Articolo 50 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 49Articolo 51
Versione
14 febbraio 1979
Art. 50.
Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.
Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate
anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunita' europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1979
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