TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2697/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 29.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 10.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2697/2024 R.G. promossa da con l'avv. PAOLETTI GIOVANNI Parte_1 parte attrice contro con l'avv. PONTECORVO Controparte_1
NO EN parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio nei confronti dell' sostenendo di Parte_1 CP_1
aver diritto ad ottenere in reversibilità la pensione superstiti che spettava in vita alla madre in quanto inabile al lavoro al tempo del decesso della pensionata, e Persona_1
integralmente mantenuto dalla madre, con cui conviveva.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché, assunti i provvedimenti di rito ed accertato che il ricorrente, quale figlio maggiorenne inabile della defunta Sig.ra
, al momento del decesso di quest'ultima (19.10.2021), si trovava nella Persona_1
condizione di inabile al lavoro ed a carico del genitore:
1) dichiari il diritto del Sig. alla pensione di reversibilità, a decorrere Parte_1
dall'1.11.2021 (I giorno del mese successivo alla data di decesso della madre, propria
pagina 2 di 5 dante causa);
2) per l'effetto condanni l , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondergli i relativi ratei, maturati e maturandi, in misura e decorrenza di legge. Oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, L. 412/1991.
Rifuse le spese di lite, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario”.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
È stata disposta ctu sul seguente quesito: “Il CTU letti gli atti e i documenti di causa
visitato ne descriva le condizioni di salute e dica se lo stesso alla data Parte_1
del decesso della madre sig.ra (19.10.2021) era inabile in modo assoluto Persona_1
e permanente a svolgere attività lavorativa tenuto conto dei parametri indicati dalla L.
222/1984 in modo idoneo a procurargli e senza usura delle sue energie residue un guadagno sufficiente a soddisfare le normali esigenze di vita”.
Il Ctu nominato dr. ha depositato la propria relazione in data 28.9.2025. Per_2
La causa è stata discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto.
L'art. 13 l. 218/1952 come modificato dall'art. 22 l. 903/1965 dispone che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2,
lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso
di questi”.
La condizione di inabile al lavoro, presupposto perché sorga il diritto vantato dall'odierno pagina 3 di 5 ricorrente, è stato oggetto di valutazione tecnica in ambito peritale.
Il Consulente ha puntualmente risposto al quesito, all'esito di una indagine tecnica svolta nel contraddittorio tra le parti, ampiamente e logicamente motivata. Non sussiste pertanto ragione per discostarsi dalle conclusioni formulate in sede peritale.
Ha affermato il Ctu che il ricorrente “era ed è è affetto dal seguente complesso morboso:
“cirrosi epatica esotossica in classe b di child-pugh con ipertensione portale clinicamente significativa, (pregressa ematemesi e legatura varici esofagee), anemia sideropenica per attuale grave (gastropatia congestizia), episodi ricorrenti di encefalopatia porto-sistemica
in portatore di tips (shunt porto-sistemico), diabete mellito tipo II”. Si ritiene che tale quadro patologico andava a determinare una inabilità permanente e assoluta della capacità lavorativa svolta dal e in occupazioni confacenti alla sua attività che Pt_2
svolgeva il lavoro di fornaio con turni dalle 21 alle 7 del mattino, come riferito in anamnesi, e tale diagnosi era presente al momento del decesso della madre avvenuto il 19-
10-2021”.
La condizione di convivenza con la madre, la circostanza della inoccupazione, e dunque il fatto che egli dipendesse economicamente dalla madre convivente, non sono circostanze oggetto di contestazione.
Sussiste pertanto il presupposto per il riconoscimento del diritto del ricorrente.
Le spese, anche di ctu, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, a Parte_1
decorrere dall'1.11.2021 (1° giorno del mese successivo alla data di decesso della madre, propria dante causa);
2. per l'effetto condanna l' , in persona Controparte_2 pagina 4 di 5 del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondergli i relativi ratei, maturati e maturandi, in misura e decorrenza di legge, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 16 co. 6 L. 412/1991;
3. condanna l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.500,00 per compensi oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta . CP_1
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2697/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 29.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 10.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2697/2024 R.G. promossa da con l'avv. PAOLETTI GIOVANNI Parte_1 parte attrice contro con l'avv. PONTECORVO Controparte_1
NO EN parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio nei confronti dell' sostenendo di Parte_1 CP_1
aver diritto ad ottenere in reversibilità la pensione superstiti che spettava in vita alla madre in quanto inabile al lavoro al tempo del decesso della pensionata, e Persona_1
integralmente mantenuto dalla madre, con cui conviveva.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché, assunti i provvedimenti di rito ed accertato che il ricorrente, quale figlio maggiorenne inabile della defunta Sig.ra
, al momento del decesso di quest'ultima (19.10.2021), si trovava nella Persona_1
condizione di inabile al lavoro ed a carico del genitore:
1) dichiari il diritto del Sig. alla pensione di reversibilità, a decorrere Parte_1
dall'1.11.2021 (I giorno del mese successivo alla data di decesso della madre, propria
pagina 2 di 5 dante causa);
2) per l'effetto condanni l , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondergli i relativi ratei, maturati e maturandi, in misura e decorrenza di legge. Oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, L. 412/1991.
Rifuse le spese di lite, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario”.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
È stata disposta ctu sul seguente quesito: “Il CTU letti gli atti e i documenti di causa
visitato ne descriva le condizioni di salute e dica se lo stesso alla data Parte_1
del decesso della madre sig.ra (19.10.2021) era inabile in modo assoluto Persona_1
e permanente a svolgere attività lavorativa tenuto conto dei parametri indicati dalla L.
222/1984 in modo idoneo a procurargli e senza usura delle sue energie residue un guadagno sufficiente a soddisfare le normali esigenze di vita”.
Il Ctu nominato dr. ha depositato la propria relazione in data 28.9.2025. Per_2
La causa è stata discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto.
L'art. 13 l. 218/1952 come modificato dall'art. 22 l. 903/1965 dispone che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2,
lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso
di questi”.
La condizione di inabile al lavoro, presupposto perché sorga il diritto vantato dall'odierno pagina 3 di 5 ricorrente, è stato oggetto di valutazione tecnica in ambito peritale.
Il Consulente ha puntualmente risposto al quesito, all'esito di una indagine tecnica svolta nel contraddittorio tra le parti, ampiamente e logicamente motivata. Non sussiste pertanto ragione per discostarsi dalle conclusioni formulate in sede peritale.
Ha affermato il Ctu che il ricorrente “era ed è è affetto dal seguente complesso morboso:
“cirrosi epatica esotossica in classe b di child-pugh con ipertensione portale clinicamente significativa, (pregressa ematemesi e legatura varici esofagee), anemia sideropenica per attuale grave (gastropatia congestizia), episodi ricorrenti di encefalopatia porto-sistemica
in portatore di tips (shunt porto-sistemico), diabete mellito tipo II”. Si ritiene che tale quadro patologico andava a determinare una inabilità permanente e assoluta della capacità lavorativa svolta dal e in occupazioni confacenti alla sua attività che Pt_2
svolgeva il lavoro di fornaio con turni dalle 21 alle 7 del mattino, come riferito in anamnesi, e tale diagnosi era presente al momento del decesso della madre avvenuto il 19-
10-2021”.
La condizione di convivenza con la madre, la circostanza della inoccupazione, e dunque il fatto che egli dipendesse economicamente dalla madre convivente, non sono circostanze oggetto di contestazione.
Sussiste pertanto il presupposto per il riconoscimento del diritto del ricorrente.
Le spese, anche di ctu, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, a Parte_1
decorrere dall'1.11.2021 (1° giorno del mese successivo alla data di decesso della madre, propria dante causa);
2. per l'effetto condanna l' , in persona Controparte_2 pagina 4 di 5 del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondergli i relativi ratei, maturati e maturandi, in misura e decorrenza di legge, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 16 co. 6 L. 412/1991;
3. condanna l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.500,00 per compensi oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta . CP_1
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5