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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/07/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi del novellato art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel giudizio d'appello n. 3282/2024 R.G.
promosso da
(C.F. ), residente a [...](avv. Parte_1 C.F._1
; Parte_1
- APPELLANTE contro
(C.F. , già con sede a Dublino (Irlanda) (avv. CP_1 P.IVA_1 CP_2
Matteo Castioni del Foro di Verona);
- APPELLATA
* * *
Oggetto del processo: trasporto, reg. (CE) n. 261/2004, compensazione pecuniaria, spese processuali.
* * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in forza dei motivi esposti, riformare e/o annullare integralmente la sentenza n.174/2024 emessa il 24 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Trincanato, depositata in cancelleria il 24.01.2024 e, ad oggi, non notificata (doc. 2) e, sulla base delle domande e delle istanze anche istruttorie del concludente formulate anche in primo grado da intendersi integralmente come riproposte, così provvedere: In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi della sig.ra , residente a [...]
Bologna in Via Bellombra n. 14/2, sui seguenti capitoli: 1) Vero che Parte_1 ha acquistato (con prenotazione n.ro JK6M9R) il volo n. FR2009 da
[...] CP_1
Bologna a NI del 16 settembre 2022, con partenza prevista a Bologna per le ore pagina 1 di 13 20:50 e arrivo a destinazione alle ore 22:20 (si mostri al teste il doc. 1 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado); 2) Vero che una volta giunto a NI,
avrebbe ritirato un veicolo preso a noleggio con la compagnia Parte_1 già prenotato in precedenza. 3) Vero che per ragioni non comunicate ai Parte_2 passeggeri in occasione della partenza, il volo sopra citato dopo essere stato dato in ritardo nei pannelli luminosi dell'aeroporto di mezzora in mezzora, partiva ben oltre le 24:00 del medesimo giorno, giungendo, quindi, a NI con oltre 3 ore e mezza di ritardo e in piena notte. 4) Vero che a causa di tale ritardo l'autonoleggio addebitava allo scrivente la somma di Euro 99,00 a titolo di penale per ritardato ritiro del veicolo prenotato (oltre l'orario di chiusura), somma che venne pagata all'arrivo a NI con carta di credito (si mostrino al teste il doc. 2 e doc. 6 contenuti nel fascicolo di parte attrice di primo grado);
5) Vero che né all'aeroporto di Bologna né a quello di NI la compagnia convenuta non offriva alcuna assistenza a , e nessuno degli Parte_1 operatori era in grado di fornire una precisa spiegazione del continuo ritardo della partenza del volo CP_1
6) Vero che l'unica comunicazione ufficiale di sul ritardo del volo fu CP_1 ricevuta sullo smartphone dell'attore alle ore 23.17 del 16.09.22 (si mostri alle teste il doc.5 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado).
Nel merito:
Accertare, quali somme dovute all'appellante da parte dell'appellata per le ragioni di cui in narrativa, i seguenti importi:
Compensazione pecuniaria ex CE 261/2004 € 250,00 Spese vive sostenute (penale applicata dalla per il noleggio Parte_2 dell'autovettura) € 99,00
Totale € 349,00 per l'effetto, condannare la convenuta-appellata al pagamento a favore CP_1 dell'Avv. a titolo di risarcimento/indennizzo dei danni patiti, della Parte_1 somma di euro 349,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali dalla domanda al saldo;
o comunque, in denegata ipotesi non risultasse provato il danno supplementare subito dall'attore come descritto in narrativa, condannare la convenuta/appellata a pagare la somma di euro 250,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di legge l'Avv. dichiara che il Parte_1 valore della presente controversia è pari ad Euro 349,00 pertanto il C.U. dovuto e versato è di Euro 64,50».
Per l'appellata: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
pagina 2 di 13 Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 174/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di causa;
CP_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamati atti, documenti e verbali di causa, di primo e di secondo grado, noti alle parti, merita accoglimento l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna pubblicata il 24 gennaio 2024 con n. 174, appello (iscritto a ruolo il 4 marzo 2024) proposto dall'avv. con citazione notificata il 27 febbraio Parte_1
2024 a (costituitasi il 17 maggio 2024 con la richiesta di conferma della CP_1 sentenza impugnata), e ciò per le ragioni che seguono.
2. Nel giudizio davanti al Giudice di Pace l'avv. ha chiesto la Parte_1 condanna di al pagamento della complessiva somma di euro 349,00 CP_1
(euro 250,00 + euro 99,00) «oltre a interessi e rivalutazione, dalla esigibilità al saldo», invocando, da un lato, il ritardo prolungato del volo aereo superiore alle tre ore, di per sé rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 - 7, Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, e, dall'altro, la risarcibilità del danno ulteriore o supplementare a norma degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale del 28 maggio 1999) in relazione alla penale subita nel rapporto con la società del noleggio auto.
3.
In data 21 settembre 2022, dunque prima di instaurare il giudizio poi definito dalla sentenza qui impugnata, l'avv. odierno appellante, aveva Parte_1 inviato via PEC una richiesta stragiudiziale a CP_1
La compagnia aerea non aveva dato riscontro alla richiesta.
4.
Nel definire la causa n. 8256/2022 R.G. promossa dall'avv. la Parte_1 sentenza impugnata ha accertato come pacifico il ritardo prolungato del volo aereo FR 2009 del 16 settembre 2022 relativo alla tratta Bologna (BLQ) – NI TPS. Ha infatti osservato il primo giudice: «B) Nel merito, risulta incontestato che è intervenuto tra le parti un contratto di trasporto aereo, riferito al volo Bologna- NI del 16.09.2022 (volo FR2009) e che il volo è stato ritardato di oltre tre ore. pagina 3 di 13 Sulla causa di tale ritardo, è possibile dare per dimostrata la circostanza dello sciopero indetto dal personale di volo francese [rectius, controllori di volo, n.d.r.], sia sulla base dei documenti allegati dalla convenuta, sia sulla base delle informazioni facilmente reperibili dalle testate on-line», punto B, pag. 2»).
Il primo giudice ha però rigettato la domanda di compensazione pecuniaria (euro 250,00) di cui agli artt. 5 - 7, Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con riguardo all'ipotesi di ritardo prolungato del volo di almeno tre ore all'arrivo (v. Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, e Controparte_3
, e la giurisprudenza successiva;
v. altresì Corte di giustizia Controparte_4 dell'Unione europea, terza sezione, 25 gennaio 2024, C-474/22, Controparte_5
contro
; cfr. ora Cass., sez. un., 3 aprile 2025, n. 8802, relativa ad un Controparte_6 caso di volo interno).
Secondo il Giudice di Pace si era trattato di un ritardo inevitabile e non imputabile alla compagnia aerea perché causato dallo sciopero dei controllori di volo in Francia. Il primo giudice non ha motivato il rigetto, implicito, della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ulteriore e ha compensato le spese processuali «stante l'incertezza sulle circostanze fattuali».
5.
Salve le precisazioni di cui si dirà, non vi è contestazione sui fatti storici posti a fondamento della domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria così come illustrati dall'avv. nell'atto di citazione a Parte_1 comparire davanti al Giudice di pace.
Come pacifico in atti:
a) il 16 settembre 2022 l'odierno appellante, munito di regolare biglietto ed effettuato il check-in (v. la carta di imbarco, doc. 1), si era recato all'aerostazione di Bologna per imbarcarsi sul volo FR2009 diretto a NI con partenza prevista alle ore 20:50 (v. anche il doc. 1 prodotto dalla compagnia aerea convenuta);
b) secondo le previsioni del piano di volo, la partenza da Bologna era prevista alle ore 20:50 e l'arrivo a NI alle ore 22:50; c) il volo FR2009 è in realtà partito da Bologna ben oltre le ore 24:00 ed è arrivato a NI con un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario previsto: tali circostanze, mai contestate dalla compagnia aerea, sono state espressamente ritenute provate dalla sentenza di primo grado, la quale ha respinto le domande dell'attrice per aver ravvisato l'esimente della circostanza eccezionale.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si legge altresì che le ragioni del ritardo non erano state esplicitate in occasione della partenza e che all'aeroporto di Bologna la compagnia aerea non aveva fornito alcuna assistenza né dato spiegazioni su un così consistente ritardo e che la stessa cosa si era verificata all'aeroporto di pagina 4 di 13 NI;
che il ritardo nella partenza veniva comunicato di mezzora in mezzora sui pannelli luminosi dell'aeroporto di Bologna;
che la partenza, prevista per le ore 20:50, era avvenuta ben oltre la mezzanotte, e il ritardo all'arrivo era superiore alle tre ore e mezza;
che a causa di tale ritardo, l'attore, che aveva in precedenza noleggiato un veicolo con la compagnia si era visto addebitare una penale di euro Parte_2
99,00 per il ritardato rito, presso l'aeroporto trapanese, del veicolo prenotato (doc. 2).
6. Costituitasi davanti al Giudice di pace alla prima udienza 9 gennaio 2023, CP_1 aveva invocato, con riguardo alla sequenzialità dei voli, l'esimente di cui all'art. 5, par. 3, reg. (CE) n. 261/2004 letto in relazione alla fattispecie di ritardo prolungato del volo, affermando che il ritardo del volo FR2009 da Bologna a NI era conseguente allo sciopero dei controllori del traffico aereo francese, circostanza eccezionale estranea al controllo del vettore, in quanto quel volo avrebbe dovuto essere operato con lo stesso aeromobile (sigla 9H-VUA) in arrivo a Bologna da Barcellona (volo FR9368). In punto di fatto, nella comparsa di costituzione depositata all'udienza 9 gennaio 2023 (in alcuni passaggi della quale si legge, evidentemente per errore materiale, che il volo era stato cancellato, mentre invece era partito in ritardo) aveva CP_1 dedotto che:
«1. L'attore acquistava un biglietto aereo relativo alla tratta […] Bologna (BLQ) – NI (TPS) per il giorno 16 settembre 2022 (volo FR2009), cui il sistema informativo di attribuiva il codice di prenotazione JK6M9R (doc. 1). CP_1
2. Stipulando con la convenuta il summenzionato contratto di trasporto, i passeggeri [sic] si vincolavano al rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla compagnia aerea (doc. 2).
3. Il volo oggetto di causa avrebbe dovuto essere operato dall'aeromobile contraddistinto con la sigla 9H-VUA (doc. 3) e avrebbe dovuto operare nel settore precedente il volo FR9368 da Barcellona a Bologna (doc. 4), sorvolando necessariamente lo spazio aereo francese (docc. 5-6).
Purtroppo, riceveva comunicazione NOTAM [“NOtice To AirMen”, n.d.r.] CP_1 che per il giorno 16 settembre 2022 (e fino alle 4.00 del 17 giugno 2022) era stato proclamato uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori del traffico aereo francese (doc. 7).
5. Eurocontrol in data 14 settembre 2022 comunicava ai vettori lo sciopero e la drastica riduzione della capacità ACT sullo spazio aereo interessato (doc. 8).
6. Il suddetto sciopero provocava considerevoli disagi, non solo con riferimento ai voli coinvolti in partenza o in arrivo sul territorio francese, ma altresì con riferimento ai voli che effettuavano rotte nella fascia dello spazio aereo di competenza dei controllori del traffico aereo francese.
7. Anche la stampa riportava le notizie dello sciopero e dei gravi disagi al regolare traffico aereo (doc. 9). pagina 5 di 13 8. con tutte le risorse materiali e personali, riusciva comunque ad operare CP_1 il volo FR9368, seppure con ritardo che provocava il conseguente ritardo del volo oggetto di causa, immediatamente successivo.
9. informava i propri passeggeri della cancellazione [rectius, del ritardo, CP_1
n.d.r.] del volo anche a mezzo email e sms ai recapiti forniti da parte attrice al momento della prenotazione (doc. 10), indicando altresì le ragioni della cancellazione. 10. altresì, si attivava immediatamente per contenere al minimo i disagi CP_1 cui sarebbero andati incontro i passeggeri e per fornire loro l'assistenza prevista dal Regolamento UE n. 261/04, anche a mezzo della società di handling presente sullo scalo che provvedeva ad esporre al gate l'informativa di cui all'art. 14.1 del Reg. 261/2004 e distribuire l'informativa di cui all'art. 14.2. 11. Nonostante il perfetto adempimento di tutti gli obblighi su di essa gravanti e l'evidente eccezionalità dell'evento che causava il ritardo, riceveva la notifica CP_1 dell'odierna citazione, per mezzo della quale parte attrice avanza pretese prive di ogni fondamento fattuale oltre che giuridico».
7.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e senza aver chiesto chiarimenti ai difensori, il Giudice di Pace nella sentenza n. 174/2024:
a) aveva dichiarato come incontestato il ritardo superiore alle tre ore;
b) aveva ritenuto provato lo sciopero dei controllori di volo francesi;
c) aveva richiamato, in termini generali, la disciplina applicabile e la giurisprudenza in materia;
d) aveva considerato lo sciopero dei controllori di volo francesi quale causa del ritardo del volo Bologna – NI e circostanza eccezionale:
«- Nel caso di specie, deve rilevarsi che era stato proclamato uno sciopero dei controllori di volo francesi, di cui non poteva non tenere conto, visto che la CP_1
Francia era lo spazio aereo da attraversare per raggiungere Bologna da parte dell'aeromobile deputato in via sequenziale ad operare il volo in oggetto.
- Né si poteva pretendere da una riprogrammazione della rotta aerea , a CP_1 causa delle già intervenuta programmazioni dei voli e degli slot assegnati dalle autorità di controllo, o la ricerca di un altro aeromobile tenuto conto della necessaria sequenzialità dei voli riferiti a tale aeromobile, e della oggettiva difficoltà per di CP_1 determinarsi diversamente , stante l'impossibilità di adottare misure alternative, che risultano inesigibili e sproporzionate , secondo un canone di ragionevolezza e buona fede
(cfr. Tribunale di NI sent. N. 912/2018).
- Secondo il considerando 14 del Regolamento CE n. 261/2004, rientrano, inoltre, tra le circostanze eccezionali gli scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.
pagina 6 di 13 - Lo sciopero in oggetto, quindi, non collegato alla attività o alle scelte aziendali di ma anzi da essa stessa subito, in quanto riferito ad un soggetto terzo, estraneo CP_1 all'esercizio di impresa della convenuta, può considerarsi certamente rientrare tra quelle condizioni imprevedibili ed inevitabili, quali “circostanze eccezionali” di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento sopra citato, che esimono dal necessitato ritardo CP_1 del volo in oggetto.
- Si osserva che in ipotesi di fatto del terzo rappresentato, a titolo di esempio, dalla insorgenza di problematiche relative alla gestione del traffico aereo aeroportuale ovvero dai ritardi nella manutenzione dell'aeromobile affidata ad una impresa preposta, il vettore, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare comunque la imprevedibilità dell'evento oltre che la impossibilità di evitarne le conseguenze dannose.
In buona sostanza, le ipotesi riconducibili a detta categoria possono essere molteplici potendosi ricomprendere tutti quei fatti in cui l'esercizio dell'attività del vettore è impedita da azioni od omissioni di soggetti terzi dai quali quella attività dipende, come nel caso della chiusura dello scalo aereoportuale , sempreché essa non fosse prevedibile al momento della conclusione del contratto di trasporto (vedi CGCE 22/12/08, C- 549/08 alla luce del n 14 del Considerando Regolamento CE 261/2004).
Se ne deduce che, tenuto presente il legittimo diritto di sciopero di cui all'art. 40
Cost., non pare potersi imputare a un comportamento responsabile delle CP_1 conseguenze negative sulle limitazioni dei voli e, quindi, il ritardo del volo oggetto di causa , causato da uno sciopero, che , per le modalità con cui si è svolto , può ritenersi quale circostanza eccezionale , al di fuori del controllo di con conseguente CP_1 rigetto della domanda attorea»;
e) aveva respinto la domanda compensando le spese «stante l'incertezza sulle circostanze fattuali».
8.
L'appellante deduce, da un lato, la scorretta applicazione della disciplina di cui al reg. (CE) n. 261/2004 in tema di compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di volo aereo (primo motivo: si rimanda alle pagine 5 – 12 dell'atto di appello) e, dall'altro, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria relativa alla penale pagata alla società di noleggio dell'autovettura ( per il ritardo nella presa Parte_2 in consegna del veicolo (secondo motivo: si rimanda alle pagine 13 - 14 dell'atto di appello).
In ordine ai fatti di causa, l'appellante ha dedotto che: a) pur essendo a conoscenza della proclamazione dello sciopero dei controllori almeno dal 14 settembre 2022 e pur essendo dunque in grado da almeno due giorni di riprogrammare i voli e le tratte aeree, poiché il volo Bologna – NI era previsto che fosse operato con un aeromobile proveniente da Barcellona a Bologna (v. in particolare le pagine 6 – 7 dell'atto di appello), non aveva adottato ogni CP_1 ragionevole misura né aveva dato tempestiva informazione ai passeggeri delle asserite (ma contestate dall'appellante) ripercussioni di quello sciopero sul volo interno:
pagina 7 di 13 << L'odierno appellante ha acquistato (con prenotazione JK6M9R) il volo n. CP_1
FR2009 con partenza prevista il giorno 16 settembre 2022 da Bologna alle ore 20:50 e a arrivo, con destinazione NI, alle ore 22:20. Circa diciannove ore prima della partenza, ossia alle ore 00:50 del 16/09/2022, l'appellante riceveva dalla convenuta una mail che confermava proprio l'orario di partenza originariamente previsto (doc. 4 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado).
Una volta giunto in aeroporto a Bologna, comunicava che il volo avrebbe CP_1 subito un leggero ritardo, pari a circa mezz'ora. E da qui il susseguente calvario.
Alle ore 23:17 del 16/09/2022 l'odierno appellante ed il resto dei passeggeri erano ancora bloccati nell'aeroporto di partenza (quindi ben oltre due ore e mezza dopo l'orario previsto, h. 20:50, di partenza dell'aereo): e solo in questo momento, e per la prima volta, riceveva comunicazione da parte convenuta in cui si leggeva : “Gentile ci scusiamo per il ritardo del tuo volo FR 2009 da Bologna a NI Parte_1 del 16.09.22. Stiamo ancora verificando quali siano state le cause di tale disguido” (doc. 5 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado). Sul tabellone luminoso dell'aeroporto la partenza del volo veniva rinviata circa ogni 40 minuti.
Alla fine, dopo circa tre ore e mezza di ritardo il volo partiva da Bologna e giungeva a NI in tardissima notte. Preme fin da subito evidenziare come durante queste 3 ore e mezza di ritardo, la non garantiva alcuna forma di assistenza ai CP_1 passeggeri, non forniva informazioni circa le ragioni dello stesso ritardo aereo, anche in considerazione del non eccessivo traffico di passeggeri posto che eravamo fuori dal periodo della affollata stagione estiva (siamo nella terza settimana di settembre 2022)>>.
b) il primo giudice aveva omesso di esaminare la domanda risarcitoria concernente l'addebito della penale per la tardiva presa in consegna dell'autovettura data a noleggio da Parte_2
<< Una volta giunto a NI, l'odierno appellante avrebbe dovuto usufruire di un veicolo preso a noleggio con la compagnia già prenotato in precedenza. A Parte_2 causa del forte ritardo imputabile alla compagnia convenuta, l'odierno appellante dovette dapprima preoccuparsi di preavvertire (con diverse telefonate) la società di noleggio dei vari spostamenti di orari di arrivo del volo, visto il continuo cambio di orario del volo che si leggeva sul tabellone luminoso dell'aeroporto (cambio orario ogni circa ogni 40 minuti). La Compagnia di noleggio dovette prolungare quindi la presenza dell'addetto alla ricezione clienti fino a tarda notte, ma per tale servizio addebitava la somma di euro 99,00, a titolo di penale per il ritardato ritiro del veicolo prenotato (doc. 2 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado)>>;
c) inutile era stata la richiesta di compensazione stragiudiziale:Controparte, di seguito, negava l'avanzata richiesta di risarcimento /indennizzo asserendo che il ritardo fosse stato causato da uno sciopero dei controllori di volo francesi, in quanto il velivolo impiegato per la rotta Bologna- NI proveniva da Barcellona e, come tale, per raggiungere il territorio italiano avrebbe dovuto sorvolare pagina 8 di 13 anche lo spazio aereo francese. E questa la tesi poi è stata ribadita dalla convenuta anche durante lo svolgimento del giudizio di primo grado>>.
A detta dell'appellante, non è provato che il volo da Barcellona a Bologna dovesse attraversare lo spazio aereo francese.
9.
Come già osservato, è pacifico, ed è stato accertato dal primo giudice con sentenza di cui la compagnia appellata chiede la conferma, che il volo di cui si discute (Bologna - NI) ha avuto un ritardo superiore alle tre ore.
L'unica questione controversa, con riguardo alla domanda volta ad ottenere la compensazione pecuniaria, riguarda la sussistenza o meno dell'esimente invocata dalla compagnia aera.
Anche a voler ritenere per assodato che l'aeromobile utilizzato da per il CP_1 volo Bologna – NI abbia attraversato, provenendo da Barcellona a Bologna, lo spazio aereo francese (il doc. 5 prodotto da riguarda la rotta Siviglia – CP_1
Bologna), l'esimente invocata non sussiste. E' vero che lo sciopero dei controllori aerei francesi è fatto non imputabile a
CP_1
E' altresì vero però che tale sciopero era ufficialmente noto alla compagnia area almeno due giorni prima della partenza del volo interno per cui è causa (e forse di più, dovendo tali agitazioni sindacali rispettare un termine di preavviso) e che ciononostante che nessuna tempestiva notizia di quello sciopero aveva dato CP_1 ai passeggeri, non ha modificato l'originario piano, in base al quale il volo da Bologna a NI sarebbe stato operato con un aeromobile proveniente da Barcellona, così accettando il rischio di un (inevitabile, secondo la stessa compagnia) ritardo conseguente al sorvolo dello spazio aereo francese e addossando tale rischio sui clienti, per ragioni attinenti alla propria organizzazione. ha prodotto come doc. 7 l'avviso NOTAM del 14 settembre 2024, che in CP_1 calce riporta la dicitura <pdf generated by federal notam systems on: 2022-09-14 11:33:27 utc>> (11:33:27 UTC corrisponde alle 13:33:27 ora italiana).
La notizia dello sciopero non è stata data ai passeggeri del volo de quo il 14 settembre né il 15 settembre 2024. L'appellata precisa di aver informato i passeggeri del ritardo della partenza del volo Bologna - NI non appena avuto notizia della modifica degli slot relativi al volo Barcellona – Bologna.
I precedenti di merito richiamati dall'appellata, anche in considerazione delle notevoli differenze concernenti le fattispecie concrete rispetto a quella qui in esame, non contraddicono la conclusione ora raggiunta ed anzi la confermano.
Il caso esaminato da Trib. Torino, 4 dicembre 2019, n. 5609 riguardava (non il ritardo di un volo interno, ma) la cancellazione del volo Barcellona – Torino del 20 marzo 2016. Il giudice ha affermato che <le conseguenze incompatibili con il volo de pagina 9 di 13 quo a causa dello sciopero dei controllori di volo francesi erano state ufficialmente segnalate all'appellante solo alle ore 17:53 del 20.3.2016, ossia meno di due ore prima della partenza programmata del volo FR9111 (previsto alle ore 19.45). Conseguentemente, in considerazione delle presumibili tempistiche tecniche necessarie per la predisposizione delle eventuali ri-protezioni da offrire ai passeggeri di tutti i voli coinvolti, le comunicazioni inviate alle appellate appaiono rispettose degli obblighi informativi previsti ed esigibili nel caso concreto, al di là del fatto che la situazione descritta nel NOTAM non avrebbe comunque consentito in quello stesso giorno un volo alternativo nella medesima tratta, atteso il blocco totale dello spazio aereo francese. Non solo, ma l'orario avanzato nella giornata in cui tale comunicazione era avvenuta, consente di ritenere senz'altro plausibile (in assenza di specifiche allegazioni contrarie), che anche al momento del ricevimento del NOTAM non vi sarebbe stata comunque la disponibilità di treni in partenza da Barcellona per Torino utilmente raggiungibili dall'aeroporto, né di altri mezzi alternativi idonei a consentire alle appellate un rientro a Torino nella stessa giornata o nelle prime ore di quella successiva. E' inoltre irragionevole ritenere che, con così poco preavviso, la compagnia aerea avrebbe potuto organizzare voli alternativi previa modifica della rotta ordinaria in modo da aggirare l'ampio spazio aereo francese che si frapponeva tra la Spagna e l'Italia. Le caratteristiche del caso in esame consentono di ritenere che non avrebbe potuto ragionevolmente adottare alcuna misura idonea ad CP_1 evitare le conseguenze della circostanza eccezionale integrata da tale sciopero, né peraltro le appellate le hanno sapute indicare in concreto>>.
Anche il caso esaminato da Trib. Venezia, sez. I, 17 febbraio 2021, n. 297 (l'appellata ha prodotto il testo tratto da una banca dati privata, in parte anonimizzato, privo di numero della sentenza: il provvedimento è stato consultato dallo scrivente con accesso alla banca dati merito BDR) si riferisce alla cancellazione di un volo internazionale con partenza dalla Spagna (Minorca) e arrivo in Italia (Venezia) a seguito dello sciopero dei controllori di volo francesi del 16 giugno 2018. Dal testo del documento non emerge il preavviso di cui la compagnia aerea (diversa da aveva potuto beneficiare (si legge però in sentenza: <la vicenda prende cp_1 origine dalla cancellazione del volo ezy3374 con tratta minorca (mah)-venezia marco polo (vce) 16 giugno 2018 dovuta allo sciopero dei controllori di francesi;
parte attrice in primo grado, riferiva che solo nell'imminenza dell'imbarco i passeggeri prendevano atto della volo, senza ricevere alcuna preventiva informazione, gli stessi venivano letteralmente abbandonati sino a tarda notte innanzi alla zona d'imbarco informazione sulle cause mancata partenza, né assistenza, bevande, cibo o altra forma ristoro, ma soprattutto rassicurazione effettive tempistiche decollo, tanto da essere costretti riprogrammare il viaggio per venezia ulteriore acquisto altro biglietto aereo, giungendo presso la destinazione finale oltre 14 ore ritardo rispetto quanto previsto originariamente>>) ma il giudice ha affermato che: <<[a] seguito dello sciopero la compagnia aerea si è poi correttamente comportata nei confronti degli appellati, provvedendo ad offrire, in ottemperanza alla pagina 10 di 13 normativa comunitaria, la scelta tra la riprotezione gratuita su altri voli disponibili o, in alternativa il rimborso del prezzo dei biglietti non fruiti;
in assenza di una scelta, E. provvedeva a rimborsare ai Sig.ri P. e G. il prezzo dei biglietti non fruiti, circostanza data per ammessa dagli stessi appellati fin dall'atto di citazione>>.
10.
Mentre i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria sono pacifici (v. anche, fra le tante, Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6446), la compagnia aerea non ha assolto l'onere di fornire una piena prova liberatoria sotto il duplice profilo evidenziato anche dalla costante giurisprudenza della CGUE: da un lato, l'esistenza e il nesso tra le circostanze eccezionali e il ritardo (o la cancellazione) del volo, e, dall'altro, l'inevitabilità del ritardo (o della cancellazione) anche nell'ipotesi di adozione di tutte le misure del caso (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, 10 febbraio 2023, n. 4261).
Anche a voler ammettere – come è ragionevole che sia - la non riferibilità dello sciopero dei controllori di volo francesi alla sfera di dominio di e CP_1
l'attraversamento dello spazio aereo francese ad opera del volo Barcellona - Bologna, la compagnia aerea non ha provato, ed invero neppure specificatamente allegato, di aver fatto tutto quanto ad essa possibile per evitare le ripercussioni di quello sciopero sul volo aereo interno Bologna – NI (che certamente non doveva sorvolare la Francia), riconoscendo anzi che tali ripercussioni si sono prodotte per una sua scelta organizzativa, la quale ha in sostanza interrotto il nesso causale tra sciopero e ritardo. In ogni caso, la compagnia aerea non ha neppure preso posizione, se non con generiche considerazioni circa la rigida fruibilità dei corridoi aerei e le questioni di sicurezza, sul tema della adozione di scelte alternative a fronte di un preavviso di sciopero di almeno due giorni prima dell'orario previsto per il decollo da Bologna.
L'art. 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 dispone:
<<[…]
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo>>.
Quello imposto al vettore aereo è un onere probatorio intenso, vuoi per l'elevato livello di protezione che il regolamento (CE) n. 261/2004 ha inteso garantire ai passeggeri, vuoi per la natura di eccezione alla regola propria dell'art. 5, paragrafo 3, che dunque va interpretato restrittivamente (cfr. altresì, fra la altre, Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, 11 giugno 2020, causa C-74/19, LE contro
). Controparte_7
pagina 11 di 13 Nel caso di specie, l'odierna appellata non ha assolto compiutamente tale onere e dunque non ha fornito la prova liberatoria volta a superare la presunzione di imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass., sez. III, ord. 23 gennaio 2018, n. 1584).
11.
La prova del ritardo prolungato è sufficiente ad ottenere la speciale tutela indennitaria (v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6446).
Ne consegue la condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato, oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 sino al saldo.
12.
Quanto al secondo profilo, avente ad oggetto una domanda risarcitoria, ogni questione va risolta in base agli ordinari principi in tema di responsabilità contrattuale (da inadempimento), non avendo la convenuta fornito una efficace prova liberatoria, ed essendo pacifico, e comunque provato in base alla documentazione prodotta e ad una valutazione logica dei fatti allegati anche alla luce del quod plerumque accidit, tanto più in assenza di una specifica e convincente contestazione (non è vero, come sostiene l'appellata, che il documento prodotto indica l'addebito quale “preventivo noleggio” e non penale), che il ritardo del volo aereo di oltre tre ore ha prodotto, nella serie causale, un corrispondente ritardo dell'appellante all'appuntamento con l'addetto alla consegna dell'autovettura e l'addebito di euro 99,06 (>) preautorizzato il 17 settembre ed eseguito il 19 settembre 2022 (data della riconsegna) per l'avvenuto ritiro del veicolo con targa GH777SP alle ore 01:50 del 17 settembre 2022 (doc. 2), evento questo tutt'altro che eccezionale e imprevedibile in relazione alle ipotesi di ritardo prolungato di volo aereo.
E' noto infatti che normalmente le società di noleggio auto consentono il ritito dell'autovettura, soprattutto in prossimità di scali aeroportuali, anche al di fuori del normale orario ma applicando costi aggiuntivi, come documentalmente provato nel caso di specie.
L'appellata richiama l'art. 1225 c.c., osserva che il pregiudizio imprevedibile non è risarcibile e che, diversamente, la controparte contrattuale in buona fede sarebbe esposta ad un onere eccessivo.
L'argomento non è convincente.
E' noto che assai frequentemente chi usufruisce di un trasporto aereo una volta sbarcato dall'aeromobile noleggia un'autovettura per recarsi alla destinazione finale: non è un caso che pressocché ogni aeroporto di non minuscole dimensioni ospita nelle vicinanze della zona degli arrivi un'area occupata dagli stand delle società di noleggio, in concorrenza tra di loro, con ampi parcheggi ove stazionano i veicoli da consegnare ai clienti. Tanto è vero che, come pure noto, sovente le compagnie aeree offrono, unitamente all'acquisto del biglietto aereo, la possibilità di noleggiare pagina 12 di 13 un'auto e prenotare una camera di albergo. Infine, l'onere a carico della compagnia è davvero modesto oltre che ampiamente prevedibile nel caso di ritardo prolungato di un volo con arrivo la sera.
L'appellato ha dunque diritto alla tutela riparatoria nella misura di euro 99,06 oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 sino al saldo.
13.
In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, l'appellata va condannata a pagare all'appellante la somma di euro 349,06 oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 al saldo.
14.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in grado d'appello, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- in riforma di Giudice di Pace di Bologna pubblicata il pubblicata il 24 gennaio 2024 con n. 174, condanna l'appellata a pagare all'appellante CP_1 [...] la somma di euro 349,06 oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 al Parte_1 saldo;
- condanna l'appellata a pagare all'appellante e CP_1 Parte_1 spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida quanto al giudizio di primo grado in euro 70,00 per esborsi ed euro 346,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, e quanto al giudizio di appello in euro 64,50 per esborsi ed euro 462,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 19 maggio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi del novellato art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel giudizio d'appello n. 3282/2024 R.G.
promosso da
(C.F. ), residente a [...](avv. Parte_1 C.F._1
; Parte_1
- APPELLANTE contro
(C.F. , già con sede a Dublino (Irlanda) (avv. CP_1 P.IVA_1 CP_2
Matteo Castioni del Foro di Verona);
- APPELLATA
* * *
Oggetto del processo: trasporto, reg. (CE) n. 261/2004, compensazione pecuniaria, spese processuali.
* * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in forza dei motivi esposti, riformare e/o annullare integralmente la sentenza n.174/2024 emessa il 24 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Trincanato, depositata in cancelleria il 24.01.2024 e, ad oggi, non notificata (doc. 2) e, sulla base delle domande e delle istanze anche istruttorie del concludente formulate anche in primo grado da intendersi integralmente come riproposte, così provvedere: In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi della sig.ra , residente a [...]
Bologna in Via Bellombra n. 14/2, sui seguenti capitoli: 1) Vero che Parte_1 ha acquistato (con prenotazione n.ro JK6M9R) il volo n. FR2009 da
[...] CP_1
Bologna a NI del 16 settembre 2022, con partenza prevista a Bologna per le ore pagina 1 di 13 20:50 e arrivo a destinazione alle ore 22:20 (si mostri al teste il doc. 1 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado); 2) Vero che una volta giunto a NI,
avrebbe ritirato un veicolo preso a noleggio con la compagnia Parte_1 già prenotato in precedenza. 3) Vero che per ragioni non comunicate ai Parte_2 passeggeri in occasione della partenza, il volo sopra citato dopo essere stato dato in ritardo nei pannelli luminosi dell'aeroporto di mezzora in mezzora, partiva ben oltre le 24:00 del medesimo giorno, giungendo, quindi, a NI con oltre 3 ore e mezza di ritardo e in piena notte. 4) Vero che a causa di tale ritardo l'autonoleggio addebitava allo scrivente la somma di Euro 99,00 a titolo di penale per ritardato ritiro del veicolo prenotato (oltre l'orario di chiusura), somma che venne pagata all'arrivo a NI con carta di credito (si mostrino al teste il doc. 2 e doc. 6 contenuti nel fascicolo di parte attrice di primo grado);
5) Vero che né all'aeroporto di Bologna né a quello di NI la compagnia convenuta non offriva alcuna assistenza a , e nessuno degli Parte_1 operatori era in grado di fornire una precisa spiegazione del continuo ritardo della partenza del volo CP_1
6) Vero che l'unica comunicazione ufficiale di sul ritardo del volo fu CP_1 ricevuta sullo smartphone dell'attore alle ore 23.17 del 16.09.22 (si mostri alle teste il doc.5 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado).
Nel merito:
Accertare, quali somme dovute all'appellante da parte dell'appellata per le ragioni di cui in narrativa, i seguenti importi:
Compensazione pecuniaria ex CE 261/2004 € 250,00 Spese vive sostenute (penale applicata dalla per il noleggio Parte_2 dell'autovettura) € 99,00
Totale € 349,00 per l'effetto, condannare la convenuta-appellata al pagamento a favore CP_1 dell'Avv. a titolo di risarcimento/indennizzo dei danni patiti, della Parte_1 somma di euro 349,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali dalla domanda al saldo;
o comunque, in denegata ipotesi non risultasse provato il danno supplementare subito dall'attore come descritto in narrativa, condannare la convenuta/appellata a pagare la somma di euro 250,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di legge l'Avv. dichiara che il Parte_1 valore della presente controversia è pari ad Euro 349,00 pertanto il C.U. dovuto e versato è di Euro 64,50».
Per l'appellata: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
pagina 2 di 13 Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 174/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di causa;
CP_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamati atti, documenti e verbali di causa, di primo e di secondo grado, noti alle parti, merita accoglimento l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna pubblicata il 24 gennaio 2024 con n. 174, appello (iscritto a ruolo il 4 marzo 2024) proposto dall'avv. con citazione notificata il 27 febbraio Parte_1
2024 a (costituitasi il 17 maggio 2024 con la richiesta di conferma della CP_1 sentenza impugnata), e ciò per le ragioni che seguono.
2. Nel giudizio davanti al Giudice di Pace l'avv. ha chiesto la Parte_1 condanna di al pagamento della complessiva somma di euro 349,00 CP_1
(euro 250,00 + euro 99,00) «oltre a interessi e rivalutazione, dalla esigibilità al saldo», invocando, da un lato, il ritardo prolungato del volo aereo superiore alle tre ore, di per sé rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 - 7, Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, e, dall'altro, la risarcibilità del danno ulteriore o supplementare a norma degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale del 28 maggio 1999) in relazione alla penale subita nel rapporto con la società del noleggio auto.
3.
In data 21 settembre 2022, dunque prima di instaurare il giudizio poi definito dalla sentenza qui impugnata, l'avv. odierno appellante, aveva Parte_1 inviato via PEC una richiesta stragiudiziale a CP_1
La compagnia aerea non aveva dato riscontro alla richiesta.
4.
Nel definire la causa n. 8256/2022 R.G. promossa dall'avv. la Parte_1 sentenza impugnata ha accertato come pacifico il ritardo prolungato del volo aereo FR 2009 del 16 settembre 2022 relativo alla tratta Bologna (BLQ) – NI TPS. Ha infatti osservato il primo giudice: «B) Nel merito, risulta incontestato che è intervenuto tra le parti un contratto di trasporto aereo, riferito al volo Bologna- NI del 16.09.2022 (volo FR2009) e che il volo è stato ritardato di oltre tre ore. pagina 3 di 13 Sulla causa di tale ritardo, è possibile dare per dimostrata la circostanza dello sciopero indetto dal personale di volo francese [rectius, controllori di volo, n.d.r.], sia sulla base dei documenti allegati dalla convenuta, sia sulla base delle informazioni facilmente reperibili dalle testate on-line», punto B, pag. 2»).
Il primo giudice ha però rigettato la domanda di compensazione pecuniaria (euro 250,00) di cui agli artt. 5 - 7, Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con riguardo all'ipotesi di ritardo prolungato del volo di almeno tre ore all'arrivo (v. Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, e Controparte_3
, e la giurisprudenza successiva;
v. altresì Corte di giustizia Controparte_4 dell'Unione europea, terza sezione, 25 gennaio 2024, C-474/22, Controparte_5
contro
; cfr. ora Cass., sez. un., 3 aprile 2025, n. 8802, relativa ad un Controparte_6 caso di volo interno).
Secondo il Giudice di Pace si era trattato di un ritardo inevitabile e non imputabile alla compagnia aerea perché causato dallo sciopero dei controllori di volo in Francia. Il primo giudice non ha motivato il rigetto, implicito, della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ulteriore e ha compensato le spese processuali «stante l'incertezza sulle circostanze fattuali».
5.
Salve le precisazioni di cui si dirà, non vi è contestazione sui fatti storici posti a fondamento della domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria così come illustrati dall'avv. nell'atto di citazione a Parte_1 comparire davanti al Giudice di pace.
Come pacifico in atti:
a) il 16 settembre 2022 l'odierno appellante, munito di regolare biglietto ed effettuato il check-in (v. la carta di imbarco, doc. 1), si era recato all'aerostazione di Bologna per imbarcarsi sul volo FR2009 diretto a NI con partenza prevista alle ore 20:50 (v. anche il doc. 1 prodotto dalla compagnia aerea convenuta);
b) secondo le previsioni del piano di volo, la partenza da Bologna era prevista alle ore 20:50 e l'arrivo a NI alle ore 22:50; c) il volo FR2009 è in realtà partito da Bologna ben oltre le ore 24:00 ed è arrivato a NI con un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario previsto: tali circostanze, mai contestate dalla compagnia aerea, sono state espressamente ritenute provate dalla sentenza di primo grado, la quale ha respinto le domande dell'attrice per aver ravvisato l'esimente della circostanza eccezionale.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si legge altresì che le ragioni del ritardo non erano state esplicitate in occasione della partenza e che all'aeroporto di Bologna la compagnia aerea non aveva fornito alcuna assistenza né dato spiegazioni su un così consistente ritardo e che la stessa cosa si era verificata all'aeroporto di pagina 4 di 13 NI;
che il ritardo nella partenza veniva comunicato di mezzora in mezzora sui pannelli luminosi dell'aeroporto di Bologna;
che la partenza, prevista per le ore 20:50, era avvenuta ben oltre la mezzanotte, e il ritardo all'arrivo era superiore alle tre ore e mezza;
che a causa di tale ritardo, l'attore, che aveva in precedenza noleggiato un veicolo con la compagnia si era visto addebitare una penale di euro Parte_2
99,00 per il ritardato rito, presso l'aeroporto trapanese, del veicolo prenotato (doc. 2).
6. Costituitasi davanti al Giudice di pace alla prima udienza 9 gennaio 2023, CP_1 aveva invocato, con riguardo alla sequenzialità dei voli, l'esimente di cui all'art. 5, par. 3, reg. (CE) n. 261/2004 letto in relazione alla fattispecie di ritardo prolungato del volo, affermando che il ritardo del volo FR2009 da Bologna a NI era conseguente allo sciopero dei controllori del traffico aereo francese, circostanza eccezionale estranea al controllo del vettore, in quanto quel volo avrebbe dovuto essere operato con lo stesso aeromobile (sigla 9H-VUA) in arrivo a Bologna da Barcellona (volo FR9368). In punto di fatto, nella comparsa di costituzione depositata all'udienza 9 gennaio 2023 (in alcuni passaggi della quale si legge, evidentemente per errore materiale, che il volo era stato cancellato, mentre invece era partito in ritardo) aveva CP_1 dedotto che:
«1. L'attore acquistava un biglietto aereo relativo alla tratta […] Bologna (BLQ) – NI (TPS) per il giorno 16 settembre 2022 (volo FR2009), cui il sistema informativo di attribuiva il codice di prenotazione JK6M9R (doc. 1). CP_1
2. Stipulando con la convenuta il summenzionato contratto di trasporto, i passeggeri [sic] si vincolavano al rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla compagnia aerea (doc. 2).
3. Il volo oggetto di causa avrebbe dovuto essere operato dall'aeromobile contraddistinto con la sigla 9H-VUA (doc. 3) e avrebbe dovuto operare nel settore precedente il volo FR9368 da Barcellona a Bologna (doc. 4), sorvolando necessariamente lo spazio aereo francese (docc. 5-6).
Purtroppo, riceveva comunicazione NOTAM [“NOtice To AirMen”, n.d.r.] CP_1 che per il giorno 16 settembre 2022 (e fino alle 4.00 del 17 giugno 2022) era stato proclamato uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori del traffico aereo francese (doc. 7).
5. Eurocontrol in data 14 settembre 2022 comunicava ai vettori lo sciopero e la drastica riduzione della capacità ACT sullo spazio aereo interessato (doc. 8).
6. Il suddetto sciopero provocava considerevoli disagi, non solo con riferimento ai voli coinvolti in partenza o in arrivo sul territorio francese, ma altresì con riferimento ai voli che effettuavano rotte nella fascia dello spazio aereo di competenza dei controllori del traffico aereo francese.
7. Anche la stampa riportava le notizie dello sciopero e dei gravi disagi al regolare traffico aereo (doc. 9). pagina 5 di 13 8. con tutte le risorse materiali e personali, riusciva comunque ad operare CP_1 il volo FR9368, seppure con ritardo che provocava il conseguente ritardo del volo oggetto di causa, immediatamente successivo.
9. informava i propri passeggeri della cancellazione [rectius, del ritardo, CP_1
n.d.r.] del volo anche a mezzo email e sms ai recapiti forniti da parte attrice al momento della prenotazione (doc. 10), indicando altresì le ragioni della cancellazione. 10. altresì, si attivava immediatamente per contenere al minimo i disagi CP_1 cui sarebbero andati incontro i passeggeri e per fornire loro l'assistenza prevista dal Regolamento UE n. 261/04, anche a mezzo della società di handling presente sullo scalo che provvedeva ad esporre al gate l'informativa di cui all'art. 14.1 del Reg. 261/2004 e distribuire l'informativa di cui all'art. 14.2. 11. Nonostante il perfetto adempimento di tutti gli obblighi su di essa gravanti e l'evidente eccezionalità dell'evento che causava il ritardo, riceveva la notifica CP_1 dell'odierna citazione, per mezzo della quale parte attrice avanza pretese prive di ogni fondamento fattuale oltre che giuridico».
7.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e senza aver chiesto chiarimenti ai difensori, il Giudice di Pace nella sentenza n. 174/2024:
a) aveva dichiarato come incontestato il ritardo superiore alle tre ore;
b) aveva ritenuto provato lo sciopero dei controllori di volo francesi;
c) aveva richiamato, in termini generali, la disciplina applicabile e la giurisprudenza in materia;
d) aveva considerato lo sciopero dei controllori di volo francesi quale causa del ritardo del volo Bologna – NI e circostanza eccezionale:
«- Nel caso di specie, deve rilevarsi che era stato proclamato uno sciopero dei controllori di volo francesi, di cui non poteva non tenere conto, visto che la CP_1
Francia era lo spazio aereo da attraversare per raggiungere Bologna da parte dell'aeromobile deputato in via sequenziale ad operare il volo in oggetto.
- Né si poteva pretendere da una riprogrammazione della rotta aerea , a CP_1 causa delle già intervenuta programmazioni dei voli e degli slot assegnati dalle autorità di controllo, o la ricerca di un altro aeromobile tenuto conto della necessaria sequenzialità dei voli riferiti a tale aeromobile, e della oggettiva difficoltà per di CP_1 determinarsi diversamente , stante l'impossibilità di adottare misure alternative, che risultano inesigibili e sproporzionate , secondo un canone di ragionevolezza e buona fede
(cfr. Tribunale di NI sent. N. 912/2018).
- Secondo il considerando 14 del Regolamento CE n. 261/2004, rientrano, inoltre, tra le circostanze eccezionali gli scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.
pagina 6 di 13 - Lo sciopero in oggetto, quindi, non collegato alla attività o alle scelte aziendali di ma anzi da essa stessa subito, in quanto riferito ad un soggetto terzo, estraneo CP_1 all'esercizio di impresa della convenuta, può considerarsi certamente rientrare tra quelle condizioni imprevedibili ed inevitabili, quali “circostanze eccezionali” di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento sopra citato, che esimono dal necessitato ritardo CP_1 del volo in oggetto.
- Si osserva che in ipotesi di fatto del terzo rappresentato, a titolo di esempio, dalla insorgenza di problematiche relative alla gestione del traffico aereo aeroportuale ovvero dai ritardi nella manutenzione dell'aeromobile affidata ad una impresa preposta, il vettore, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare comunque la imprevedibilità dell'evento oltre che la impossibilità di evitarne le conseguenze dannose.
In buona sostanza, le ipotesi riconducibili a detta categoria possono essere molteplici potendosi ricomprendere tutti quei fatti in cui l'esercizio dell'attività del vettore è impedita da azioni od omissioni di soggetti terzi dai quali quella attività dipende, come nel caso della chiusura dello scalo aereoportuale , sempreché essa non fosse prevedibile al momento della conclusione del contratto di trasporto (vedi CGCE 22/12/08, C- 549/08 alla luce del n 14 del Considerando Regolamento CE 261/2004).
Se ne deduce che, tenuto presente il legittimo diritto di sciopero di cui all'art. 40
Cost., non pare potersi imputare a un comportamento responsabile delle CP_1 conseguenze negative sulle limitazioni dei voli e, quindi, il ritardo del volo oggetto di causa , causato da uno sciopero, che , per le modalità con cui si è svolto , può ritenersi quale circostanza eccezionale , al di fuori del controllo di con conseguente CP_1 rigetto della domanda attorea»;
e) aveva respinto la domanda compensando le spese «stante l'incertezza sulle circostanze fattuali».
8.
L'appellante deduce, da un lato, la scorretta applicazione della disciplina di cui al reg. (CE) n. 261/2004 in tema di compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di volo aereo (primo motivo: si rimanda alle pagine 5 – 12 dell'atto di appello) e, dall'altro, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria relativa alla penale pagata alla società di noleggio dell'autovettura ( per il ritardo nella presa Parte_2 in consegna del veicolo (secondo motivo: si rimanda alle pagine 13 - 14 dell'atto di appello).
In ordine ai fatti di causa, l'appellante ha dedotto che: a) pur essendo a conoscenza della proclamazione dello sciopero dei controllori almeno dal 14 settembre 2022 e pur essendo dunque in grado da almeno due giorni di riprogrammare i voli e le tratte aeree, poiché il volo Bologna – NI era previsto che fosse operato con un aeromobile proveniente da Barcellona a Bologna (v. in particolare le pagine 6 – 7 dell'atto di appello), non aveva adottato ogni CP_1 ragionevole misura né aveva dato tempestiva informazione ai passeggeri delle asserite (ma contestate dall'appellante) ripercussioni di quello sciopero sul volo interno:
pagina 7 di 13 << L'odierno appellante ha acquistato (con prenotazione JK6M9R) il volo n. CP_1
FR2009 con partenza prevista il giorno 16 settembre 2022 da Bologna alle ore 20:50 e a arrivo, con destinazione NI, alle ore 22:20. Circa diciannove ore prima della partenza, ossia alle ore 00:50 del 16/09/2022, l'appellante riceveva dalla convenuta una mail che confermava proprio l'orario di partenza originariamente previsto (doc. 4 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado).
Una volta giunto in aeroporto a Bologna, comunicava che il volo avrebbe CP_1 subito un leggero ritardo, pari a circa mezz'ora. E da qui il susseguente calvario.
Alle ore 23:17 del 16/09/2022 l'odierno appellante ed il resto dei passeggeri erano ancora bloccati nell'aeroporto di partenza (quindi ben oltre due ore e mezza dopo l'orario previsto, h. 20:50, di partenza dell'aereo): e solo in questo momento, e per la prima volta, riceveva comunicazione da parte convenuta in cui si leggeva : “Gentile ci scusiamo per il ritardo del tuo volo FR 2009 da Bologna a NI Parte_1 del 16.09.22. Stiamo ancora verificando quali siano state le cause di tale disguido” (doc. 5 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado). Sul tabellone luminoso dell'aeroporto la partenza del volo veniva rinviata circa ogni 40 minuti.
Alla fine, dopo circa tre ore e mezza di ritardo il volo partiva da Bologna e giungeva a NI in tardissima notte. Preme fin da subito evidenziare come durante queste 3 ore e mezza di ritardo, la non garantiva alcuna forma di assistenza ai CP_1 passeggeri, non forniva informazioni circa le ragioni dello stesso ritardo aereo, anche in considerazione del non eccessivo traffico di passeggeri posto che eravamo fuori dal periodo della affollata stagione estiva (siamo nella terza settimana di settembre 2022)>>.
b) il primo giudice aveva omesso di esaminare la domanda risarcitoria concernente l'addebito della penale per la tardiva presa in consegna dell'autovettura data a noleggio da Parte_2
<< Una volta giunto a NI, l'odierno appellante avrebbe dovuto usufruire di un veicolo preso a noleggio con la compagnia già prenotato in precedenza. A Parte_2 causa del forte ritardo imputabile alla compagnia convenuta, l'odierno appellante dovette dapprima preoccuparsi di preavvertire (con diverse telefonate) la società di noleggio dei vari spostamenti di orari di arrivo del volo, visto il continuo cambio di orario del volo che si leggeva sul tabellone luminoso dell'aeroporto (cambio orario ogni circa ogni 40 minuti). La Compagnia di noleggio dovette prolungare quindi la presenza dell'addetto alla ricezione clienti fino a tarda notte, ma per tale servizio addebitava la somma di euro 99,00, a titolo di penale per il ritardato ritiro del veicolo prenotato (doc. 2 contenuto nel fascicolo di parte attrice di primo grado)>>;
c) inutile era stata la richiesta di compensazione stragiudiziale:
A detta dell'appellante, non è provato che il volo da Barcellona a Bologna dovesse attraversare lo spazio aereo francese.
9.
Come già osservato, è pacifico, ed è stato accertato dal primo giudice con sentenza di cui la compagnia appellata chiede la conferma, che il volo di cui si discute (Bologna - NI) ha avuto un ritardo superiore alle tre ore.
L'unica questione controversa, con riguardo alla domanda volta ad ottenere la compensazione pecuniaria, riguarda la sussistenza o meno dell'esimente invocata dalla compagnia aera.
Anche a voler ritenere per assodato che l'aeromobile utilizzato da per il CP_1 volo Bologna – NI abbia attraversato, provenendo da Barcellona a Bologna, lo spazio aereo francese (il doc. 5 prodotto da riguarda la rotta Siviglia – CP_1
Bologna), l'esimente invocata non sussiste. E' vero che lo sciopero dei controllori aerei francesi è fatto non imputabile a
CP_1
E' altresì vero però che tale sciopero era ufficialmente noto alla compagnia area almeno due giorni prima della partenza del volo interno per cui è causa (e forse di più, dovendo tali agitazioni sindacali rispettare un termine di preavviso) e che ciononostante che nessuna tempestiva notizia di quello sciopero aveva dato CP_1 ai passeggeri, non ha modificato l'originario piano, in base al quale il volo da Bologna a NI sarebbe stato operato con un aeromobile proveniente da Barcellona, così accettando il rischio di un (inevitabile, secondo la stessa compagnia) ritardo conseguente al sorvolo dello spazio aereo francese e addossando tale rischio sui clienti, per ragioni attinenti alla propria organizzazione. ha prodotto come doc. 7 l'avviso NOTAM del 14 settembre 2024, che in CP_1 calce riporta la dicitura <pdf generated by federal notam systems on: 2022-09-14 11:33:27 utc>> (11:33:27 UTC corrisponde alle 13:33:27 ora italiana).
La notizia dello sciopero non è stata data ai passeggeri del volo de quo il 14 settembre né il 15 settembre 2024. L'appellata precisa di aver informato i passeggeri del ritardo della partenza del volo Bologna - NI non appena avuto notizia della modifica degli slot relativi al volo Barcellona – Bologna.
I precedenti di merito richiamati dall'appellata, anche in considerazione delle notevoli differenze concernenti le fattispecie concrete rispetto a quella qui in esame, non contraddicono la conclusione ora raggiunta ed anzi la confermano.
Il caso esaminato da Trib. Torino, 4 dicembre 2019, n. 5609 riguardava (non il ritardo di un volo interno, ma) la cancellazione del volo Barcellona – Torino del 20 marzo 2016. Il giudice ha affermato che <le conseguenze incompatibili con il volo de pagina 9 di 13 quo a causa dello sciopero dei controllori di volo francesi erano state ufficialmente segnalate all'appellante solo alle ore 17:53 del 20.3.2016, ossia meno di due ore prima della partenza programmata del volo FR9111 (previsto alle ore 19.45). Conseguentemente, in considerazione delle presumibili tempistiche tecniche necessarie per la predisposizione delle eventuali ri-protezioni da offrire ai passeggeri di tutti i voli coinvolti, le comunicazioni inviate alle appellate appaiono rispettose degli obblighi informativi previsti ed esigibili nel caso concreto, al di là del fatto che la situazione descritta nel NOTAM non avrebbe comunque consentito in quello stesso giorno un volo alternativo nella medesima tratta, atteso il blocco totale dello spazio aereo francese. Non solo, ma l'orario avanzato nella giornata in cui tale comunicazione era avvenuta, consente di ritenere senz'altro plausibile (in assenza di specifiche allegazioni contrarie), che anche al momento del ricevimento del NOTAM non vi sarebbe stata comunque la disponibilità di treni in partenza da Barcellona per Torino utilmente raggiungibili dall'aeroporto, né di altri mezzi alternativi idonei a consentire alle appellate un rientro a Torino nella stessa giornata o nelle prime ore di quella successiva. E' inoltre irragionevole ritenere che, con così poco preavviso, la compagnia aerea avrebbe potuto organizzare voli alternativi previa modifica della rotta ordinaria in modo da aggirare l'ampio spazio aereo francese che si frapponeva tra la Spagna e l'Italia. Le caratteristiche del caso in esame consentono di ritenere che non avrebbe potuto ragionevolmente adottare alcuna misura idonea ad CP_1 evitare le conseguenze della circostanza eccezionale integrata da tale sciopero, né peraltro le appellate le hanno sapute indicare in concreto>>.
Anche il caso esaminato da Trib. Venezia, sez. I, 17 febbraio 2021, n. 297 (l'appellata ha prodotto il testo tratto da una banca dati privata, in parte anonimizzato, privo di numero della sentenza: il provvedimento è stato consultato dallo scrivente con accesso alla banca dati merito BDR) si riferisce alla cancellazione di un volo internazionale con partenza dalla Spagna (Minorca) e arrivo in Italia (Venezia) a seguito dello sciopero dei controllori di volo francesi del 16 giugno 2018. Dal testo del documento non emerge il preavviso di cui la compagnia aerea (diversa da aveva potuto beneficiare (si legge però in sentenza: <la vicenda prende cp_1 origine dalla cancellazione del volo ezy3374 con tratta minorca (mah)-venezia marco polo (vce) 16 giugno 2018 dovuta allo sciopero dei controllori di francesi;
parte attrice in primo grado, riferiva che solo nell'imminenza dell'imbarco i passeggeri prendevano atto della volo, senza ricevere alcuna preventiva informazione, gli stessi venivano letteralmente abbandonati sino a tarda notte innanzi alla zona d'imbarco informazione sulle cause mancata partenza, né assistenza, bevande, cibo o altra forma ristoro, ma soprattutto rassicurazione effettive tempistiche decollo, tanto da essere costretti riprogrammare il viaggio per venezia ulteriore acquisto altro biglietto aereo, giungendo presso la destinazione finale oltre 14 ore ritardo rispetto quanto previsto originariamente>>) ma il giudice ha affermato che: <<[a] seguito dello sciopero la compagnia aerea si è poi correttamente comportata nei confronti degli appellati, provvedendo ad offrire, in ottemperanza alla pagina 10 di 13 normativa comunitaria, la scelta tra la riprotezione gratuita su altri voli disponibili o, in alternativa il rimborso del prezzo dei biglietti non fruiti;
in assenza di una scelta, E. provvedeva a rimborsare ai Sig.ri P. e G. il prezzo dei biglietti non fruiti, circostanza data per ammessa dagli stessi appellati fin dall'atto di citazione>>.
10.
Mentre i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria sono pacifici (v. anche, fra le tante, Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6446), la compagnia aerea non ha assolto l'onere di fornire una piena prova liberatoria sotto il duplice profilo evidenziato anche dalla costante giurisprudenza della CGUE: da un lato, l'esistenza e il nesso tra le circostanze eccezionali e il ritardo (o la cancellazione) del volo, e, dall'altro, l'inevitabilità del ritardo (o della cancellazione) anche nell'ipotesi di adozione di tutte le misure del caso (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, 10 febbraio 2023, n. 4261).
Anche a voler ammettere – come è ragionevole che sia - la non riferibilità dello sciopero dei controllori di volo francesi alla sfera di dominio di e CP_1
l'attraversamento dello spazio aereo francese ad opera del volo Barcellona - Bologna, la compagnia aerea non ha provato, ed invero neppure specificatamente allegato, di aver fatto tutto quanto ad essa possibile per evitare le ripercussioni di quello sciopero sul volo aereo interno Bologna – NI (che certamente non doveva sorvolare la Francia), riconoscendo anzi che tali ripercussioni si sono prodotte per una sua scelta organizzativa, la quale ha in sostanza interrotto il nesso causale tra sciopero e ritardo. In ogni caso, la compagnia aerea non ha neppure preso posizione, se non con generiche considerazioni circa la rigida fruibilità dei corridoi aerei e le questioni di sicurezza, sul tema della adozione di scelte alternative a fronte di un preavviso di sciopero di almeno due giorni prima dell'orario previsto per il decollo da Bologna.
L'art. 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 dispone:
<<[…]
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo>>.
Quello imposto al vettore aereo è un onere probatorio intenso, vuoi per l'elevato livello di protezione che il regolamento (CE) n. 261/2004 ha inteso garantire ai passeggeri, vuoi per la natura di eccezione alla regola propria dell'art. 5, paragrafo 3, che dunque va interpretato restrittivamente (cfr. altresì, fra la altre, Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, 11 giugno 2020, causa C-74/19, LE contro
). Controparte_7
pagina 11 di 13 Nel caso di specie, l'odierna appellata non ha assolto compiutamente tale onere e dunque non ha fornito la prova liberatoria volta a superare la presunzione di imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass., sez. III, ord. 23 gennaio 2018, n. 1584).
11.
La prova del ritardo prolungato è sufficiente ad ottenere la speciale tutela indennitaria (v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6446).
Ne consegue la condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato, oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 sino al saldo.
12.
Quanto al secondo profilo, avente ad oggetto una domanda risarcitoria, ogni questione va risolta in base agli ordinari principi in tema di responsabilità contrattuale (da inadempimento), non avendo la convenuta fornito una efficace prova liberatoria, ed essendo pacifico, e comunque provato in base alla documentazione prodotta e ad una valutazione logica dei fatti allegati anche alla luce del quod plerumque accidit, tanto più in assenza di una specifica e convincente contestazione (non è vero, come sostiene l'appellata, che il documento prodotto indica l'addebito quale “preventivo noleggio” e non penale), che il ritardo del volo aereo di oltre tre ore ha prodotto, nella serie causale, un corrispondente ritardo dell'appellante all'appuntamento con l'addetto alla consegna dell'autovettura e l'addebito di euro 99,06 (
E' noto infatti che normalmente le società di noleggio auto consentono il ritito dell'autovettura, soprattutto in prossimità di scali aeroportuali, anche al di fuori del normale orario ma applicando costi aggiuntivi, come documentalmente provato nel caso di specie.
L'appellata richiama l'art. 1225 c.c., osserva che il pregiudizio imprevedibile non è risarcibile e che, diversamente, la controparte contrattuale in buona fede sarebbe esposta ad un onere eccessivo.
L'argomento non è convincente.
E' noto che assai frequentemente chi usufruisce di un trasporto aereo una volta sbarcato dall'aeromobile noleggia un'autovettura per recarsi alla destinazione finale: non è un caso che pressocché ogni aeroporto di non minuscole dimensioni ospita nelle vicinanze della zona degli arrivi un'area occupata dagli stand delle società di noleggio, in concorrenza tra di loro, con ampi parcheggi ove stazionano i veicoli da consegnare ai clienti. Tanto è vero che, come pure noto, sovente le compagnie aeree offrono, unitamente all'acquisto del biglietto aereo, la possibilità di noleggiare pagina 12 di 13 un'auto e prenotare una camera di albergo. Infine, l'onere a carico della compagnia è davvero modesto oltre che ampiamente prevedibile nel caso di ritardo prolungato di un volo con arrivo la sera.
L'appellato ha dunque diritto alla tutela riparatoria nella misura di euro 99,06 oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 sino al saldo.
13.
In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, l'appellata va condannata a pagare all'appellante la somma di euro 349,06 oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 al saldo.
14.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in grado d'appello, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- in riforma di Giudice di Pace di Bologna pubblicata il pubblicata il 24 gennaio 2024 con n. 174, condanna l'appellata a pagare all'appellante CP_1 [...] la somma di euro 349,06 oltre interessi legali dal 21 settembre 2022 al Parte_1 saldo;
- condanna l'appellata a pagare all'appellante e CP_1 Parte_1 spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida quanto al giudizio di primo grado in euro 70,00 per esborsi ed euro 346,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, e quanto al giudizio di appello in euro 64,50 per esborsi ed euro 462,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 19 maggio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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