Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 356/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi IG. Pt_1
- CF - nato a [...] ed in data 19/08/1978,
[...] C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA – CF – che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e IG.ra - CF Controparte_1
- nata a [...] ed in data 08/06/1970, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio dell'avv. GALATI FRANCESCO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 20 maggio 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti - depositato in data 28/04/2025, che, i ricorrenti, in data 28/06/2018, in Lamezia Terme, contraevano matrimonio secondo il rito civile, trascritto nei registri dello Stato Civile del relativo Comune (atto N. 13 P.1
Uff. 2, anno 2018), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
− Dalla loro unione, nasceva la figlia, attualmente minore, (c.f. , Persona_1 C.F._5 nata a [...], il [...];
− la minore frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
- Il IG. con qualifica del terzo anno conseguita presso l'Istituto Tecnico Istituto Professionale di Stato Pt_1 per l'Industria e l'Artigianato di Lamezia Terme, lavora presso AR UN figlio S.r.L.” con contratto a tempo indeterminato, qualifica “Operaio”, e percepisce retribuzione mensile di circa € 2.500,00. Il IG. lavora Pt_1
prevalentemente fuori sede, rientrando, generalmente, ogni due fine settimana il venerdì sera con partenza domenica pomeriggio (salvo cantieri all'estero e/o a distanze tali da richiedere periodi più lunghi di viaggio e, quindi, con rientro del IG. a Lamezia Terme dopo periodi più lunghi oltre le 2 settimane); Pt_1 CP_
- La IG.ra , con diploma di istruzione secondaria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale, attualmente non svolge alcuna attività lavorativa;
- La casa familiare sita in Lamezia Terme, Via Persicara, 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di T'EU , Foglio 32 particella 172 sub 6) è parte di un fabbricato di maggior consistenza facente parte di una comunione indivisa del IG. con le Parte_1 sorelle, IGg.re e , pervenuto per successione ereditaria del padre IG. Controparte_2 Controparte_3
e stralcio della quota della moglie del de cuius;
in merito al fabbricato di cui fa parte Persona_2
l'appartamento adibito a casa familiare, è volontà dei comproprietari, IGg. , e Pt_1 Pt_1 CP_2
Valeria, alienare il predetto fabbricato, ragione per la quale, a breve, verrà messo in vendita;
la IG.ra
[...]
, unitamente alla figlia ha comunque manifestato la volontà di trasferirsi nel centro CP_1 Persona_1 abitato onde consentire alla figlia di potersi muovere con maggiore autonomia;
Persona_1
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- Il IG. è proprietario dei seguenti veicoli: Pt_1
a) veicolo Volvo, targato FZ564FK, acquistata accedendo ad un finanziamento che prevede il pagamento di una rata mensile attualmente di importo pari a € 458,00;
b) veicolo Fiat Doblò, targato EY508DB;
c) Motociclo, Quaddy, targato EM86162;
e) Motociclo, targato G233956;
d)veicolo, Skoda Octavia, targato BH572CV; CP_
- La IG.ra non è proprietaria di veicoli;
- Il IG. gravato da due finanziamenti che prevedono il pagamento di due rate mensili di importo pari Pt_1
a € 458,00 e di € 115,00;
- Fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione;
-gli Stessi, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., intendono anche proporre domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970;
- in tale prospettiva, essi hanno anche raggiunto un accordo sulle condizioni del futuro scioglimento del matrimonio, per come di seguito precisate;
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, né potendo attualmente essere ricostituita, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente (vedi testualmente, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo;
in atti).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti - come sopra generalizzati - chiedevano la separazione personale dei coniugi, con successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni: 3
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dei recapiti telefonici;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
3) La figli verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1 CP_ la madre, SI.r , nella casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 e, successivamente, nell'abitazione che l individuerà in Lamezia Terme e/o nelle zone limitrofe. Pt_2
Il IG potrà vedere e tenere la figlia con sé, compatibilmente con le eIGenze personali nonché Parte_1 di salute del figlia e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate.
Il IG , qualora lavori in zona e rientri a Lamezia Terme per il pernottamento, potrà incontrare Parte_1
e tenere con sé la figlia per 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, che verranno Persona_1 concordati di settimana in settimana in ragione delle eIGenze della figlia delle sedi di Persona_1 CP_ lavoro/cantieri a cui verrà assegnato del IG. e dell'eIGenze della IG.r . Pt_1
Il IG. , qualora lavori in un cantiere fuori zona la cui distanza non consenta il rientro per il Parte_1 pernottamento in Lamezia Terme e preveda il rientro per il fine settimana, potrà incontrare e tenere con sé la figli sabato pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 24.00. Persona_1
Il SI. potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola al Pt_1 Persona_1 sabato e fino all'orario di partenza dello Stesso per recarsi presso la sede lavorativa e/o cantiere e, comunque, non oltre le ore 21.30 della domenica. I fine settimana saranno concordati mensilmente/settimanalmente secondo le eIGenze della figli e le eIGenze lavorative del IG Persona_1 Pt_1
Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, primo
Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata, Immacolata, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il IG. avrà Pt_1 CP_ diritto a tenere con sé la figli ad anni alterni con la IG.r e garantendo ch possa Persona_1 Persona_1 trascorrere una festività con ciascuno.
Durante il periodo estivo il IG. avrà diritto e a tenere con sé la figlia per 30 giorni, Pt_1 Persona_1 CP_ continuativi o frazionati, da concordare con la IG.r entro il 30 giugno di ciascun anno compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro.
Nel giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia il IG. avrà diritto a tenere con sé Persona_1 Pt_1 CP_ la figli ad anni alterni con la IG.r . In particolare, in relazione ai compleanni e agli onomastici Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), i genitori avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con la figlia ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per la figlia Con riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), il genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con 4
la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello specifico
Persona_1 evento avrà organizzato per la figli
Persona_1 CP_ Con riferimento ai compleanni del IG e della IG.r , qualora il giorno del compleanno di Parte_1 uno dei predetti genitori spetti tenere la figlia all'altro genitore, l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere la figlia) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con la figli . Con riferimento ai compleanni di nonni, zii, cugini e, in generale,
Persona_1 CP_ parenti di ciascun ramo genitoriale, il IG la IG.r , garantiranno la partecipazione d Pt_1
Persona_1 ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione ordinaria.
Il IG. e la IG.ra dovranno garantire alla figlia minore una frequentazione Parte_1 Controparte_1 corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
[Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlia minore potranno essere comunque modificati su accordo tra CP_ il IG. e la IG.ra secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in Pt_1 ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle eIGenze personali, di studio e ricreative della figlia Per_1
e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle regole a cui attenersi in caso di mancanza di
[...] accordo.]. CP_ 4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma pari a € 500,00 a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario per la figli entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio con bonifico bancario/postale alle Persona_1 coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e dello scioglimento del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
5) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia sono a carico di entrambi i genitori, IGg Pt_1 CP_
, nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e documentate. In sintesi le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione o lo scioglimento del matrimonio e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 225,00, dovuto per la figli verrà corrisposto Persona_1 integralmente in favore della IG.r ; Controparte_1
7) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di T'EU , Foglio 32 particella 172 sub 6) CP_ unitamente agli arredi ivi presenti verrà assegnata alla IG.ra , in qualità di genitore collocatario, ad esclusione dei beni personali del IG. dal deposito della sentenza di separazione sino all'udienza che Pt_1 verrà fissata per lo scioglimento del matrimonio;
qualora, la predetta abitazione dovesse essere venduta prima CP_ della data dell'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio, la IG.ra si impegna a rilasciare l'abitazione entro due mesi da quando Le verrà richiesto;
le utenze, intestate al IG , saranno Parte_1 economicamente a carico della IG.r dal deposito della sentenza di separazione;
le utenze, al Controparte_1 fine di non aggravare inutilmente le spese economiche della IG.ra , non verranno volturate in Controparte_1 CP_ ragione della volontà della IG.ra di trasferirsi a breve e, comunque, entro l'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio presso altra abitazione e, in ogni caso, in ragione della volontà dei comproprietari del fabbricato di vendere l'immobile;
8) il IG. si impegna a trasferire la proprietà del veicolo Skoda Octavia targato BH572CV alla Parte_1 IG.r entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, il passaggio di proprietà sarà Controparte_1 CP_ a cura e spese della IG.ra la quale provvederà a comunicare il passaggio di proprietà alla compagnia assicurativa;
CP_
9) Onerare il IG e la IG.r di comunicare tempestivamente all'altro genitore l'eventuale cambio Pt_1 dei recapiti telefonici e delle email utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore. CP_
10) Onerare i IGg. di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento della figli Pt_1 Per_1 in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
[...] CP_ 11) I IGg sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri passaporti Pt_1
e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore della figlia minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
12) Ordinare al Comune di Lamezia Terme (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CP_
13) Dichiarare compensate le spese legali (poiché la IG.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato). 6
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 356 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promosso congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) ed in data 19/08/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA
– CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e IG.ra C.F._2 [...]
- CF - nata ad [...] ed in data 08/06/1970, elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. GALATI FRANCESCO – CF – che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 13.02.2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 20 maggio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate congiuntamente in cancelleria in data 7 maggio 2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale 7
ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 2 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio 8
di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 356/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF Parte_1
- nato a [...] ed in data 19/08/1978, elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA – CF – che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura alle liti in atti, e IG.ra - CF - nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) ed in data 08/06/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GALATI FRANCESCO – CF
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede –
-interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, - CF Parte_3
- nato a [...] ed in data 19/08/1978, elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA – CF – che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura alle liti in atti, e IG.ra - CF - nata ad [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) ed in data 08/06/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GALATI FRANCESCO – CF
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dei recapiti telefonici;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
9
3) La figli verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1 CP_ la madre, SI.r , nella casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 e, successivamente, nell'abitazione che l individuerà in Lamezia Terme e/o nelle zone limitrofe. Pt_2
Il IG potrà vedere e tenere la figlia con sé, compatibilmente con le eIGenze personali nonché Parte_1 di salute del figlia e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate.
Il IG , qualora lavori in zona e rientri a Lamezia Terme per il pernottamento, potrà incontrare Parte_1
e tenere con sé la figlia per 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, che verranno Persona_1 concordati di settimana in settimana in ragione delle eIGenze della figlia delle sedi di Persona_1 CP_ lavoro/cantieri a cui verrà assegnato del IG. e dell'eIGenze della IG.r . Pt_1
Il IG. , qualora lavori in un cantiere fuori zona la cui distanza non consenta il rientro per il Parte_1 pernottamento in Lamezia Terme e preveda il rientro per il fine settimana, potrà incontrare e tenere con sé la figli sabato pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 24.00. Persona_1
Il SI. potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola al Pt_1 Persona_1 sabato e fino all'orario di partenza dello Stesso per recarsi presso la sede lavorativa e/o cantiere e, comunque, non oltre le ore 21.30 della domenica. I fine settimana saranno concordati mensilmente/settimanalmente secondo le eIGenze della figli e le eIGenze lavorative del IG Persona_1 Pt_1
Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, primo
Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata, Immacolata, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il IG. avrà Pt_1 CP_ diritto a tenere con sé la figli ad anni alterni con la IG.r e garantendo ch possa Persona_1 Persona_1 trascorrere una festività con ciascuno.
Durante il periodo estivo il IG. avrà diritto e a tenere con sé la figlia per 30 giorni, Pt_1 Persona_1 CP_ continuativi o frazionati, da concordare con la IG.r entro il 30 giugno di ciascun anno compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro.
Nel giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia il IG. avrà diritto a tenere con sé Persona_1 Pt_1 CP_ la figli ad anni alterni con la IG.r . In particolare, in relazione ai compleanni e agli onomastici Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), i genitori avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con la figlia ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per la figlia Con riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), il genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello specifico Persona_1 evento avrà organizzato per la figli Persona_1 CP_ Con riferimento ai compleanni del IG e della IG.r , qualora il giorno del compleanno di Parte_1 uno dei predetti genitori spetti tenere la figlia all'altro genitore, l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere 10
la figlia) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con la figli . Con riferimento ai compleanni di nonni, zii, cugini e, in generale, Persona_1 CP_ parenti di ciascun ramo genitoriale, il IG la IG.r , garantiranno la partecipazione d Pt_1 Persona_1 ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione ordinaria.
Il IG. e la IG.ra dovranno garantire alla figlia minore una frequentazione Parte_1 Controparte_1 corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
[Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlia minore potranno essere comunque modificati su accordo tra CP_ il IG. e la IG.ra secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in Pt_1 ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle eIGenze personali, di studio e ricreative della figlia Per_1
e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle regole a cui attenersi in caso di mancanza di
[...] accordo.]. CP_ 4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma pari a € 500,00 a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario per la figli entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio con bonifico bancario/postale alle Persona_1 coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e dello scioglimento del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
5) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia sono a carico di entrambi i genitori, IGg Pt_1 CP_
, nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e documentate. In sintesi le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione o lo scioglimento del matrimonio e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate 11
tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 225,00, dovuto per la figli verrà corrisposto Persona_1 integralmente in favore della IG.r ; Controparte_1
7) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di T'EU , Foglio 32 particella 172 sub 6) CP_ unitamente agli arredi ivi presenti verrà assegnata alla IG.ra , in qualità di genitore collocatario, ad esclusione dei beni personali del IG. dal deposito della sentenza di separazione sino all'udienza che Pt_1 verrà fissata per lo scioglimento del matrimonio;
qualora, la predetta abitazione dovesse essere venduta prima CP_ della data dell'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio, la IG.ra si impegna a rilasciare l'abitazione entro due mesi da quando Le verrà richiesto;
le utenze, intestate al IG , saranno Parte_1 economicamente a carico della IG.r dal deposito della sentenza di separazione;
le utenze, al Controparte_1 fine di non aggravare inutilmente le spese economiche della IG.ra , non verranno volturate in Controparte_1 CP_ ragione della volontà della IG.ra di trasferirsi a breve e, comunque, entro l'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio presso altra abitazione e, in ogni caso, in ragione della volontà dei comproprietari del fabbricato di vendere l'immobile;
8) il IG. si impegna a trasferire la proprietà del veicolo Skoda Octavia targato BH572CV alla Parte_1 IG.r entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, il passaggio di proprietà sarà Controparte_1 CP_ a cura e spese della IG.ra la quale provvederà a comunicare il passaggio di proprietà alla compagnia assicurativa;
CP_
9) Onerare il IG e la IG.r di comunicare tempestivamente all'altro genitore l'eventuale cambio Pt_1 dei recapiti telefonici e delle email utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore. CP_
10) Onerare i IGg. di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento della figli Pt_1 Per_1 in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
[...] CP_ 11) I IGg sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri passaporti Pt_1
e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore della figlia minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
12) Ordinare al Comune di Lamezia Terme (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CP_
13) Dichiarare compensate le spese legali (poiché la IG.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato).
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 13, parte I, Uff. 2, anno 2018 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 12
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO;
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO