conseguenza, lasciò senza dare spiegazioni i locali agenziali, comunicò a che il giorno seguente non si CP_2
sarebbe recata a DA e, la mattina del 3 gennaio, incaricò la propria impiegata di prelevare il PC e altri documenti personali per portarli a ON.
Pag. 23 di 27 Dall'istruttoria di giudizio è poi emerso che, raggiunta da e nella CP_2 Pt_2
tarda mattinata del 3 gennaio (verso le 11,00) presso gli uffici di ON, la ricorrente ebbe con loro un'accesa discussione (alla presenza di Pt_6
, all'esito della quale i convenuti le “intimarono” (invano) di firmare un
[...] foglio di “dimissioni”. La sottoscrizione delle dimissioni avrebbe consentito da un lato di iniziare la gestione provvisoria dell'agenzia, rimasta di fatto vacante, e dall'altro avrebbe consentito un approccio meno rigido da parte della
PA.
Nel frattempo, numerose furono le telefonate con la Direzione di
[...]
e financo con un sindacalista contattato dalla ricorrente stessa. A CP_14
prescindere dagli asseriti “modi intimidatori” che e avrebbero CP_2 Pt_2 tenuto (“battendo i pugni sul tavolo”, per come riferito dalla teste della Pt_6
cui scarsa attendibilità si è già riferito)15, ciò che è significativo è che, a fronte della grave crisi in atto, la ritenne di non ritornare in Agenzia a RT
DA se non nel tardo pomeriggio del 3 gennaio (alle ore 16,30 circa), accompagnata dall'impiegata e dalla figlia (la cui presenza in Parte_6
agenzia non trova valida spiegazione). In tale occasione, la ricorrente si è limitata a prelevare ulteriori documenti e consultare il PC dell'impiegata Parte_5
per stampare delle email16, fino alla comunicazione di recesso inviata
[...]
alle 18,00 dalla PA, costretta ad attivare la c.d. gestione provvisoria17.
Pag. 24 di 27 Difatti, a fronte dell'assenza dell'Agente incaricato (e di altro personale autorizzato – la consulente del lavoro della non aveva ancora inviato RT
il modello UNILAV per l'assunzione dell'impiegata che Parte_5 risultava quindi essere ancora dipendente di , l'Agenzia di DA era Per_10
di fatto vacante e, nella giornata del 3 gennaio, rimase chiusa al pubblico, tant'è che un cliente presentatosi in sede venne allontanato e, agli altri clienti che chiedevano informazioni per telefono, venne riferito che l'agenzia non era operativa: di tale circostanza vi è ampio riscontro in giudizio alla luce delle dichiarazioni rese dalla impiegata e del funzionario Testimone_5 [...]
Testimone_6
La ricorrente non solo ha posto in essere condotte all'evidenza incompatibili con la volontà di proseguire nella gestione dell'Agenzia di DA, ma non ha nemmeno mai espresso oralmente tale volontà: dopo gli eventi sopra descritti, non ha mai comunicato la volontà di proseguire nell'incarico né a e CP_2
né ad (con il quale la ricorrente non ha più Pt_2 Parte_8
interloquito), né direttamente alla Direzione di Controparte_1
Nemmeno nell'incontro tenutosi il giorno successivo (4 gennaio 2023) a Milano presso la Direzione di la ricorrente ha manifestato Controparte_1 18 cfr teste “preciso che la comunicazione UNILAV non era stata ancora inviata perché ci sono Tes_4 5 giorni di tempo dalla decorrenza del rapporto di lavoro per poterla fare e quindi materialmente non l'avevamo ancora fatto”. 19 cfr teste “la il 3 mattina non si presenta, arriva nel pomeriggio verso le Parte_5 RT 16,30, in quel momento mi pare ci fosse e forse anche ma non ricordo bene, la CP_2 Pt_8 RT entra con e anche un'altra ragazza che poi ho saputo essere la figlia, si mettono lì in piedi in Pt_6 agenzia e ci chiedono come mai l'agenzia fosse aperta perché doveva essere chiusa non essendo lei presente;
noi le abbiamo spiegato che l'agenzia in quel momento era chiusa al pubblico e io rispondevo al telefono per dire ai clienti che eravamo chiusi perché non c'era l'agente in agenzia e non potevo fare alcuna operazione, visto che lei non si era presentata la mattina e quindi l'agenzia era scoperta ADR presumo che le operazioni di cambio non fossero ancora concluse quindi senza l'agente l'agenzia non può operare ADR siamo stati anche costretti a mandare via un cliente che era arrivato spiegandogli che eravamo chiusi”. 20 cfr teste “io nel frattempo mi sono allarmato e ho chiamato l'ispettore commerciale Parte_8 che era mi disse che dovevano capire, che era successo qualcosa di strano e sembrava che la Pt_2 Part non volesse più l'Agenzia non potevo interrompere il mio lavoro, da un lato perché RT doveva andare in pensione e quindi lui cessava sicuramente, e noi dovevamo per forza dare una Per_1 continuità di servizio per legge. Tra l'altro mi sembra che fosse anche arrivato un cliente per una sospensione della polizza, mi pare, o forse riattivazione, noi come direzione non potevamo farla, il vecchio agente non la poteva fare, avrebbe dovuto farla il nuovo agente che però non c'era e quindi il cliente è stato allontanato ADR al pomeriggio del 3 gennaio sono venuti in agenzia la RT l'impiegata e forse la figlia, hanno preso altre cose e poi se ne sono andate via.”
Pag. 25 di 27 l'intenzione di assumere la gestione dell'Agenzia di DA: la riunione
(tenutasi alla presenza di e degli altri funzionari e ), Pt_2 CP_2 Pt_4 Per_3
aveva lo scopo di tentare di ricomporre bonariamente la vicenda;
in tale occasione la ricorrente ha taciuto, non ha chiesto alla PA di riammetterla alla gestione della sede di DA, non ha fornito alcuna giustificazione rispetto agli eventi accaduti il giorno precedente, non ha protestato rispetto alle (presunte) vessazioni subite da o ella si è limitata ad affermare che “non si CP_2 Pt_2
aspettava la situazione come si era evoluta” e, in sostanza, ha fatto intendere ai presenti, come riferito dal teste “di non volere più DA”21. Pt_4
In altri termini, non è stata la PA ad avere impedito alla ricorrente di prendere possesso della sede di DA, ma è stata la ad avere RT rifiutato di assumere e proseguire la gestione dell'Agenzia. Il contegno tenuto dalla ricorrente, pertanto, integra senz'altro gli estremi dei “gravi motivi” che giustificano il recesso dell'Impresa a norma del Contratto sottoscritto dalle parti: le motivazioni addotte dalla PA sono significative, non pretestuose e state determinate da un inadempimento notevole (“rilevante”) da parte della ricorrente ai doveri contrattualmente assunti. Se non altro, il contegno tenuto dalla ricorrente è contrario principi di correttezza e buona fede che regolano la generalità dei rapporti sociali ed è indice di un approccio non equilibrato al lavoro, tale da inficiare l'elemento fiduciario con la controparte contrattuale.
In definitiva, alla luce del quadro probatorio sopra riassunto, il recesso esercitato dalla PA (con PEC del 3 gennaio, ore 18,00) è pienamente giustificato e si è reso necessario anche per consentire, appunto, l'avvio della c.d. gestione provvisoria dell'agenzia; le motivazioni addotte dalla società convenuta hanno trovato riscontro nell'istruttoria di giudizio e ciò esclude l'illegittimità del
Pag. 26 di 27 recesso prospettata dalla ricorrente, così come la sussistenza di condotte abusive o in malafede attuate dalla PA. A maggio ragione, è da escludere la responsabilità personale dei convenuti e a fronte della legittima CP_2 Pt_2
decisione assunta dalla Direzione della PA di interrompere i rapporti in essere.
Le domande formulate dalla ricorrente sono pertanto infondate e devono essere respinte.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la massima diminuzione consentita per lo scaglione di valore di riferimento (al di sopra di € 260.000,00) e quindi: € 3.334,00 per la fase di studio, € 1.168,00 per la fase introduttiva, € 1.812,00 per la fase istruttoria, €
3.145,00 per la fase decisionale per complessivi € 9.459,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 9.459,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 27.03.2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr dichiarazioni del teste “quando bisogna fare i passaggi di consegne io intervengo Parte_8 proprio il giorno stesso del passaggio, perché fino alle 24:00 il nuovo agente non può fare niente perché non è formalmente un agente, diventa agente il giorno stesso della nomina, lei avrebbe dovuto diventare agente con decorrenza 1 gennaio 2023, essendo festa, le operazioni sono iniziate il 2 ma l'effetto è Part retrodatato al 1 gennaio, terminava il 31 dicembre quindi per garantire la continuità ho Per_1 preparato la documentazione per il verbale di riconsegna, controllo titoli e insoluti, polizze, mobili e arredi, una sorta di inventario e chiusura bilancio per fare il punto della situazione;
è un'operazione che tendenzialmente faccio in autonomia con il supporto della gestione uscente, ma all'occasione ho chiesto sia ad che alla sua impiegata le informazioni che mi servivano”. Per_1 Parte_5 2 cfr teste “per fare questa operazione ci si impiega un po', pensi che il termine sono Parte_8 60 giorni e raddoppia con le agenzia con portafoglio superiore a circa 700mila euro, noi di solito lo facciamo, se fila tutto liscio, in due o tre giorni, dipende anche dalle dimensioni dell'agenzia ADR da planning avevo preventivato di stare lì in agenzia a DA fino a mercoledì ossia il giorno 4 gennaio”. 3 cfr teste “l' era indispettito dal fatto che chiedessimo la documentazione per il CP_4 Per_1 subentro, poi è arrivata la moglie dell' che ci ha dato i documenti delle utenze, mentre per il Per_1 documento più importante che era il contratto di locazione, l' insisteva affinchè la Per_1 RT firmasse un contratto che aveva predisposto lui. Preciso che l' era il proprietario dei locali, non Per_1 era lì in affitto e lui a metà dicembre aveva mandato alla una bozza con un canone di RT locazione molto alto di € 15.600,00 euro. Io mi ero informato e il canone era molto alto per il mercato della zona. In tale occasione ci ha riproposto questo canone di € 15.600,00. Mancava anche l'attestato di prestazione energetica. Preciso che a metà dicembre la aveva mandato a la sua bozza di CP_1 Pt_2 contratto di locazione nel quale non era indicato il canone e se l'era tenuta per 17 giorni sino al Pt_2 29 dicembre e solo in tale data l'abbiamo visionata. ADR Quindi il 2 gennaio l' insisteva per il Per_1 canone a 15.600 euro e quindi non si è concluso niente. Non erano pronti nemmeno i contratti dei subagenti”). 4 cfr teste “l'incontro l'hanno fatto nell'ufficio con la porta chiusa ma ho sentito delle Parte_5 cose, i toni erano abbastanza accesi, stavano facendo una discussione in merito all'entità dell'affitto e di cose che riguardavo l'arredo dell'ufficio, la non gradiva l'arredo dal punto di vista estetico RTPart non hanno trovato un accordo, mi pare che l'incontro sia durato un'oretta circa e l' era Per_1 molto stupito perché a suo dire gli accordi erano già stati presi perché a suo dire erano questioni già risolte”. 5 cfr teste “so che nel pomeriggio del 2 c'è stato un incontro tra e Parte_8 Per_1 RT Part forse la moglie di e forse anche un'altra persona ma non ricordo con esattezza credo fosse Per_1 Part un incontro per definire il contratto di locazione ho visto solo che poi la se ne è andata RT via diritta senza salutare, ci sono pure rimasto male ADR poi il giorno 3 la e anche mi Parte_5 Per_1 hanno riferito che c'erano stati problemi sulla locazione dell'immobile, presumo di natura economica”. 6 cfr teste “non ho assistito all'incontro, sentivo che i toni si alzavano ma non ho sentito Pt_6 Per_ cosa dicessero (…) il pomeriggio del 2 gennaio la dopo l'incontro con era scontenta, RT Per_ penso non avessero trovato un accordo penso sulla questione dell'affitto e sul fatto che non dovesse essere presente”. 7 cfr teste “ADR ho visto solo che poi la se ne è andata via diritta senza Parte_8 RT salutare, ci sono pure rimasto male”. 8 cfr teste “ADR è una cosa strana che la non si fosse presentata, quando Parte_8 RT l'agente prende possesso sta in Agenzia o perlomeno informa della sua assenza”. 9 cfr teste anche il 3 gennaio sono andata come al solito a lavorare;
circa vero le 9,30 ha Parte_5 suonato al citofono la sig.ra che era l'impiegata della che era presente di sicuro Pt_6 RT anche il 2 gennaio la mattina, il pomeriggio non ricordo. ADR , senza neanche togliersi il Pt_6 13 cfr teste “io quella mattina ho ricevuto una chiamata dalla che mi ha detto Pt_6 RT di andare a DA per recuperare il suo pc perché c'era la polizza di un altro cliente che era urgente e quindi era necessario il PC che non aveva avuto la possibilità di collegare a DA (…) ho portato il PC a ON e la ha recuperato i dati per fare la polizza, che erano sul desktop del PC;
però
RT la polizza non l'abbiamo fatta perché non avevamo accesso al portale di (…) quando ho detto CP_1 che non ci avevano permesso di collegare il PC della e che quindi su quel PC non potevamo
RT lavorare, intendo dire che non era collegato alla corrente, era un PC fisso, quindi io su richiesta della ho preso il PC e l'ho portato a ON poiché sul desktop c'erano i dati di un nuovo cliente
RT per fare la nuova polizza e quindi lo abbiamo portato a ON per collegarlo alla corrente e poterlo accendere e vedere i dati che erano sul desktop del PC ADR ribadisco che alla non era stata
RT data la possibilità di collegare il PC alla presa dalla corrente presso l'Agenzia di IN. 14 cfr teste “loro sono stati lì un po' di tempo, hanno fatto varie telefonate con la direzione Pt_6 di e un funzionario di Vittoria con il quale lei aveva parlato al telefono invece le disse che lei CP_1 poteva andare a DA”. 15 cfr teste “verso le 11 sono arrivati on dei modi intimidatori, battendo i Pt_6 CP_2 Pt_2 pugni sul tavolo, e hanno detto che doveva firmare la lettera di dimissioni che avevano preparato ADR io ero spaventata anche dai modi”. 16 cfr teste “io poi mi sono allontanata nell'altro ufficio e tornando ho visto la figlia della Parte_5 alla mia postazione che guardava le mail dell'agenzia, non so per quale motivo, ma so che RT ha anche stampato” 17 cfr teste “al pomeriggio del 3 gennaio sono venuti in agenzia la Parte_8 RT l'impiegata e forse la figlia, hanno preso altre cose e poi se ne sono andate via. ADR con me non c'è stata di sicuro alcuna discussione, la non mi ha più parlato, praticamente ci siamo parlati RT solo la mattina del 2 quando abbiamo bevuto il caffè. ADR mi sono sentito con la direzione, perché sono anche responsabile della gestione provvisoria perché a questo punto era necessario trovare un sostituto provvisorio ADR non so se ci siano state dimissioni o recesso, so solo che non ho potuto consegnare l'agenzia alla signora e ho aperto la gestione provvisoria già dal 4 gennaio”. 21 cfr teste “abbiamo convocato la ricorrente per il 4 gennaio, io ero presente al tale incontro in Pt_4 Direzione di a Milano, c'era la dott.ssa , e abbiamo chiesto alla CP_1 Per_3 Pt_2 CP_2 ricorrente come mai non avesse preso il mandato e la non ha risposto, ha cambiato RT atteggiamento, ha detto che non si aspettava la situazione come si era evoluta ma senza dare una vera motivazione, di fatto ci ha detto che non voleva più assolutamente no, non ci ha detto né RT2 che non c'era pronto il contratto di locazione, né che non aveva accesso alle utenze, non ha giustificato Part nulla ADR quindi l'abbiamo fatta uscire dalla Direzione tra di noi abbiamo pensato che non volesse più DA per motivi suoi”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 252/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), RT C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CAUZZI RAFFAELE e dall'avv. SORAVIA
ANNA SILVIA ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore,
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._2
(Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. BRUNO VINCENZO e dall'avv. DE
GIROLAMO FLAVIO resistenti
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3 c.p.c.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito RT
l'intestato Tribunale e ha allegato:
Pag. 1 di 27 - di essere stata agente per conto di dal 1.1.2007 al Controparte_3
13.12.2022 presso l'agenzia di ON Sopra e di avere acquisito una riconosciuta professionalità gestendo e acquisendo nel corso degli anni un importante portafoglio clienti;
- che, nei primi mesi del marzo del 2022, fu contattata dal sig. Parte_3
che le ha proposto di subentrare Controparte_1 nella gestione dell'agenzia di DA a fronte delle dimissioni rassegnate dall'Agente allora in carica ( ) con decorrenza dal Persona_1
1.1.2023;
- che il 21.3.2022 ci fu un primo incontro per trattare il subentro nell'agenzia, con prospettazione, da parte del funzionario di
[...]
di un significativo volume di affari e portafoglio clienti;
CP_1
- che vi furono ulteriori incontri il 16.5.2022 e il 27.9.2022 presso la
Direzione di e che entrambe le parti manifestarono Controparte_1
il loro interesse al subentro della ricorrente nella gestione dell'agenzia di
DA;
- che in data 10.10.2022 venne sottoscritto il contratto preliminare;
- che seguirono ulteriori incontri e approfondimenti durante i quali i funzionari di , tra i quali , e i resistenti CP_1 Pt_4 Per_2 Per_3
(ispettore commerciale assegnato alla zona di Parte_2
DA) e capoarea), impartirono specifiche direttive CP_2
sia in riferimento al subentro sia alla cessazione del rapporto con
; CP_3
- che il piano di lavoro prevedeva: il subentro nella gestione del portafoglio dell'agenzia di DA dal 1.1.2023, il subentro nei locali già occupati dal precedente agente nei locali di DA, via Garibaldi Persona_1
6 con un contratto “trilatero”; il subentro nei rapporti di subagenzia con i subagenti Allieri, e il reclutamento di nuovo personale;
il Per_4 Per_5
trasferimento in , previa liberalizzazione del proprio portafoglio, CP_1
della clientela di che ne avesse fatto richiesta;
CP_3
Pag. 2 di 27 - che i funzionari di si accertarono “con insistenza” che la CP_1
ricorrente “non conoscesse personalmente il sig. e le proibivano di Per_1
avere alcun contatto con questi” perché “aveva un pessimo rapporto con la dirigenza”;
- di aver proposto “alcuni correttivi” al piano di subentro e in particolare di aver chiesto la possibilità di posticipare il subentro al 1.2.2023 in quanto, siccome il preavviso per la cessazione con era fissato in 30 CP_3
giorni, ciò le avrebbe consentito di rassegnare le dimissioni al 31.12.2022
e incamerare le provvigioni maturate nel mese di dicembre e che rappresentavano il 30% dei suoi ricavi annuali;
- che i funzionari di si opposero fermamente, non consentendole di CP_1
operare in plurimandato nel periodo di transizione dal 1.1.2023 al
31.1.2023;
- che in data 16.11.2022 chiese a la liberalizzazione del proprio CP_3
portafoglio, richiesta purtroppo respinta;
- che i funzionari di fecero nuovamente pressione affinché la CP_1
ricorrente si dimettesse da in tempo utile per far decorrere il CP_3
nuovo mandato dal 1.1.2023;
- che pertanto in data 29.11.2022 inviò il recesso da con CP_3
scioglimento al 31.12.2022;
- che accettò le dimissioni il 13.12.2022 rinunciando tuttavia al CP_3
preavviso e quindi precludendo alla ricorrente di incamerare gli introiti maturandi nel mese di dicembre 2022;
- che, nonostante avesse inoltrato a le proprie richieste per il CP_1
subentro (nell'immobile di DA e nel rapporto di lavoro con Parte_5
già in data 17.11.2022, la PA non le rispose
[...]
tempestivamente; in particolare, sia la bozza del contratto di locazione sia la documentazione necessaria per l'assunzione della le vennero Parte_5
trasmesse solo il 29.12.2022 e solo a seguito di suo ulteriore sollecito;
Pag. 3 di 27 - che invece lei stessa si era tempestivamente attivata per il reclutamento della sig.ra per l'adempimento degli obblighi formativi Parte_6
e per l'avvio di attività per accrescere il portafoglio clienti;
- che pertanto a dicembre 2022, a contratto già cessato con , la CP_3 ricorrente “si apprestava a dare avvio alla propria attività in una prospettiva completamente diversa da quella che le era stata promessa” sia in termini di mancanza “da parte di e dei suoi funzionari [del] CP_1
necessario supporto logistico ed operativo” sia perché si stava impegnando “anche economicamente, in un progetto che non rispettava, soprattutto sotto il profilo dei ricavi provvigionali, gli impegni assunti da
”; CP_1
- che, a seguito di una analisi della sostenibilità economica dell'agenzia richiesta al proprio commercialista emersero “conclusioni CP_4 tutt'altro che confortanti in base alle quali era lecito presumere (…) avrebbe presumibilmente chiuso l'anno 2023 in perdita e non con un utile”;
- che, ciononostante, pur trovandosi “di fatto, costretta ad accettare condizioni meno favorevoli”, in data 19.12.2022 sottoscrisse l'incarico di agente per DA;
- che alla cena di Natale organizzata da egli “confermava Per_1
nuovamente che i dati tecnici comunicati da non corrispondevano CP_1
al reale andamento dell'agenzia”;
- che la mattina del 2.1.2023 si recò presso i locali di DA via Garibaldi
6 per prenderne possesso;
- che le operazioni di riconsegna dell'agenzia da parte di non erano Per_1
terminate ed erano ancora in corso;
- che infatti non aveva ancora liberato i locali agenziali;
Per_1
- che non erano state ancora attivate le sue utenze nel sistema gestionale di
, ancora intestate all'ex agente CP_1 Per_1
Pag. 4 di 27 - che erano presenti i funzionari e i quali, inspiegabilmente, CP_2 Pt_2
nulla fecero per agevolare il subentro;
- che le venne messa a disposizione solo una scrivania, poiché le altre due stanze erano occupate da e dal funzionario di incaricato Per_1 CP_1
delle operazioni di riconsegna;
- che le venne “concesso di collegare a una presa di corrente il proprio computer” e che quindi “seppure con difficoltà” iniziò ad avviare la sua gestione;
- che nella mattinata del 2.1.2023 la direzione di , sebbene a CP_1
distanza, coadiuvò la ricorrente nelle attività di subentro del gestionale
“New Age” di , iscrizione al gruppo agenti CP_1 Controparte_1 obblighi di comunicazione all' adesione al Gruppo Agenti , CP_5 CP_1
obblighi di comunicazione alla clientela;
- che tuttavia i sistemi di compagnia furono accessibili solo alle ore 12:00 del 2.1.2023;
- che, ciononostante, in tale mattinata la sua gestione cominciò con l'invio di mail, incassi di polizze, trasmissione di certificati;
- che il contratto di locazione dell'immobile di DA non era stato ancora firmato;
- che nonostante le richieste della ricorrente, non si trattenne a CP_2
DA nel pomeriggio;
- che, alle 14,30, al rientro dalla pausa pranzo, la ricorrente insieme al suo commercialista fu “accolta in malo modo da e che in CP_4 Per_1
tale occasione nulla fece per agevolarla;
Pt_2
- che disse che, poiché richiedeva la sottoscrizione di un Per_1 CP_1
contratto trilatero, era necessario un cambio di destinazione d'uso e che “il canone sarebbe stato maggiore di quello preventivato”;
- di aver contattato al telefono che la rassicurò in ordine al CP_2
comportamento di Per_1
Pag. 5 di 27 - di aver avvisato che la mattina successiva si sarebbe recata dal Pt_2
cliente Persona_6
- che alle 17:57 del 2.1.2023 aveva ancora accesso ai sistemi di Per_1
; CP_1
- che non era ancora in possesso delle chiavi dei locali;
- che nella mattina del 3.1.2023 si recò dal cliente Per_6
- che incaricò la dipendente di recarsi alla sede di Parte_6
DA;
- che arrivò a DA alle 10:30 del 3.1.2023 e constatò Parte_6
che l'ufficio era aperto, le operazioni di riconsegna da parte di Per_1
ancora in corso e che e non erano presenti;
CP_2 Pt_2
- che, nel corso della mattinata del 3.1.2023, il sig. di Persona_7
proseguì, “a distanza” nel coadiuvare la ricorrente Controparte_1 nelle operazioni necessarie all'insediamento;
- che, dopo l'incontro con il cliente si è recata alle ore 11,00 nei suoi Per_6
uffici di ON Sopra, ove vi era anche e ove, dopo Parte_6
pochi minuti, giunsero e CP_2 Pt_2
- che, inaspettatamente, iniziò a inveire contro di lei sottoponendole CP_2
un foglio di dimissioni in bianco e minacciando azioni legali;
- che lei e la rimasero sbalordite e sconvolte dalla “inaudita Pt_6
violenza” di e e chiesero spiegazioni;
CP_2 Pt_2
- che essi continuarono a ribadire la minaccia di azioni legali se non avesse sottoscritto le dimissioni in bianco;
- che, nonostante le rassicurazioni ricevute per telefono dal sig.
[...]
dette in escandescenza e le disse con toni Controparte_6 CP_2
ostili che la Direzione aveva deciso di estrometterla, minacciando nuovamente azioni legali;
- che, ciononostante, si rifiutò di firmare;
- che in seguito rientrò presso gli uffici di DA con la figlia Pt_7
e con l'impiegata e constatò ivi la presenza di
[...] Parte_6
Pag. 6 di 27 e e che gli uffici erano ancora occupati da parte del CP_2 Pt_2
funzionario di incaricato delle operazioni di subentro;
CP_1
- che pertanto non venne “messa in condizioni di prendere possesso dell'agenzia”;
- che continuò ad accusarla immotivatamente;
CP_2
- di aver chiesto l'intervento del sindacalista ma che e Per_8 CP_2
si rifiutarono di parlare con lui al telefono;
Pt_2
- che alle 18,00 del 3.1.2023 la Direzione le inviò una PEC nella quale comunicò il recesso immediato dal rapporto di agenzia adducendo una motivazione inveritiera, ossia che ella si sarebbe rifiutata “di gestire il punto vendita di cui in oggetto non fornendo giustificazioni plausibili” e che la PA “è stata costretta a mantenere chiusi al pubblico i locali agenziali per evidente difetto di personale autorizzato all'attività di distribuzione assicurativa causando relativo disagio alla nostra clientela”;
- che in realtà i locali erano regolarmente aperti e che anche nella giornata del 3.1.2023 venne svolta attività gestionale ossia l'invio di svariate mail e due incassi di polizza;
- che la mattina del 4.1.2023, su richiesta del dott. si recò in Pt_4
Direzione a Milano;
- che durante tale incontro (al quale erano presenti CP_7 CP_8
, e le vennero nuovamente reiterate le accuse del
[...] Pt_2 CP_2
giorno precedente;
- che ella era molto scossa per l'accaduto e in stato di profonda prostrazione;
- che successivamente le disse di aver convinto la Direzione a Pt_4
sottoscrivere un preliminare per l'agenzia di ON Sopra, offerta rifiutata poiché di gran lunga peggiorativa rispetto a quella di DA;
- che le condotte avversarie le hanno cagionato una grave condizione depressiva e ansiosa;
Pag. 7 di 27 - di essere stata costretta a cancellarsi dal Registro degli intermediari assicurativi in assenza “di valide alternative lavorative, che le permettessero di mantenere lo standard reddituale necessario alla sopravvivenza sua e della sua famiglia”.
Ha quindi dedotto che le modalità con le quali ha esercitato il recesso CP_1
sono illegittime per violazione del divieto di abuso del diritto, in quanto realizzate in modo irrispettoso del dovere di correttezza e buona fede con ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale;
ha evidenziato la mala fede e scorrettezza del comportamento di e dei suoi funzionari, che l'hanno CP_1
indotta a nutrire legittime aspettative sulla durata del rapporto, anche alla luce del divieto di abuso di dipendenza economica che vieta l'arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in atto. Ha dedotto che le motivazioni addotte per giustificare il recesso sono comunque infondate e inveritiere, tant'è che la
PA le ha formulato una nuova offerta di collaborazione. Ha evidenziato la sussistenza di una responsabilità personale dei funzionari e CP_2 Pt_2 anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ha dedotto di aver subito danni patrimoniali per
€ 386.861,20 (presumibile reddito imponibile medio di € 35.169,20 per 11 anni di attività fino al pensionamento), oltre alla perdita delle provvigioni CP_3 per € 45.000,00, nonché di aver subito danni non patrimoniali (biologico, esistenziale e di immagine).
Ha quindi concluso chiedendo, previa dichiarazione della illegittimità del recesso esercitato da , la condanna dei convenuti al pagamento di € 431.861,20 CP_1
per il danno patrimoniale subito, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali
(anche all'immagine e alla professionalità), anche da liquidarsi in via equitativa, con condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza x art. 120 c.p.c. sui quotidiani e con vittoria di spese.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio Controparte_1
e quali, nel contestare interamente la CP_2 Parte_2
ricostruzione avversaria, hanno allegato:
Pag. 8 di 27 - che nel marzo 2022 vi furono i primi contatti tra e Controparte_1
la per il subentro nell'agenzia di DA a seguito delle RT
dimissioni rassegnate dall'agente con decorrenza dal Persona_1
1.1.2023;
- che la ricorrente manifestò interesse all'operazione, ma che al contempo stava trattando l'avvio di una nuova agenzia con Controparte_9
- che, nel mentre, anche stava valutando le candidature di altri due CP_1
agenti ( e ); Testimone_1 Testimone_2
- che, nei mesi a seguire, le trattative con la ricorrente si concretizzarono con la sottoscrizione di un preliminare il 10.10.2022 con decorrenza dell'incarico di agente per la sede di DA dal 1.1.2023;
- che nelle settimane successive la propose a e RT CP_2 Pt_2
di stornare la clientela in favore di e che questi ultimi CP_3 CP_1
rifiutarono (segnatamente: il 21.10.2022 la ricorrente mostrò loro di avere
“scaricato” gli archivi relativi alle liste clienti – operazione che CP_3
non consentiva poiché dette liste appartengono alla PA e CP_1
non agli agenti - e chiese di quotare in le polizze di due clienti CP_1
– AT e -, proposta rifiutata dai resistenti CP_3 CP_10
poiché la ricorrente non era ancora agente ); CP_1
- che nel mese di novembre iniziarono le prime divergenze, poiché la a fronte della già avvenuta stipulazione del preliminare, RT
avanzò richieste migliorative rispetto a quelle pattuite;
- che la PA non acconsentì alla integrazione del preliminare né al perfezionamento di polizze prima che la ricorrente divenisse formalmente
Agente , evidenziando che non era intenzione di stornare CP_1 CP_1
la clientela di;
CP_3
- che la millantando rapporti privilegiati con , chiese RT CP_3
la liberalizzazione del suo portafoglio, iniziativa che era stata espressamente sconsigliata dalla proprio per evitare Controparte_1
di incrinare i rapporti con;
CP_3
Pag. 9 di 27 - che difatti, come prevedibile, la richiesta di liberalizzazione venne rifiutata da;
CP_3
- che, nel mese di novembre 2022, la trasmise ai funzionari di RT
i dati e la copia delle polizze di diversi clienti , ancora CP_1 CP_3
una volta chiedendo di quotare tre veicoli le cui polizze erano in scadenza a dicembre;
proposta nuovamente rifiutata da che non intendeva CP_1
stornare i clienti di;
CP_3
- che il 29.11.2022 la rassegnò le dimissioni da e in RT CP_3
tale data avvenne un incontro in ove il Direttore Controparte_1
Commerciale ribadì che non intendeva Controparte_11 CP_1
stornare i clienti di e la rassicurò sul sostegno della PA CP_3
in caso di iniziali difficoltà economiche;
- che in data 30.11.2022 la si recò a DA con per RT Pt_2
conoscere l'agente uscente;
Persona_1
- che già nei giorni successivi la manifestò dubbi sulla RT
convenienza economica di subentrare nell'agenzia di DA e che, per tranquillizzarla, in data 2.12.2022, le inviò nuovamente il Pt_2
raffronto dei dati di portafoglio già visionato a marzo 2022 e attualizzato al novembre 2022, che era incrementato;
- che nei giorni successivi continuarono i contatti per il perfezionamento del mandato agenziale;
- che il 12.12.2022 la ricorrente inviò a la relazione del proprio Pt_2
commercialista che prospettava una redditività molto bassa;
- che il 19.12.2022 la sottoscrisse il contratto di agenzia;
RT
- che improvvisamente il 30.12.2022 la ricorrente manifestò nuovamente i suoi dubbi;
- che la mattina del 2.1.2023 la si presentò in ritardo presso la RT
sede di DA e che in tale occasione manifestò la sua delusione per le polizze di AT e TFP scadute a dicembre che non era CP_3
riuscita anzitempo a portare in;
CP_1
Pag. 10 di 27 - che la mattina del 2.1.2023 si svolsero le operazioni di riconsegna alla presenza della ricorrente, dei resistenti, di di Parte_8
e di;
Parte_5 Persona_1
- che alla venne fornita assistenza per l'attivazione delle RT utenze, della contabilità, per l'iscrizione al GAV e del gestionale di
“Viva” e Bo”; CP_1
- che raccomandò alla ricorrente di sottoscrivere il contratto di CP_2
locazione con l'agente uscente e proprietario dei locali, , Persona_1 rassicurandola sul fatto che la PA l'avrebbe sostenuta nei costi del contratto di affitto e che si sarebbe potuto valutare il trasferimento dell'agenzia in un secondo momento in locali più graditi alla ricorrente;
- che nel pomeriggio del 2.1.2023 ci fu una riunione tra e Per_1 Pt_2
la ricorrente e quest'ultima si rifiutò di sottoscrivere il contratto di locazione;
- che la manifestando estremo nervosismo, si lamentò con RT
dell'arredo dell'agenzia, dell'asserito ritardo nelle operazioni di Pt_2
riconsegna dell'agenzia e che le avrebbe detto che “aveva ottenuto Per_1
Cont un mandato con e avrebbe cacciato via tutti dai locali” facendole perdere tutto il portafoglio clienti;
- che le disse che erano illazioni senza fondamento in quanto Pt_2
sarebbe andato in pensione e non avrebbe continuato l'attività di Per_1
agente, sicché egli iniziò a pensare che la ricorrente avesse in effetti cambiato idea sul subentro;
- che, sempre nel pomeriggio del 2.1.2023, la contattò RT
telefonicamente e disse che non intendeva proseguire oltre e che la CP_2
mattina successiva non si sarebbe presentata in agenzia a DA;
- che infatti il 3.1.2023 la non si presentò in agenzia a DA;
RT
- che, contattata da confermò che non si sarebbe presentata in CP_2
agenzia e che avrebbe mandato la sua impiegata a Parte_6
“riprendersi le loro cose”;
Pag. 11 di 27 - che infatti si presentò in agenzia a DA, riempì una Parte_6
borsa con documenti e PC e se ne andò senza rivolgere ad alcuno la parola;
- che pertanto l'agenzia era sguarnita dell'agente e quindi i funzionari comunicarono la circostanza in Direzione;
- che l'agenzia non poteva operare tant'è che arrivò a DA il cliente per la sospensione della propria polizza, che fu invitato a Persona_9
ritornare in un secondo momento a causa dell'assenza dell'agente;
- che verso le 11,00 del 3.1.2023 e si recarono a ON Pt_2 CP_2
Sopra, intuendo che la ricorrente si trovasse lì, per chiedere spiegazioni e per invitarla a rassegnare le dimissioni, stante la manifestata volontà di non subentrare più nella gestione dell'agenzia di DA, onde consentire a la gestione interinale provvisoria dell'agenzia; CP_1
- che alle 13,30 circa del 3.1.2023 la contattata RT
telefonicamente da di , gli confermò di non volere più CP_7 CP_1 subentrare nella gestione dell'agenzia;
- che la ricorrente si recò negli uffici di DA nel pomeriggio del
3.1.2023 con la figlia e l'impiegata e chiesero di avere Parte_6
accesso agli archivi dei clienti;
CP_1
- che con PEC del 3.1.2023 la Direzione di comunicò il recesso dal CP_1
rapporto di agenzia;
- che difatti i locali erano chiusi al pubblico per difetto di personale autorizzato all'attività di distribuzione, poiché la dipendente Parte_5
(assunta dal precedente agente) non era stata formalmente
[...]
assunta dalla essendo difatti passata, senza soluzione di RT
continuità, dalla gestione alla gestione del nuovo agente Per_1
provvisorio di sig. in data 4.1.2023; CP_1 Parte_9
- che ciononostante, la PA organizzò un incontro in Direzione per il giorno 4.1.2023 onde tentare di ricomporre la questione e che in tale
Pag. 12 di 27 occasione, nonostante le domande, la non fornì alcuna RT
risposta in ordine al proprio comportamento;
- che anche l'offerta di aprire una nuova agenzia in ON Sopra venne rifiutata dalla ricorrente;
- che la ricorrente è tuttora iscritta al RUI quale subagente di Cattaneo
Contr Contr Assicurazioni srl che svolge intermediazione per e e CP_13
Contr che la stessa ha trasferito tutto il proprio portafoglio in o . CP_13
I resistenti hanno quindi dedotto che è stata la ricorrente a violare i principi di correttezza e buona fede avendo cambiato inopinatamente idea sulla gestione dell'agenzia di DA ed essendosi appositamente precostituita le prove
(registrando i colloqui con i resistenti) per apparire quale “vittima e non artefice della propria decisione di non assumere più l'incarico per l'agenzia di
DA”; hanno evidenziato l'insussistenza di qualsiasi responsabilità personale di e nonché dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali CP_2 Pt_2
subiti dalla ricorrente.
La causa è proseguita con l'escussione dei testimoni CP_4 [...]
Testimone_3 Testimone_4 Parte_5 Pt_6
; ritenuta sufficientemente istruita, la
[...] Parte_8 causa è stata poi discussa e decisa all'udienza del 27.3.2025.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
La ricorrente lamenta in via principale l'asserito esercizio abusivo del recesso da parte di e, in ogni caso, l'illegittimità di tale recesso Controparte_1 per l'insussistenza delle motivazioni che hanno indotto la PA a sciogliere il vincolo contrattuale. Ebbene, alla luce dell'istruttoria di giudizio si ritiene infondata la prospettazione della ricorrente, a fronte della legittimità del recesso esercitato da . Controparte_1
2.1.- Preliminarmente è utile evidenziare che la facoltà di recesso unilaterale è stata espressamente prevista nel contratto di conferimento dell'incarico di agente per la zona di DA, sottoscritto dalla ricorrente con la PA in data
19.12.2022 (doc. 35 fascicolo ricorrente e doc. 8 fascicolo resistente). Come
Pag. 13 di 27 noto, il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, tra le quali figura l'espressa pattuizione della facoltà di recesso unilaterale (art. 1373 c.c.).
Nel caso di specie, l'art. 21 del Contratto, nel disciplinare le ipotesi di scioglimento, rinvia all'art. 13 dell'Accordo integrativo (il quale, a sua volta, rinvia all'art. 14 dell'Accordo stesso) per i modi e termini dello scioglimento.
Segnatamente, l'art 13 dell'Accordo consente il recesso sia dell'Agente che dell'Impresa, e, quanto a quest'ultima, con o senza indicazione dei motivi (artt.
13.2 lettere f) e g); l'art. 14 poi specifica, quanto al recesso dell'Impresa “con indicazione dei motivi” ai sensi dell'art. 13.2 lett. f), le modalità per l'eventuale ricorso al Collegio Arbitrale. Il Contratto peraltro precisa, all'art. 21.3, che “per ciò che attiene l'ipotesi prevista dall'articolo 14 (…) (recesso con indicazione dei motivi) l'impresa se ne avvarrà solo in caso ricorrano motivi gravi tali da inficiare, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, il rapporto fiduciario tra
l'impresa e l'Agente, intendendo per “gravi motivi” tutti gli inadempimenti rilevanti che possono influire sulla prosecuzione del rapporto”; la pattuizione prosegue poi indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di
“gravi motivi” (“l'andamento tecnico ove riconducibile a responsabilità dell'agente in fase assuntiva, l'accertata e/o reiterata violazione delle politiche tecnico assuntive e delle disposizioni impartite dalla dall'impresa”) e, più oltre, altre ipotesi espressamente riconosciute quali motivi di scioglimento per “giusta causa”.
Con PEC del 3.1.2023, inviata alle ore 18.01 (doc. 62 fascicolo ricorrente e doc.
12 fascicolo resistente) la PA ha esercitato il recesso ai sensi dell'art. 13.2 lettera f) indicando le seguenti motivazioni: “(…) nonostante l'affidamento dell'incarico agenziale avente effetto dal 1° gennaio 2023, in data odierna, a seguito di esplicita comunicazione ai nostri incaricati, Lei ha rifiutato di gestire il punto vendita di cui in oggetto, non fornendo giustificazioni plausibili. Nei fatti, la scrivente PA è stata costretta a mantenere chiusi al pubblico i
Pag. 14 di 27 locali agenziali per evidente difetto di personale autorizzato all'attività di distribuzione assicurativa, causando relativo disagio alla nostra clientela”.
2.2.- Le motivazioni addotte dalla PA hanno trovato riscontro nell'istruttoria e giustificano pienamente il recesso esercitato dall'impresa; al contrario, la prospettazione della ricorrente si è rivelata sostanzialmente pretestuosa.
2.2.1.- In primo luogo, tutte le rimostranze della ricorrente in ordine agli asseriti ritardi (da parte della PA) nelle operazioni di subentro e al presunto ostruzionismo (dell'ex agente) nella riconsegna dei locali agenziali sono ampiamente smentite dall'istruttoria testimoniale e, per il vero, anche dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, che si sono rivelate per un verso contraddittorie tra loro e comunque inconciliabili con le evidenze di giudizio.
A fronte del subentro della ricorrente quale nuovo agente con decorrenza dal
1.1.2023, le operazioni per consentire il passaggio di consegne sono regolarmente iniziate in data 2.1.2023, con effetto retrodatato al 1° gennaio
(festivo) e si stavano compiendo ad opera, tra gli altri, del funzionario
[...]
tali incombenti non potevano essere avviati prima del formale Parte_8
subentro del nuovo agente poiché, sino alle 24.00 dell'ultimo giorno di incarico dell'ex agente, il subentrante non è titolare di alcun potere1. Il funzionario ha anche precisato che le operazioni di subentro (che comprendono, tra le altre cose,
l'inventario dei titoli, degli insoluti e delle polizze, incombenti certamente delicati che richiedono tempo e attenzione) solitamente durano qualche giorno (a fronte, comunque di un termine massimo consentito di sessanta giorni); ha poi evidenziato che egli aveva programmato di terminare tutti gli incombenti
Pag. 15 di 27 connessi al passaggio di consegne presumibilmente il 4 gennaio2. Peraltro, anche nel ricorso introduttivo si dà atto che, nella mattinata del 2.1.2023, la direzione di
, “sebbene a distanza” coadiuvò la ricorrente nelle attività di subentro CP_1
(“iscrizione nel gestionale “New Age” di , iscrizione al gruppo agenti CP_1
obblighi di comunicazione all' adesione al Gruppo Controparte_1 CP_5
Agenti , obblighi di comunicazione alla clientela”) e che “i sistemi di CP_1 compagnia furono accessibili solo alle ore 12:00 del 2.1.2023”. È evidente che l'attivazione delle utenze non poteva che essere effettuata dopo la formale assunzione dell'incarico (e quindi dal 1° gennaio, o meglio, dal 2 gennaio in poi)
e non certo a dicembre, allorché vi era ancora in carica l'agente uscente. Del resto, è del tutto fisiologico che l'attivazione delle utenze e dei gestionali richieda qualche ora, in quanto trattasi di tempi tecnici che, nel caso di specie, si sono contenuti nei normali limiti di tollerabilità. Prive di pregio (se non pretestuose) sono anche le doglianze in ordine alla presenza, il 2.1.2023, dell'ex agente nei locali agenziali e al fatto che egli ancora “occupasse” le stanze Per_1 dell'agenzia insieme al funzionario della PA erano Parte_8
appunto in corso le operazioni per il passaggio di consegne e quindi la presenza dell'ex agente nei locali agenziali, lungi dal costituire un indice della volontà dello stesso (o della PA) di intralciare il subentro della ricorrente, era invece funzionale proprio a consentire lo svolgimento di tutti gli incombenti necessari a tal fine. Prive di riscontro paiono infatti le illazioni della ricorrente in ordine ad una asserita volontà ostruzionistica di il quale aveva Per_1
rassegnato le proprie dimissioni molti mesi prima in vista del suo prossimo pensionamento (al 31.12.2022, circostanza effettivamente realizzatasi); egli, quindi, non aveva alcun interesse personale a ostacolare il subentro del nuovo agente. Priva di riscontro ed anzi smentita dalle evidenze di giudizio è anche l'affermazione della ricorrente secondo cui “i funzionari di si CP_1
Pag. 16 di 27 accertavano con insistenza del fatto che la sig.ra non conoscesse RT personalmente il sig. e le proibivano di avere alcun contatto con questi”: Per_1
la ricorrente ha invece partecipato alla cena di Natale con (“ieri è stata Per_1 una piacevole serata” cfr messaggi whattssapp doc. 2 fascicolo resistente, pag.
19) e la teste (che era dipendente di e lavorava Parte_5 Per_1
nell'agenzia di DA da anni) ha affermato di avere visto la ricorrente “due o tre volte quando era venuta in Agenzia per parlare con l' per accordarsi Per_1
sul nuovo incarico, era passata forse già nel mese di novembre e anche credo a dicembre 2022”; pare quindi evidente che la ricorrente abbia incontrato e conosciuto l'agente uscente già tempo prima della data del passaggio di Per_1
consegne e ciò smentisce la (asserita) volontà della PA di impedire i contatti tra i due.
In altri termini, le operazioni di subentro si stavano svolgendo in modo assolutamente regolare;
del resto, non si vede per quale motivo la PA avrebbe dovuto ostacolarle, considerato che l'agente uscente aveva cessato l'incarico il 31.12.2022 e pertanto, in assenza di nuovo subentro, l'agenzia sarebbe rimasta sguarnita. Le doglianze della ricorrente in ordine ai presunti ritardi o agli ostacoli frapposti dalla PA o dall'agente uscente Per_1
sono del tutto infondate e paiono piuttosto volte a precostituirsi, in via retroattiva, una giustificazione a sostegno delle condotte poste in essere dalla medesima nelle ore seguenti.
2.2.2.- La ricorrente ha poi valorizzato, quale circostanza indicativa della scorrettezza e dell'abusività della condotta di dei suoi Controparte_1
funzionari e dell'agente uscente il ritardo con il quale le avrebbe Per_1 Pt_2
trasmesso la bozza del contratto di locazione (con mail del 29.12.2022), inviatole
“solo a seguito di sollecito della sig.ra e nonostante questo fosse già RT
stato trasmesso allo stesso in data 12.12.2022”. Pt_2
Anche questa prospettazione è smentita dalle risultanze istruttorie, poiché i termini essenziali del contratto di locazione erano già noti alla ricorrente molto tempo prima del 29.12.2022: già in data 6.12.2022 (cfr chat whattsapp doc. 2
Pag. 17 di 27 fascicolo resistente, pag. 15) la ricorrente si doleva del “contratto di affitto con vincolo di permanenza 5 anni” e già in data 9.12.2022, allorché il commercialista ha redatto la sua relazione di stima sul presumibile andamento CP_4 dell'agenzia (cfr doc. 7 fascicolo resistente), era noto che il canone di locazione richiesto da (proprietario dei locali) fosse di € 15.600,00 annui (si veda Per_1
infatti il prospetto come allegato 1 alla relazione, “conto economico previsionale”, ove è indicato tra i “costi per servizi diversi – costi fissi – locazione” l'importo di € 2.600,00 a bimestre, pari appunto ad € 15.600,00 annui).
Vi è poi da dire che, in merito al contratto di locazione, vi è stata un'accesa discussione (avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio 2023 nell'ufficio di
DA) tra la ricorrente e (alla presenza del commercialista Per_1 CP_4
proprio avente ad oggetto l'importo del canone di locazione dei locali
[...]
agenziali, discussione riportata dai testimoni escussi presenti in loco in tale occasione (cfr. dichiarazione dei testi . Il CP_4 Parte_5 Pt_6 Parte_8
teste di parte ricorrente ha confermato che il punto dolente era CP_4
l'ammontare del canone di locazione richiesto da (considerato “molto Per_1
alto per il mercato della zona”) e ha dichiarato che l'importo di € 15.600,00 (già comunicato in precedenza) nell'incontro del 2.1.2023 era stato “riproposto” da che questi “insisteva affinchè la firmasse un contratto che Per_1 RT aveva predisposto lui” e che di conseguenza “non si è concluso niente”3. La teste
, presente in agenzia a DA il 2 gennaio, ha dichiarato che Parte_5 effettivamente vi è stata un'accesa discussione tra la ricorrente e “in Per_1
Pag. 18 di 27 merito all'entità dell'affitto” e all'arredo dell'ufficio, che la ricorrente non gradiva “dal punto di vista estetico”; ha poi dichiarato che, al termine della discussione, si era mostrato molto stupito perché “a suo dire gli accordi Per_1 erano già stati presi, perché a suo dire erano questioni già risolte”4. Anche il teste ha riferito che il pomeriggio del 2 gennaio ci fu una Parte_8
discussione sul contratto di locazione e che, per quanto riferitogli dalla Parte_5
e da vi erano stati “problemi (…) presumo di natura economica”5. La Per_1
teste pure presente negli uffici, non ha invece saputo riferire con Pt_6 precisione il contenuto della discussione ma solo che “i toni si alzavano” e che
“la dopo l'incontro con era scontenta” probabilmente perché RT Per_1
non avevano trovato un accordo “sulla questione dell'affitto e sul fatto che Per_1 non dovesse essere presente”.6
In altri termini, i punti essenziali del contratto di locazione erano già noti alla ricorrente da alcune settimane;
di conseguenza poteva aver Per_1
legittimamente confidato nel fatto che, in assenza di tempestive contestazioni esplicite rivolte nei suoi confronti sull'ammontare del canone indicato, vi fosse un'intesa sul punto e che quindi tale questione non fosse più oggetto di ulteriore contrattazione. Ciononostante, la ricorrente, nel pomeriggio del 2 gennaio 2023, con il supporto del proprio commercialista tentò di rinegoziare il CP_4
canone di locazione: è quindi comprensibile che possa essersi innervosito Per_1
e possa avere rifiutato la controproposta;
ciò spiega il motivo per cui le parti alzarono i toni della discussione. È semmai ravvisabile una condotta scorretta (o
Pag. 19 di 27 quantomeno poco diligente) della ricorrente nel pretendere di ridiscutere il canone di locazione il giorno stesso del subentro (salvo poi dolersi della mancata e “immediata” accettazione della controparte contrattuale delle nuove condizioni proposte): eventuali trattative o richieste di modifica in ordine alle condizioni del contratto di locazione avrebbero dovuto essere effettuate nelle settimane precedenti e non certo a ridosso dell'ingresso. Del resto, a norma del Contratto di conferimento dell'incarico di Agente, è onere di quest'ultimo reperire i locali agenziali e accollarsi le relative spese, sicché la conscia di ciò, RT
avrebbe potuto e dovuto coscienziosamente prendere contatti con il proprietario dei locali onde negoziare, direttamente con lui e in tempo utile, le condizioni della locazione.
2.2.3.- Vi è poi da dire che la ricorrente, già da qualche tempo, nutriva crescenti perplessità sulla redditività dell'agenzia di DA, come confermato dalla relazione del commercialista e come pacificamente risulta dalla CP_4
prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo. Premesso che la PA aveva provveduto all'ostensione dei dati di portafoglio dell'agenzia già dal marzo 2022 (con ulteriore aggiornamento al novembre/dicembre 2022 – cfr doc.
3 e doc. 6 fascicolo resistente) e che agli atti non vi è alcuna evidenza né allegazione specifica in ordine alla eventuale trasmissione di informazioni erronee, volutamente lacunose o addirittura inveritiere sull'andamento finanziario della sede di DA, i dubbi della ricorrente in ordine alla redditività dell'agenzia avrebbero dovuto essere fugati nell'ambito delle trattative per il subentro, prima della sottoscrizione del preliminare (del 10.10.2022) e certamente prima della sottoscrizione del Contratto definitivo (avvenuta il
19.12.2022). Ciò a maggior ragione se si considera che, come sostenuto dalla stessa, la aveva dimostrato in precedenza particolari “capacità RT
imprenditoriali e organizzative”, essendo agente sin dal 2007, e quindi non era un soggetto inesperto nè sprovveduto;
oltretutto, dal marzo 2022 in avanti vi furono numerosi incontri tra la ricorrente e la Direzione di Controparte_1
Pag. 20 di 27 onde trattare il subentro nell'agenzia di DA, sicché eventuali perplessità avrebbero dovuto essere sviscerate in tempo utile.
2.2.4.- Ebbene, si ritiene che, nel quadro sopra descritto, la discussione avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio 2023 abbia avuto un ruolo importante negli sviluppi successivi: si può affermare infatti che, proprio all'esito di tale confronto, la ricorrente maturò la decisione di arretrare rispetto all'assunzione dell'incarico di Agente per la zona di DA, verosimilmente a fronte di un definitivo ripensamento circa la convenienza economica dell'affare.
Dall'istruttoria testimoniale è infatti emerso che, dopo la discussione con Per_1
del 2 gennaio 2023 e la mancata sottoscrizione del contratto di locazione, la ricorrente si allontanò dagli uffici di DA “senza salutare”7; è poi emerso che, sempre nel pomeriggio del 2 gennaio, la ricorrente comunicò a che il CP_2
giorno seguente non si sarebbe presentata in agenzia e che non aveva più intenzione di proseguire oltre. Tale ultima circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dal teste (“il 2 e 3 gennaio io ero in Direzione, e già il 2 Pt_4
mi avevano detto che i documenti che dovevano essere formalizzati e conclusi il
2 non erano pronti ADR ho parlato con e che mi hanno detto che CP_2 Pt_2
la non voleva firmare i documenti”). RT
E in effetti la ricorrente, la mattina del 3 gennaio 2023, non si presentò in agenzia, circostanza a dir poco inusuale per un agente subentrante8. Non solo. La inviò la propria dipendente, a ritirare il PC RT Parte_6
personale e altri documenti che aveva lasciato in agenzia: quest'ultima si presentò in Agenzia a DA con una “borsa da supermercato di tela gialla” e poi, “senza nemmeno togliersi il giubbino”, prelevò PC e i documenti e se ne andò senza parlare e senza fornire alcuna spiegazione all'altra impiegata presente, 9 Anche il funzionario di , Parte_5 CP_1 Parte_8
Pag. 21 di 27 vide la entrare e uscire dall'ufficio, sebbene al momento non ne Pt_8 Pt_6 avesse capito il motivo10; egli peraltro ha evidenziato che l'aver prelevato documenti dalla sede agenziale senza autorizzazione o perlomeno comunicazione al funzionario incaricato della stesura dell'inventario è condotta grave11.
I fatti accaduti tra la sera del 2 gennaio e la mattina del 3 gennaio 2023 rendono quindi manifesta l'intenzione della di non gestire più l'agenzia di RT
DA, benché la ricorrente abbia tentato, invano, di affermare il contrario.
Le dichiarazioni della teste sul motivo per il quale venne incaricata dalla Pt_6
di prelevare il PC sono inverosimili e ciò rende la sua testimonianza, RT
nel complesso, del tutto inattendibile. La teste ha dichiarato che la mattina del 3 gennaio la si recò ad un appuntamento con un cliente, tale RT Per_6 all'uopo “autorizzata da telefonicamente la sera precedente. Ha poi CP_2
riferito che il 2 gennaio i funzionari di avevano “consentito” alla CP_1
di collegare alla presa di corrente solo il PC portatile in uso alla RT
ma non il PC fisso in uso alla Ha quindi affermato di Pt_6 RT1
avere ricevuto, la mattina del 3 gennaio, una telefonata dalla ricorrente, che le chiese di recarsi in agenzia a DA, prelevare il suo PC fisso e portarlo a
ON (negli uffici ove la ricorrente svolgeva in precedenza l'agente per
). Il motivo del trasferimento del PC fisso da DA a ON era CP_3
quello di consentire alla di collegare tale PC alla presa di corrente, RT
onde visionare e recuperare i dati di un altro cliente (non che erano stati Per_6
giubbino andò verso la sua scrivania che le avevano assegnato il giorno prima;
aveva con sé una borsa da supermercato di tela, gialla, e si mise a prelevare tutte le pratiche, i fogli e mise anche il pc in quella borsa e mi saluta e fa per andare, io le chiedo spiegazioni e non mi risponde nulla ma mi fa solo un gesto allargando le braccia e alzando le spalle e se ne va. ADR non l'ho più rivista”. 10 cfr teste “preciso che il giorno 3 la signora io non l'ho vista, ho chiesto a Parte_8 Parte_5 quando sarebbe arrivata la perché dovevo chiederle delle cose, lei mi disse che non c'era, RT che non era venuta e che la sua impiegata aveva portato via dei faldoni. Io in effetti qualche minuto prima mentre ero nella stanza avevo visto l'impiegata passare nel corridoio e presumevo che di lì a poco sarebbe arrivata la e che magari stesse trovando parcheggio”. RT 11 cfr teste “tra l'altro, quando ho parlato con , le dissi anche che da lì non Parte_8 Parte_5 doveva più uscire nulla perché dovendo fare l'inventario, io dovevo essere informato su tutto quello che Part c'era è da tanti anni che faccio questo mestiere ed è stata la prima volta che mi sono trovato in questa situazione”. 12 cfr teste “avevamo portato due PC, il mio lo abbiamo collegato ma quello della Pt_6 non abbiamo potuto collegarlo perché c'era ancora Abbate in Agenzia, quindi abbiamo RT usato solo il mio PC”.
Pag. 22 di 27 salvati sul desktop, onde poi attivare una nuova polizza “urgente”. Ciò si sarebbe reso necessario proprio in quanto, a detta della testimone, a DA non era stato loro “consentito” di collegare il PC fisso ad una presa di corrente;
a
DA era quindi “impossibile” accendere il PC e visionare i dati del cliente. In altri termini, era necessario trasferire fisicamente il PC da DA a ON per poterlo accendere13. La testimone ha poi dichiarato che, all'esito di tutta questa operazione, la polizza “urgente” non fu nemmeno attivata perché “non aveva[no] accesso al portale di ”. In definitiva, parrebbe che tutta questa CP_1
macchinosa attività di trasferimento del PC da DA a ON si sia rivelata, all'esito, del tutto inutile.
Tale ricostruzione pare a dir poco fantasiosa: a parere di questo Giudice del tutto inverosimile che, a DA, non ci fosse una presa di corrente disponibile onde poter collegare il PC fisso ed accenderlo;
ancora più improbabile è che tale operazione possa essere stata “vietata” o “non consentita” dai soggetti presenti in agenzia a DA.
Il contegno tenuto dalla ricorrente è, invece, un evidente indice delle sue reali intenzioni, ossia di non assumere più l'incarico di gestire l'Agenzia di DA: ella, a seguito della discussione avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio, anche a fronte della relazione “negativa” redatta dal proprio commercialista, rimeditò la convenienza economica dell'affare; di conseguenza, lasciò senza dare spiegazioni i locali agenziali, comunicò a che il giorno seguente non si CP_2
sarebbe recata a DA e, la mattina del 3 gennaio, incaricò la propria impiegata di prelevare il PC e altri documenti personali per portarli a ON.
Pag. 23 di 27 Dall'istruttoria di giudizio è poi emerso che, raggiunta da e nella CP_2 Pt_2
tarda mattinata del 3 gennaio (verso le 11,00) presso gli uffici di ON, la ricorrente ebbe con loro un'accesa discussione (alla presenza di Pt_6
, all'esito della quale i convenuti le “intimarono” (invano) di firmare un
[...] foglio di “dimissioni”. La sottoscrizione delle dimissioni avrebbe consentito da un lato di iniziare la gestione provvisoria dell'agenzia, rimasta di fatto vacante, e dall'altro avrebbe consentito un approccio meno rigido da parte della
PA.
Nel frattempo, numerose furono le telefonate con la Direzione di
[...]
e financo con un sindacalista contattato dalla ricorrente stessa. A CP_14
prescindere dagli asseriti “modi intimidatori” che e avrebbero CP_2 Pt_2 tenuto (“battendo i pugni sul tavolo”, per come riferito dalla teste della Pt_6
cui scarsa attendibilità si è già riferito)15, ciò che è significativo è che, a fronte della grave crisi in atto, la ritenne di non ritornare in Agenzia a RT
DA se non nel tardo pomeriggio del 3 gennaio (alle ore 16,30 circa), accompagnata dall'impiegata e dalla figlia (la cui presenza in Parte_6
agenzia non trova valida spiegazione). In tale occasione, la ricorrente si è limitata a prelevare ulteriori documenti e consultare il PC dell'impiegata Parte_5
per stampare delle email16, fino alla comunicazione di recesso inviata
[...]
alle 18,00 dalla PA, costretta ad attivare la c.d. gestione provvisoria17.
Pag. 24 di 27 Difatti, a fronte dell'assenza dell'Agente incaricato (e di altro personale autorizzato – la consulente del lavoro della non aveva ancora inviato RT
il modello UNILAV per l'assunzione dell'impiegata che Parte_5 risultava quindi essere ancora dipendente di , l'Agenzia di DA era Per_10
di fatto vacante e, nella giornata del 3 gennaio, rimase chiusa al pubblico, tant'è che un cliente presentatosi in sede venne allontanato e, agli altri clienti che chiedevano informazioni per telefono, venne riferito che l'agenzia non era operativa: di tale circostanza vi è ampio riscontro in giudizio alla luce delle dichiarazioni rese dalla impiegata e del funzionario Testimone_5 [...]
Testimone_6
La ricorrente non solo ha posto in essere condotte all'evidenza incompatibili con la volontà di proseguire nella gestione dell'Agenzia di DA, ma non ha nemmeno mai espresso oralmente tale volontà: dopo gli eventi sopra descritti, non ha mai comunicato la volontà di proseguire nell'incarico né a e CP_2
né ad (con il quale la ricorrente non ha più Pt_2 Parte_8
interloquito), né direttamente alla Direzione di Controparte_1
Nemmeno nell'incontro tenutosi il giorno successivo (4 gennaio 2023) a Milano presso la Direzione di la ricorrente ha manifestato Controparte_1 18 cfr teste “preciso che la comunicazione UNILAV non era stata ancora inviata perché ci sono Tes_4 5 giorni di tempo dalla decorrenza del rapporto di lavoro per poterla fare e quindi materialmente non l'avevamo ancora fatto”. 19 cfr teste “la il 3 mattina non si presenta, arriva nel pomeriggio verso le Parte_5 RT 16,30, in quel momento mi pare ci fosse e forse anche ma non ricordo bene, la CP_2 Pt_8 RT entra con e anche un'altra ragazza che poi ho saputo essere la figlia, si mettono lì in piedi in Pt_6 agenzia e ci chiedono come mai l'agenzia fosse aperta perché doveva essere chiusa non essendo lei presente;
noi le abbiamo spiegato che l'agenzia in quel momento era chiusa al pubblico e io rispondevo al telefono per dire ai clienti che eravamo chiusi perché non c'era l'agente in agenzia e non potevo fare alcuna operazione, visto che lei non si era presentata la mattina e quindi l'agenzia era scoperta ADR presumo che le operazioni di cambio non fossero ancora concluse quindi senza l'agente l'agenzia non può operare ADR siamo stati anche costretti a mandare via un cliente che era arrivato spiegandogli che eravamo chiusi”. 20 cfr teste “io nel frattempo mi sono allarmato e ho chiamato l'ispettore commerciale Parte_8 che era mi disse che dovevano capire, che era successo qualcosa di strano e sembrava che la Pt_2 Part non volesse più l'Agenzia non potevo interrompere il mio lavoro, da un lato perché RT doveva andare in pensione e quindi lui cessava sicuramente, e noi dovevamo per forza dare una Per_1 continuità di servizio per legge. Tra l'altro mi sembra che fosse anche arrivato un cliente per una sospensione della polizza, mi pare, o forse riattivazione, noi come direzione non potevamo farla, il vecchio agente non la poteva fare, avrebbe dovuto farla il nuovo agente che però non c'era e quindi il cliente è stato allontanato ADR al pomeriggio del 3 gennaio sono venuti in agenzia la RT l'impiegata e forse la figlia, hanno preso altre cose e poi se ne sono andate via.”
Pag. 25 di 27 l'intenzione di assumere la gestione dell'Agenzia di DA: la riunione
(tenutasi alla presenza di e degli altri funzionari e ), Pt_2 CP_2 Pt_4 Per_3
aveva lo scopo di tentare di ricomporre bonariamente la vicenda;
in tale occasione la ricorrente ha taciuto, non ha chiesto alla PA di riammetterla alla gestione della sede di DA, non ha fornito alcuna giustificazione rispetto agli eventi accaduti il giorno precedente, non ha protestato rispetto alle (presunte) vessazioni subite da o ella si è limitata ad affermare che “non si CP_2 Pt_2
aspettava la situazione come si era evoluta” e, in sostanza, ha fatto intendere ai presenti, come riferito dal teste “di non volere più DA”21. Pt_4
In altri termini, non è stata la PA ad avere impedito alla ricorrente di prendere possesso della sede di DA, ma è stata la ad avere RT rifiutato di assumere e proseguire la gestione dell'Agenzia. Il contegno tenuto dalla ricorrente, pertanto, integra senz'altro gli estremi dei “gravi motivi” che giustificano il recesso dell'Impresa a norma del Contratto sottoscritto dalle parti: le motivazioni addotte dalla PA sono significative, non pretestuose e state determinate da un inadempimento notevole (“rilevante”) da parte della ricorrente ai doveri contrattualmente assunti. Se non altro, il contegno tenuto dalla ricorrente è contrario principi di correttezza e buona fede che regolano la generalità dei rapporti sociali ed è indice di un approccio non equilibrato al lavoro, tale da inficiare l'elemento fiduciario con la controparte contrattuale.
In definitiva, alla luce del quadro probatorio sopra riassunto, il recesso esercitato dalla PA (con PEC del 3 gennaio, ore 18,00) è pienamente giustificato e si è reso necessario anche per consentire, appunto, l'avvio della c.d. gestione provvisoria dell'agenzia; le motivazioni addotte dalla società convenuta hanno trovato riscontro nell'istruttoria di giudizio e ciò esclude l'illegittimità del
Pag. 26 di 27 recesso prospettata dalla ricorrente, così come la sussistenza di condotte abusive o in malafede attuate dalla PA. A maggio ragione, è da escludere la responsabilità personale dei convenuti e a fronte della legittima CP_2 Pt_2
decisione assunta dalla Direzione della PA di interrompere i rapporti in essere.
Le domande formulate dalla ricorrente sono pertanto infondate e devono essere respinte.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la massima diminuzione consentita per lo scaglione di valore di riferimento (al di sopra di € 260.000,00) e quindi: € 3.334,00 per la fase di studio, € 1.168,00 per la fase introduttiva, € 1.812,00 per la fase istruttoria, €
3.145,00 per la fase decisionale per complessivi € 9.459,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 9.459,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 27.03.2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr dichiarazioni del teste “quando bisogna fare i passaggi di consegne io intervengo Parte_8 proprio il giorno stesso del passaggio, perché fino alle 24:00 il nuovo agente non può fare niente perché non è formalmente un agente, diventa agente il giorno stesso della nomina, lei avrebbe dovuto diventare agente con decorrenza 1 gennaio 2023, essendo festa, le operazioni sono iniziate il 2 ma l'effetto è Part retrodatato al 1 gennaio, terminava il 31 dicembre quindi per garantire la continuità ho Per_1 preparato la documentazione per il verbale di riconsegna, controllo titoli e insoluti, polizze, mobili e arredi, una sorta di inventario e chiusura bilancio per fare il punto della situazione;
è un'operazione che tendenzialmente faccio in autonomia con il supporto della gestione uscente, ma all'occasione ho chiesto sia ad che alla sua impiegata le informazioni che mi servivano”. Per_1 Parte_5 2 cfr teste “per fare questa operazione ci si impiega un po', pensi che il termine sono Parte_8 60 giorni e raddoppia con le agenzia con portafoglio superiore a circa 700mila euro, noi di solito lo facciamo, se fila tutto liscio, in due o tre giorni, dipende anche dalle dimensioni dell'agenzia ADR da planning avevo preventivato di stare lì in agenzia a DA fino a mercoledì ossia il giorno 4 gennaio”. 3 cfr teste “l' era indispettito dal fatto che chiedessimo la documentazione per il CP_4 Per_1 subentro, poi è arrivata la moglie dell' che ci ha dato i documenti delle utenze, mentre per il Per_1 documento più importante che era il contratto di locazione, l' insisteva affinchè la Per_1 RT firmasse un contratto che aveva predisposto lui. Preciso che l' era il proprietario dei locali, non Per_1 era lì in affitto e lui a metà dicembre aveva mandato alla una bozza con un canone di RT locazione molto alto di € 15.600,00 euro. Io mi ero informato e il canone era molto alto per il mercato della zona. In tale occasione ci ha riproposto questo canone di € 15.600,00. Mancava anche l'attestato di prestazione energetica. Preciso che a metà dicembre la aveva mandato a la sua bozza di CP_1 Pt_2 contratto di locazione nel quale non era indicato il canone e se l'era tenuta per 17 giorni sino al Pt_2 29 dicembre e solo in tale data l'abbiamo visionata. ADR Quindi il 2 gennaio l' insisteva per il Per_1 canone a 15.600 euro e quindi non si è concluso niente. Non erano pronti nemmeno i contratti dei subagenti”). 4 cfr teste “l'incontro l'hanno fatto nell'ufficio con la porta chiusa ma ho sentito delle Parte_5 cose, i toni erano abbastanza accesi, stavano facendo una discussione in merito all'entità dell'affitto e di cose che riguardavo l'arredo dell'ufficio, la non gradiva l'arredo dal punto di vista estetico RTPart non hanno trovato un accordo, mi pare che l'incontro sia durato un'oretta circa e l' era Per_1 molto stupito perché a suo dire gli accordi erano già stati presi perché a suo dire erano questioni già risolte”. 5 cfr teste “so che nel pomeriggio del 2 c'è stato un incontro tra e Parte_8 Per_1 RT Part forse la moglie di e forse anche un'altra persona ma non ricordo con esattezza credo fosse Per_1 Part un incontro per definire il contratto di locazione ho visto solo che poi la se ne è andata RT via diritta senza salutare, ci sono pure rimasto male ADR poi il giorno 3 la e anche mi Parte_5 Per_1 hanno riferito che c'erano stati problemi sulla locazione dell'immobile, presumo di natura economica”. 6 cfr teste “non ho assistito all'incontro, sentivo che i toni si alzavano ma non ho sentito Pt_6 Per_ cosa dicessero (…) il pomeriggio del 2 gennaio la dopo l'incontro con era scontenta, RT Per_ penso non avessero trovato un accordo penso sulla questione dell'affitto e sul fatto che non dovesse essere presente”. 7 cfr teste “ADR ho visto solo che poi la se ne è andata via diritta senza Parte_8 RT salutare, ci sono pure rimasto male”. 8 cfr teste “ADR è una cosa strana che la non si fosse presentata, quando Parte_8 RT l'agente prende possesso sta in Agenzia o perlomeno informa della sua assenza”. 9 cfr teste anche il 3 gennaio sono andata come al solito a lavorare;
circa vero le 9,30 ha Parte_5 suonato al citofono la sig.ra che era l'impiegata della che era presente di sicuro Pt_6 RT anche il 2 gennaio la mattina, il pomeriggio non ricordo. ADR , senza neanche togliersi il Pt_6 13 cfr teste “io quella mattina ho ricevuto una chiamata dalla che mi ha detto Pt_6 RT di andare a DA per recuperare il suo pc perché c'era la polizza di un altro cliente che era urgente e quindi era necessario il PC che non aveva avuto la possibilità di collegare a DA (…) ho portato il PC a ON e la ha recuperato i dati per fare la polizza, che erano sul desktop del PC;
però
RT la polizza non l'abbiamo fatta perché non avevamo accesso al portale di (…) quando ho detto CP_1 che non ci avevano permesso di collegare il PC della e che quindi su quel PC non potevamo
RT lavorare, intendo dire che non era collegato alla corrente, era un PC fisso, quindi io su richiesta della ho preso il PC e l'ho portato a ON poiché sul desktop c'erano i dati di un nuovo cliente
RT per fare la nuova polizza e quindi lo abbiamo portato a ON per collegarlo alla corrente e poterlo accendere e vedere i dati che erano sul desktop del PC ADR ribadisco che alla non era stata
RT data la possibilità di collegare il PC alla presa dalla corrente presso l'Agenzia di IN. 14 cfr teste “loro sono stati lì un po' di tempo, hanno fatto varie telefonate con la direzione Pt_6 di e un funzionario di Vittoria con il quale lei aveva parlato al telefono invece le disse che lei CP_1 poteva andare a DA”. 15 cfr teste “verso le 11 sono arrivati on dei modi intimidatori, battendo i Pt_6 CP_2 Pt_2 pugni sul tavolo, e hanno detto che doveva firmare la lettera di dimissioni che avevano preparato ADR io ero spaventata anche dai modi”. 16 cfr teste “io poi mi sono allontanata nell'altro ufficio e tornando ho visto la figlia della Parte_5 alla mia postazione che guardava le mail dell'agenzia, non so per quale motivo, ma so che RT ha anche stampato” 17 cfr teste “al pomeriggio del 3 gennaio sono venuti in agenzia la Parte_8 RT l'impiegata e forse la figlia, hanno preso altre cose e poi se ne sono andate via. ADR con me non c'è stata di sicuro alcuna discussione, la non mi ha più parlato, praticamente ci siamo parlati RT solo la mattina del 2 quando abbiamo bevuto il caffè. ADR mi sono sentito con la direzione, perché sono anche responsabile della gestione provvisoria perché a questo punto era necessario trovare un sostituto provvisorio ADR non so se ci siano state dimissioni o recesso, so solo che non ho potuto consegnare l'agenzia alla signora e ho aperto la gestione provvisoria già dal 4 gennaio”. 21 cfr teste “abbiamo convocato la ricorrente per il 4 gennaio, io ero presente al tale incontro in Pt_4 Direzione di a Milano, c'era la dott.ssa , e abbiamo chiesto alla CP_1 Per_3 Pt_2 CP_2 ricorrente come mai non avesse preso il mandato e la non ha risposto, ha cambiato RT atteggiamento, ha detto che non si aspettava la situazione come si era evoluta ma senza dare una vera motivazione, di fatto ci ha detto che non voleva più assolutamente no, non ci ha detto né RT2 che non c'era pronto il contratto di locazione, né che non aveva accesso alle utenze, non ha giustificato Part nulla ADR quindi l'abbiamo fatta uscire dalla Direzione tra di noi abbiamo pensato che non volesse più DA per motivi suoi”.