Articolo 18 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
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19 marzo 2004
Art. 18. 1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - ( art. 686 c.p. ; art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14 , regio decreto n. 778/1931; art. 24 , parte del sesto comma, regio decreto-legge n. 1404/1934 , convertito, con modificazioni, legge n. 835/1935; art. 58-bis , legge n. 354/1975; art. 73 , legge n. 689/1981 ). - 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale , salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all' art. 162 del codice penale , sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all' art. 66, terzo comma , e all' art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5 , 657 e 663 del codice di procedura penale ;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all' art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all' art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell' art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come sostituito dall' art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) - ( art. 689 c.p.p. 194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2 , decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma , regio decreto-legge n. 1404/1934 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935 ). - 1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell' art. 175 del codice penale , purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell' art. 167, primo comma, del codice penale ;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall' art. 556 del codice penale ;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall' art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell' art. 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dell'interessato) - ( art. 689 c.p.c. 194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2 , decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma , regio decreto-legge n. 1404/1934 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935 ). - 1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell' art. 175 del codice penale , purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell' art. 167, primo comma, del codice penale ;
c) alle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa di estinzione prevista dall' art. 556 del codice penale ;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall' art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 .
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell' art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato). ( art. 689 c.p.p. ).
- 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall' art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.».
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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