Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2020, proposto da
Società FA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Carcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Ferraro e Sonia Fantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Mugnaini e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (RP), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina del Comune di Carrara, Settore Servizi Ambientali/Marmo, n. 823 del 21.02.2020, notificata il 24.02.2020, avente ad oggetto: “Diniego all'autorizzazione per il progetto di coltivazione della cava n.87 “Galleria FA” – Ditta FA SPA”, e del verbale della Conferenza di Servizi del 23.12.2019, ivi richiamato quale parte integrante e sostanziale;
- degli atti presupposti, collegati e connessi, tra i quali i verbali della Commissione Regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive delle sedute del 20.12.2019 e del 10.02.2020, quest'ultimo recepito dal parere del RUR della Regione Toscana 17.02.2020;
- di ogni atto a questi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. EA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La ricorrente società FA s.p.a. (di seguito solo “FA”) si duole della determina del Comune di Carrara, Settore Servizi Ambientali/Marmo n. 823 del 21.02.2020 (doc.1 ricorrente), di diniego all’autorizzazione per il progetto di coltivazione della cava n. 87 “Galleria FA” e degli atti presupposti, tra cui il parere negativo di cui al verbale della Commissione Regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive della seduta del 20.12.2019 (doc.3 ricorrente), recepito nel verbale della Conferenza di Servizi del 23.12.2019 e confermato nel verbale della medesima Commissione del 10.02.2020.
2) Si sono costituiti in giudizio la Regione e il Comune.
3) Parte ricorrente, con memoria del 15 ottobre 2025, ha ribadito il suo interesse alla decisione, all’uopo deducendo che lo stesso progetto per cui è causa sarebbe stato successivamente approvato (dopo l’introduzione del PABE comunale) senza che nessuna delle Amministrazioni interessate abbia condiviso il parere negativo della Commissione Regionale del 20.12.2019 (sul quale si concentra la presente controversia).
4) Al riguardo, sia la Regione che il Comune, entrambi con memorie difensive del 17 ottobre 2025, hanno contestato che il nuovo progetto fosse uguale a quello per cui è causa, anche alla luce del fatto che quello assentito recepisce le indicazioni del sopravvenuto PABE comunale.
5) Depositati gli ulteriori scritti difensivi, all’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Dagli atti di causa risulta quanto segue:
- a) la ricorrente FA espone di essere concessionaria dei diritti di concessione su agri marmiferi comunali del Comune di Carrara, al 100% per alcuni mappali e in comunione (per 2/3) con la società TO CA FA s.r.l (di seguito solo “TO”) per altri;
- b) tra le due società vige un accordo di lavorazione, perché le attività delle due società sono contigue e si pongono problemi di sicurezza vista l’esiguità degli spazi;
- c) con riferimento all’escavazione della cava in galleria n. 87, denominata “Galleria FA” (e corrispondente in Catasto al mappale 57, foglio n. 35, per il quale FA è titolare al 100% dei diritti di concessione), la ricorrente è stata autorizzata con determina dirigenziale del Comune di Carrara n. 207 del 10.12.2014 (doc. 5 ricorrente), successivamente prorogata con determina dirigenziale n. 18 del 06.03.2017 (doc. 6 ricorrente);
- d) nella cit. determina n. 207/2014, la FA veniva autorizzata alla coltivazione della cava n. 87, come da progetto consegnato unitamente alla ditta TO, esercente la cava n. 85, dal cui sotterraneo esistente si dipartirà il tracciamento iniziale;
- e) nella suddetta determina si specificava che lo scavo era autorizzato a partire dalla quota convenzionale di 696 m s.l.m. a scendere, per una superficie complessiva di circa 14.520 mq;
- f) in proposito, la Regione, con memoria difensiva del 17 ottobre 2025, ha precisato che, secondo quanto disposto dal Piano Paesaggistico approvato con delibera C.R.T. n. 37/2015 (di seguito solo “PPR-PIT”, v. docc. 1, 2 e 3 Regione) e, in particolare, dall’Allegato 5 dello stesso PPR-PIT (doc. 4 Regione), la cava è ricompresa nella Scheda di Bacino n. 15 (doc. 5);
- g) il comma 10 dell’Allegato 5 al PPR-PIT (doc. 4 Regione) prevede che “ Sino alla approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi e comunque entro un termine di tre anni sono consentiti, previa positiva valutazione paesaggistica regionale, gli ampliamenti delle attività estrattive all’interno del perimetro autorizzato non superiori al 30% del volume consentito dalla autorizzazione vigente alla data di approvazione del presente piano e a condizione che: a) l’autorizzazione sia soggetta a scadenza entro tre anni dalla entrata in vigore del presente piano; b) sia stato esaurito il quantitativo assentito. Previa positiva valutazione paesaggistica regionale è altresì consentita la riattivazione di cave ai sensi del comma 1 dell’art. 17 della Disciplina del Piano, nonché i rinnovi come disciplinato dalla legge regionale in materia di attività estrattive per volumi non superiori al 30% di quanto consentito nell’ultima autorizzazione. Gli ampliamenti di cui al presente comma sono concessi una sola volta. Per questi interventi è consentito il deposito provvisorio alle condizioni di cui al comma 6 ”;
- h) il Piano Attuativo di Bacino Estrattivo (PABE) di cui agli artt. 113 e 114 della L.R.T. 65/2014, relativo ai bacini estrattivi di Carrara e di Massa ricompresi nella Scheda 15 del PPR-PIT (doc. 5 Regione), è stato adottato con delibera del Consiglio comunale di Carrara n. 55 dell’11.06.2019 (doc. 6 Regione) e approvato con delibera del Consiglio comunale di Carrara n. 71 del 03.11.2020 (doc. 7, con annesse NTA e Scheda di inquadramento della Galleria n. 87 – docc. 8 e 9 Regione);
- i) in vista della scadenza della precedente autorizzazione fissata al 28.02.2019 (in conseguenza della cit. proroga di cui alla determina comunale n. 18/2017) e alla luce della disciplina transitoria del PPR-PIT contenuta al comma 10 dell’Allegato 5, in data 27.02.2019, quindi prima dell’approvazione del PABE comunale (avvenuta con delibera comunale n. 71 del 3 novembre 2020), FA presentava al Comune di Carrara un nuovo progetto di coltivazione della cava, nei limiti del 30% dei volumi precedentemente autorizzati, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, presentando i relativi elaborati di progetto (docc. 10-16 Regione);
- j) in seguito alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con determina dirigenziale del Comune di Carrara n. 1241 del 16.07.2019, il progetto presentato veniva escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni;
- k) nell’ambito della Conferenza di Servizi, la Commissione Regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con verbale della seduta del 20.12.2019 esprimeva parere sfavorevole (doc.3 ricorrente);
- l) a seguito del parere sfavorevole della Commissione Regionale, la Conferenza dei Servizi del 23.12.2019 (doc.2 ricorrente), premettendo che il parere della Commissione era “ sfavorevole e ... vincolante ai sensi dell’art. 17 comma 1 della disciplina del PIT ” (v. Disciplina di piano in doc. 2 Regione), ha deciso di “ concludere i lavori di conferenza di servizi con espressione di parere negativo ”;
- m) veniva quindi comunicato alla società ricorrente il preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. 241/90 (doc.14 ricorrente), la quale, nel termine assegnato, presentava memoria di osservazioni (doc.15 ricorrente);
- n) la Commissione Regionale riteneva di non accogliere le osservazioni, come risulta dal verbale del 10.02.2020 (doc.4 ricorrente);
- o) a sua volta, il Comune di Carrara, nel prendere atto della conferma del parere negativo di cui al verbale della Commissione Regionale del 10.02.2020, ha fatto proprie le conclusioni della Conferenza di Servizi del 23.12.2019 - nella quale si prendeva atto del parere negativo, ritenuto vincolante, già espresso dalla Commissione Regionale del 20.12.2019 - e ha respinto la domanda di autorizzazione estrattiva con la determina comunale n. 823/2020 (doc.1 ricorrente), oggetto del gravame in esame.
7) Il parere della Commissione Regionale di cui al verbale del 20 dicembre 2019 (confermato nel successivo verbale del 10 febbraio 2020) recita come segue (v. doc. 3 ricorrente):
“ 1) … Con le integrazioni dicembre 2019, si è chiarito che le quote sono state modificate a seguito di una prescrizione delle ASL e che planimetrie di riferimento sono le Tavole 4bis e 5bis, per cui i volumi che sono richiesti non sono più 6.000 ma 4.100.
2) Definizione della stima delle volumetrie dei derivati di taglio e cronoprogramma che stabilisca tempi certi dell’allontanamento e dell’ubicazione dei depositi temporanei. Le volumetrie dei materiali detritici sono specificate nelle rispettive relazioni. Nella “Relazione di gestione derivati da taglio” viene fornita una indicazione in merito alle modalità di asportazione del materiale, “su una base ideale di circa 250 giorni effettivi si ritiene che con una media di ca. 2-3 viaggi giornalieri si possa annualmente asportare tutto il materiale detritico prodotto”. Con riferimento alle modalità con cui è previsto lo stoccaggio temporaneo, vale a dire utilizzando le aree di una vicina cava, si rileva l’assenza di un piano di gestione dei rifiuti di estrazione coordinato. In ogni caso, anche a seguito delle integrazioni dicembre 2019, non è possibile valutare l’impatto paesaggistico della gestione dei derivati di taglio in quanto rimandare alla gestione di un cumulo della cava n. 92, non consente di valutare l’effetto paesaggistico quale sommatoria dei cumuli che si verranno a determinare con il progetto relativo alla cava in esame. Non si descrive in alcun modo come saranno realizzati i cumuli, come sarà la distribuzione areale, le altezze degli stessi, come saranno gestite le acque meteoriche in tale area mancando di fatto gli elementi basilari per valutare l’impatto di tale deposito nel paesaggio locale.
3) Le tavole presentate in prima istanza riportavano come unica indicazione la cava n. 85 “FA A” mentre il progetto presentato, seppure preveda attività in coordinamento con la suddetta cava, riguarda la cava n. 87 “Galleria FA”. La Commissione richiedeva come integrazione che le tavole riportassero l’esatta ubicazione areale della cava in esame, con predisposizione di una planimetria che riporti anche la morfologia dei luoghi oltre che il tracciato delle gallerie di progetto e dove sia chiaramente indicata l’ubicazione degli ingressi in galleria, non facilmente individuabili nelle tavole allestite. Nelle “Integrazioni Ottobre 2019”, nella “Tav. 4Bis – Planimetria di progetto”, sono rappresentate delle aree descritte come “Aree in disponibilità Società FA S.p.A. lavorate per coordinamento dalla TO CA FA s.r.l., e non è indicata la morfologia dei luoghi per cui non è valutabile in sezione il franco con la superficie. Del resto nelle 2 sezioni di progetto predisposte non è evidenziata l’interazione con gli elementi circostanti tra cui la ferrovia marmifera. Si segnala che la galleria marmifera Ravaccione-FA è normata secondo gli artt. 5 p.to b4) e 7 p.to b4) del PABE adottato, in quanto elemento di valore paesaggistico da preservare e dalle integrazioni presentate emerge che il tracciato è utilizzato per accedere in sotterraneo allo scavo. Tali elementi geometrici sono ritenuti necessari per valutare chiaramente che non vi siano interazioni o potenziali effetti tra le gallerie di avanzamento e la galleria storica tutelata oppure che le stesse gallerie abbiano gli spessori necessari con la superficie morfologica a giorno per scongiurare effetti di collasso o fenomeni di subsidenza.
4) Nella Relazione Tecnica si descrive lo “Stato Attuale” in modo non chiaro, riportando delle quote nel testo che non corrispondono a quelle presenti nella Tavola 4, per cui se ne richiede una verifica. La richiesta nasceva dalla poca chiarezza nel descrivere lo stato attuale riportato nella “Relazione Tecnica”, rispetto alle quote della Tav. 4 di progetto, che riporta in cartografia delle quote con il colore “neretto” che dovrebbero rappresentare lo “stato attuale”. Ad ogni modo lo specchietto di sintesi delle quote di coltivazione riferimento ad alcuni Livelli che non trovano corrispondenza nella cartografia della stessa Tavola (es. L-2 in Legenda 423.5 m – in carta 424.5 m; L1, L2, L0, L-1 ed L-4 sono riportati in Legenda ma non sono presenti in carta). Nelle integrazioni di dicembre 2019 si continua a riportare la tabella dei livelli riferiti alla Tavola di progetto 4 che dovrebbe essere sorpassata dalla tavola 4bis.
5) Nella Relazione di “Valutazione paesaggistica” si afferma che “il piano di coltivazione in valutazione non ha incidenze significative per quanto riguarda gli aspetti del paesaggio”. Una tale affermazione va supportata e motivata da uno studio di dettaglio relativo alla reale incidenza delle “opere”, ricordando che l’impatto sul paesaggio non è solo un impatto visivo ma deve essere messo in relazione con le invarianti strutturali che definiscono il paesaggio (punto d) dell’Allegato 4 del PIT/PPR. Per tale aspetto, si richiama la “Relazione Geologica, Geomofologica, Idrogeologica di supporto al piano di coltivazione della cava “Galleria FA n° 87” le cui conclusioni non appaino rispondere a quanto richiesto: il fatto che la cava sia in sotterraneo e che sono previste “volumetrie ridotte” non significa che non abbia un impatto paesaggistico. La coltivazione di una cava, per natura, comporta una modifica permanente ed irreversibile della prima invariante strutturale del PIT/PPR e devono essere indagate nel dettaglio le modifiche indotte.
6) La proposta di risistemazione e riqualificazione paesaggistica deve essere in linea rispetto ai punti e) ed f) dell’Allegato 4 del PIT-PPR, per cui si richiede un approfondimento di tale aspetto. Nelle integrazioni si afferma che visto che la cava è “piccola” e visto che tanto si continuerà a scavare anche dopo il termine del PABE (10 anni) non è necessario, anzi si ritiene che un recupero dell’area sarebbe non in linea con il paesaggio storico e che la destinazione ad estrattiva renderebbe qualsiasi progetto di risistemazione velleitario e comunque per nulla significativo. Nelle integrazioni di dicembre 2019, si ripete quanto già sostenuto in precedenza, non apportando alcun dato aggiuntivo rispetto a quanto richiesto. Viceversa sia la normativa in materia che l’Allegato 4 del PIT/PPR ai punti e) ed f) indicano che il progetto di risistemazione vada sempre e comunque predisposto.
7) Si ritiene necessaria la predisposizione di una documentazione fotografica di dettaglio rappresentativa dei piazzali esterni, delle opere infrastrutturali connesse e dell’ingresso in galleria utilizzato, e delle fotosimulazioni dello stato di progetto che tenga conto anche dei depositi dei derivati da taglio (punto b) dell’Allegato 4 del PIT/PPR. Sono state presentate delle ulteriori foto degli ingressi in galleria, nelle prime integrazioni, anche se, nella analisi integrativa, si ritiene che “La fotosimulazione della galleria è quindi un esercizio francamente impossibile e nel caso specifico privo di significatività in quanto si tratta di semplici prolungamenti di gallerie esistenti e di un raccordo con il sotterraneo della cava 85.” In realtà la richiesta delle fotosimulazioni faceva riferimento allo “stato di progetto” anche tenendo conto dell’impatto paesaggistico dei depositi dei derivati da taglio, come specificato al punto b) dell’Allegato 4 del PIT-PPR ma, nelle ulteriori integrazioni, non si riportano delle foto dello stato attuale e di progetto, dei piazzali che saranno utilizzati per il deposito dei derivati da taglio.
8) La relazione del “Piano di prevenzione e gestione AMD” riporta, per la parte inerente la gestione delle acque percolanti in galleria, un riferimento ad una documentazione progettuale approvata per il vigente piano di coltivazione, che non è parte dell’attuale documentazione progettuale per cui si chiedono chiarimenti nel merito. Tra le integrazioni ricevute non è stato trasmesso il documento che descrive la parte inerente la gestione delle acque percolanti in galleria. Nella “Relazione Tecnica Integrativa” si afferma che non è stata inserita in quanto non è modificata rispetto al progetto precedente già autorizzato.
9) Deve essere definito l'assetto idrogeologico (I invariante strutturale del PIT/PPR) di dettaglio dell'area interessata dall'escavazione e, in ragione delle eventuali incertezze, individuato un piano di monitoraggio delle acque sotterranee in stretta relazione alle fasi di escavazione e risistemazione. Tale monitoraggio, insieme ad eventuali azioni di mitigazione, dovrà trovare adeguato riscontro nella fidejussione. Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico di dettaglio dell’area si evidenzia come all’interno della relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica di supporto al piano di coltivazione della cava l’argomento viene esaustivamente trattato. Ove per altro si evidenzia chiaramente come non vi siano acque sotterranee, intese quali falda, in prossimità della cava. Il monitoraggio richiesto pertanto, se inteso come monitoraggio rispetto alle lontane sorgenti esterne (diverse centinaia di metri), appare un onere sia improprio rispetto alle dimensioni del progetto che, soprattutto, impossibile da assolvere in modo concreto in quanto risulterebbe impossibile discernere il contributo di questo insignificante progetto rispetto ai contributi del bacino di FA ove insistono diverse altre cave di ben altre dimensioni. La relazione citata evidenzia viceversa la sensibilità dell’area dal punto di vista idrogeologico (Doveri 2005) e pertanto quanto asserito non trova conferma negli studi prodotti e si sarebbe dovuto redigere uno studio idrogeologico di dettaglio del sito (vedi anche punto 5).
10) Vista la stretta relazione con la cava n. 85 e con la cava n. 92 “FA B”, va approfondito il rapporto con le altre attività estrattive, per poter effettuare una valutazione degli effetti cumulativi sul paesaggio come previsto dal punto b) dell’Allegato 4 del PIT/PPR. Tale osservazione non si può ritenere ottemperata con una valutazione di natura generica come quelle riportata nelle integrazioni dicembre 2019”.
DIRITTO
1) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il diniego al piano di coltivazione della cava n. 87 si basa esclusivamente sul parere contrario della Commissione Regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui all’art. 153-bis della L.R. n. 65/2014, mentre sono pervenuti pareri favorevoli con prescrizioni da parte di AUSL, RP, Regione Toscana - Settore Difesa del suolo e Protezione civile, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Sismica - nonché dal Comune di Carrara nell’ambito delle sue specifiche competenze in materia di VIA (determina dirigenziale n.1023/2019);
- b) il parere è sfavorevole, malgrado il fatto che i) il progetto di escavazione si sviluppi esclusivamente in galleria, cioè mediante la tecnica estrattiva ritenuta meno impattante, ii) il progetto non preveda l’apertura di alcun nuovo accesso ma sia semplice prosecuzione della galleria esistente già assentita e costituisca, dunque, una variante non sostanziale del piano di coltivazione vigente all’entrata in vigore del PPR-PIT, così come espressamente prevede l’art. 17, comma 2, della Disciplina di Piano del PPR-PIT (“2 . Sono varianti di carattere sostanziale ai fini paesaggistici quelle che prevedono l’apertura di nuovi fronti di cava o nuovi ingressi e nuove gallerie per l’escavazione in sotterraneo, sia interni che esterni ai perimetri di cava già autorizzati alla data di pubblicazione sul Burt dell'avviso di approvazione del Piano Paesaggistico ”), iii) il piano di coltivazione sia parte del più esteso progetto coordinato con le cave limitrofe (cfr docc.5, 6, 7, 8 e 9) - il cui coordinamento non è libera scelta del proponente ma è imposizione del Comune di Carrara -, che sono tutte cave attive, autorizzate e assistite da autorizzazione paesaggistica e valutazione di impatto ambientale in vigenza e conformità al PPR-PIT;
- c) la decisione del Comune di Carrara di cui alla determina dirigenziale n.823/2020 non è conforme all’art. 14-ter della L. n. 241/90;
- d) infatti, il comma 7 dell’art. 14-ter non prevede alcun potere di veto in capo ad alcuna delle Amministrazioni, come si ricava anche dall’art. 14-quinquies, che, per le Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prevede il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, non il veto in Conferenza di Servizi;
- e) il Comune ha quindi errato nel ritenere vincolante il parere negativo della Commissione Regionale (all’uopo richiamando l’art. 17, comma 1, della Disciplina di Piano del PPR-PIT, che recita che “ La positiva verifica di compatibilità paesaggistica è condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni ”), in quanto il PPR-PIT, essendo un mero provvedimento amministrativo, non ha nessun potere di deroga rispetto all’art. 14-ter della Legge statale di riferimento, n. 241/90;
- f) quindi, il Comune di Carrara avrebbe dovuto, in ossequio all’art. 14-ter della L. n. 241/90, assumere la decisione finale sulla base dei pareri prevalenti, che sono favorevoli al progetto di riattivazione della cava.
2) Il motivo è infondato perché, ai sensi dell’art. 153-bis, comma 2, L.R. Toscana n. 65/2014, i pareri della Commissione “ sono obbligatori e vincolanti ”.
3) Col secondo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) vi sarebbe un grave errore inficiante le sfavorevoli valutazioni della Commissione Regionale espresse ai punti 5, 6, 7 e 10 del parere a verbale del 20.12.2019;
- b) l’Allegato 4 del PPR-PIT, che nei punti 5, 6, 7 e 10 del verbale è assunto a esclusivo parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica, non si applica al caso di specie, perchè tale Allegato, ai sensi del suo primo comma (v. doc. 3 Regione), si applica, tra gli altri, ai progetti delle nuove attività estrattive e delle loro varianti di carattere sostanziale di cui all’art. 17, comma 2, della “Disciplina del Piano”;
- c) l'art. 17, comma 2, cit., prevede, infatti, che “2 . Sono varianti di carattere sostanziale ai fini paesaggistici quelle che prevedono l’apertura di nuovi fronti di cava o nuovi ingressi e nuove gallerie per l’escavazione in sotterraneo, sia interni che esterni ai perimetri di cava già autorizzati alla data di pubblicazione sul Burt dell'avviso di approvazione del Piano Paesaggistico ”;
- d) il progetto in esame sarebbe una variante non sostanziale, perchè il piano della cava n. 87 non prevede alcun nuovo accesso né alcuna nuova galleria, ma solo la prosecuzione di quella esistente già autorizzata;
- e) dunque, la Commissione Regionale era tenuta ad effettuare la valutazione di compatibilità senza riferirsi all’Allegato 4;
- f) ne discenderebbe che, nel caso di specie, poiché ai punti 5, 6, 7 e 10 del verbale del 20.12.2019, la Commissione ha fatto riferimento esclusivamente all’Allegato 4 del PIT per enucleare i profili di critica al piano, deve concludersi che tali valutazioni sono illegittime;
- g) inoltre, nella riunione del 20.12.2019 la Commissione Regionale ha riassunto la motivazione del parere sfavorevole nel senso che “ dall’analisi di tutte le integrazioni pervenute la Commissione, anche se vengono risolti i problemi in merito alle volumetrie estratte evidenziate dalla Commissione, poiché permangono una serie di problemi progettuali esprime parere sfavorevole ”;
- h) a quanto afferma la stessa Commissione, dunque, dei 10 punti del verbale del 20.12.2019, il punto 1 sulle volumetrie estratte è stato risolto;
- i) rimangono gli altri 9 punti, di cui si è già dedotta l’illegittimità di 4 (nn. 5,6,7 e 10, per l’asserito erroneo riferimento al cit. Allegato 4);
- j) con riferimento ai restanti punti (nn. 2, 3, 4, 8 e 9), essi si esprimono su profili che sono del tutto estranei alla competenza della Commissione Regionale, come istituita dalla L.R. n. 65/2014 per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, mentre sono di spettanza delle altre Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, che avevano già espresso i rispettivi pareri favorevoli;
- k) infatti, l’ambito di competenza della Commissione si desume direttamente dall’art. 153-bis della L.R. n. 65/2014 (“ E’ istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con il compito di esprimere pareri nei casi previsti dal piano paesaggistico regionale, nonché nei casi previsti dall'articolo 113, comma 4 bis, al di fuori delle ipotesi per le quali sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice ”);
- l) a parte il caso dell’art.113 comma 4-bis (che presuppone l’approvazione dei PABE), gli unici riferimenti per l’espressione del parere restano i “casi previsti dal piano paesaggistico regionale”, nonché l’art. 17 della Disciplina di Piano del PPR-PIT;
- m) ebbene, l’art. 17 cit., prevede i) al comma 1, che “ A far data dall’approvazione del presente piano, i contenuti del Piano Paesaggistico costituiscono riferimento per la valutazione, in sede regionale e in sede locale, di compatibilità paesaggistica delle nuove attività estrattive, della riattivazione delle cave dismesse, degli ampliamenti di attività estrattive esistenti e delle varianti di carattere sostanziale di attività esistenti. La riattivazione di cave dismesse è possibile solo ove per le stesse sia prevista la destinazione estrattiva dagli strumenti urbanistici comunali. Le aree di escavazione che hanno ottenuto l’autorizzazione successivamente all’entrata in vigore della LR 36/80, possono essere riattivate a condizione della preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica ai sensi del presente articolo e tenuto conto dell’Allegato 4 del presente Piano ”, ii) al comma 12, che “Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono incidere con SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali”, iii) al comma 13, che “ Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con: a) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti; b) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica; c) crinali e vette di interesse paesaggistico che presentano caratteristiche di integrità morfologica ovvero che non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno della caratteristica fisica e geomorfologica delle stesse, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dei beni paesaggistici e dalle schede dei bacini estrattivi; d) zone umide Ramsar”;
- n) da quanto sopra conseguirebbe che il quadro normativo e regolamentare non implica alcuna sostituzione e/o avocazione alla Commissione Regionale di competenze che spettano alle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi coinvolti (Comune per il vincolo idrogeologico, per la VIA e per le valutazioni ex L.R. n. 35/2015, Arpat per la tutela delle acque e disciplina ambientale, AUSL per la sicurezza dei luoghi di lavoro e stabilità), i pareri delle quali, sul progetto della società ricorrente, sono tutti positivi;
- o) dunque, la Commissione, neppure in forza di un preteso spirito collaborativo tra Enti, può esprimersi su profili che non attengono alla compatibilità paesaggistica tra il progetto e i contenuti della disciplina del PPR-PIT e dell’art. 17;
- p) dovendosi necessariamente riferire al dettato dell’art. 17 del PPR-PIT, non può che rilevarsi la conformità, a tale norma, del progetto di variante al 30% della cava n. 87, in quanto esso non riguarda alcuna delle emergenze descritte ai commi 12 e 13, la destinazione prevista negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali è estrattiva, i titoli autorizzativi sono successivi alla L.R. n. 36/80;
- q) la Commissione Regionale si è invece illegittimamente introdotta in materie estranee ai suoi compiti e, in particolare, i) al punto 2 del verbale 20.12.2019, si è inserita arbitrariamente nella competenza di RP sulla volumetria dei derivati del taglio da allontanare dal sito e sulla gestione dei depositi temporanei dei detriti, ii) al punto 3 del verbale 20.12.2019, assumendo la poca perspicuità di talune tavole di progetto per la compresenza delle cave coordinate (cava n.85, doc.7 ricorrente) si è introdotta illegittimamente nella duplice competenza del Comune sia quale organo di tutela ambientale, titolare del procedimento di VIA (esito favorevole), sia quale soggetto competente per la tutela dell’assetto idrogeologico (parere favorevole), iii) al punto 4 del verbale 20.12.2019, ha criticato la apparente discrasia tra quote scritte nella Relazione e quote indicate nelle planimetrie (es. in legenda 423,5 m e in carta 424,5 m – cioè 1 cm-), ma si tratta di censure non appartenenti al ruolo della Commissione, ma del Comune, iv) al punto 8 del verbale 20.12.2019 è giunta ad ingerirsi nella competenza di RP in merito al “piano di prevenzione e gestione delle acque AMD”, v) al punto 9, è tornata criticamente sul tema delle acque con riferimento all’assetto idrogeologico, invadendo la competenza sia del Comune per il vincolo idrogeologico (parere favorevole) sia di RP (parere favorevole);
- r) in ogni caso, tutte le richieste della Commissione, anche quelle palesemente esulanti dalle sue competenze, sono state comunque assolte dai progettisti per spirito collaborativo e costruttivo, come risulterebbe dal doc.12 ricorrente, perciò sussisterebbe comunque la censura di difetto di istruttoria per insufficiente esame documentale, illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni.
4) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
4.1) L’art. 17 della Disciplina di Piano prevede che i contenuti del PPR-PIT costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica per gli interventi ivi contemplati, tra i quali le “ le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti” (comma 1), precisando che per varianti sostanziali si intendono anche “ nuove gallerie per l’escavazione in sotterraneo , sia interni che esterni ai perimetri di cava già autorizzati…” (comma 2, primo periodo). In proposito, la Regione ha precisato che la definizione di “variante di carattere sostanziale” è stata chiarita con la delibera di Giunta regionale n. 666 del 12 luglio 2016, pubblicata sul BURT – Parte II, n. 44 del 2 novembre 2016, di approvazione della Nota illustrativa recante “Chiarimenti in ordine alla disciplina paesaggistica relativa alle attività estrattive” , nella quale, tra le altre cose, “Si chiarisce che il concetto di «variante di carattere sostanziale» ai fini paesaggistici possa riguardare anche l’apertura di nuove gallerie per l’escavazione in sotterraneo non conseguente a nuovi ingressi. Ciò in quanto l’escavazione di una nuova galleria in sotterraneo ben può avere rilievo paesaggistico in quanto interessa i «caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici» che rappresentano la prima Invariante strutturale dell’Integrazione…” (v. pagg. 13-14 memoria difensiva regionale del 17 ottobre 2025).
4.2) Orbene, il progetto per cui è causa ha pacificamente ad oggetto la prosecuzione di una galleria esistente già autorizzata, come è conclamato dalla relazione tecnica del 2019, ove si afferma che le nuove lavorazioni sarebbero consistite nel “ proseguimento del ramo di galleria in direzione SW e quello direzione SE, indicati nella Tav.4 tracciamento livello L3, e la realizzazione di piccolo abbassamento di quota nell’ingresso principale sino al Livello L2 ” (pag. 11 della Relazione Tecnica 2019, doc. 10 Regione).
4.3) È quindi di tutta evidenza che la prosecuzione di una galleria esistente implichi un nuovo scavo, perciò si tratta di una variante sostanziale. Andava quindi applicato al caso di specie l’Allegato 4 del PPR-PIT, che ha quindi costituito il legittimo presupposto dei punti nn. 5, 6, 7 e 10 del verbale del 20.12.2019.
4.4) Anche la censura con la quale la ricorrente sostiene che la Commissione Paesaggistica Regionale avrebbe valutato profili non riguardanti gli aspetti paesaggistici del progetto di coltivazione è infondata, dal momento che, come specificato anche nelle “ Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive” di cui all’Allegato 4 del PPR-PIT, la prima verifica che deve svolgere la Commissione è quella relativa alla “ corretta individuazione del contesto paesaggistico dell’intervento, quale area potenzialmente interessata dagli effetti indotti dalle trasformazioni proposte, sia dal punto di vista funzionale che percettivo, in riferimento alle peculiarità territoriali e alle tipologie di intervento. All’interno di tale contesto deve essere valutata la completezza e l’adeguatezza dello «Studio delle componenti del paesaggio» ”. Ivi si precisa (v. nota n.1) che il paesaggio è la risultanza delle invarianti strutturali che lo compongono e che sono rappresentate da: “ I – struttura idro-geomorfologica (torrenti, corsi d’acqua, sorgenti, geositi, emergenze geomorfologiche, crinali, vette, skyline…); II – struttura ecosistemica (vegetazione, flora, fauna, emergenze naturalistiche quali gli habitat e le specie di interesse comunitario/regionale); III – struttura antropica espressione del patrimonio storico-culturale del paesaggio estrattivo (antichi siti di escavazione, beni di rilevante testimonianza storica, culturale, connessi con l’attività estrattiva quali cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con “tagliate” effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive); IV – elementi della percezione e fruizione (studio dell’intervisibilità); V – principali caratteri di degrado eventualmente presenti e criticità paesaggistiche ”.
4.5) Sempre secondo l’Allegato 4 cit., una volta correttamente individuato il contesto paesaggistico dell’intervento, sia dal punto di vista funzionale che percettivo, in riferimento alle componenti del paesaggio, deve essere valutato l’impatto che il progetto può comportare sulle componenti del paesaggio stesse, secondo i seguenti progressivi passaggi:
- a) in prima battuta, deve essere “ verificata la corretta individuazione degli effetti paesaggistici (modificazioni morfologiche, modificazione dello skyline naturale, della funzionalità ecologica, dell’assetto percettivo, scenico o panoramico) determinati dagli interventi proposti in tutte le fasi dell’attività (realizzazione/modifica di strade di accesso, cantiere, estrazione, movimentazione, stoccaggio e trasporto del materiale estratto, riqualificazione paesaggistica…) sulle componenti del paesaggio, anche attraverso la lettura di rappresentazioni fotografiche, rendering, cartografie bidimensionali e tridimensionali ” (v. lett. “b”, cit. Allegato 4);
- b) dopo di che, deve essere “ valutata la corretta individuazione degli effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti e dalla presenza di più attività estrattive contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e manufatti ad esse connessi. Verificare che le simulazioni prodotte siano estese ad un adeguato intorno dell’area ” (v. lett. “c”, cit. Allegato 4);
- c) ancora, devono essere “ valutate le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte in riferimento a: - le caratteristiche valoriali o di degrado del contesto desunti dallo «studio delle componenti del paesaggio» […]; - gli obiettivi di conservazione/riqualificazione e alle misure di tutela individuati dal Piano Paesaggistico e dagli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica ” (lett. “d” cit. Allegato 4);
- d) deve, poi, essere “ valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale ” (lett. “e”, cit. Allegato 4);
- e) infine, deve essere “ valutata la coerenza del progetto di recupero/risistemazione e di riqualificazione paesaggistica con le caratteristiche valoriali o di degrado descritti nello «Studio delle Componenti del Paesaggio» e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, degli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica” (lett. “f”, cit. Allegato 4).
4.6) Ebbene, la Commissione si è attenuta alle suddette indicazioni e non si è sostituita alle specifiche competenze degli altri Enti perché, ferme restando tali competenze, ha valutato l’impatto paesaggistico del progetto nel suo complesso, con riferimento a tutte le invarianti strutturali contemplate dal cit. Allegato 4. Il giudizio della Commissione è cioè un giudizio di sintesi dal punto di vista paesaggistico.
5) Col terzo motivo di ricorso, si contestano i singoli punti del verbale della Commissione Regionale del 20.12.2019. In particolare, si deduce che:
- a) con riferimento al punto 1, il problema sollevato riguardava la poca perspicuità di un elaborato tecnico ed è stato superato per ammissione della Commissione;
- b) con riferimento al punto 2 e ferma restando la censura secondo cui la gestione dei detriti è materia di Comune e di RP, la Commissione ha ignorato il dato obiettivo del coordinamento della cava n. 87 con la cava n. 92, imposto dal Comune di Carrara, per cui il piano di gestione dei derivati da taglio prevede che l’area adibita sia nella cava n. 92;
- c) la gravità dell’omessa valutazione della Commissione appare ancora maggiore ove si verifichi che quel piano di gestione, che prevede il cumulo delle gestioni della cava n. 87 e della cava n. 92, è assistito da autorizzazione paesaggistica;
- d) ne discende che su quel piano di gestione la Commissione Regionale non è competente, in quanto laddove vi è un titolo paesaggistico ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, la valutazione di compatibilità ex art. 17 Disciplina di Piano del PPR-PIT è recessiva e non può operare (si veda l’art. 153-bis, comma 1, L.R. n. 65/2014);
- e) con riferimento al punto 3 e premesso che il tema di cui a tale punto sarebbe estraneo alle competenze della Commissione Regionale, il perimetro della cava n. 87 è distinto in rosso, come d’uso, mentre i richiami alla confinante cava n. 85 sono stati inseriti in nero solo per offrire un contesto più ampio, stante i piani coordinati e le lavorazioni contigue di cui si è detto sopra;
- f) la planimetria consente agevolmente di misurare la distanza dalla galleria marmifera Ravaccione – FA, e per quanto attiene agli spessori, è d’obbligo, anche per la Commissione paesaggistica, affidarsi a ASL e Comune, competente per il vincolo idrogeologico;
- g) con riferimento al punto 4, non sussisterebbe alcuna discrasia nelle tavole 4 e 4-bis e, comunque, un’eventuale imprecisione nella Relazione non può inficiare le tavole, che hanno valenza prevalente, né può costituire motivazione sufficiente a sorreggere un parere negativo;
- h) con riferimento al punto 5, la critica della Commissione è fondata solo sull’illegittima pretesa di applicazione dell’Allegato 4, che sarebbe invece inapplicabile ai sensi del PPR-PIT;
- i) con riferimento al punto 6, i rilievi della Commissione sono due volte erronei, sia perché si tratta di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Disciplina di Piano del PPR-PIT, sia perché sono beni non vincolati paesaggisticamente;
- j) infatti, nel primo comma dell’Allegato 4 è specificato che gli approfondimenti conoscitivi sono necessari solo per i progetti di recupero e riqualificazione paesaggistica di cui all’art. 9.3 lett. “e” punto 2 della Disciplina dei Beni Paesaggistici, strumenti che operano solo per i beni paesaggistici ex D. Lgs. n. 42/2004;
- k) con riferimento al punto 7, a parte l’erronea applicazione dell’Allegato 4 del PPR-PIT, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che l’accesso è sempre e soltanto dalla cava n. 85, mentre i piazzali e le opere infrastrutturali sono nella cava n. 92;
- l) si tratta di opere, accessi e piazzali assistiti da VIA e da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004, mentre la cava n. 87 non ne possiede di propri, tanto che per questo motivo il Comune di Carrara ha imposto il piano coordinato;
- m) su tale imposizione, i cui esiti sono già valutati sia in sede di VIA che ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004, alla Commissione Regionale è inibito pronunciarsi in ragione del disposto di cui all’art. 153-bis L.R. n. 65/2014;
- n) con riferimento al punto 8, sul piano di gestione delle acque AMD l’interferenza della Commissione con le competenze di RP non sarebbe giustificabile, perché RP ha dato il parere favorevole con prescrizioni;
- o) con riferimento al punto 9, la tutela dell’assetto idrogeologico spetta solo al Comune e ad RP, non alla Commissione Regionale;
- p) con riferimento al punto 10, a parte l’erronea applicazione dell’Allegato 4 del PPR-PIT, vi sarebbe l’omissione del dato obiettivo rappresentato da tutte le autorizzazioni estrattive vigenti delle cave limitrofe, assistite da titolo paesaggistico, in base al quale è stato già previsto e valutato, ma anche autorizzato, il cumulo.
- q) la Commissione Regionale si è espressa in termini di valutazioni soggettive, apodittiche, in sostanza impedendo di comprendere le ragioni specifiche di eventuale contrasto del progetto della cava con i beni da tutelare;
- r) elemento sintomatico di un atteggiamento a priori preclusivo a qualsiasi soluzione, è anche la mancanza di prescrizioni a valenza paesaggistica che la Commissione, in presenza di un progetto assistito da tutti i pareri favorevoli degli altri Enti, ben avrebbe potuto proporre, o anche imporre;
- s) ugualmente privo di motivazione è il respingimento delle deduzioni presentate dalla ricorrente in sede di procedimento introdotto dal preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/90 (doc.15);
- t) ricapitolando, dunque, delle 10 critiche sulle quali si basa il parere negativo della Commissione, la prima è superata per stessa ammissione della Commissione a verbale;
- u) cinque – i punti 2, 3, 4, 8 e 9 - sono superati dai pareri positivi delle Amministrazioni competenti per materia;
- v) i restanti 4 – punti 5, 6, 7 e 10 – sono inficiati dal manifesto errore di applicazione dell’Allegato 4 del PIT, che non opera in caso di varianti non sostanziali ex art. 17 comma 2 del PIT.
6) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
6.1) In primo luogo, per quanto già evidenziato in relazione al secondo motivo di ricorso, è destituito di fondamento il duplice assunto di partenza posto a base di molti dei profili dedotti con la terza censura, incentrato sul fatto che non avrebbe dovuto applicarsi l’Allegato 4 del PPR-PIT e che la Commissione avrebbe invaso le competenze di altri Enti o esercitato, comunque, competenze non attribuitele. Infatti, non solo con riferimento ai punti 5, 6, 7 e 10 del parere (ove si richiama l’Allegato 4 cit.), ma anche per i restanti punti del verbale vale la considerazione in virtù della quale la Commissione ha espresso, come le competeva, un giudizio di sintesi sul progetto – e sui suoi vari aspetti – sotto il profilo paesaggistico. Sono quindi destituiti di fondamento tutti i profili di censura (o le parti di questi) del terzo motivo ove parte ricorrente deduce che la Commissione avrebbe errato nell’applicare l’Allegato 4 cit. e/o che avrebbe esercitato competenze non proprie (v., supra , censure rubricate alle lett. “b”, “e”, “f”, “h”, “i”, “j”, “k”, “n”, “o”, “p”, “t”, “u”, “v”).
6.2) Tanto premesso, anche le residue doglianze sono infondate per quanto di seguito si osserva.
6.3) Non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui la Commissione, nei punti nn. 2 e 10 del parere, avrebbe sostanzialmente ignorato il coordinamento della cava n. 87 con la cava n. 92 (v., supra , censure rubricate alle lett. “b”, “c”, “d” e “p”). Infatti, dal verbale risulta che la Commissione, anche a seguito delle integrazioni della ricorrente del dicembre 2019, ha affermato che non è possibile valutare, dal punto di vista paesaggistico, l’impatto “2. […] della gestione dei derivati di taglio, in quanto rimandare alla gestione di un cumulo della cava n. 92 non consente di valutare l’effetto paesaggistico quale sommatoria dei cumuli che si veranno a determinare con il progetto relativo alla cava in esame […]. 10. Vista la stretta relazione [della cava n. 87] con la cava n. 85 e con la cava n. 92 […] va approfondito il rapporto con le altre attività estrattive [… e] tale osservazione non si può ritenere ottemperata con una valutazione di natura generica come quella riportata nelle integrazioni dicembre 2019 ”. Da tali parole è evidente che la Commissione avesse ben presente il collegamento tra le varie cave, ma ha sul punto evidenziato tutte le carenze del progetto. Inoltre, non può condividersi l’ulteriore assunto della ricorrente secondo cui, essendoci autorizzazione paesaggistica sul piano di gestione delle cave n. 87 e n. 92, la Commissione non avrebbe dovuto pronunciarsi (v., supra , censure rubricate alle lett. “d” e “p”): infatti, la Commissione, in virtù dell’Allegato 4 del PPR-PIT, è chiamata al giudizio paesaggistico ed esso va reso anche se già vi sono i titoli abilitativi per le cave limitrofe, proprio perché vanno individuati gli “effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti e dalla presenza di più attività estrattive contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e manufatti ad esse connessi” (v. lett. “c”, Allegato 4 cit).
6.4) Con riferimento al punto n. 3 del verbale, in relazione al quale si denuncia che la Commissione non avrebbe considerato le planimetrie allegate (v. supra , censure rubricate alle lett. “e” ed “f”), va osservato che la Commissione ha svolto puntuali rilievi, precisando tra le altre cose, senza che su ciò vi sia specifica contestazione di parte ricorrente, che non era “ indicata la morfologia dei luoghi, per cui non è valutabile in sezione il franco con la superficie”.
6.5) Con riferimento al punto 4 del verbale, rispetto al quale parte ricorrente denuncia che non vi sarebbe discrasia tra le tavole 4 e 4-bis (v., supra , censura rubricata alla lett. “g”), va rilevato che la Commissione ha rilevato una intrinseca inattendibilità degli elaborati della ricorrente, evidenziando che “ lo specchietto di sintesi delle quote di coltivazione fa riferimento ad alcuni Livelli che non trovano corrispondenza nella cartografia della stessa Tavola (es. L-2 in Legenda 423.5 m – in carta 424.5 m; L1, L2, L0, L-1 ed L-4 sono riportati in Legenda ma non sono presenti in carta) ”.
6.6) In relazione ai punti 6 e 7 del verbale - in relazione ai quali si deduce che la Commissione non avrebbe potuto pronunciarsi su beni sui quali non vi è vincolo paesaggistico e che non avrebbe considerato che gli accessi sono dalla cava n. 85 e i piazzali e le opere infrastrutturali sono nella cava n. 92 e che tutto ciò è già assistito da VIA, ragion per cui la Commissione non avrebbe potuto pronunciarsi al riguardo (v., supra , censure rubricate alle lett. “i”, “j”, “k”, “l” ed “m”) – va osservato che la Commissione, in virtù dell’Allegato 4 del PPR-PIT, è chiamata al giudizio paesaggistico ed esso va reso anche se già vi sono i titoli abilitativi per le cave limitrofe, proprio perché vanno individuati gli “effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti e dalla presenza di più attività estrattive contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e manufatti ad esse connessi” (v. lett. “c”, Allegato 4 cit).
6.7) Per tutto quanto sopra osservato non può quindi ritenersi che la Commissione abbia reso valutazioni soggettive o che non abbia dato conto delle osservazioni procedimentali di parte ricorrente (v., supra , censure rubricate sotto le lett. “q”, “r”, “s”), in quanto ha svolto puntuali rilievi tecnici, a fronte dei quali sono state ritenute generiche o insoddisfacenti le deduzioni procedimentali di parte ricorrente (v., esemplificativamente, punti nn. 2 e 10 del verbale).
7) Per le esposte considerazioni, il ricorso è infondato.
8) Al riguardo, va ulteriormente evidenziato che non può condividersi quanto affermato da parte ricorrente nella memoria difensiva del 15 ottobre 2025 e cioè che il progetto per cui è causa sarebbe lo stesso che è poi stato approvato nel 2024. Infatti, come condivisibilmente dedotto dalla Regione nella memoria difensiva del 17 ottobre 2025 (v. pagg. 28 ss.), va considerato, in via esemplificativa, che:
- a) il progetto del 2019 prevedeva lo scavo di 6.000 mc, poi ridotti a 4.100 mc, mentre nel nuovo progetto il volume richiesto è 6.000 mc (cfr. Relazione Tecnica del nuovo progetto, in doc. 32 Regione, pag. 17);
- b) con riferimento ai rilievi di cui ai punti nn. 2 e 10 del verbale del 20.12.2019 in termini di gestione dei derivati di taglio e gestione dei rifiuti di estrazione, per il progetto del 2019 la Commissione rilevava indeterminatezza nelle tempistiche di allontanamento e nella localizzazione temporanea del materiale, in quanto veniva effettuato un generico riferimento all’utilizzo dei piazzali della cava n. 92;
- c) invece, nella Relazione sulla gestione dei derivati da taglio del progetto del 2024 (doc. 37 Regione, pagg. 3-5), la proponente dà applicazione all’art. 42 del PABE, specificando che “come previsto e imposto dal comma 7 dell’art. 42 delle norme di attuazione del PABE, il materiale di scarto delle lavorazioni verrà trasferito a valle entro i dodici mesi dalla sua produzione” , all’uopo richiamando anche l’art. 29 delle NTA del PABE per i problemi derivanti alla corrivazione;
- d) inoltre i volumi dei derivati da taglio erano stimati nel 2019 in 2.100 mc (doc. 15 Regione, pag. 6), mentre nel progetto del 2024 sono stimati in 4.200 mc (doc. 37 Regione, pag. 4);
- e) con il progetto del 2024, la ricorrente ha predisposto una nuova Relazione Paesaggistica, nella quale viene effettuata la valutazione paesaggistica del progetto in relazione al PABE approvato in conformità al PPR-PIT (v. doc. 33 Regione, in particolare § 8);
- f) tra gli elaborati progettuali del 2024, è stata prodotta dalla proponente una nuova Relazione Geologica che tiene conto del PABE sopravvenuto, come emerge dalle “ Conclusioni” della medesima, dove si dichiara che “ le annotazioni emerse dai vincoli e dalla scheda BE appaiono soddisfatti dalla modalità di coltivazione …” (v. doc. 43 Regione, pag. 67).
8.1) È quindi evidente la differenza tra i due progetti.
9) Il ricorso va quindi respinto.
10) Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti delle altre Amministrazioni evocate in giudizio in quanto non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite:
- a) in favore della Regione Toscana, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti;
- b) in favore del Comune di Carrara, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti degli altri Enti evocati in giudizio ma non costituitisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
EA VI, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA VI | AN RI |
IL SEGRETARIO