Articolo 1 della Legge 28 agosto 1989, n. 309
Articolo 2
Versione
5 settembre 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.
Entrata in vigore il 5 settembre 1989