Art. 4.
Per la costruzione e l'esercizio di tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, si applicano le norme e condizioni di sicurezza stabilite per gli impianti similari delle ferrovie dello Stato.
Per la costruzione e l'esercizio di tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, si applicano le norme e condizioni di sicurezza stabilite per gli impianti similari delle ferrovie dello Stato.