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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
AR RE Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2096/2022 promossa da:
(cf/PI: , già con il patrocinio dell'Avv. GIANNI CP_1 P.IVA_1 ONroparte_2
TOGNONI, domicilio eletto presso l'Avv. MARIA FRESCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ONroparte_3 P.IVA_2
LA AR, domicilio eletto presso l'Avv. LUISA ZACCARIA;
(cf: , in proprio quale ex socio accomandatario Parte_1 C.F._1
IST IE PER L'INFORMATICA SAS (cf:
, con il patrocinio dell'Avv. ROSANNA FILOMENA MASURI e dell'Avv. P.IVA_3
PAOLO SOLINAS;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 2583/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 22 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, per i motivi espositi in narrativa, in riforma della sentenza n. 2583/2022, emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. AR Carvisiglia, all'udienza del 20 settembre 2022 e in pari data pubblicata, notificata il 26 ottobre 2022, all'esito del giudizio iscritto al Rg. n. 8785/2019, nonché in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, Voglia:
1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata e, in ogni caso, respingere le domande tutte proposte dal nei confronti di ONroparte_3 [...] nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
2) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata : CP_3
confermando le difese, istanze, eccezioni preliminari e nel merito, e le conclusioni di cui alla comparsa ed insistendo affinché rigetti il gravame come proposto con condanna alle spese di lite come da nota spese che si allega oltre il primo grado, il cautelare ed il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Per la parte appellata : Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante anche CP_1 con il ricorso ex art.351 c.p.c. RG 2096-1/2022;
Con vittoria di onorari e spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2583/2022 pubblicata il 20/09/2022, ha così deciso:
1. dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il contratto stipulato del contratto tra CP_3
e;
[...] ONroparte_2
2. condanna a restituire in favore di la CP_1 ONroparte_3 somma di euro 113.776,08, oltre interessi, al tasso legale, dal 24-2-2009;
3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
4. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per compensi, euro 1.134,00 per spese, oltre rimborso spese al
15%, Iva e CPA, come per legge;
5. in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da parte convenuta, condanna la terza chiamata a rilevare indenne da tutto quanto con CP_4 CP_1 la presente sentenza la stessa è condannata a pagare, per capitale, interessi, e spese ed a pagina 2 di 22 rimborsare alla medesima le spese del presente giudizio, che liquida in euro 13.430,00 per compensi, euro 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, cap ed iva.
1.1 Il aveva riassunto, con atto del 18.6.2019 notificato a ONroparte_3 CP_1
(già , la causa in origine istaurata (dalla società ancora in bonis), con
[...] ONroparte_2 atto di citazione notificato il 24.2.2009, dinanzi al Tribunale di Sassari contro CP_2
e per la risoluzione del contratto col quale nel 2005 aveva acquistato
[...] ONroparte_5
(da il sistema gestionale Winline sviluppato dalla IC TA RL, per il ONroparte_2 prezzo di € 113.776,08.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 335/2019 del 15.3.2019 aveva declinato la competenza per territorio, in relazione alle domande proposte dal ONroparte_3 nei confronti della già , già mentre aveva rigettato la domanda CP_1 CP_6 CP_2
contro
IC TA RL e ET sas di OR LE.
A sostegno della domanda aveva dedotto, così come nella citazione originaria:
1.1.a in fatto, che:
1.1.a.i nell'ottobre 2004, il (titolare di ET SN), (titolare di Pt_1 Persona_1
Centro Servizi Informatici di Capula Franco) e (di Nikesoft RL) avevano Persona_2 suggerito a (direttore generale di ) di dotarsi di un nuovo Parte_2 CP_3 gestionale per la contabilità e, a tal fine, l'avevano invitato alla fiera dell'informatica di
Milano (SMAU);
1.1 , e avevano portato allo stand di IC Parte_3 Per_1 Per_2 Pt_2
TA RL, ove l'amministratrice gli aveva proposto l'acquisto di un CP_7 gestionale per la contabilità aziendale denominato Winline;
1.1.a.iii il software era stato poi venduto da (oggi ONroparte_2 CP_1 appellante), che il 22.4.2005 aveva emesso la fattura di € 113.776,08, comprensiva di fornitura dei moduli software, dei servizi di manutenzione e dell'istallazione;
1.1.a.iv fu detto al che la vendita avveniva (e per questo Pt_2 ONroparte_2 essa emetteva la fattura) per “questioni di licenze con la casa madre”; con quest'ultima, dunque, era intervenuta la compravendita e a quest'ultima era stato pagato il prezzo;
1.1.a.v dell'istallazione, peraltro, era stato incaricato, almeno per quanto dett a
, , il quale però, a dispetto di interventi protrattisi per due anni, dietro CP_3 Pt_1 corresponsione di ulteriori 50mila euro, s'era limitato a istallare una versione pagina 3 di 22 dimostrativa del prodotto;
1.1.b in diritto, il grave inadempimento della controparte alle proprie obbligazioni, che avevano fatto sì che nessun servizio, né gestionale operativo erano stati forniti e ciò nonostante interventi emendativi affidati a ET SN di;
e aveva quindi chiesto Parte_1 la risoluzione, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
1.2 si era costituita per resistere, eccependo: CP_1
1.2.a la decadenza ex art. 1495 c.c. della controparte dalla garanzia per vizi;
1.2.b la mancata prova dell'inadempimento e, comunque, l'esistenza di prova dell'adempimento;
e chiedendo dunque il rigetto di ogni domanda;
in subordine aveva chiesto la malleva di
ET SN , alla quale chiedeva di poter estendere il contraddittorio. ONroparte_8
, chiamata, si era costituita per resistere, chiedendo in via ONroparte_9 preliminare l'integrazione del contraddittorio con IC TA RL e la sospensione del giudizio in attesa della conclusione di altro processo vertente sugli stessi fatti (ossia la causa sulla quale il Tribunale di Sassari aveva invece giudicato nel merito: cfr infra, § C.2), pendente presso la Corte d'Appello di AR;
e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda attorea ed eccependo anch'essa la decadenza e la prescrizione dell'azione.
1.4 Il Tribunale di Firenze, acquisito il fascicolo n. 979/2009 rg del Tribunale di AR, ha fondato la sua decisione su questi passaggi:
1.4.a non v'era necessità di estendere il contraddittorio a IC TA RL, per le ragioni già esposte nella ordinanza del 12.3.2021;
1.4.b le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata, dovevano essere respinte, perché la domanda risolutoria non era stata proposta per vizi;
e perché l'azione a suo tempo introdotta dinanzi al Tribunale di Sassari aveva interrotto il termine di prescrizione;
1.4.c nel merito stretto, le condizioni di contratto inerenti all'installazione e all'aggiornamento del software “Winks”, prevedevano che la proponente ONroparte_2 avrebbe effettuato “prestazioni accessorie alla vendita, quali l'installazione e/o la messa in opera delle apparecchiature”; fra le quali la prestazione di “servizi di installazione” (per un ammontare di € 30.000,00) e la prestazione di “servizi di manutenzione” (per un ammontare pagina 4 di 22 di € 14.813,40); con la conseguenza che era smentita la tesi della convenuta secondo la quale su di lei incombeva solo un obbligo di consegna, essendo a suo carico anche gli incombenti inerenti alla fornitura, all'installazione e alla manutenzione del software “Winks”;
1.4.d la convenuta non risultava avere prestato i servizi di istallazione, come, del resto, era stato accertato anche nell'altro processo, concluso con sentenza della Corte d'Appello di
Sassari n. 249 del 2.7.2021, acquisita;
e come deponeva l'istruttoria orale mediante testimonianze di , contabile di , ingegnere Testimone_1 ONroparte_3 Tes_2 informatico, e , dalle quali si evinceva che la versione fornita del programma era Tes_3 solo dimostrativa (versione demo); del tutto recessive essendo le deposizioni di Testimone_4
e che non avevano comunque potuto attestare il funzionamento del sistema. Testimone_5
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche CP_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
ONroparte_3 ONroparte_10
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello.
Si premette, in proposito, che, nonostante che nel sommario di pagina 2 dell'appello, siano enumerati otto motivi, in realtà ne risultano svolti solamente sette;
e che, difatti, dopo il quarto motivo (pag. 23), quello successivo assume, per evidente errore materiale, il numero cardinale sesto (pag. 27); condizionando poi la numerazione di quelli successivi.
In questa sede si farà riferimento non alla numerazione della parte, ma a quella consecutiva che risulta dal contenuto dell'atto.
2.1 Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Si fa notare, in particolare, che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a una udienza che era stata fissata per la decisione sui mezzi di prova;
senza concedere il chiesto rinvio e ledendo il diritto della parte di difendersi in modo congruo.
2.2 Il secondo motivo ripropone l'eccezione di cui all'art. 1495 c.c., lamentandosi dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel non considerare la fattispecie assoggettata a quella disciplina.
2.3 Il terzo motivo, intitolato “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE pagina 5 di 22 ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO E CONSEGUENTE ERRONEA
APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CON PARTICOLARE CP_11
ARTT. 1218 E 1453 C.C.”, investe la decisione «[…] nella parte in cui la Sentenza ha ritenuto ON che l'obbligazione assunta da nei confronti di in ragione del contratto inter CP_3 partes in data 3 marzo 2005 non si limitasse alla consegna del software compravenduto ma comprendesse anche lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione dello stesso […]» (appello, pag. 16).
In particolare, sostiene l'appellante che il primo giudice non abbia tenuto conto delle prove testimoniali, di prove documentali e, soprattutto, dei fatti riconosciuti dalla terza chiamata e dalla stessa attrice nei propri atti, elementi dai quali si desumeva che l'unica obbligazione di VTF era quella di consegnare il gestionale, dovendo provvedere invece la terza chiamata (ET SN di ) alla istallazione e a quant'altro. Pt_1
Così pure risultava dalla sentenza della Corte di Appello di AR n. 249/2021 del
2.7.2021, che aveva giudicato sull'impugnazione interposta dal avverso la sentenza CP_3
n. 335/2019 del Tribunale di Sassari nella parte in cui aveva giudicato nel merito relativamente alla causa contro ONroparte_12
IC TA RL.
[...]
2.4 Il quarto motivo, intitolato “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI DIRITTO CON PARTICOLARE ARTT. 1218 E 1453 C.C.”, CP_11 intende negare – ove si confermasse che l'istallazione incombeva su – CP_1
l'inadempimento.
Infatti, sia prove documentali, sia le testimonianze, attestavano che il gestionale era stato effettivamente installato e funzionante, aveva ricevuto la licenza definitiva CP_3 del software da ET, erano state effettuate personalizzazioni, aggiornamenti e formazione da parte di ET e IC, su richiesta e con pagamento da parte di;
infine, CP_3
ON
non aveva mai contestato formalmente a alcun problema di installazione, né CP_3 prima né dopo l'avvio del giudizio.
2.5 Il quinto motivo, intitolato “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI DIRITTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ART. 1455 E ALL'ART. 1453
C.C.”, è inteso, in via gradata, a negare la gravità dell'inadempimento, ove ritenuto pagina 6 di 22 sussistente.
ON Infatti, ha pagato integralmente il corrispettivo a ha richiesto e pagato CP_3 ulteriori interventi di installazione e personalizzazione a IC;
inoltre, il CP_12 CP_3
ha ammesso al passivo i crediti portati dalle fatture di ET e IC e non vi è
[...]
ON stata alcuna contestazione scritta o verbale a per oltre 4 anni.
Pertanto, il comportamento di dimostra che il software era utilizzabile e che CP_3
l'eventuale inadempimento non ha inciso in modo rilevante sul sinallagma contrattuale.
2.6 In via ancora gradata, il sesto motivo, intitolato “RIGETTO IMPLICITO E/O
OMESSA PRONUNCIA IN MERITO ALL'ECCEZIONE SOLLEVATA DA ONroparte_13
L'IMPOSSIBILITÀ DI RISOLVERE IL CONTRATTO INTER PARTES PER MUTAMENTO
DELLA RES COMPRAVENDUTA E CONSEGUENTE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.
1453 C.C.”, si duole dell'omesso esame (o dell'implicito e immotivato rigetto) dell'eccezione sollevata in merito alla impossibilità di risolvere il contratto de quo, per esserne stato modificato l'oggetto, dal momento che il software era ormai stato modificato a seguito di interventi operati, anche la personalizzazione, da ET e IC.
2.7 Infine, in ulteriore subordine, il settimo motivo argomenta che il contratto de quo non era più suscettibile d'essere risolto, dal momento che esso era concluso da tempo e non più vigente fra le parti, così come ritenuto anche dalla Corte d'Appello di AR.
Se, poi, fosse considerato un contratto a esecuzione periodica, l'art. 1458 c.c. impedirebbe la ripetizione delle prestazioni già svolte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il nel ONroparte_3 costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 7 di 22 4. Si è costituito anche , in proprio e quale ex socio Parte_1 accomandatario della SOC. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA SAS, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese.
ha in sostanza condiviso le argomentazioni della parte appellante e ha concluso Pt_1 per l'accoglimento di quella impugnazione.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La sentenza del Tribunale va confermata.
A. Il primo motivo è manifestamente infondato.
A.1 Nel verbale di udienza del 21.9.2022, che contiene la sentenza contestuale in quella occasione emessa, si legge, per quanto di interesse.
L'avv. Zaccaria [Fallimento] chiede la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'avv. Fierravanti [VTF] chiede la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'avv.ssa Sanna [ET SN di ] insiste nelle istanze istruttorie di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc. alla quale si riporta integralmente. Si riporta altresì
a quanto verbalizzato all'udienza del 26 gennaio 2022
Il Giudice ritenuto generici, documentali, irrilevanti o già oggetto di istruttoria dinanzi al
Tribunale di Sassari i capitoli di prova formulati in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., dalla terza chiamata;
CP_4
ritenuta quindi la causa matura per la decisione, pagina 8 di 22 rigetta ogni istanza istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'avv. Zaccaria conclude come da atto di citazione e come da memoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc.
L'avv. Fierravanti conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
L'avv.ssa Sanna conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria per l'ammissione delle prove non ammesse di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n.2 cpc.
Gli stessi, all'esito della discussione, dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza
e si allontanano.
A.2 È dunque evidente e incontrovertibile che il giudice ha operato nel pieno rispetto delle norme processuali e che le doglianze sollevate non hanno ragion d'essere.
A.
2.a È vero che l'udienza che era fissata per discutere dei mezzi istruttorî, ma è anche vero che su di essi – peraltro insistiti dalla sola difesa della terza chiamata e non della convenuta, odierna appellante - si aprì l'udienza e il giudice decise di non ammetterli.
L'invito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione era perfettamente legittimo e, anzi, idoneo a una maggiore concentrazione e definizione del processo, tenuto conto che nessuna ulteriore attività istruttoria o d'altro tipo doveva essere illustrata e che dunque i temi della discussione erano già ampiamente sedimentati in causa.
A.
2.c Peraltro, l'art. 281 sexies c.p.c. disponeva che il giudice “può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva”, il che significa che era onere della parte, ove avesse avuto necessità difensive, chiedere il differimento della discussione.
Per contro, alla udienza del 20.9.2022, la difesa convenuta, lungi dal chiedere un rinvio della discussione, corrispose immediatamente e senza riserve all'invito del giudice, precisò le conclusioni e discusse la causa.
È dunque persino difficile comprendere di cosa si lamenti ora l'appellante.
B. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
pagina 9 di 22 L'atto di citazione originario dinanzi al Tribunale di Sassari, integralmente trascritto nell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al competente Tribunale di Firenze, molto chiaramente fondava la richiesta di risoluzione non sull'esistenza di vizi redibitorî, né sulla mancanza di qualità essenziali, ma sull'inadempimento di altre obbligazioni.
In particolare, come risulta dai §§ da 9 a 12, era esposto che:
ON (-) nei due anni successivi alla vendita, (incaricato da per la istallazione) Pt_1 aveva effettuato presunti interventi sul gestionale, con corresponsione in totale di 50mila euro, a fronte dei quali «[…] il programma risulta tuttora istallato su un'unica postazione in versione “dimostrativa”; non è mai stata fatta un'analisi aziendale propedeutica all'implementazione del Sistema Informativo IC Corporate Winline, mai elaborato un progetto d'istallazione, tanto meno è mai stata eseguita una minima istruzione al personale
[…]» (ivi, § 10);
(-) lo stato di cose rappresentato rendeva evidente che nessun servizio o fornitura di gestionale era stato fornito e che ne erano derivati danni.
ON A era ascritto di non avere adempiuto, non almeno esattamente, alla obbligazione principale, ossia quella di fornire un software gestionale su tutti i computer dell'impresa, essendosi limitata, a distanza di anni, a istallarne solo una demo su un singolo computer, senza peraltro dare corso a ulteriori obbligazioni secondarie, ma pur sempre importanti.
L'appellante ragiona come se fosse stato dedotto che il software fornito funzionasse male per l'esistenza di difformità o vizi redibitorî o come se il software fornito mancasse di qualità essenziali, il che è manifestamente smentito dal contenuto dell'atto introduttivo, che lamentava invece l'inadempimento della stessa obbligazione di fornire il sistema gestionale, nonché di somministrare altri servizi accessorî (istruzione al personale, ecc.).
In particolare, poi, il fulcro della causa è stato ed è, per come si è sviluppato nel dibattitto processuale, se abbia adempiuto o meno all'obbligazione di istallare il CP_1 gestionale in modo utile perché esso fosse utilizzabile;
deduzione alla quale ha mosso CP_1 una variegata serie di obiezioni fra sé gradate, a cominciare dalla insussistenza di quella obbligazione a suo carico, come si avrà modo di vedere meglio nel prosieguo.
Il compratore, dunque, non ha dedotto il diritto di garanzia dell'art. 1490 c.c., che non ha alcuna attinenza con la fattispecie (e con l'obbligazione di istallare il prodotto in modo pagina 10 di 22 corretto e completo), così che l'art. 1495 c.c., esattamente come stabilito dal Tribunale, non ha diritto di cittadinanza in causa.
C. Il terzo motivo, che nega che l'obbligazione di istallare il gestionale competesse a piuttosto che a ET sas di OR, è infondato. CP_1
ON C.1 Innanzitutto, non è vero che abbia mai riconosciuto che già CP_3
fosse obbligata alla sola consegna del prodotto software. ONroparte_2
Al contrario, come già s'è dato atto (supra, § 1.1.a), ha specificatamente CP_3 dedotto che, pur essendo la contrattazione avvenuta con l'intervento di varie persone e di varie imprese, infine, il contratto d'acquisto fu stipulato con per ragioni – ONroparte_2 così gli fu detto – di licenze con la casa madre del programma (tanto è vero che la fattura fu emessa da e, soprattutto, a lei fu corrisposto il prezzo); e che era ONroparte_2 ricompreso nel contratto anche l'istallazione, ancorché questa fosse stata demandata a . Pt_1
L'intervento del , nella deduzione attorea, non era frutto di un incarico separato a Pt_1 lui dato da , ma di un incarico datogli dall'unico soggetto che, alla fine, aveva CP_3 stipulato il contratto con , ossia in base a rapporti interni che CP_3 ONroparte_2
– comprensibilmente – non ha saputo neppure riferire con certezza, essendo essa CP_3 consapevole esclusivamente d'avere comprato il programma da alla quale ONroparte_2 aveva pagato il prezzo, completo di istallazione.
La fuorviante interpretazione degli atti di che l'appellante propone è CP_3 manifestamente smentita sin dall'atto introduttivo;
irrilevante essendo la posizione assunta da , non potendo sue eventuali dichiarazioni confessorie valere in danno di Pt_1 CP_3
e a favore di CP_1
C.2 Né possono trarsi elementi a favore dell'appellante dalla sentenza n. 249/2021 della
Corte d'Appello di AR.
In quella sede, è stato innanzitutto escluso che l'obbligo di istallare il software fosse stato assunto da IC TA RL, che era solo l'impresa che aveva sviluppato il gestionale
(sentenza n. 249/2021, pag. 9).
È stato invece ritenuto che ET (OR) fosse inadempiente rispetto all'obbligo assunto di curare l'istallazione del software e di incrementare le postazioni;
obbligo assunto in via diretta e non quale ausiliario di oggi (ivi, da pag.12). ONroparte_2 CP_1 pagina 11 di 22 Nondimeno, l'accertamento della Corte sarda, se certo riscontra un'autonoma obbligazione di ET a provvedere alla istallazione, non è idoneo a escludere che l'istallazione fosse una obbligazione ricompresa nel contratto stipulato con dal momento che: CP_1
C.
2.a La sentenza della Corte d'Appello di AR, quand'anche fosse passata in giudicato (ma non consta in atti la certificazione dell'art. 124 disp. att. c.p.c.), non potrebbe mai fare stato in questo processo, per il semplice motivo che, stante la declinatoria di competenza operata sul punto dal Tribunale di Sassari, la presente causa è restata lì del tutto impregiudicata;
né il giudicato sul diverso rapporto diretto fra e (e sulla CP_3 CP_1 malleva da questa chiesta contro ) si rifletterebbe qui, per la scindibilità e CP_14 indipendenza dei rapporti (l'uno fra e e l'altro fra e ET- CP_3 CP_1 CP_3
OR).
La sentenza, dunque, può rilevare solo quale fonte di utili elementi di valutazione, dal momento che la cognizione ha riguardato comunque fatti in parte oggetto anche di questa causa.
C.
2.b Occorre subito rilevare che la domanda di risoluzione contrattuale verso ET è stata, nonostante l'accertato inadempimento, disattesa dalla Corte cagliaritana, sul rilievo che
«[…] si tratta di un rapporto chiuso da tempo, che non è più suscettibile di risoluzione […]»
(ivi, pag. 13).
Il contratto fra e ET è stato dunque ritenuto autonomo rispetto a quello fra CP_3
e oggi il quale è in sé incontestato e che trova la più CP_3 ONroparte_2 CP_1 evidente prova nell'emissione della fattura a fronte della consegna del software e del versamento del prezzo (circostanze ammesse).
Sicché, l'unico dubbio che la sentenza della Corte d'Appello di AR potrebbe sollevare in questa sede è che, se l'istallazione era stata assunta da ET in via autonoma e diretta verso e non quale ausiliario di la medesima istallazione non era CP_3 ONroparte_2 oggetto del contratto tra e CP_3 ONroparte_2
Tuttavia, non v'è affatto, come per implicito l'argomento postula, una incompatibilità logica a che la medesima obbligazione fosse stata assunta sia dalla venditrice CP_2
sia da ET, che, del resto, avrebbe dovuto operare anche delle implementazioni sul
[...] sistema.
pagina 12 di 22 All'origine, l'affare (inteso in senso economico), per come è stato dedotto da , CP_3 sul punto non contestata (tranne che sotto un profilo qui irrilevante: infra, § E.3), è sorto per intervento di vari soggetti (supra, § 1.1.a); esso s'è poi concretizzato, sul piano giuridico, in un contratto – da considerarsi principale, in quanto concerneva la vendita del software - con e nulla esclude che, soprattutto per via del modo fluido in cui i rapporti ONroparte_2 sono stati gestiti, l'obbligazione di installazione, a dispetto di quel che abbia inteso
(che vedeva in ET un ausiliario del venditore), sia stata assunta da ET verso CP_3
, in aggiunta a quella che competeva alla venditrice quale fisiologico accessorio CP_3 della fornitura di un programma per computer, ossia di un bene che, per poter essere usato, deve essere istallato sui computer del compratore.
Se anche, dunque, recependo l'accertamento della Corte d'Appello di AR, si escludesse che ET abbia svolto una funzione di ausiliario di per ONroparte_2
l'istallazione, ciò ancora non escluderebbe che l'istallazione facesse parte anche dell'oggetto della compravendita Castelpesca/Computer VAR spa.
C.
2.c Assume allora valenza preponderante che la fattura (n. 0/1.786) del 22.4.2005 che emise nei confronti di , riporta anche specificatamente – come ONroparte_2 CP_3 giustamente ha notato già il Tribunale - i “servizi di manutenzione” e i “servizi di installazione”: la prima voce reca un compenso di € 14.813,40 e la seconda di € 30.000,00, che contribuiscono a determinare quel totale di € 113.776,08, che è stato incassato da
ONroparte_2
Questa fattura non risulta essere stata esaminata dalla Corte d'Appello di AR o, quanto meno, non risulta essere stata specificatamente valutata;
anche perché, a ben vedere, lì si discuteva d'un rapporto contrattuale autonomo, fra l'altro reputato insuscettibile d'essere risolto, perché chiuso da tempo.
La fattura, d'altra parte, è da considerarsi un documento che, pur se avente prioritaria finalità fiscale, contiene dichiarazioni, rese da chi le emette, suscettibili di fare prova contro di lui. Risalente giurisprudenza di legittimità, mai smentita, insegna che «La fattura commerciale, emessa normalmente dopo la conclusione del contratto, non ne racchiude tutti
i patti, ma la prova contro l'imprenditore dell'avvenuta conclusione del contratto, della quantità e qualità delle merci consegnate e, in genere, delle prestazioni eseguite, e del prezzo della medesima e di ogni altro elemento, soggettivo od oggettivo, o fatto, la cui esistenza sia documentata o anche necessariamente presupposta. […]» (Cass. sez. 3^ civ.
3.7.1969 n. 2441
pagina 13 di 22 rv 341948; più di recente, in tal senso, Cass. sez. 2^ civ.
6.4.2004 n. 6721 rv 571863, che he reputato che la fattura “costituisce una confessione stragiudiziale in ordine all'identificazione della controparte”).
C.
2.d Al di là del valore della fattura in sé, sta di fatto che per la istallazione CP_2 ha (non solo fatturato, ma anche) riscosso 30mila euro.
[...]
Se, dunque, ha beneficiato della prestazione (di pagamento) che ONroparte_2 costituisce il corrispettivo specifico della istallazione, deve concludersi, in via necessitata sul piano logico, che alla medesima facesse capo la prestazione corrispettiva, CP_2 CP_2 ossia quella dell'istallazione.
C.3 L'appellante, poi, mette in evidenza questo ulteriore elemento documentale: «[…] la ON fattura n. 89/05 emessa da ET nei confronti di (cfr. Allegato 2 della comparsa di ON costituzione di nel procedimento di primo grado); infatti, tale fattura è del tutto ON speculare a quella successivamente emessa da nei confronti di (cfr. Allegato CP_3
ON 5 della comparsa di costituzione di nel procedimento di primo grado); […]» (appello, pag. 20).
ON Premesso che la fattura n. 89/05 emessa da ET nei confronti di non risulta depositata in appello (perché nella cartella telematica allegata all'appello denominata Allegato
4.fascicolo di parte del primo grado di giudizio.zip, ove dovrebbe trovarsi, non si rinviene;
neppure all'interno della sottocartella Atto 22.10.2019, che contiene i seguenti file *pdf: comparsa di costituzione, doc. 1, doc. 3, doc. 4, doc.
5. Doc. 6, doc. 7 e doc. A: il doc. 2, che ci si ON aspetterebbe essere l' Allegato 2 della comparsa di costituzione di nel procedimento di primo grado, è omesso), la circostanza che ET abbia emesso nei confronti di ( CP_2 CP_2
ON
oggi) una fattura speculare alla n. 0/1.786 del 22.4.2005 (supra, § C.
2.b) sta semmai
[...]
a significare, proprio come s'era premesso e in contrario avviso all'accertamento della Corte
d'Appello di AR (che non risulta avere esaminato in modo specifico neppure questa fattura), che l'istallazione era una prestazione che accedeva alla vendita (e per questo fatturò quel servizio a , incassando il corrispettivo); e che essa ONroparte_2 CP_3 fu poi eseguita da ET nell'ambito di rapporti interni con (e per questo c'è ONroparte_2 una fattura speculare, che attesta una prestazione eseguita da ET in favore di CP_2
.
[...]
C.4 Le deposizioni passate in rassegna dall'appellante non modificano questo quadro probatorio. pagina 14 di 22 Esse, in sostanza, vengono invocate da laddove, complessivamente, attestano CP_1 che, in concreto, l'unico soggetto che si è interessato della istallazione è stata ET;
e non CP_1
[...]
Tuttavia, la circostanza che ET, in concreto, sia stata l'unica impresa a occuparsi della istallazione (restando peraltro inadempiente, come ha accertato la Corte d'Appello di AR)
è sicuro, ma non per questo sta a significare che fosse anche l'unico soggetto obbligato a quella prestazione.
Gli argomenti che precedono attestano inequivocabilmente, almeno ad avviso del collegio, che l'istallazione era ricompresa nel contratto fra e CP_3 ONroparte_2
(oggi ; e che l'intervento di ET per la istallazione può essere ritenuto frutto, come CP_1 pare più giusto in relazione agli elementi di prova di questo processo, di una intesa interna fra e ET (in forza del quale ET ha operato quale ausiliario di;
ovvero, se si CP_1 CP_1 recepisse l'accertamento della Corte d'Appello di AR, di un incarico autonomo dato da nell'ambito del complessivo rapporto d'affari che coinvolgeva tutte le società CP_3 interessate, che non escludeva, ma si affiancava alla obbligazione della venditrice CP_1
Ne segue che è di scarso impatto probatorio – al fine di stabilire se il contratto
Castelpesca/Computer ricomprendesse la istallazione - che solo ET si sia occupata CP_2 in concreto della istallazione.
C.5 Risulta poi sostanzialmente non criticata l'affermazione del primo giudice secondo la quale, la tesi che l'istallazione non fosse stata pattuita «[…] trova smentita, innanzitutto, nell'atto di costituzione della stessa nel giudizio dinanzi al Tribunale ONroparte_2 di Sassari, ove si specifica come sulla medesima non incombesse esclusivamente un'attività di “consegna”, ma anche “il montaggio della merce ordinata da (cfr. ONroparte_3 comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di dinanzi a ONroparte_2
Tribunale di Sassari, p. 7). […]».
In effetti, in quell'atto, ha dedotto di avere esattamente adempiuto alle sue CP_1 obbligazioni con “la consegna e il montaggio della merce ordinata da , ONroparte_3 affermazione che implica che spettasse a non solo la consegna, come in questa sede di CP_1 tenta di sostenere, ma anche il montaggio, termine forse improprio, ma che non può che riferirsi, stante la natura dell'oggetto contrattuale, alla istallazione del programma.
pagina 15 di 22 C.6 Questi elementi, contro i quali altri e ulteriori segnalati dall'appellante devono considerarsi a questo punto palesemente recessivi, conclamano che l'obbligazione di istallazione del software era stata assunta dalla venditrice ONroparte_2
Si può anche ammettere, in alternativa alla tesi sostanzialmente fatta propria dal
Tribunale, che l'intervento di ET (OR) avesse un suo titolo autonomo, anziché di ausiliario di nell'ambito di una relazione commerciale d'affari più ampia e al fine di ONroparte_2 assicurare al cliente finale una tutela rafforzata;
ma, per gli argomenti svolti, si deve negare che, quand'anche si assuma questa ottica, sia automaticamente escluso che analoga obbligazione d'istallazione competesse a ONroparte_2
L'istallazione del programma è un servizio (peraltro accessorio alla vendita), non un bene, sicché nulla osta a che l'obbligo di fornirlo sia assunto da più d'un soggetto e anche con separati accordi.
Quel che è certo è che ET, come ha accertato la Corte d'Appello di AR, non ha eseguito la sua prestazione di istallazione;
sicché, a prescindere se ET fosse o meno ausiliario di resta fermo che è ben legittimata a far valere la mancata (o ONroparte_2 CP_3 inesatta o incompleta) istallazione nei confronti di che aveva, a ONroparte_2 prescindere da ET, un analogo obbligo.
D. Il quarto motivo, inteso a negare l'inadempimento, è infondato.
D.1 Premesso che, secondo regola generale (Cass. SSUU 13533/2001 e successive) spettava a dimostrare di avere esattamente adempiuto, va confermato l'accertamento CP_1 del Tribunale relativo all'inadempimento.
È sufficiente richiamare la deposizione resa da al Tribunale di Sassari Testimone_1 all'udienza del 3.5.2011, contabile di all'epoca dei fatti, e, dunque, soggetto che CP_3 direttamente avrebbe dovuto usare il gestionale.
Questi ha dichiarato, come già rilevato dal , che il gestionale Winline era stato Pt_4 istallato, peraltro in versione demo, solo su una delle quindici postazioni sulle quali si doveva usare («[…] Adr: le postazioni erano 15 ma il programma era istallato su una sola postazione […] Il programma era istallato sul server e solo due postazioni o accesso al programma: una del reparto amministrativo e una del reparto commerciale che
pagina 16 di 22 utilizzavano il programma in prova […] confermo che il sistema Winline era stato istallato sul server e non sulle singole postazioni in versione demo […]»).
Che l'istallazione sia stata eseguita in modo gravemente incompleto, ossia non su tutte le postazioni e, soprattutto, in versione dimostrativa (i.e., utile per l'apprendimento da parte degli impiegati, ma non per l'uso concreto in azienda), è stato indirettamente, ma inequivocabilmente confermato dal teste (ingegnere informatico che collaborava Tes_2 con di , udito alla stessa udienza), che ha ricordato di avere accompagnato Pt_2 CP_3 nel dicembre 2007 a Milano presso IC (che era la società che aveva creato il Pt_2 gestionale) per «[…] risolvere il problema della mancata istallazione del sistema […]»; egli ha anche confermato dell'istallazione della sola versione demo, chiarendone il significato:
«[…] per versione dimostrativa intendo una versione priva del collegamento con il database aziendale, era una versione accessibile a tutti su una sola postazione di lavoro e non era funzionante […]» (sottolineatura di chi scrive).
Il teste (ud. 15.12.2011), a sua volta, ha dichiarato – essendo stato dipendente Tes_6 di dal novembre 2007 – che il sistema Winline non era pronto per il suo utilizzo. CP_3
Privo di valore probatorio è invece l'interrogatorio formale di di ET (ud. Parte_1
23.9.2011), che ha invece asserito di avere istallato il programma su 15 postazioni: si tratta, infatti, (non di una confessione, ma) di dichiarazioni favorevoli a sé e alla parte appellante, sicché in alcun modo opponibili come prova a . CP_3
D.2 Il tema, poi, delle modifiche e delle implementazioni, che tornerà anche nei motivi che seguono, è del tutto irrilevante: qui si sta discutendo dell'adempimento della prioritaria obbligazione di istallare un software regolarmente acquistato;
istallazione per la quale aveva pagato a nel coacervo del prezzo complessivo, 30mila euro. CP_3 CP_1
E. Senz'altro infondato è poi il quinto motivo, che nega la gravità dell'inadempimento.
E.1 È singolare che l'appellante faccia pesare in danno di la circostanza che CP_3 essa pagò l'intero corrispettivo: era un comportamento di buona fede, che, per l'appunto, faceva affidamento, invano, su una corrispondente condotta della controparte.
E.2 Gli ulteriori elementi, quali gli interventi di personalizzazione chiesti a ET e
IC e l'assenza di formali contestazioni sono poi del tutto irrilevanti a questi fini, avendosi la prova della mancata possibilità di utilizzare il gestionale. pagina 17 di 22 Il già citato teste ha ricordato che «[…] dal 2007 al 2008 l'unico programma Tes_2 utilizzato era il gamma di […]»; e il teste ha pure confermato si era Parte_5 Tes_1 stati costretti a continuare a usare il programma gamma, in uso dal 1999; del resto, considerata la istallazione incompleta e in sola versione demo (che, come ha spiegato il teste qualificato , era scollegata dal database aziendale, sicché priva di utilità, se non a fini Tes_2 di apprendimento), non poteva essere altrimenti.
Sicché, la circostanza che abbia potuto ovviare al mancato utilizzo di Winline CP_3 non ha alcun rilievo sulla gravità dell'inadempimento (semmai potrebbe averla sul tema del danno, che però non è oggetto della causa), che è e resta tale per il semplice motivo che non ha potuto impiegare il gestionale che aveva comprato proprio per dotarsi di CP_3 uno più nuovo rispetto a quello che già aveva.
L'inadempimento, insomma, ha frustrato in modo molto significativo l'interesse del compratore a disporre del nuovo gestionale e tanto basta a reputarlo grave.
E.3 Corre l'obbligo di precisare che l'appellante, come già in altri punti della controversia, tenta di volgere indebitamente a suo favore la fluidità dei rapporti d'affari dai quali è scaturito il contratto di cui si discute in modo specifico in questa causa.
Si tratta di fatti in sostanza non contestati: la stessa oggi nel ONroparte_2 CP_1 costituirsi dinanzi al Tribunale di Sassari, contestò la ricostruzione della genesi dell'affare dedotta dall'attrice solo in merito alle ragioni per le quali assunse essa il ruolo di venditrice, nel senso che, mentre le aveva ricollegate a questioni di titolarità/disponibilità CP_3 della licenza, le faceva discendere dalla possibilità che essa aveva di far ONroparte_2 godere ai suoi clienti di finanziamenti agevolati erogati da IBM TA Servizi Finanziari spa, discrasia che, ai fini che qui interessano, è di scarso rilievo.
Resta fermo che aveva più d'un interlocutore e, comprensibilmente: CP_3
(-) si rivolgeva a quello che, al di là dei vincoli giuridici e contrattuali, più riteneva potesse risolverle il problema concreto, fosse la ET (in quanto incaricata da CP_2
o comunque autonomamente obbligata, in aggiunta, per la istallazione) ovvero la IC
[...]
(pur sempre creatrice del prodotto);
(-) ricercava implementazioni anche allo scopo di superare il problema;
(-) non si rivolgeva direttamente a ma a ET, perché era sua convinzione che CP_1
ET ne fosse un ausiliario: se anche si fosse trattato di una convinzione erronea, essa era più pagina 18 di 22 che giustificata nel contesto;
e ciò, fra l'altro, priva di qualsiasi significato la mancata formalizzazione di contestazioni alla venditrice.
Tuttavia, in questa sede giudiziale, non può in alcun modo eludere la sua CP_1 responsabilità per non avere curato in modo completo e perfetto, a fronte di un compenso integralmente versato anche per l'istallazione (30mila euro), una operazione in difetto della quale il gestionale non è stato usato.
F. Il sesto motivo è del pari infondato.
Riprendendo tema appena accennato, non solo è comunque da escludere che l'oggetto del contratto fosse stato modificato, sì da non potersi più risolvere il contrato, ma, quel che l'appellante omette di considerare, gli eventuali interventi chiesti a ET o a IC erano del tutto indipendenti dal tema che qui interessa.
In alcuni casi, l'intervento di altri soggetti è stato chiesto proprio per tentare di superare, per altra via, l'inadempimento di è il caso già rammentato dal teste , che CP_1 Tes_2 accompagnò nel dicembre 2007 a Milano presso IC per «[…] risolvere il Pt_2 problema della mancata istallazione del sistema […]». Si cercava, cioè, l'intervento della società che aveva realizzato il software, nella speranza che potesse superare l'impasse determinato da e da ET. CP_1
Più in generale, comunque, gli interventi che miravano a una personalizzazione o a una implementazione del prodotto sono stati posti in essere dopo che, come si è già motivato, è risultato evidente che non si riusciva a ottenere una corretta, adeguata e completa istallazione del prodotto acquistato.
Se anche si ritenesse che il bene compravenduto sia stato modificato – del che, in realtà, non v'è alcuna prova sufficiente, perché gli interventi di ET o IC si riferiscono anche ad altre operazioni – lo è stato a causa dell'inadempimento di che determinava la CP_1 impossibilità di utilizzo.
G. Il settimo motivo è infondato.
G.1 Ritiene il collegio che il contratto de quo, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, fosse ancora esistente e vigente, sicché risolvibile.
pagina 19 di 22 Un contratto è esaurito, fisiologicamente, solo quando tutte le prestazioni che ivi traggono titolo sono state adempiute. Per il resto, esso continua a esistere e ad avere forza di legge fra le parti sin quando non sia risolto o novato per volontà comune delle parti ovvero sia caducato per intervento del giudice.
È dunque da escludere che il contratto, come pretende l'appellante, fosse, ai fini che qui interessano, concluso da tempo. Non era concluso, ancorché si trovasse in una fase resa patologica dall'inadempimento della venditrice;
e ancorché le variegate vicende processuali successive (in parte frutto senz'altro dall'originaria conclusione dell'affare fra una pluralità di soggetti senza una adeguata formalizzazione e documentazione giuridica, che ha indotto
, cautelativamente, ad agire contro tutti, compresa, a esempio, IC) stiano CP_3 ritardando la definizione del contenzioso.
G.2 Va esclusa anche l'applicazione dell'art. 1458 c.c.-
Il contratto non era a esecuzione periodica e l'inadempimento cade sulla istallazione del programma compravenduto, che ha determinato il mancato utilizzo del bene.
H. Merita brevemente soffermarsi sulla posizione di , successore ex lege della Pt_1 cessata società . CP_4
GL (rectius, la società) è stato convenuto da in malleva in questo giudizio, così CP_1 come in origine proposto davanti alla curia sarda e poi riassunto dinanzi al Tribunale di
Firenze.
Il Tribunale ha accolto tale domanda, condannando ET a tenere indenne dalle CP_1 conseguenze sfavorevoli della sentenza.
non ha impugnato la condanna in malleva;
ma si è limitato ad aderire all'appello Pt_1 di in sostanza tenendo fede alla sua posizione già in precedenza manifestata, intesa a CP_1 negare qualsiasi propria responsabilità mediante la negazione, a monte, della fondatezza della domanda attorea, in particolar modo per quel che concerne l'adempimento dell'istallazione del programma.
Gli argomenti svolti da , in quanto in sostanza sovrapponibili a quelli di Pt_1 CP_1 sono già stati esaminati nell'ambito dei motivi di non residuando, in difetto di appello CP_1 incidentale sulla condanna in malleva, alcuna altra indagine demandata alla Corte.
pagina 20 di 22 I. Le spese del grado sono da porsi a carico solidale della appellante soccombente e di
, il quale si è costituito nel grado per sostenere l'accoglimento dell'impugnazione. Pt_1
Gli oneri, vista la nota prodotta (da ridurre come segue), si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, ove non diversamente indicato, valore di causa pari al prezzo del contratto (113mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 2.551,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio perché il ha depositato le note di CP_3 precisazione delle conclusioni e la nota spese, ma non gli scritti finali), in tutto € 9.602.50, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da già nei confronti del CP_1 ONroparte_2
e di , in proprio e quale ex socio ONroparte_3 Parte_1 accomandatario della cessata SOC. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA SAS, avverso la sentenza n. 2583/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
20/09/2022;
2. condanna e , in solido, a rimborsare al CP_1 Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € ONroparte_3
9.602,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti ella società appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. pagina 21 di 22 AR RE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
AR RE Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2096/2022 promossa da:
(cf/PI: , già con il patrocinio dell'Avv. GIANNI CP_1 P.IVA_1 ONroparte_2
TOGNONI, domicilio eletto presso l'Avv. MARIA FRESCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ONroparte_3 P.IVA_2
LA AR, domicilio eletto presso l'Avv. LUISA ZACCARIA;
(cf: , in proprio quale ex socio accomandatario Parte_1 C.F._1
IST IE PER L'INFORMATICA SAS (cf:
, con il patrocinio dell'Avv. ROSANNA FILOMENA MASURI e dell'Avv. P.IVA_3
PAOLO SOLINAS;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 2583/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 22 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, per i motivi espositi in narrativa, in riforma della sentenza n. 2583/2022, emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. AR Carvisiglia, all'udienza del 20 settembre 2022 e in pari data pubblicata, notificata il 26 ottobre 2022, all'esito del giudizio iscritto al Rg. n. 8785/2019, nonché in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, Voglia:
1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata e, in ogni caso, respingere le domande tutte proposte dal nei confronti di ONroparte_3 [...] nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
2) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata : CP_3
confermando le difese, istanze, eccezioni preliminari e nel merito, e le conclusioni di cui alla comparsa ed insistendo affinché rigetti il gravame come proposto con condanna alle spese di lite come da nota spese che si allega oltre il primo grado, il cautelare ed il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Per la parte appellata : Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante anche CP_1 con il ricorso ex art.351 c.p.c. RG 2096-1/2022;
Con vittoria di onorari e spese del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2583/2022 pubblicata il 20/09/2022, ha così deciso:
1. dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il contratto stipulato del contratto tra CP_3
e;
[...] ONroparte_2
2. condanna a restituire in favore di la CP_1 ONroparte_3 somma di euro 113.776,08, oltre interessi, al tasso legale, dal 24-2-2009;
3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
4. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per compensi, euro 1.134,00 per spese, oltre rimborso spese al
15%, Iva e CPA, come per legge;
5. in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da parte convenuta, condanna la terza chiamata a rilevare indenne da tutto quanto con CP_4 CP_1 la presente sentenza la stessa è condannata a pagare, per capitale, interessi, e spese ed a pagina 2 di 22 rimborsare alla medesima le spese del presente giudizio, che liquida in euro 13.430,00 per compensi, euro 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, cap ed iva.
1.1 Il aveva riassunto, con atto del 18.6.2019 notificato a ONroparte_3 CP_1
(già , la causa in origine istaurata (dalla società ancora in bonis), con
[...] ONroparte_2 atto di citazione notificato il 24.2.2009, dinanzi al Tribunale di Sassari contro CP_2
e per la risoluzione del contratto col quale nel 2005 aveva acquistato
[...] ONroparte_5
(da il sistema gestionale Winline sviluppato dalla IC TA RL, per il ONroparte_2 prezzo di € 113.776,08.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 335/2019 del 15.3.2019 aveva declinato la competenza per territorio, in relazione alle domande proposte dal ONroparte_3 nei confronti della già , già mentre aveva rigettato la domanda CP_1 CP_6 CP_2
contro
IC TA RL e ET sas di OR LE.
A sostegno della domanda aveva dedotto, così come nella citazione originaria:
1.1.a in fatto, che:
1.1.a.i nell'ottobre 2004, il (titolare di ET SN), (titolare di Pt_1 Persona_1
Centro Servizi Informatici di Capula Franco) e (di Nikesoft RL) avevano Persona_2 suggerito a (direttore generale di ) di dotarsi di un nuovo Parte_2 CP_3 gestionale per la contabilità e, a tal fine, l'avevano invitato alla fiera dell'informatica di
Milano (SMAU);
1.1 , e avevano portato allo stand di IC Parte_3 Per_1 Per_2 Pt_2
TA RL, ove l'amministratrice gli aveva proposto l'acquisto di un CP_7 gestionale per la contabilità aziendale denominato Winline;
1.1.a.iii il software era stato poi venduto da (oggi ONroparte_2 CP_1 appellante), che il 22.4.2005 aveva emesso la fattura di € 113.776,08, comprensiva di fornitura dei moduli software, dei servizi di manutenzione e dell'istallazione;
1.1.a.iv fu detto al che la vendita avveniva (e per questo Pt_2 ONroparte_2 essa emetteva la fattura) per “questioni di licenze con la casa madre”; con quest'ultima, dunque, era intervenuta la compravendita e a quest'ultima era stato pagato il prezzo;
1.1.a.v dell'istallazione, peraltro, era stato incaricato, almeno per quanto dett a
, , il quale però, a dispetto di interventi protrattisi per due anni, dietro CP_3 Pt_1 corresponsione di ulteriori 50mila euro, s'era limitato a istallare una versione pagina 3 di 22 dimostrativa del prodotto;
1.1.b in diritto, il grave inadempimento della controparte alle proprie obbligazioni, che avevano fatto sì che nessun servizio, né gestionale operativo erano stati forniti e ciò nonostante interventi emendativi affidati a ET SN di;
e aveva quindi chiesto Parte_1 la risoluzione, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
1.2 si era costituita per resistere, eccependo: CP_1
1.2.a la decadenza ex art. 1495 c.c. della controparte dalla garanzia per vizi;
1.2.b la mancata prova dell'inadempimento e, comunque, l'esistenza di prova dell'adempimento;
e chiedendo dunque il rigetto di ogni domanda;
in subordine aveva chiesto la malleva di
ET SN , alla quale chiedeva di poter estendere il contraddittorio. ONroparte_8
, chiamata, si era costituita per resistere, chiedendo in via ONroparte_9 preliminare l'integrazione del contraddittorio con IC TA RL e la sospensione del giudizio in attesa della conclusione di altro processo vertente sugli stessi fatti (ossia la causa sulla quale il Tribunale di Sassari aveva invece giudicato nel merito: cfr infra, § C.2), pendente presso la Corte d'Appello di AR;
e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda attorea ed eccependo anch'essa la decadenza e la prescrizione dell'azione.
1.4 Il Tribunale di Firenze, acquisito il fascicolo n. 979/2009 rg del Tribunale di AR, ha fondato la sua decisione su questi passaggi:
1.4.a non v'era necessità di estendere il contraddittorio a IC TA RL, per le ragioni già esposte nella ordinanza del 12.3.2021;
1.4.b le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata, dovevano essere respinte, perché la domanda risolutoria non era stata proposta per vizi;
e perché l'azione a suo tempo introdotta dinanzi al Tribunale di Sassari aveva interrotto il termine di prescrizione;
1.4.c nel merito stretto, le condizioni di contratto inerenti all'installazione e all'aggiornamento del software “Winks”, prevedevano che la proponente ONroparte_2 avrebbe effettuato “prestazioni accessorie alla vendita, quali l'installazione e/o la messa in opera delle apparecchiature”; fra le quali la prestazione di “servizi di installazione” (per un ammontare di € 30.000,00) e la prestazione di “servizi di manutenzione” (per un ammontare pagina 4 di 22 di € 14.813,40); con la conseguenza che era smentita la tesi della convenuta secondo la quale su di lei incombeva solo un obbligo di consegna, essendo a suo carico anche gli incombenti inerenti alla fornitura, all'installazione e alla manutenzione del software “Winks”;
1.4.d la convenuta non risultava avere prestato i servizi di istallazione, come, del resto, era stato accertato anche nell'altro processo, concluso con sentenza della Corte d'Appello di
Sassari n. 249 del 2.7.2021, acquisita;
e come deponeva l'istruttoria orale mediante testimonianze di , contabile di , ingegnere Testimone_1 ONroparte_3 Tes_2 informatico, e , dalle quali si evinceva che la versione fornita del programma era Tes_3 solo dimostrativa (versione demo); del tutto recessive essendo le deposizioni di Testimone_4
e che non avevano comunque potuto attestare il funzionamento del sistema. Testimone_5
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche CP_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
ONroparte_3 ONroparte_10
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello.
Si premette, in proposito, che, nonostante che nel sommario di pagina 2 dell'appello, siano enumerati otto motivi, in realtà ne risultano svolti solamente sette;
e che, difatti, dopo il quarto motivo (pag. 23), quello successivo assume, per evidente errore materiale, il numero cardinale sesto (pag. 27); condizionando poi la numerazione di quelli successivi.
In questa sede si farà riferimento non alla numerazione della parte, ma a quella consecutiva che risulta dal contenuto dell'atto.
2.1 Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Si fa notare, in particolare, che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a una udienza che era stata fissata per la decisione sui mezzi di prova;
senza concedere il chiesto rinvio e ledendo il diritto della parte di difendersi in modo congruo.
2.2 Il secondo motivo ripropone l'eccezione di cui all'art. 1495 c.c., lamentandosi dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel non considerare la fattispecie assoggettata a quella disciplina.
2.3 Il terzo motivo, intitolato “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE pagina 5 di 22 ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO E CONSEGUENTE ERRONEA
APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CON PARTICOLARE CP_11
ARTT. 1218 E 1453 C.C.”, investe la decisione «[…] nella parte in cui la Sentenza ha ritenuto ON che l'obbligazione assunta da nei confronti di in ragione del contratto inter CP_3 partes in data 3 marzo 2005 non si limitasse alla consegna del software compravenduto ma comprendesse anche lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione dello stesso […]» (appello, pag. 16).
In particolare, sostiene l'appellante che il primo giudice non abbia tenuto conto delle prove testimoniali, di prove documentali e, soprattutto, dei fatti riconosciuti dalla terza chiamata e dalla stessa attrice nei propri atti, elementi dai quali si desumeva che l'unica obbligazione di VTF era quella di consegnare il gestionale, dovendo provvedere invece la terza chiamata (ET SN di ) alla istallazione e a quant'altro. Pt_1
Così pure risultava dalla sentenza della Corte di Appello di AR n. 249/2021 del
2.7.2021, che aveva giudicato sull'impugnazione interposta dal avverso la sentenza CP_3
n. 335/2019 del Tribunale di Sassari nella parte in cui aveva giudicato nel merito relativamente alla causa contro ONroparte_12
IC TA RL.
[...]
2.4 Il quarto motivo, intitolato “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI DIRITTO CON PARTICOLARE ARTT. 1218 E 1453 C.C.”, CP_11 intende negare – ove si confermasse che l'istallazione incombeva su – CP_1
l'inadempimento.
Infatti, sia prove documentali, sia le testimonianze, attestavano che il gestionale era stato effettivamente installato e funzionante, aveva ricevuto la licenza definitiva CP_3 del software da ET, erano state effettuate personalizzazioni, aggiornamenti e formazione da parte di ET e IC, su richiesta e con pagamento da parte di;
infine, CP_3
ON
non aveva mai contestato formalmente a alcun problema di installazione, né CP_3 prima né dopo l'avvio del giudizio.
2.5 Il quinto motivo, intitolato “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE
NORME DI DIRITTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ART. 1455 E ALL'ART. 1453
C.C.”, è inteso, in via gradata, a negare la gravità dell'inadempimento, ove ritenuto pagina 6 di 22 sussistente.
ON Infatti, ha pagato integralmente il corrispettivo a ha richiesto e pagato CP_3 ulteriori interventi di installazione e personalizzazione a IC;
inoltre, il CP_12 CP_3
ha ammesso al passivo i crediti portati dalle fatture di ET e IC e non vi è
[...]
ON stata alcuna contestazione scritta o verbale a per oltre 4 anni.
Pertanto, il comportamento di dimostra che il software era utilizzabile e che CP_3
l'eventuale inadempimento non ha inciso in modo rilevante sul sinallagma contrattuale.
2.6 In via ancora gradata, il sesto motivo, intitolato “RIGETTO IMPLICITO E/O
OMESSA PRONUNCIA IN MERITO ALL'ECCEZIONE SOLLEVATA DA ONroparte_13
L'IMPOSSIBILITÀ DI RISOLVERE IL CONTRATTO INTER PARTES PER MUTAMENTO
DELLA RES COMPRAVENDUTA E CONSEGUENTE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.
1453 C.C.”, si duole dell'omesso esame (o dell'implicito e immotivato rigetto) dell'eccezione sollevata in merito alla impossibilità di risolvere il contratto de quo, per esserne stato modificato l'oggetto, dal momento che il software era ormai stato modificato a seguito di interventi operati, anche la personalizzazione, da ET e IC.
2.7 Infine, in ulteriore subordine, il settimo motivo argomenta che il contratto de quo non era più suscettibile d'essere risolto, dal momento che esso era concluso da tempo e non più vigente fra le parti, così come ritenuto anche dalla Corte d'Appello di AR.
Se, poi, fosse considerato un contratto a esecuzione periodica, l'art. 1458 c.c. impedirebbe la ripetizione delle prestazioni già svolte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il nel ONroparte_3 costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 7 di 22 4. Si è costituito anche , in proprio e quale ex socio Parte_1 accomandatario della SOC. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA SAS, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese.
ha in sostanza condiviso le argomentazioni della parte appellante e ha concluso Pt_1 per l'accoglimento di quella impugnazione.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La sentenza del Tribunale va confermata.
A. Il primo motivo è manifestamente infondato.
A.1 Nel verbale di udienza del 21.9.2022, che contiene la sentenza contestuale in quella occasione emessa, si legge, per quanto di interesse.
L'avv. Zaccaria [Fallimento] chiede la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'avv. Fierravanti [VTF] chiede la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'avv.ssa Sanna [ET SN di ] insiste nelle istanze istruttorie di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc. alla quale si riporta integralmente. Si riporta altresì
a quanto verbalizzato all'udienza del 26 gennaio 2022
Il Giudice ritenuto generici, documentali, irrilevanti o già oggetto di istruttoria dinanzi al
Tribunale di Sassari i capitoli di prova formulati in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., dalla terza chiamata;
CP_4
ritenuta quindi la causa matura per la decisione, pagina 8 di 22 rigetta ogni istanza istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'avv. Zaccaria conclude come da atto di citazione e come da memoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc.
L'avv. Fierravanti conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
L'avv.ssa Sanna conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria per l'ammissione delle prove non ammesse di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n.2 cpc.
Gli stessi, all'esito della discussione, dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza
e si allontanano.
A.2 È dunque evidente e incontrovertibile che il giudice ha operato nel pieno rispetto delle norme processuali e che le doglianze sollevate non hanno ragion d'essere.
A.
2.a È vero che l'udienza che era fissata per discutere dei mezzi istruttorî, ma è anche vero che su di essi – peraltro insistiti dalla sola difesa della terza chiamata e non della convenuta, odierna appellante - si aprì l'udienza e il giudice decise di non ammetterli.
L'invito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione era perfettamente legittimo e, anzi, idoneo a una maggiore concentrazione e definizione del processo, tenuto conto che nessuna ulteriore attività istruttoria o d'altro tipo doveva essere illustrata e che dunque i temi della discussione erano già ampiamente sedimentati in causa.
A.
2.c Peraltro, l'art. 281 sexies c.p.c. disponeva che il giudice “può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva”, il che significa che era onere della parte, ove avesse avuto necessità difensive, chiedere il differimento della discussione.
Per contro, alla udienza del 20.9.2022, la difesa convenuta, lungi dal chiedere un rinvio della discussione, corrispose immediatamente e senza riserve all'invito del giudice, precisò le conclusioni e discusse la causa.
È dunque persino difficile comprendere di cosa si lamenti ora l'appellante.
B. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
pagina 9 di 22 L'atto di citazione originario dinanzi al Tribunale di Sassari, integralmente trascritto nell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al competente Tribunale di Firenze, molto chiaramente fondava la richiesta di risoluzione non sull'esistenza di vizi redibitorî, né sulla mancanza di qualità essenziali, ma sull'inadempimento di altre obbligazioni.
In particolare, come risulta dai §§ da 9 a 12, era esposto che:
ON (-) nei due anni successivi alla vendita, (incaricato da per la istallazione) Pt_1 aveva effettuato presunti interventi sul gestionale, con corresponsione in totale di 50mila euro, a fronte dei quali «[…] il programma risulta tuttora istallato su un'unica postazione in versione “dimostrativa”; non è mai stata fatta un'analisi aziendale propedeutica all'implementazione del Sistema Informativo IC Corporate Winline, mai elaborato un progetto d'istallazione, tanto meno è mai stata eseguita una minima istruzione al personale
[…]» (ivi, § 10);
(-) lo stato di cose rappresentato rendeva evidente che nessun servizio o fornitura di gestionale era stato fornito e che ne erano derivati danni.
ON A era ascritto di non avere adempiuto, non almeno esattamente, alla obbligazione principale, ossia quella di fornire un software gestionale su tutti i computer dell'impresa, essendosi limitata, a distanza di anni, a istallarne solo una demo su un singolo computer, senza peraltro dare corso a ulteriori obbligazioni secondarie, ma pur sempre importanti.
L'appellante ragiona come se fosse stato dedotto che il software fornito funzionasse male per l'esistenza di difformità o vizi redibitorî o come se il software fornito mancasse di qualità essenziali, il che è manifestamente smentito dal contenuto dell'atto introduttivo, che lamentava invece l'inadempimento della stessa obbligazione di fornire il sistema gestionale, nonché di somministrare altri servizi accessorî (istruzione al personale, ecc.).
In particolare, poi, il fulcro della causa è stato ed è, per come si è sviluppato nel dibattitto processuale, se abbia adempiuto o meno all'obbligazione di istallare il CP_1 gestionale in modo utile perché esso fosse utilizzabile;
deduzione alla quale ha mosso CP_1 una variegata serie di obiezioni fra sé gradate, a cominciare dalla insussistenza di quella obbligazione a suo carico, come si avrà modo di vedere meglio nel prosieguo.
Il compratore, dunque, non ha dedotto il diritto di garanzia dell'art. 1490 c.c., che non ha alcuna attinenza con la fattispecie (e con l'obbligazione di istallare il prodotto in modo pagina 10 di 22 corretto e completo), così che l'art. 1495 c.c., esattamente come stabilito dal Tribunale, non ha diritto di cittadinanza in causa.
C. Il terzo motivo, che nega che l'obbligazione di istallare il gestionale competesse a piuttosto che a ET sas di OR, è infondato. CP_1
ON C.1 Innanzitutto, non è vero che abbia mai riconosciuto che già CP_3
fosse obbligata alla sola consegna del prodotto software. ONroparte_2
Al contrario, come già s'è dato atto (supra, § 1.1.a), ha specificatamente CP_3 dedotto che, pur essendo la contrattazione avvenuta con l'intervento di varie persone e di varie imprese, infine, il contratto d'acquisto fu stipulato con per ragioni – ONroparte_2 così gli fu detto – di licenze con la casa madre del programma (tanto è vero che la fattura fu emessa da e, soprattutto, a lei fu corrisposto il prezzo); e che era ONroparte_2 ricompreso nel contratto anche l'istallazione, ancorché questa fosse stata demandata a . Pt_1
L'intervento del , nella deduzione attorea, non era frutto di un incarico separato a Pt_1 lui dato da , ma di un incarico datogli dall'unico soggetto che, alla fine, aveva CP_3 stipulato il contratto con , ossia in base a rapporti interni che CP_3 ONroparte_2
– comprensibilmente – non ha saputo neppure riferire con certezza, essendo essa CP_3 consapevole esclusivamente d'avere comprato il programma da alla quale ONroparte_2 aveva pagato il prezzo, completo di istallazione.
La fuorviante interpretazione degli atti di che l'appellante propone è CP_3 manifestamente smentita sin dall'atto introduttivo;
irrilevante essendo la posizione assunta da , non potendo sue eventuali dichiarazioni confessorie valere in danno di Pt_1 CP_3
e a favore di CP_1
C.2 Né possono trarsi elementi a favore dell'appellante dalla sentenza n. 249/2021 della
Corte d'Appello di AR.
In quella sede, è stato innanzitutto escluso che l'obbligo di istallare il software fosse stato assunto da IC TA RL, che era solo l'impresa che aveva sviluppato il gestionale
(sentenza n. 249/2021, pag. 9).
È stato invece ritenuto che ET (OR) fosse inadempiente rispetto all'obbligo assunto di curare l'istallazione del software e di incrementare le postazioni;
obbligo assunto in via diretta e non quale ausiliario di oggi (ivi, da pag.12). ONroparte_2 CP_1 pagina 11 di 22 Nondimeno, l'accertamento della Corte sarda, se certo riscontra un'autonoma obbligazione di ET a provvedere alla istallazione, non è idoneo a escludere che l'istallazione fosse una obbligazione ricompresa nel contratto stipulato con dal momento che: CP_1
C.
2.a La sentenza della Corte d'Appello di AR, quand'anche fosse passata in giudicato (ma non consta in atti la certificazione dell'art. 124 disp. att. c.p.c.), non potrebbe mai fare stato in questo processo, per il semplice motivo che, stante la declinatoria di competenza operata sul punto dal Tribunale di Sassari, la presente causa è restata lì del tutto impregiudicata;
né il giudicato sul diverso rapporto diretto fra e (e sulla CP_3 CP_1 malleva da questa chiesta contro ) si rifletterebbe qui, per la scindibilità e CP_14 indipendenza dei rapporti (l'uno fra e e l'altro fra e ET- CP_3 CP_1 CP_3
OR).
La sentenza, dunque, può rilevare solo quale fonte di utili elementi di valutazione, dal momento che la cognizione ha riguardato comunque fatti in parte oggetto anche di questa causa.
C.
2.b Occorre subito rilevare che la domanda di risoluzione contrattuale verso ET è stata, nonostante l'accertato inadempimento, disattesa dalla Corte cagliaritana, sul rilievo che
«[…] si tratta di un rapporto chiuso da tempo, che non è più suscettibile di risoluzione […]»
(ivi, pag. 13).
Il contratto fra e ET è stato dunque ritenuto autonomo rispetto a quello fra CP_3
e oggi il quale è in sé incontestato e che trova la più CP_3 ONroparte_2 CP_1 evidente prova nell'emissione della fattura a fronte della consegna del software e del versamento del prezzo (circostanze ammesse).
Sicché, l'unico dubbio che la sentenza della Corte d'Appello di AR potrebbe sollevare in questa sede è che, se l'istallazione era stata assunta da ET in via autonoma e diretta verso e non quale ausiliario di la medesima istallazione non era CP_3 ONroparte_2 oggetto del contratto tra e CP_3 ONroparte_2
Tuttavia, non v'è affatto, come per implicito l'argomento postula, una incompatibilità logica a che la medesima obbligazione fosse stata assunta sia dalla venditrice CP_2
sia da ET, che, del resto, avrebbe dovuto operare anche delle implementazioni sul
[...] sistema.
pagina 12 di 22 All'origine, l'affare (inteso in senso economico), per come è stato dedotto da , CP_3 sul punto non contestata (tranne che sotto un profilo qui irrilevante: infra, § E.3), è sorto per intervento di vari soggetti (supra, § 1.1.a); esso s'è poi concretizzato, sul piano giuridico, in un contratto – da considerarsi principale, in quanto concerneva la vendita del software - con e nulla esclude che, soprattutto per via del modo fluido in cui i rapporti ONroparte_2 sono stati gestiti, l'obbligazione di installazione, a dispetto di quel che abbia inteso
(che vedeva in ET un ausiliario del venditore), sia stata assunta da ET verso CP_3
, in aggiunta a quella che competeva alla venditrice quale fisiologico accessorio CP_3 della fornitura di un programma per computer, ossia di un bene che, per poter essere usato, deve essere istallato sui computer del compratore.
Se anche, dunque, recependo l'accertamento della Corte d'Appello di AR, si escludesse che ET abbia svolto una funzione di ausiliario di per ONroparte_2
l'istallazione, ciò ancora non escluderebbe che l'istallazione facesse parte anche dell'oggetto della compravendita Castelpesca/Computer VAR spa.
C.
2.c Assume allora valenza preponderante che la fattura (n. 0/1.786) del 22.4.2005 che emise nei confronti di , riporta anche specificatamente – come ONroparte_2 CP_3 giustamente ha notato già il Tribunale - i “servizi di manutenzione” e i “servizi di installazione”: la prima voce reca un compenso di € 14.813,40 e la seconda di € 30.000,00, che contribuiscono a determinare quel totale di € 113.776,08, che è stato incassato da
ONroparte_2
Questa fattura non risulta essere stata esaminata dalla Corte d'Appello di AR o, quanto meno, non risulta essere stata specificatamente valutata;
anche perché, a ben vedere, lì si discuteva d'un rapporto contrattuale autonomo, fra l'altro reputato insuscettibile d'essere risolto, perché chiuso da tempo.
La fattura, d'altra parte, è da considerarsi un documento che, pur se avente prioritaria finalità fiscale, contiene dichiarazioni, rese da chi le emette, suscettibili di fare prova contro di lui. Risalente giurisprudenza di legittimità, mai smentita, insegna che «La fattura commerciale, emessa normalmente dopo la conclusione del contratto, non ne racchiude tutti
i patti, ma la prova contro l'imprenditore dell'avvenuta conclusione del contratto, della quantità e qualità delle merci consegnate e, in genere, delle prestazioni eseguite, e del prezzo della medesima e di ogni altro elemento, soggettivo od oggettivo, o fatto, la cui esistenza sia documentata o anche necessariamente presupposta. […]» (Cass. sez. 3^ civ.
3.7.1969 n. 2441
pagina 13 di 22 rv 341948; più di recente, in tal senso, Cass. sez. 2^ civ.
6.4.2004 n. 6721 rv 571863, che he reputato che la fattura “costituisce una confessione stragiudiziale in ordine all'identificazione della controparte”).
C.
2.d Al di là del valore della fattura in sé, sta di fatto che per la istallazione CP_2 ha (non solo fatturato, ma anche) riscosso 30mila euro.
[...]
Se, dunque, ha beneficiato della prestazione (di pagamento) che ONroparte_2 costituisce il corrispettivo specifico della istallazione, deve concludersi, in via necessitata sul piano logico, che alla medesima facesse capo la prestazione corrispettiva, CP_2 CP_2 ossia quella dell'istallazione.
C.3 L'appellante, poi, mette in evidenza questo ulteriore elemento documentale: «[…] la ON fattura n. 89/05 emessa da ET nei confronti di (cfr. Allegato 2 della comparsa di ON costituzione di nel procedimento di primo grado); infatti, tale fattura è del tutto ON speculare a quella successivamente emessa da nei confronti di (cfr. Allegato CP_3
ON 5 della comparsa di costituzione di nel procedimento di primo grado); […]» (appello, pag. 20).
ON Premesso che la fattura n. 89/05 emessa da ET nei confronti di non risulta depositata in appello (perché nella cartella telematica allegata all'appello denominata Allegato
4.fascicolo di parte del primo grado di giudizio.zip, ove dovrebbe trovarsi, non si rinviene;
neppure all'interno della sottocartella Atto 22.10.2019, che contiene i seguenti file *pdf: comparsa di costituzione, doc. 1, doc. 3, doc. 4, doc.
5. Doc. 6, doc. 7 e doc. A: il doc. 2, che ci si ON aspetterebbe essere l' Allegato 2 della comparsa di costituzione di nel procedimento di primo grado, è omesso), la circostanza che ET abbia emesso nei confronti di ( CP_2 CP_2
ON
oggi) una fattura speculare alla n. 0/1.786 del 22.4.2005 (supra, § C.
2.b) sta semmai
[...]
a significare, proprio come s'era premesso e in contrario avviso all'accertamento della Corte
d'Appello di AR (che non risulta avere esaminato in modo specifico neppure questa fattura), che l'istallazione era una prestazione che accedeva alla vendita (e per questo fatturò quel servizio a , incassando il corrispettivo); e che essa ONroparte_2 CP_3 fu poi eseguita da ET nell'ambito di rapporti interni con (e per questo c'è ONroparte_2 una fattura speculare, che attesta una prestazione eseguita da ET in favore di CP_2
.
[...]
C.4 Le deposizioni passate in rassegna dall'appellante non modificano questo quadro probatorio. pagina 14 di 22 Esse, in sostanza, vengono invocate da laddove, complessivamente, attestano CP_1 che, in concreto, l'unico soggetto che si è interessato della istallazione è stata ET;
e non CP_1
[...]
Tuttavia, la circostanza che ET, in concreto, sia stata l'unica impresa a occuparsi della istallazione (restando peraltro inadempiente, come ha accertato la Corte d'Appello di AR)
è sicuro, ma non per questo sta a significare che fosse anche l'unico soggetto obbligato a quella prestazione.
Gli argomenti che precedono attestano inequivocabilmente, almeno ad avviso del collegio, che l'istallazione era ricompresa nel contratto fra e CP_3 ONroparte_2
(oggi ; e che l'intervento di ET per la istallazione può essere ritenuto frutto, come CP_1 pare più giusto in relazione agli elementi di prova di questo processo, di una intesa interna fra e ET (in forza del quale ET ha operato quale ausiliario di;
ovvero, se si CP_1 CP_1 recepisse l'accertamento della Corte d'Appello di AR, di un incarico autonomo dato da nell'ambito del complessivo rapporto d'affari che coinvolgeva tutte le società CP_3 interessate, che non escludeva, ma si affiancava alla obbligazione della venditrice CP_1
Ne segue che è di scarso impatto probatorio – al fine di stabilire se il contratto
Castelpesca/Computer ricomprendesse la istallazione - che solo ET si sia occupata CP_2 in concreto della istallazione.
C.5 Risulta poi sostanzialmente non criticata l'affermazione del primo giudice secondo la quale, la tesi che l'istallazione non fosse stata pattuita «[…] trova smentita, innanzitutto, nell'atto di costituzione della stessa nel giudizio dinanzi al Tribunale ONroparte_2 di Sassari, ove si specifica come sulla medesima non incombesse esclusivamente un'attività di “consegna”, ma anche “il montaggio della merce ordinata da (cfr. ONroparte_3 comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di dinanzi a ONroparte_2
Tribunale di Sassari, p. 7). […]».
In effetti, in quell'atto, ha dedotto di avere esattamente adempiuto alle sue CP_1 obbligazioni con “la consegna e il montaggio della merce ordinata da , ONroparte_3 affermazione che implica che spettasse a non solo la consegna, come in questa sede di CP_1 tenta di sostenere, ma anche il montaggio, termine forse improprio, ma che non può che riferirsi, stante la natura dell'oggetto contrattuale, alla istallazione del programma.
pagina 15 di 22 C.6 Questi elementi, contro i quali altri e ulteriori segnalati dall'appellante devono considerarsi a questo punto palesemente recessivi, conclamano che l'obbligazione di istallazione del software era stata assunta dalla venditrice ONroparte_2
Si può anche ammettere, in alternativa alla tesi sostanzialmente fatta propria dal
Tribunale, che l'intervento di ET (OR) avesse un suo titolo autonomo, anziché di ausiliario di nell'ambito di una relazione commerciale d'affari più ampia e al fine di ONroparte_2 assicurare al cliente finale una tutela rafforzata;
ma, per gli argomenti svolti, si deve negare che, quand'anche si assuma questa ottica, sia automaticamente escluso che analoga obbligazione d'istallazione competesse a ONroparte_2
L'istallazione del programma è un servizio (peraltro accessorio alla vendita), non un bene, sicché nulla osta a che l'obbligo di fornirlo sia assunto da più d'un soggetto e anche con separati accordi.
Quel che è certo è che ET, come ha accertato la Corte d'Appello di AR, non ha eseguito la sua prestazione di istallazione;
sicché, a prescindere se ET fosse o meno ausiliario di resta fermo che è ben legittimata a far valere la mancata (o ONroparte_2 CP_3 inesatta o incompleta) istallazione nei confronti di che aveva, a ONroparte_2 prescindere da ET, un analogo obbligo.
D. Il quarto motivo, inteso a negare l'inadempimento, è infondato.
D.1 Premesso che, secondo regola generale (Cass. SSUU 13533/2001 e successive) spettava a dimostrare di avere esattamente adempiuto, va confermato l'accertamento CP_1 del Tribunale relativo all'inadempimento.
È sufficiente richiamare la deposizione resa da al Tribunale di Sassari Testimone_1 all'udienza del 3.5.2011, contabile di all'epoca dei fatti, e, dunque, soggetto che CP_3 direttamente avrebbe dovuto usare il gestionale.
Questi ha dichiarato, come già rilevato dal , che il gestionale Winline era stato Pt_4 istallato, peraltro in versione demo, solo su una delle quindici postazioni sulle quali si doveva usare («[…] Adr: le postazioni erano 15 ma il programma era istallato su una sola postazione […] Il programma era istallato sul server e solo due postazioni o accesso al programma: una del reparto amministrativo e una del reparto commerciale che
pagina 16 di 22 utilizzavano il programma in prova […] confermo che il sistema Winline era stato istallato sul server e non sulle singole postazioni in versione demo […]»).
Che l'istallazione sia stata eseguita in modo gravemente incompleto, ossia non su tutte le postazioni e, soprattutto, in versione dimostrativa (i.e., utile per l'apprendimento da parte degli impiegati, ma non per l'uso concreto in azienda), è stato indirettamente, ma inequivocabilmente confermato dal teste (ingegnere informatico che collaborava Tes_2 con di , udito alla stessa udienza), che ha ricordato di avere accompagnato Pt_2 CP_3 nel dicembre 2007 a Milano presso IC (che era la società che aveva creato il Pt_2 gestionale) per «[…] risolvere il problema della mancata istallazione del sistema […]»; egli ha anche confermato dell'istallazione della sola versione demo, chiarendone il significato:
«[…] per versione dimostrativa intendo una versione priva del collegamento con il database aziendale, era una versione accessibile a tutti su una sola postazione di lavoro e non era funzionante […]» (sottolineatura di chi scrive).
Il teste (ud. 15.12.2011), a sua volta, ha dichiarato – essendo stato dipendente Tes_6 di dal novembre 2007 – che il sistema Winline non era pronto per il suo utilizzo. CP_3
Privo di valore probatorio è invece l'interrogatorio formale di di ET (ud. Parte_1
23.9.2011), che ha invece asserito di avere istallato il programma su 15 postazioni: si tratta, infatti, (non di una confessione, ma) di dichiarazioni favorevoli a sé e alla parte appellante, sicché in alcun modo opponibili come prova a . CP_3
D.2 Il tema, poi, delle modifiche e delle implementazioni, che tornerà anche nei motivi che seguono, è del tutto irrilevante: qui si sta discutendo dell'adempimento della prioritaria obbligazione di istallare un software regolarmente acquistato;
istallazione per la quale aveva pagato a nel coacervo del prezzo complessivo, 30mila euro. CP_3 CP_1
E. Senz'altro infondato è poi il quinto motivo, che nega la gravità dell'inadempimento.
E.1 È singolare che l'appellante faccia pesare in danno di la circostanza che CP_3 essa pagò l'intero corrispettivo: era un comportamento di buona fede, che, per l'appunto, faceva affidamento, invano, su una corrispondente condotta della controparte.
E.2 Gli ulteriori elementi, quali gli interventi di personalizzazione chiesti a ET e
IC e l'assenza di formali contestazioni sono poi del tutto irrilevanti a questi fini, avendosi la prova della mancata possibilità di utilizzare il gestionale. pagina 17 di 22 Il già citato teste ha ricordato che «[…] dal 2007 al 2008 l'unico programma Tes_2 utilizzato era il gamma di […]»; e il teste ha pure confermato si era Parte_5 Tes_1 stati costretti a continuare a usare il programma gamma, in uso dal 1999; del resto, considerata la istallazione incompleta e in sola versione demo (che, come ha spiegato il teste qualificato , era scollegata dal database aziendale, sicché priva di utilità, se non a fini Tes_2 di apprendimento), non poteva essere altrimenti.
Sicché, la circostanza che abbia potuto ovviare al mancato utilizzo di Winline CP_3 non ha alcun rilievo sulla gravità dell'inadempimento (semmai potrebbe averla sul tema del danno, che però non è oggetto della causa), che è e resta tale per il semplice motivo che non ha potuto impiegare il gestionale che aveva comprato proprio per dotarsi di CP_3 uno più nuovo rispetto a quello che già aveva.
L'inadempimento, insomma, ha frustrato in modo molto significativo l'interesse del compratore a disporre del nuovo gestionale e tanto basta a reputarlo grave.
E.3 Corre l'obbligo di precisare che l'appellante, come già in altri punti della controversia, tenta di volgere indebitamente a suo favore la fluidità dei rapporti d'affari dai quali è scaturito il contratto di cui si discute in modo specifico in questa causa.
Si tratta di fatti in sostanza non contestati: la stessa oggi nel ONroparte_2 CP_1 costituirsi dinanzi al Tribunale di Sassari, contestò la ricostruzione della genesi dell'affare dedotta dall'attrice solo in merito alle ragioni per le quali assunse essa il ruolo di venditrice, nel senso che, mentre le aveva ricollegate a questioni di titolarità/disponibilità CP_3 della licenza, le faceva discendere dalla possibilità che essa aveva di far ONroparte_2 godere ai suoi clienti di finanziamenti agevolati erogati da IBM TA Servizi Finanziari spa, discrasia che, ai fini che qui interessano, è di scarso rilievo.
Resta fermo che aveva più d'un interlocutore e, comprensibilmente: CP_3
(-) si rivolgeva a quello che, al di là dei vincoli giuridici e contrattuali, più riteneva potesse risolverle il problema concreto, fosse la ET (in quanto incaricata da CP_2
o comunque autonomamente obbligata, in aggiunta, per la istallazione) ovvero la IC
[...]
(pur sempre creatrice del prodotto);
(-) ricercava implementazioni anche allo scopo di superare il problema;
(-) non si rivolgeva direttamente a ma a ET, perché era sua convinzione che CP_1
ET ne fosse un ausiliario: se anche si fosse trattato di una convinzione erronea, essa era più pagina 18 di 22 che giustificata nel contesto;
e ciò, fra l'altro, priva di qualsiasi significato la mancata formalizzazione di contestazioni alla venditrice.
Tuttavia, in questa sede giudiziale, non può in alcun modo eludere la sua CP_1 responsabilità per non avere curato in modo completo e perfetto, a fronte di un compenso integralmente versato anche per l'istallazione (30mila euro), una operazione in difetto della quale il gestionale non è stato usato.
F. Il sesto motivo è del pari infondato.
Riprendendo tema appena accennato, non solo è comunque da escludere che l'oggetto del contratto fosse stato modificato, sì da non potersi più risolvere il contrato, ma, quel che l'appellante omette di considerare, gli eventuali interventi chiesti a ET o a IC erano del tutto indipendenti dal tema che qui interessa.
In alcuni casi, l'intervento di altri soggetti è stato chiesto proprio per tentare di superare, per altra via, l'inadempimento di è il caso già rammentato dal teste , che CP_1 Tes_2 accompagnò nel dicembre 2007 a Milano presso IC per «[…] risolvere il Pt_2 problema della mancata istallazione del sistema […]». Si cercava, cioè, l'intervento della società che aveva realizzato il software, nella speranza che potesse superare l'impasse determinato da e da ET. CP_1
Più in generale, comunque, gli interventi che miravano a una personalizzazione o a una implementazione del prodotto sono stati posti in essere dopo che, come si è già motivato, è risultato evidente che non si riusciva a ottenere una corretta, adeguata e completa istallazione del prodotto acquistato.
Se anche si ritenesse che il bene compravenduto sia stato modificato – del che, in realtà, non v'è alcuna prova sufficiente, perché gli interventi di ET o IC si riferiscono anche ad altre operazioni – lo è stato a causa dell'inadempimento di che determinava la CP_1 impossibilità di utilizzo.
G. Il settimo motivo è infondato.
G.1 Ritiene il collegio che il contratto de quo, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, fosse ancora esistente e vigente, sicché risolvibile.
pagina 19 di 22 Un contratto è esaurito, fisiologicamente, solo quando tutte le prestazioni che ivi traggono titolo sono state adempiute. Per il resto, esso continua a esistere e ad avere forza di legge fra le parti sin quando non sia risolto o novato per volontà comune delle parti ovvero sia caducato per intervento del giudice.
È dunque da escludere che il contratto, come pretende l'appellante, fosse, ai fini che qui interessano, concluso da tempo. Non era concluso, ancorché si trovasse in una fase resa patologica dall'inadempimento della venditrice;
e ancorché le variegate vicende processuali successive (in parte frutto senz'altro dall'originaria conclusione dell'affare fra una pluralità di soggetti senza una adeguata formalizzazione e documentazione giuridica, che ha indotto
, cautelativamente, ad agire contro tutti, compresa, a esempio, IC) stiano CP_3 ritardando la definizione del contenzioso.
G.2 Va esclusa anche l'applicazione dell'art. 1458 c.c.-
Il contratto non era a esecuzione periodica e l'inadempimento cade sulla istallazione del programma compravenduto, che ha determinato il mancato utilizzo del bene.
H. Merita brevemente soffermarsi sulla posizione di , successore ex lege della Pt_1 cessata società . CP_4
GL (rectius, la società) è stato convenuto da in malleva in questo giudizio, così CP_1 come in origine proposto davanti alla curia sarda e poi riassunto dinanzi al Tribunale di
Firenze.
Il Tribunale ha accolto tale domanda, condannando ET a tenere indenne dalle CP_1 conseguenze sfavorevoli della sentenza.
non ha impugnato la condanna in malleva;
ma si è limitato ad aderire all'appello Pt_1 di in sostanza tenendo fede alla sua posizione già in precedenza manifestata, intesa a CP_1 negare qualsiasi propria responsabilità mediante la negazione, a monte, della fondatezza della domanda attorea, in particolar modo per quel che concerne l'adempimento dell'istallazione del programma.
Gli argomenti svolti da , in quanto in sostanza sovrapponibili a quelli di Pt_1 CP_1 sono già stati esaminati nell'ambito dei motivi di non residuando, in difetto di appello CP_1 incidentale sulla condanna in malleva, alcuna altra indagine demandata alla Corte.
pagina 20 di 22 I. Le spese del grado sono da porsi a carico solidale della appellante soccombente e di
, il quale si è costituito nel grado per sostenere l'accoglimento dell'impugnazione. Pt_1
Gli oneri, vista la nota prodotta (da ridurre come segue), si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, ove non diversamente indicato, valore di causa pari al prezzo del contratto (113mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 2.551,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio perché il ha depositato le note di CP_3 precisazione delle conclusioni e la nota spese, ma non gli scritti finali), in tutto € 9.602.50, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da già nei confronti del CP_1 ONroparte_2
e di , in proprio e quale ex socio ONroparte_3 Parte_1 accomandatario della cessata SOC. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA SAS, avverso la sentenza n. 2583/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
20/09/2022;
2. condanna e , in solido, a rimborsare al CP_1 Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € ONroparte_3
9.602,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti ella società appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. pagina 21 di 22 AR RE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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