Art. 1. 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall' articolo 90 della Costituzione , il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall' articolo 96 della Costituzione , il Presidente della Corte costituzionale. ((1)) 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione , i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. ((1)) 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 159 del codice penale . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 24/1/2004 ediz.str.) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
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22 giugno 2003
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25 gennaio 2004
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Commentari • 17
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
[…] Né, d'altra parte, possono ravvisarsi analogie tra la norma impugnata e il regime derogatorio dell'assunzione della prova testimoniale dettato dall'art. 205 cod. proc. pen. a favore dei soggetti cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 140 del 2003, poiché la suddetta norma del codice di rito si limita a stabilire un contemperamento degli interessi in gioco, ma non sottrae i soggetti da essa contemplati ai doveri comuni a tutti gli altri cittadini rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 20/01/2004, n. 24Provvedimento: […] Né, d'altra parte, possono ravvisarsi analogie tra la norma impugnata e il regime derogatorio dell'assunzione della prova testimoniale dettato dall'art. 205 cod.proc.pen a favore dei soggetti cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 140 del 2003, poiché la suddetta norma del codice di rito si limita a stabilire un contemperamento degli interessi in gioco, ma non sottrae i soggetti da essa contemplati ai doveri comuni a tutti gli altri cittadini rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale. […]Leggi di più...
- alte cariche dello stato·
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