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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2134 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. VICARI CARMELO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. Demaestri Maria Grazia CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - CP_1
Inpdai - Enpals, etc.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
, con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha Parte_1
contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per
Pagina 1 di 3 a.t.p., chiedendo l'accertamento della riduzione a meno di un terzo della propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
L' ha eccepito la genericità delle contestazioni svolte dalla CP_1
ricorrente alla c.t.u. resa nella fase precedente ed ha comunque chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' è infondata. Infatti la CP_1
ricorrente, conformemente al disposto di cui all'art. 445 bis, co. 6, c.p.c., ha sollevato specifiche contestazioni all'esito dell'indagine peritale svolta dal consulente dell'ufficio nominato nella fase di a.t.p. Invero, ella ha puntualmente contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, lamentando la mancata considerazione, da parte del c.t.u., della documentazione prodotta nonché l'errata valutazione del complessivo quadro clinico nella sua effettiva e grave entità.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “Il soggetto esaminato alle operazioni di consulenza è affetto dalle seguenti infermità: “Cardiopatia ischemica cronica già sottoposta nel 2016 a
PTCA e STENT con in atto insufficienza cardiaca moderata IIa classe
NYHA e recidiva dell'angina da sforzo, sovrappeso e processo artrosico diffuso con discopatia lombare a discreta incidenza funzionale”. Il complesso delle infermità evidenziate alla visita e all'esame della documentazione clinica disponibile è tale da determinare una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti di cui all'art. 1, L.222/84, con decorrenza da Gennaio 2025”.
Le parti non hanno svolto alcuna contestazione.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese vanno compensate risalendo gli status accertati a data successiva alla proposizione del ricorso. Le spese di c.t.u. restano invece
Pagina 2 di 3 a carico dell' essendo indifferenti alla decorrenza dello status CP_1
accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- dichiara che la capacità lavorativa di è ridotta a Parte_1
meno di un terzo rispetto ad occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere da gennaio 2025;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
06/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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