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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 647 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to VALENTINA PELLICCIA Parte_1
con cui elettivamente domicilia in Via G. Porzio n. 4 IS. G/8 int. 110 - Centro
Direzionale Napoli
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18/03/2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 4880/2023 pubblicata in data 27/11/2023.
L'appellante, sulla base di varie argomentazioni, chiede la riforma della sentenza impugnata.
non si è costituito nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. non essendo prevenute le note di parte appellante (comportamento che può essere equiparato all'assenza della parte), la Corte ha deciso la causa.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – ha depositato note di trattazione, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio,
l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nulla per le spese del grado stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro