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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°363/2022 del R.A.C.C. in data 5/2/2022 promossa da
- , difesa e rappresentata dall'avv. Fabrizio Picotti, come da procura Parte_1 allegata all'atto di citazione,
ATTRICE contro
- , difesa e rappresentata dall'avv. Bruno Simeoni e dall'avv. Cristina Controparte_1
Simeoni, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA avente per oggetto: RIVENDICA PROPRIETA' trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 30.7.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attrice:
“… IN VIA PRINCIPALE:
Accertarsi e dichiararsi che l'area scoperta riportata nel AT CA di Povoletto al F.6, p.lla n.457, Via dei Negri, Piano T, bene comune non censibile ai nn.453,454, 459 del F.6, area corrispondente all'area riportata nel AT RR di Povoletto al F.6, p.lla 457, are 02.30, ente urbano, è ente comune anche alla p.lla 455, F.6 di proprietà dell'attrice, e conseguentemente ordinarsi al Conservatore le relative trascrizioni o annotazioni e/o rettifiche. Conseguentemente all'accertata comproprietà della p.lla 457, si chiede venga ordinato alla convenuta di consegnare all'attrice copia della chiave dell'attuale cancello che chiude il cortile censito alla p.lla 457, F. 6 per consentire all'attrice l'utilizzo del cortile comune e che la convenuta venga condannata alla rimozione dell'attuale recinzione in rete collocata a confine fra la part. 457 e la particella n. 455 F. 6 di proprietà dell'attrice. Spese e competenze anche di mediazione rifuse …”;
1 - per la convenuta:
“-nel merito: rigettarsi ogni domanda formulata da parte attrice;
… Spese di causa e compensi di difesa tecnica rifusi …”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto citazione di data 28.1.2022 evocava in giudizio Parte_1 CP_1
per rivendicare il suo diritto di comproprietà sulla part.457 della part. n. 457 F. 6 del
[...]
AT del Comune di Povoletto, quale bene comune anche alla part. n. 455 di sua proprietà.
Deduceva a tal fine l'attrice: di essere proprietaria dell'immobile censito al catasto del Comune di
Povoletto al Foglio 6, part. 455, in forza del testamento dello zio, signor pubblicato Persona_1
in data 24.5.2016; che nell'atto di pubblicazione del testamento il notaio avrebbe erroneamente indicato il cortile posto tra le abitazioni di proprietà del de cuius (part. 457) come comune alle sole particelle 453,454 e 459, e non anche alla par. 455 di sua proprietà; che la circostanza che la part. 457 sia comune anche alla 455 emergerebbe dalle risultanze catastali;
che l'attrice avrebbe pertanto di un diritto di comproprietà sulla part. 457, utilizzata come cortile comune per il deposito di materiale, parcheggio vetture e per l'accesso dalla strada pubblica a tutte le unità abitative o magazzini che si affacciavano su detta area;
che nel dicembre del 2017 il coerede chiuse Per_2
con una catena di cancello che dava accesso al cortile dalla strada pubblica e pose una rete, tuttora presente tra la part. 455 dell'attrice e il cortile comune part. 457, impedendo di fatto l'accesso all'attrice; che in data 9.2.2019 il coerede decedeva, lasciando come unica erede la coniuge Per_2
che, in data 9.7.2021, vendeva il compendio relitto alla odierna convenuta CP_2
Si costituiva in giudizio la convenuta per contestare la fondatezza della domanda attorea. La convenuta eccepiva in sintesi: -
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 15.3.2023 e il giudice concedeva i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con successiva ordinanza dd. 26.7.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria al fine di procedere a c.t.u. sul seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, previa verifica degli atti depositati presso i Pubblici Registri con confronto dei dati risultanti dal AT CA e
RR (tenendo conto e illustrando l'evoluzione del regime catastale successivamente alla meccanizzazione del 1996), descriva il c.t.u. la corte oggetto del contendere (F. 6 part. 457 del
Comune di Povoletto), illustri i relativi passaggi di proprietà e dica se la stessa doveva essere considerata bene comune e in caso positivo bene comune anche in relazione alla part. 455 al
2 momento del decesso del de cuius”.
Il c.t.u., geom. , depositava l'elaborato in data 24.3.2024; le parti precisavano Persona_3
nuovamente le conclusioni alla successiva udienza del 30.7.2024 e il giudice concedeva nuovamente i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
2. La domanda attorea poggia sulla ricostruzione della storia traslativa e catastale della particella n.
457, che l'attrice assume essere da sempre bene comune anche alla part. 455 di sua esclusiva proprietà, e non solo alle nn. 453, 454 e 459 di proprietà della convenuta.
La controversia insorge, a ben vedere, a seguito dell'apertura della successione in morte di Per_1
il quale aveva disposto delle proprie sostanze lasciando “a (per
[...] Controparte_3 quanto di interesse) “l'orto e la casa di ” mentre “le altre case in Via dei Negri A Savorgnano Per_4
TORRE agli EREDI DI IA OR . Pt_1
L'attrice nipote del de cuius, ha partecipato, unitamente a a Parte_1 Controparte_4
sua volta unico erede della sorella del de cuius, alla pubblicazione del testamento di Pt_1 Per_1
[...]
Nell'atto pubblico in questione si legge che “ai fini della trascrizione i costituiti dichiarano …” che oggetto dell'attribuzione in favore di è il diritto di piena proprietà dei fabbricati Parte_2
identificati catastalmente al F. 6, p.lle n. 453, 454 e 730; che, inoltre, le particelle 459 e 457 rappresentano “la pertinenziale area scoperta” della p.lla 730 e che la p.lla 457 è a sua volta comune ai mapp. 453, 454 e 459.
Successivamente, in data 9.7.2021, la convenuta ha acquistato le particelle n. 453, 454, 457 e 459 dalla sig.ra unica erede del sig. CP_2 Per_2
Ad avviso dell'attrice, l'attribuzione in proprietà esclusiva della particella n. 457 al sig. in Per_2 sede di pubblicazione del testamento sarebbe stata un mero “errore” da parte del notaio rogante, che non si sarebbe avveduto della natura di “bene comune” della particella contesa.
Di contro, parte convenuta sottolinea il carattere vincolante della dichiarazione resa dalle parti in sede di pubblicazione del testamento.
Tale ultima argomentazione non convince.
Va, infatti, anzitutto rimarcato -come peraltro già osservato con ordinanza dd. 26.7.2023- che, da una attenta disamina del contenuto della scheda testamentaria, il de cuius ha chiaramente disposto di quanto “esistente”, nulla avendo specificato nel testamento quanto ad una destinazione della corte oggetto del contendere diversa da quella, appunto, esistente.
3 Va, allora, escluso che l'atto notarile possa essere qualificato come atto di acquiescenza ad una specifica destinazione impressa dal testatore alla corte oggetto del contendere.
In secondo luogo, l'atto pubblico controverso non può essere sussunto neppure nella categoria dei negozi di accertamento.
Al proposito, va ricordato che “ai fini dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà di un bene immobile non può ritenersi idoneo un negozio di mero accertamento, che può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non sostituire il titolo costitutivo, essendo necessario, invece, un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l'effetto traslativo, sicché è irrilevante che una delle parti, anche in forma scritta, faccia riferimento ad un precedente rapporto qualora questo non sia documentato” (Cass. 7055/2016).
A tal fine, proprio perché il testamento nulla specifica quanto alla destinazione della corte comune, si è reso necessario chiarire - prima di tutto - la situazione risultante dai titoli al momento della morte del testatore e, in particolare, appurare se, in quel momento, la corte identificata sub 457 fosse o meno comune anche al sub 455.
Si è, quindi, dato ingresso ad una c.t.u. sul quesito riportato al precedente paragrafo;
a tale quesito il geom. ha risposto esaustivamente attraverso una indagine completa e immune da vizi Per_3
logici, coerente con la documentazione reperita e, quindi, in definitiva pienamente condivisibile.
Il c.t.u. ha così effettuato una ricerca presso gli archivi storici precisando, a pag. 6 dell'elaborato, che nelle partite del AT CA (allegato M) risulta che: “
- alla Partita n. 175 la particella 457 p è, in termine tecnico, “graffata” con la particelle 453 e 735.
La lettera “p” minuscola vicino al numero della particella indicava che la stessa era comune alle altre particelle indicate ed intestate.
- Alla Partita n. 376 la particella 457 p risulta “graffata” con la particella 729 (ora accorpata alla particella 455).
- Alla Partita n. 184 la particella 457 p risulta “graffata” con le particelle 455 e 944 (944 ora accorpata alla particella 455).”.
Il geom. evidenzia in “Nota del ctu”, sempre a pag. 6, che vi è una netta incongruenza tra Per_3 il registro dell'impianto delle partite degli accessori comuni (allegato L) del AT RR - dove la particella 457 risulta comune solo alle particelle 453-454-459 - e le partite del AT CA poco sopra analizzate, dove invece risulta che la particella 457 è comune anche alle particelle 455 e
729 di proprietà di parte attrice, specificando però che “… la situazione riportata nelle partite storiche del AT CA trovano riscontro anche in diversi atti notarili (già allegati negli atti di parte attrice)” poi riportati dallo stesso c.t.u.
Infatti, lo “Schedario delle partite” era uno degli atti ufficiali del Nuovo AT Edilizio Urbano
4 che “sintetizzava il risultato di tutte le operazioni di censimento degli immobili urbani. Al suo interno venivano archiviati, con il rispetto dell'ordine cronologico degli avvenimenti, le denunce di nuove costruzioni, le denunce di variazioni e le volture relative ad immobili appartenenti a determinate ditte. Esso era diviso in pagine, ad ogni pagina coincideva un numero di partita cui era associata una sola ditta;
ogni ditta aveva in carico tutti gli immobili urbani di uno stesso
Comune censuario su cui esercitava gli stessi diritti reali. Gli immobili erano rappresentati dalle unità immobiliari e venivano contraddistinti dai dati catastali, dai dati toponomastici, dai dati indicativi e dai dati di classamento.” (così, pagg. 8 e 9 c.t.u.).
Un tanto trova corrispondenza nell'allegato “M” alla Consulenzadove, sul lato destro, sono riportati gli atti notarili che giustificano i passaggi di proprietà e le modifiche apportate alle particelle.
L'esperto di nomina giudiziale ha, quindi, richiamato i passaggi notarili relativi alla particella comune 457 e, in particolare, per quanto riguarda il bene immobile oggi di proprietà attorea:
- l'atto notarile dd. 20.6.1962 rep. n.29243, fasc. n.6249, notaio di Tricesimo (all. n.5), con Per_5
cui i sig.ri , , , -eredi di CP_5 Persona_6 Controparte_6 Persona_7 Persona_8
deceduta il 22.02.1958- vendevano al sig. le particelle censite al catasto urbano Parte_3
del Comune di Povoletto alla partita 184, F. 6 part.lle n. 455 -ora dell'attrice-, 457p e 729: la lettera
“p” posta accanto ad una particella, come ha già riferito il CTU, è un segno grafico che indica che la particella è in comproprietà ovvero comune alle particelle indicate nell'atto;
- l'atto notarile di compravendita dd. 10.2.1965 rep. n.10454 fasc. n.1290, notaio Persona_9
di Cervignano del Friuli con cui il sig. vendeva alla sig.ra
[...] Parte_3 Parte_4 in “il fabbricato rustico distinto e da distinguersi come segue nel AT RR del Pt_1
Comune di Povoletto giusta tipo di frazionamento ... Foglio 6 (sei), particelle 729 - fabbricato urbano da accertare, di are 0.46, 455 b) - fabbricato urbano da accertare, di are 0.20 ...”. Segue una postilla (rombo con un punto in mezzo) che riporta ad una nota in calce al contratto dove si legge: “Il bene compravenduto costituisce parte dell'immobile pervenuto al venditore per atto 20 giugno 1962 numero 29243/6249 notaio……e distinto come segue al AT Edilizio Urbano del
Comune di Povoletto, partita 184, Foglio 6 (sei), mappali 455 -457p - 729} Via dei Negri 56 - P T,
1, 2 - Categoria A/6 - classe I - vani 4,5 - rendita lire 234.00.” Viene inoltre precisato dopo il simbolo cancelletto (#) che: “L'acquirente avrà il diritto di aprire luci e prospetti sul lato nord del rustico acquistato, a peso del cortile 455/a del foglio 6, che rimane di proprietà del venditore ...”.
In sostanza, osserva il c.t.u., “… il sig. vendeva una porzione della particella Parte_3
455, la 455b), e la particella 729 con il diritto di entrambe alla particella comune 457p e rimaneva proprietario della restante porzione, denominata particella n.455/a”, pertanto anche della particella n.457p, in quanto ente comune alla ex particella n.455 frazionata, come detto, in 455/a e 455/b;
5 - l'atto notarile dd. 13.5.1978 notaio rep. 25143, fasc. 1627 (all. n.7), i sigg.ri Per_10 [...]
, , e , quali eredi di Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_4 ved. deceduta il 21.05.1977, rivendevano al già citato sig. “il Pt_1 Parte_3
fabbricato distinto in mappa come segue: N.C.E.U. – pag. 376 F° 6 numeri: 729 - 457p - Via dei
Negri…”.
Come riferito dal CTU a pag. 4 dell'elaborato, la particella 729 (vedasi allegata mappa n.4) veniva successivamente accorpata al mappale 455;
- Il 02.05.1996 decedeva il sig. e i suoi eredi, con atto di compravendita del Parte_3
notaio dd.15.10.1997 rep. 22797 fasc.10307, vendevano la particella n. 455 F. 6 al sig. Per_11
e alla consorte . Persona_1 Per_12
Nell'atto non compare la particella 457p come ente comune alla particella oggetto di vendita.
Tuttavia, l'art. 2 dell'atto di compravendita in questione specifica che la vendita “viene fatta ed accettata con tutti gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze delle realità immobiliari in oggetto … nello stato di fatto e di diritto attuale”.
È dunque evidente che, in difetto di una espressa volontà atta ad escludere la condivisione del bene comune non censibile, la vendita doveva e deve ritenersi riferita anche alla ridetta corte comune.
Sono seguite l'apertura della successione del sig. secondo il testamento richiamato in Persona_1 premessa e le successive vicende traslative che hanno portato all'attuale intestazione dei beni controversi.
Dalla disamina dei documenti e dagli accertamenti eseguiti, il consulente tecnico, a pag. 14 dell'elaborato, ha tratto le seguenti conclusioni: “la particella 457 deve intendersi bene comune, dalle ricerche effettuate però sono emerse delle incongruenze fra quanto riportato nei registri storici del catasto terreni (Allegato L) e dal schedario delle partite del catasto fabbricati (Allegato
M)…” e precisamente, riepilogando, al AT RR all'impianto risulta che la corte, particella
457, era comune solo alle particelle 453, 454 e 459 (ora proprietà di parte convenuta), al AT
CA all'impianto risulta che la particella 457p era comune alle particelle 453 e 735 (ora di proprietà di parte convenuta) e comune anche alle particelle 455, 944 e 729 (ora di proprietà di parte attrice). A tale proposito sono state inoltrate all'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e cartografici - delle richieste e quesiti in merito alla situazione documentale non corrispondente fra il AT RR e AT CA. Le risposte ricevute dal AT, purtroppo, non sono state risolutive a chiarire la problematica emersa (Vedi Allegato O - Corrispondenza con quesiti e risposte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio). Tale situazione, non chiara dal punto di vista documentale catastale, si complica considerando che il AT non è probatorio né per la proprietà o titolarità su un immobile, né per i confini sulle mappe. Le visure catastali
6 offrono un supporto per comprovare le caratteristiche di una proprietà, della sua morfologia e dimensione, nel caso specifico però siamo anche in presenza di atti notarili trascritti ai pubblici registri che invece attestano la proprietà di un bene”.
Il notaio che aveva provveduto alla pubblicazione del testamento del sig. Per_13 Persona_1
nel descrivere la particella n. 457 si è attenuto a quanto evidentemente risultava dalla visura catastale e da una prima disamina dell'atto di compravendita da ultimo richiamato.
Nondimeno, l'esame della documentazione catastale e soprattutto le risultanze dei titoli richiamati dal geom. conducono ad affermare, al contrario, che la particella 457 era ed è comune Per_3 anche alla particella 455 di proprietà dell'attrice.
3. Consegue a ciò l'accoglimento delle consequenziali domande proposte da parte attrice, posto che, non essendo stata rivendicata l'usucapione di una servitù di passaggio e non venendo in rilievo l'utilizzo concreto della corte comune da parte dell'originario unico proprietario (ossia il testatore),
è irrilevante verificare se vi fosse o meno un accesso carraio tra il mapp. 455 e il mapp. 457
(quanto, invece, all'esistenza di un accesso pedonale, è la stessa convenuta a rispondere affermativamente).
Pertanto, parte convenuta va condannata a consegnare all'attrice copia della chiave dell'attuale cancello che chiude il cortile censito alla p.lla 457, F. 6 e a rimuovere l'attuale recinzione in rete collocata a confine fra la part. 457 e la particella n. 455 F. 6.
4- Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stante la complessità delle questioni trattate.
5. Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, possono essere poste definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuna, trattandosi di attività compiute nell'interesse di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass., ord. 16.074 del 7/6/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1- Accerta e dichiara che l'area scoperta riportata nel AT CA di Povoletto al F.6,
p.lla n.457, Via dei Negri, Piano T, bene comune non censibile ai nn.453,454, 459 del F.6, area corrispondente all'area riportata nel AT RR di Povoletto al F.6, p.lla 457, are
02.30, ente urbano, è ente comune anche alla p.lla 455, F.6 di proprietà dell'attrice;
2- Per l'effetto, ordina alla convenuta di consegnare alla attrice copia della chiave dell'attuale cancello che chiude il cortile censito alla p.lla 457, F. 6 e a rimuovere l'attuale recinzione in rete collocata a confine fra la part. 457 e la particella n. 455 F. 6;
3- Ordina al Conservatore le conseguenti trascrizioni;
7 4- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5- Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico delle parti per la metà ciascuna.
Udine, 10.2.2025
Il giudice
Dr.ssa Marta Diamante
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°363/2022 del R.A.C.C. in data 5/2/2022 promossa da
- , difesa e rappresentata dall'avv. Fabrizio Picotti, come da procura Parte_1 allegata all'atto di citazione,
ATTRICE contro
- , difesa e rappresentata dall'avv. Bruno Simeoni e dall'avv. Cristina Controparte_1
Simeoni, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA avente per oggetto: RIVENDICA PROPRIETA' trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 30.7.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attrice:
“… IN VIA PRINCIPALE:
Accertarsi e dichiararsi che l'area scoperta riportata nel AT CA di Povoletto al F.6, p.lla n.457, Via dei Negri, Piano T, bene comune non censibile ai nn.453,454, 459 del F.6, area corrispondente all'area riportata nel AT RR di Povoletto al F.6, p.lla 457, are 02.30, ente urbano, è ente comune anche alla p.lla 455, F.6 di proprietà dell'attrice, e conseguentemente ordinarsi al Conservatore le relative trascrizioni o annotazioni e/o rettifiche. Conseguentemente all'accertata comproprietà della p.lla 457, si chiede venga ordinato alla convenuta di consegnare all'attrice copia della chiave dell'attuale cancello che chiude il cortile censito alla p.lla 457, F. 6 per consentire all'attrice l'utilizzo del cortile comune e che la convenuta venga condannata alla rimozione dell'attuale recinzione in rete collocata a confine fra la part. 457 e la particella n. 455 F. 6 di proprietà dell'attrice. Spese e competenze anche di mediazione rifuse …”;
1 - per la convenuta:
“-nel merito: rigettarsi ogni domanda formulata da parte attrice;
… Spese di causa e compensi di difesa tecnica rifusi …”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto citazione di data 28.1.2022 evocava in giudizio Parte_1 CP_1
per rivendicare il suo diritto di comproprietà sulla part.457 della part. n. 457 F. 6 del
[...]
AT del Comune di Povoletto, quale bene comune anche alla part. n. 455 di sua proprietà.
Deduceva a tal fine l'attrice: di essere proprietaria dell'immobile censito al catasto del Comune di
Povoletto al Foglio 6, part. 455, in forza del testamento dello zio, signor pubblicato Persona_1
in data 24.5.2016; che nell'atto di pubblicazione del testamento il notaio avrebbe erroneamente indicato il cortile posto tra le abitazioni di proprietà del de cuius (part. 457) come comune alle sole particelle 453,454 e 459, e non anche alla par. 455 di sua proprietà; che la circostanza che la part. 457 sia comune anche alla 455 emergerebbe dalle risultanze catastali;
che l'attrice avrebbe pertanto di un diritto di comproprietà sulla part. 457, utilizzata come cortile comune per il deposito di materiale, parcheggio vetture e per l'accesso dalla strada pubblica a tutte le unità abitative o magazzini che si affacciavano su detta area;
che nel dicembre del 2017 il coerede chiuse Per_2
con una catena di cancello che dava accesso al cortile dalla strada pubblica e pose una rete, tuttora presente tra la part. 455 dell'attrice e il cortile comune part. 457, impedendo di fatto l'accesso all'attrice; che in data 9.2.2019 il coerede decedeva, lasciando come unica erede la coniuge Per_2
che, in data 9.7.2021, vendeva il compendio relitto alla odierna convenuta CP_2
Si costituiva in giudizio la convenuta per contestare la fondatezza della domanda attorea. La convenuta eccepiva in sintesi: -
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 15.3.2023 e il giudice concedeva i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con successiva ordinanza dd. 26.7.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria al fine di procedere a c.t.u. sul seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, previa verifica degli atti depositati presso i Pubblici Registri con confronto dei dati risultanti dal AT CA e
RR (tenendo conto e illustrando l'evoluzione del regime catastale successivamente alla meccanizzazione del 1996), descriva il c.t.u. la corte oggetto del contendere (F. 6 part. 457 del
Comune di Povoletto), illustri i relativi passaggi di proprietà e dica se la stessa doveva essere considerata bene comune e in caso positivo bene comune anche in relazione alla part. 455 al
2 momento del decesso del de cuius”.
Il c.t.u., geom. , depositava l'elaborato in data 24.3.2024; le parti precisavano Persona_3
nuovamente le conclusioni alla successiva udienza del 30.7.2024 e il giudice concedeva nuovamente i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
2. La domanda attorea poggia sulla ricostruzione della storia traslativa e catastale della particella n.
457, che l'attrice assume essere da sempre bene comune anche alla part. 455 di sua esclusiva proprietà, e non solo alle nn. 453, 454 e 459 di proprietà della convenuta.
La controversia insorge, a ben vedere, a seguito dell'apertura della successione in morte di Per_1
il quale aveva disposto delle proprie sostanze lasciando “a (per
[...] Controparte_3 quanto di interesse) “l'orto e la casa di ” mentre “le altre case in Via dei Negri A Savorgnano Per_4
TORRE agli EREDI DI IA OR . Pt_1
L'attrice nipote del de cuius, ha partecipato, unitamente a a Parte_1 Controparte_4
sua volta unico erede della sorella del de cuius, alla pubblicazione del testamento di Pt_1 Per_1
[...]
Nell'atto pubblico in questione si legge che “ai fini della trascrizione i costituiti dichiarano …” che oggetto dell'attribuzione in favore di è il diritto di piena proprietà dei fabbricati Parte_2
identificati catastalmente al F. 6, p.lle n. 453, 454 e 730; che, inoltre, le particelle 459 e 457 rappresentano “la pertinenziale area scoperta” della p.lla 730 e che la p.lla 457 è a sua volta comune ai mapp. 453, 454 e 459.
Successivamente, in data 9.7.2021, la convenuta ha acquistato le particelle n. 453, 454, 457 e 459 dalla sig.ra unica erede del sig. CP_2 Per_2
Ad avviso dell'attrice, l'attribuzione in proprietà esclusiva della particella n. 457 al sig. in Per_2 sede di pubblicazione del testamento sarebbe stata un mero “errore” da parte del notaio rogante, che non si sarebbe avveduto della natura di “bene comune” della particella contesa.
Di contro, parte convenuta sottolinea il carattere vincolante della dichiarazione resa dalle parti in sede di pubblicazione del testamento.
Tale ultima argomentazione non convince.
Va, infatti, anzitutto rimarcato -come peraltro già osservato con ordinanza dd. 26.7.2023- che, da una attenta disamina del contenuto della scheda testamentaria, il de cuius ha chiaramente disposto di quanto “esistente”, nulla avendo specificato nel testamento quanto ad una destinazione della corte oggetto del contendere diversa da quella, appunto, esistente.
3 Va, allora, escluso che l'atto notarile possa essere qualificato come atto di acquiescenza ad una specifica destinazione impressa dal testatore alla corte oggetto del contendere.
In secondo luogo, l'atto pubblico controverso non può essere sussunto neppure nella categoria dei negozi di accertamento.
Al proposito, va ricordato che “ai fini dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà di un bene immobile non può ritenersi idoneo un negozio di mero accertamento, che può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non sostituire il titolo costitutivo, essendo necessario, invece, un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l'effetto traslativo, sicché è irrilevante che una delle parti, anche in forma scritta, faccia riferimento ad un precedente rapporto qualora questo non sia documentato” (Cass. 7055/2016).
A tal fine, proprio perché il testamento nulla specifica quanto alla destinazione della corte comune, si è reso necessario chiarire - prima di tutto - la situazione risultante dai titoli al momento della morte del testatore e, in particolare, appurare se, in quel momento, la corte identificata sub 457 fosse o meno comune anche al sub 455.
Si è, quindi, dato ingresso ad una c.t.u. sul quesito riportato al precedente paragrafo;
a tale quesito il geom. ha risposto esaustivamente attraverso una indagine completa e immune da vizi Per_3
logici, coerente con la documentazione reperita e, quindi, in definitiva pienamente condivisibile.
Il c.t.u. ha così effettuato una ricerca presso gli archivi storici precisando, a pag. 6 dell'elaborato, che nelle partite del AT CA (allegato M) risulta che: “
- alla Partita n. 175 la particella 457 p è, in termine tecnico, “graffata” con la particelle 453 e 735.
La lettera “p” minuscola vicino al numero della particella indicava che la stessa era comune alle altre particelle indicate ed intestate.
- Alla Partita n. 376 la particella 457 p risulta “graffata” con la particella 729 (ora accorpata alla particella 455).
- Alla Partita n. 184 la particella 457 p risulta “graffata” con le particelle 455 e 944 (944 ora accorpata alla particella 455).”.
Il geom. evidenzia in “Nota del ctu”, sempre a pag. 6, che vi è una netta incongruenza tra Per_3 il registro dell'impianto delle partite degli accessori comuni (allegato L) del AT RR - dove la particella 457 risulta comune solo alle particelle 453-454-459 - e le partite del AT CA poco sopra analizzate, dove invece risulta che la particella 457 è comune anche alle particelle 455 e
729 di proprietà di parte attrice, specificando però che “… la situazione riportata nelle partite storiche del AT CA trovano riscontro anche in diversi atti notarili (già allegati negli atti di parte attrice)” poi riportati dallo stesso c.t.u.
Infatti, lo “Schedario delle partite” era uno degli atti ufficiali del Nuovo AT Edilizio Urbano
4 che “sintetizzava il risultato di tutte le operazioni di censimento degli immobili urbani. Al suo interno venivano archiviati, con il rispetto dell'ordine cronologico degli avvenimenti, le denunce di nuove costruzioni, le denunce di variazioni e le volture relative ad immobili appartenenti a determinate ditte. Esso era diviso in pagine, ad ogni pagina coincideva un numero di partita cui era associata una sola ditta;
ogni ditta aveva in carico tutti gli immobili urbani di uno stesso
Comune censuario su cui esercitava gli stessi diritti reali. Gli immobili erano rappresentati dalle unità immobiliari e venivano contraddistinti dai dati catastali, dai dati toponomastici, dai dati indicativi e dai dati di classamento.” (così, pagg. 8 e 9 c.t.u.).
Un tanto trova corrispondenza nell'allegato “M” alla Consulenzadove, sul lato destro, sono riportati gli atti notarili che giustificano i passaggi di proprietà e le modifiche apportate alle particelle.
L'esperto di nomina giudiziale ha, quindi, richiamato i passaggi notarili relativi alla particella comune 457 e, in particolare, per quanto riguarda il bene immobile oggi di proprietà attorea:
- l'atto notarile dd. 20.6.1962 rep. n.29243, fasc. n.6249, notaio di Tricesimo (all. n.5), con Per_5
cui i sig.ri , , , -eredi di CP_5 Persona_6 Controparte_6 Persona_7 Persona_8
deceduta il 22.02.1958- vendevano al sig. le particelle censite al catasto urbano Parte_3
del Comune di Povoletto alla partita 184, F. 6 part.lle n. 455 -ora dell'attrice-, 457p e 729: la lettera
“p” posta accanto ad una particella, come ha già riferito il CTU, è un segno grafico che indica che la particella è in comproprietà ovvero comune alle particelle indicate nell'atto;
- l'atto notarile di compravendita dd. 10.2.1965 rep. n.10454 fasc. n.1290, notaio Persona_9
di Cervignano del Friuli con cui il sig. vendeva alla sig.ra
[...] Parte_3 Parte_4 in “il fabbricato rustico distinto e da distinguersi come segue nel AT RR del Pt_1
Comune di Povoletto giusta tipo di frazionamento ... Foglio 6 (sei), particelle 729 - fabbricato urbano da accertare, di are 0.46, 455 b) - fabbricato urbano da accertare, di are 0.20 ...”. Segue una postilla (rombo con un punto in mezzo) che riporta ad una nota in calce al contratto dove si legge: “Il bene compravenduto costituisce parte dell'immobile pervenuto al venditore per atto 20 giugno 1962 numero 29243/6249 notaio……e distinto come segue al AT Edilizio Urbano del
Comune di Povoletto, partita 184, Foglio 6 (sei), mappali 455 -457p - 729} Via dei Negri 56 - P T,
1, 2 - Categoria A/6 - classe I - vani 4,5 - rendita lire 234.00.” Viene inoltre precisato dopo il simbolo cancelletto (#) che: “L'acquirente avrà il diritto di aprire luci e prospetti sul lato nord del rustico acquistato, a peso del cortile 455/a del foglio 6, che rimane di proprietà del venditore ...”.
In sostanza, osserva il c.t.u., “… il sig. vendeva una porzione della particella Parte_3
455, la 455b), e la particella 729 con il diritto di entrambe alla particella comune 457p e rimaneva proprietario della restante porzione, denominata particella n.455/a”, pertanto anche della particella n.457p, in quanto ente comune alla ex particella n.455 frazionata, come detto, in 455/a e 455/b;
5 - l'atto notarile dd. 13.5.1978 notaio rep. 25143, fasc. 1627 (all. n.7), i sigg.ri Per_10 [...]
, , e , quali eredi di Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_4 ved. deceduta il 21.05.1977, rivendevano al già citato sig. “il Pt_1 Parte_3
fabbricato distinto in mappa come segue: N.C.E.U. – pag. 376 F° 6 numeri: 729 - 457p - Via dei
Negri…”.
Come riferito dal CTU a pag. 4 dell'elaborato, la particella 729 (vedasi allegata mappa n.4) veniva successivamente accorpata al mappale 455;
- Il 02.05.1996 decedeva il sig. e i suoi eredi, con atto di compravendita del Parte_3
notaio dd.15.10.1997 rep. 22797 fasc.10307, vendevano la particella n. 455 F. 6 al sig. Per_11
e alla consorte . Persona_1 Per_12
Nell'atto non compare la particella 457p come ente comune alla particella oggetto di vendita.
Tuttavia, l'art. 2 dell'atto di compravendita in questione specifica che la vendita “viene fatta ed accettata con tutti gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze delle realità immobiliari in oggetto … nello stato di fatto e di diritto attuale”.
È dunque evidente che, in difetto di una espressa volontà atta ad escludere la condivisione del bene comune non censibile, la vendita doveva e deve ritenersi riferita anche alla ridetta corte comune.
Sono seguite l'apertura della successione del sig. secondo il testamento richiamato in Persona_1 premessa e le successive vicende traslative che hanno portato all'attuale intestazione dei beni controversi.
Dalla disamina dei documenti e dagli accertamenti eseguiti, il consulente tecnico, a pag. 14 dell'elaborato, ha tratto le seguenti conclusioni: “la particella 457 deve intendersi bene comune, dalle ricerche effettuate però sono emerse delle incongruenze fra quanto riportato nei registri storici del catasto terreni (Allegato L) e dal schedario delle partite del catasto fabbricati (Allegato
M)…” e precisamente, riepilogando, al AT RR all'impianto risulta che la corte, particella
457, era comune solo alle particelle 453, 454 e 459 (ora proprietà di parte convenuta), al AT
CA all'impianto risulta che la particella 457p era comune alle particelle 453 e 735 (ora di proprietà di parte convenuta) e comune anche alle particelle 455, 944 e 729 (ora di proprietà di parte attrice). A tale proposito sono state inoltrate all'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e cartografici - delle richieste e quesiti in merito alla situazione documentale non corrispondente fra il AT RR e AT CA. Le risposte ricevute dal AT, purtroppo, non sono state risolutive a chiarire la problematica emersa (Vedi Allegato O - Corrispondenza con quesiti e risposte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio). Tale situazione, non chiara dal punto di vista documentale catastale, si complica considerando che il AT non è probatorio né per la proprietà o titolarità su un immobile, né per i confini sulle mappe. Le visure catastali
6 offrono un supporto per comprovare le caratteristiche di una proprietà, della sua morfologia e dimensione, nel caso specifico però siamo anche in presenza di atti notarili trascritti ai pubblici registri che invece attestano la proprietà di un bene”.
Il notaio che aveva provveduto alla pubblicazione del testamento del sig. Per_13 Persona_1
nel descrivere la particella n. 457 si è attenuto a quanto evidentemente risultava dalla visura catastale e da una prima disamina dell'atto di compravendita da ultimo richiamato.
Nondimeno, l'esame della documentazione catastale e soprattutto le risultanze dei titoli richiamati dal geom. conducono ad affermare, al contrario, che la particella 457 era ed è comune Per_3 anche alla particella 455 di proprietà dell'attrice.
3. Consegue a ciò l'accoglimento delle consequenziali domande proposte da parte attrice, posto che, non essendo stata rivendicata l'usucapione di una servitù di passaggio e non venendo in rilievo l'utilizzo concreto della corte comune da parte dell'originario unico proprietario (ossia il testatore),
è irrilevante verificare se vi fosse o meno un accesso carraio tra il mapp. 455 e il mapp. 457
(quanto, invece, all'esistenza di un accesso pedonale, è la stessa convenuta a rispondere affermativamente).
Pertanto, parte convenuta va condannata a consegnare all'attrice copia della chiave dell'attuale cancello che chiude il cortile censito alla p.lla 457, F. 6 e a rimuovere l'attuale recinzione in rete collocata a confine fra la part. 457 e la particella n. 455 F. 6.
4- Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stante la complessità delle questioni trattate.
5. Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, possono essere poste definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuna, trattandosi di attività compiute nell'interesse di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass., ord. 16.074 del 7/6/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1- Accerta e dichiara che l'area scoperta riportata nel AT CA di Povoletto al F.6,
p.lla n.457, Via dei Negri, Piano T, bene comune non censibile ai nn.453,454, 459 del F.6, area corrispondente all'area riportata nel AT RR di Povoletto al F.6, p.lla 457, are
02.30, ente urbano, è ente comune anche alla p.lla 455, F.6 di proprietà dell'attrice;
2- Per l'effetto, ordina alla convenuta di consegnare alla attrice copia della chiave dell'attuale cancello che chiude il cortile censito alla p.lla 457, F. 6 e a rimuovere l'attuale recinzione in rete collocata a confine fra la part. 457 e la particella n. 455 F. 6;
3- Ordina al Conservatore le conseguenti trascrizioni;
7 4- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5- Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico delle parti per la metà ciascuna.
Udine, 10.2.2025
Il giudice
Dr.ssa Marta Diamante
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