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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70288/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70288/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1970, con il patrocinio degli avv.ti DALLE MOLE RENZO e DALLE
MOLE ALESSIA, con elezione di domicilio presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
SAN VA DO (FG) il 22/05/1974;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2022 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
CA NI (FG) il 18.06.1998 con Controparte_1
, precisando che dall'unione erano nate le figlie (06.10.2000) e
[...] Per_1
(26.12.2003), e che con sentenza n.25255/2014 il Tribunale di Roma Per_2
aveva dichiarato la separazione personale tra le parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento, e che venisse determinato in euro
1 400,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
, sebbene ritualmente evocata, non si Controparte_1
costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 17.04.2023 compariva la sola parte ricorrente e il Presidente f.f., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore per il proseguo.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
In conformità alla domanda di parte ricorrente, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Viadotto Giovanni Gronchi n. 13, alla sig.ra , in quanto genitore convivente con le figlie maggiorenni ma CP_1
non economicamente indipendenti.
Con riguardo al mantenimento della prole, appare conforme ad equità determinare in euro 400,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1 [...]
per il mantenimento delle figlie, tenuto conto che il ricorrente ha Controparte_1
dichiarato di svolgere attività di tassista e di percepire una retribuzione mensile di euro 1.100,00 circa, dichiarando altresì di non essere proprietario di immobili e di abitare in un immobile di proprietà dell'Ater per il quale corrisponde un canone mensile di euro 111,00.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per le figlie.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi
2 ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
70288/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San CA
NI (FG) il 18.06.1998 tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di San CA NI (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1998, atto n. 38, parte II, serie A);
- assegna la casa coniugale sita in Roma, Viadotto Giovanni Gronchi n. 13, a
[...]
; Controparte_1
- determina in euro 400,00 il contributo dovuto da a Parte_1 [...]
per il mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non Controparte_1
economicamente indipendenti, da corrispondere a Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
3 - dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio autonomo mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70288/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1970, con il patrocinio degli avv.ti DALLE MOLE RENZO e DALLE
MOLE ALESSIA, con elezione di domicilio presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
SAN VA DO (FG) il 22/05/1974;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2022 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
CA NI (FG) il 18.06.1998 con Controparte_1
, precisando che dall'unione erano nate le figlie (06.10.2000) e
[...] Per_1
(26.12.2003), e che con sentenza n.25255/2014 il Tribunale di Roma Per_2
aveva dichiarato la separazione personale tra le parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento, e che venisse determinato in euro
1 400,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
, sebbene ritualmente evocata, non si Controparte_1
costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 17.04.2023 compariva la sola parte ricorrente e il Presidente f.f., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore per il proseguo.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
In conformità alla domanda di parte ricorrente, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Viadotto Giovanni Gronchi n. 13, alla sig.ra , in quanto genitore convivente con le figlie maggiorenni ma CP_1
non economicamente indipendenti.
Con riguardo al mantenimento della prole, appare conforme ad equità determinare in euro 400,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1 [...]
per il mantenimento delle figlie, tenuto conto che il ricorrente ha Controparte_1
dichiarato di svolgere attività di tassista e di percepire una retribuzione mensile di euro 1.100,00 circa, dichiarando altresì di non essere proprietario di immobili e di abitare in un immobile di proprietà dell'Ater per il quale corrisponde un canone mensile di euro 111,00.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per le figlie.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi
2 ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
70288/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San CA
NI (FG) il 18.06.1998 tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di San CA NI (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1998, atto n. 38, parte II, serie A);
- assegna la casa coniugale sita in Roma, Viadotto Giovanni Gronchi n. 13, a
[...]
; Controparte_1
- determina in euro 400,00 il contributo dovuto da a Parte_1 [...]
per il mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non Controparte_1
economicamente indipendenti, da corrispondere a Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
3 - dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio autonomo mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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