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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
AL GI S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003421365000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a contributo unificato anno 2025 deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva per intervenuto pagamento ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AL GI PA ed DE che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Ministero della GI, pur ritualmente citato.
In data 18.12.2025 AL GI PA depositava memorie nelle quali confermava l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente ed invocata una declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso.
In data 29.12.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali ribadiva la richiesta di CMC ed invocava la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in forza del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è costituito dalla cartella di pagamento relativa a “CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE
DI VIBO VALENTIA PARTITA DI CREDITO 000297/2023”.
La ricorrente depositava in giudizio copia di mod F23 relativo al pagamento, in data 13.12.2024, della predetta partita di credito.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
Il pagamento, intervenuto successivamente alla notifica dell'invito al pagamento prodromico n. 2023_EQG_GCG_00001287722 (avvenuta in data 17.07.2023) non oggetto di impugnazione ed in prossimità della esecutività del ruolo (20.1.2025), giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di GI Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
AL GI S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003421365000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a contributo unificato anno 2025 deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva per intervenuto pagamento ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AL GI PA ed DE che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Ministero della GI, pur ritualmente citato.
In data 18.12.2025 AL GI PA depositava memorie nelle quali confermava l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente ed invocata una declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso.
In data 29.12.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali ribadiva la richiesta di CMC ed invocava la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in forza del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è costituito dalla cartella di pagamento relativa a “CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE
DI VIBO VALENTIA PARTITA DI CREDITO 000297/2023”.
La ricorrente depositava in giudizio copia di mod F23 relativo al pagamento, in data 13.12.2024, della predetta partita di credito.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
Il pagamento, intervenuto successivamente alla notifica dell'invito al pagamento prodromico n. 2023_EQG_GCG_00001287722 (avvenuta in data 17.07.2023) non oggetto di impugnazione ed in prossimità della esecutività del ruolo (20.1.2025), giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di GI Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.