Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2006/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Don Orione n. 35 presso lo studio dell'avv. Maria Franco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– Appellante (ammesso al P.S.S.) –
CONTRO
P.iva ) di elettivamente domiciliata a Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Palermo in Via Emerico Amari, n. 83 presso lo studio dell'avv. Roberto Interguglielmi che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-Appellata –
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4307/2022, pubblicata il 26/10/2022, all'esito del giudizio n.r.g. 15161/2020, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 4986/2020 emesso dal Tribunale di Palermo, opposto da , relativo al pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 6.450,00 a titolo di compenso provvigionale in favore della ditta opposta;
ha condannato l'opponente alla rifusione in favore della ditta opposta delle spese del giudizio di opposizione, che ha liquidato in complessivi € 2.738,00, oltre accessori di legge.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili. si è costituita in giudizio insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
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❖ Motivi di appello
1.Con l'unico motivo di gravame, l'odierno appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato che, nella sua qualità di promissario acquirente, non ha mai iniziato l'istruttoria tesa ad ottenere la concessione di un mutuo immobiliare finalizzato all'acquisto dell'immobile oggetto di attività di mediazione. A tal fine chiede di produrre un documento dal quale emergerebbe, al contrario, il rigetto della richiesta di mutuo da parte della Sulla Controparte_2 base di tale documento ritiene, pertanto, venuto meno il diritto alla provvigione dell'appellata.
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1. L'appello è infondato.
I fatti di causa traggono origine dalla proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di proprietà dei sig.ri sita in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 3260 N, formulata da CP_3 [...]
in data 21.01.2020, per il tramite dell'agenzia immobiliare di e per Pt_1 CP_1
l'importo di € 215.000,00, garantito dal versamento di una caparra di € 5.000,00, con cui l'appellante si è obbligato alla stipula del contratto definitivo entro il successivo termine del 31.03.2020. Tale proposta è stata accettata dai promittenti venditori in data 27.01.2020.
Sul punto il Tribunale ha accertato che, in virtù di tale accettazione, deve ritenersi che tra le parti si è perfezionato un contratto preliminare e che, pertanto, la ditta convenuta si è utilmente adoperata per il buon esito dell'affare.
Tale accertamento si fonda, in particolare, sul documento n. 1, depositato da parte convenuta, dal quale si evince che l'attore/appellante ha controfirmato l'accusa di ricezione della caparra di
€ 5.000,00 in data 27.01.2020, lo stesso giorno in cui è stato dichiarato dai venditori che la proposta dell'oblato era stata accettata (“Tale circostanza dunque è idonea a dimostrare – attraverso una semplice presunzione - che l'attore aveva piena conoscenza dell'accettazione dei venditori in quanto il compratore consegna – brevi manu - la caparra al venditore soltanto a seguito del raggiungimento dell'accordo, una volta che il primo ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte del secondo. Del resto, anche nel corpo della proposta irrevocabile di acquisto è - testualmente – previsto che la caparra deve essere consegnata una volta che il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione di controparte allo scopo di confermare la serietà dell'impegno assunto”). Tale accertamento, in assenza di espressa impugnazione, deve ritenersi passato in giudicato. Di conseguenza deve confermarsi la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto fondato il diritto alla provvigione dell'appellata che, come noto, sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta, per effetto della sua intermediazione, la conclusione di un affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 11127 del 06 aprile 2022; Civ. Sez. VI, Ord. n. 7781 del 10 aprile 2020; Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 7994/2009).
Con il motivo di appello formulato, l'appellante intenderebbe dimostrare venuto meno il diritto alla provvigione per mancata concessione del mutuo da parte dell'Istituto di credito. Tuttavia, tale eccezione era già stata respinta dal primo giudice sul presupposto che non vi fosse alcuna prova che il promissario acquirente avesse intrapreso l'istruttoria finalizzata alla concessione del predetto mutuo. A questo proposito deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione del documento n. 2 allegato all'atto di appello, in quanto documento nuovo ex art. 345 c.p.c. Dalla lettura di tale documento si evince che la in data 25.05.2020 (e, dunque, prima Controparte_2 dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ha comunicato all'appellante di non poter accogliere la sua richiesta di mutuo ipotecario. L'appellante non ha in alcun modo dimostrato di non aver potuto produrre tale documento nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile, ma si è limitato ad asserire di essere entrato in possesso dello stesso soltanto il 2.12.2022 dopo svariate richieste alla CA (delle quali non vi è alcuna prova documentale).
Peraltro, tale documento nulla prova ai fini per cui è causa, in quanto risulta documentalmente che in data 15.04.2020 (dunque, già spirato il termine per la stipula del Parte_1 definitivo e prima del diniego di mutuo del 25.05.2020), avesse inteso “recedere” dalla proposta di acquisto e, successivamente su richiesta da parte di della consegna del Controparte_1 diniego della alla concessione del mutuo, avesse chiarito che non vi fosse alcun diniego CP_2 poiché la sua era, in effetti, una rinuncia all'acquisto dell'immobile (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio).
Tali essendo i fatti di causa, deve ritenersi acquisito il diritto dell'appellata alla provvigione, poiché l'affare che, per il tramite della sua intermediazione, era stato concluso tra le parti costituiva un vincolo giuridico che abilitava ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, ex art. 2932 cod. civ., o per il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del negozio programmato (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 7781 del 10 aprile 2020; Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 7994/2009).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello; - Condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 2.200,00, oltre accessori di legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 12/06/2025
Palermo, 13/06/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo