Art. 19.
Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi Provveditorati agli studi compilano, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti per l'anno successivo dai Comuni che mantengono scuole elementari, asili infantili o scuole speciali, da altri Enti che mantengono scuole elementari parificate, dai Regi educatotri femminili a patrimonio sorvegliato, dagli asili d'infanzia eretti in ente morale e dai Patronati scolastici, per conto proprio e dei rispettivi direttori ed insegnanti soggetti obbligatoriamente o facoltativamente al Monte-pensioni, e lo trasmettono entro il mese di dicembre alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza che lo esamina e dispone per le eventuali rettifiche.
In corrispondenza al detto elenco generale e tenuto conto delle eventuali rettifiche disposte dalla Direzione generale predetta, entro il mese di aprile viene emesso un ruolo generale che e' spedito all'Ufficio provinciale del Tesoro.
Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.
Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti, per le partite che li riguardano, contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.
Gli Enti, appena ricevuto dal Regio Provveditorato agli studi gli estratti degli elenchi, comunicano agli insegnanti interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
Se i contributi liquidati dal Provveditorato agli studi siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell' estratto, debbono comunicare al Provveditorato agli studi la differenza in piu' dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni sulle quali il minor contributo e' stato applicato.
Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, il Regio Provveditorato agli studi, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancori dovuti e ne fa oggetto di segnalazione al Monte-pensioni per l'eventuale applicazione degli interessi di mora.
I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli insegnanti iscritti al Monte per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di luglio, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.
Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore del Monte-pensioni gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.
Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi Provveditorati agli studi compilano, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti per l'anno successivo dai Comuni che mantengono scuole elementari, asili infantili o scuole speciali, da altri Enti che mantengono scuole elementari parificate, dai Regi educatotri femminili a patrimonio sorvegliato, dagli asili d'infanzia eretti in ente morale e dai Patronati scolastici, per conto proprio e dei rispettivi direttori ed insegnanti soggetti obbligatoriamente o facoltativamente al Monte-pensioni, e lo trasmettono entro il mese di dicembre alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza che lo esamina e dispone per le eventuali rettifiche.
In corrispondenza al detto elenco generale e tenuto conto delle eventuali rettifiche disposte dalla Direzione generale predetta, entro il mese di aprile viene emesso un ruolo generale che e' spedito all'Ufficio provinciale del Tesoro.
Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.
Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti, per le partite che li riguardano, contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.
Gli Enti, appena ricevuto dal Regio Provveditorato agli studi gli estratti degli elenchi, comunicano agli insegnanti interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
Se i contributi liquidati dal Provveditorato agli studi siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell' estratto, debbono comunicare al Provveditorato agli studi la differenza in piu' dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni sulle quali il minor contributo e' stato applicato.
Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, il Regio Provveditorato agli studi, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancori dovuti e ne fa oggetto di segnalazione al Monte-pensioni per l'eventuale applicazione degli interessi di mora.
I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli insegnanti iscritti al Monte per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di luglio, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.
Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore del Monte-pensioni gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.