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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio I. A. A. Di Salerno - 01039610652
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio I. A. A. Di Salerno
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239009106559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120049873423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la intimazione di pagamento n. 10020239009106559000, notificata in data
17.10.2023, di importo complessivo di euro 111,05, relativi alla sottesa cartella esattoriale n.
10020120049873423000 per Diritto Annuale dovuto alla Camera di Commercio di Salerno risalente al 2010.
Deduce omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Non risultano costituiti Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Camera di Commercio di Salerno.
Con Ordinanza interlocutoria del 04.12.2025, la Corte, ritenendo che la ricevuta di avvenuta consegna della pec in formato ".pdf" contenente il ricorso non potesse essere assunta quale prova valida ai fini della notifica dello stesso nei confronti delle controparti, disponeva il rinvio a nuovo ruolo e ordinava a parte ricorrente il deposito, entro 10 giorni dalla data dell'udienza, dei file in formato .eml delle ricevute di accettazione e consegna della pec contenente il ricorso notificato alle parti resistenti.
In data 07.12.2025 parte resistente depositava gli identici file in formato *.pdf di accettazione e consegna dei ricorsi alle controparti, sottoscritti questa volta digitalmente dal procuratore legale, senza procedere al deposito di quanto ordinato dalla Corte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto dalla Corte con Ordinanza del 04.12.2025 e non ha depositato, come richiesto, i files in formato *.eml delle ricevute di accettazione e consegna della pec contenente il ricorso notificato alle parti resistenti. Stante la contumacia delle resistenti, il mancato deposito di quanto ordinato determina l'impossibilita', per la Corte, di verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, a norma del quale il ricorso "deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato".
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, nulle per le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio I. A. A. Di Salerno - 01039610652
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio I. A. A. Di Salerno
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239009106559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120049873423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la intimazione di pagamento n. 10020239009106559000, notificata in data
17.10.2023, di importo complessivo di euro 111,05, relativi alla sottesa cartella esattoriale n.
10020120049873423000 per Diritto Annuale dovuto alla Camera di Commercio di Salerno risalente al 2010.
Deduce omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Non risultano costituiti Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Camera di Commercio di Salerno.
Con Ordinanza interlocutoria del 04.12.2025, la Corte, ritenendo che la ricevuta di avvenuta consegna della pec in formato ".pdf" contenente il ricorso non potesse essere assunta quale prova valida ai fini della notifica dello stesso nei confronti delle controparti, disponeva il rinvio a nuovo ruolo e ordinava a parte ricorrente il deposito, entro 10 giorni dalla data dell'udienza, dei file in formato .eml delle ricevute di accettazione e consegna della pec contenente il ricorso notificato alle parti resistenti.
In data 07.12.2025 parte resistente depositava gli identici file in formato *.pdf di accettazione e consegna dei ricorsi alle controparti, sottoscritti questa volta digitalmente dal procuratore legale, senza procedere al deposito di quanto ordinato dalla Corte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto dalla Corte con Ordinanza del 04.12.2025 e non ha depositato, come richiesto, i files in formato *.eml delle ricevute di accettazione e consegna della pec contenente il ricorso notificato alle parti resistenti. Stante la contumacia delle resistenti, il mancato deposito di quanto ordinato determina l'impossibilita', per la Corte, di verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, a norma del quale il ricorso "deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato".
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, nulle per le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.