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Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09664/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 03/01/2026
N. 00051 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09664/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9664 del 2024, proposto dal
CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Petillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 24 ottobre 2024
n. 18608, resa tra le parti N. 09664/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LA RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Angela
ND e udito per la parte appellante l'avvocato Salvatore Petillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il CSM- Consiglio superiore della magistratura propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso della dott.ssa
LA RI, magistrato ordinario di quinta valutazione, avverso la delibera consiliare del 23 giugno 2021 che aveva autorizzato il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura per un periodo più breve rispetto a quello richiesto.
2. In particolare, con la delibera impugnata dinanzi al Tar il CSM ha confermato l'originaria ricorrente in posizione fuori ruolo presso il Segretariato Generale del
Consiglio dell'Unione Europea, in qualità di esperto nazionale distaccato, ritenendo tuttavia, con riferimento al profilo temporale, che il collocamento fuori ruolo non potesse essere prorogato sino alla data del 15 luglio 2023, come richiesto dal Ministero della giustizia, ma solo fino al 4 gennaio 2022, in quanto a questa data la ricorrente avrebbe maturato il limite massimo di dieci anni di permanenza fuori ruolo, previsto dall'art. 1, comma 68, della legge n. 190 del 2012.
2.1. Ad avviso del CSM, infatti, nessuno degli incarichi fuori ruolo ricoperti dal magistrato nel corso della sua carriera, per un tempo complessivo di circa 9 anni e 6 mesi, rientrerebbe nella previsione derogatoria di cui all'art. 1, comma 70, della medesima legge n. 190 del 2012, che stabilisce alcune specifiche eccezioni al citato N. 09664/2024 REG.RIC.
limite massimo dei dieci anni per i membri di governo, le cariche elettive e i componenti delle Corti internazionali.
2.3. Più in dettaglio, ad avviso del CSM, l'attività giurisdizionale svolta dal magistrato in qualità di “International Prosecutor” presso la “United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo” - UNMIK non sarebbe qualificabile quale
“componente delle Corti internazionali comunque denominate” ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 190 del 2012, in quanto tale previsione derogatoria non sarebbe passibile:
- né di un'interpretazione estensiva, volta a ricomprendervi tutti coloro che svolgano funzioni giudiziarie – giudicanti o requirenti – presso uffici giudiziari posti fuori dai confini nazionali, così equiparando tali uffici a corti internazionali;
- né di una interpretazione analogica, essendo contenuta in una norma di carattere eccezionale.
2.4. Il CSM, di conseguenza, ha accordato la permanenza fuori ruolo dell'originaria ricorrente solamente per un ulteriore periodo di circa sei mesi, ossia, come detto, fino alla data del 4 gennaio 2022, in cui sarebbe maturato il citato limite temporale dei dieci anni.
3. Nel giudizio di primo grado sono stati disposti incombenti istruttori, ordinando al
CSM di depositare una relazione di chiarimenti che indicasse: (i) i singoli periodi degli incarichi fuori ruolo ricoperti dalla ricorrente, con specificazione della data iniziale e finale del servizio extra istituzionale; (ii) i criteri con cui sono stati computati e sommati, da parte dell'amministrazione, i detti periodi e l'eventuale esistenza di incarichi fuori ruolo concomitanti; (iii) i periodi di tempo trascorsi tra la fine effettiva degli incarichi fuori ruolo e il ricollocamento in servizio dell'istante.
In adempimento all'ordinanza istruttoria, il CSM ha depositato in giudizio un'articolata relazione, dalla quale è emerso che il calcolo del periodo fuori ruolo della N. 09664/2024 REG.RIC.
ricorrente è stato effettuato, per un verso, “considerando come termini di calcolo le date di presa di possesso nell'incarico fuori ruolo e nell'ufficio giudiziario di rientro in ruolo”, per altro verso considerando che nel primo periodo fuori ruolo dal 2008 al
2013 la ricorrente era stata confermata “quattro volte fuori dal ruolo organico ma senza soluzione di continuità, ovvero senza mai essere ricollocata in ruolo”.
4. Con la sentenza appellata, il Tribunale amministrativo:
- ha preliminarmente rilevato la permanenza dell'interesse della ricorrente a veder accertata l'illegittimità della delibera impugnata, anche al fine della corretta ricostruzione del periodo fuori ruolo dalla stessa ricoperto ai sensi dell'art. 1, commi
68 e 70, della legge n. 190 del 2012;
- ha accolto il primo motivo di ricorso, mediante il quale era stata dedotta l'illegittimità della delibera nella parte in cui aveva ritenuto che le funzioni di “International
Prosecutor”, ricoperte dalla ricorrente presso la Procura UNMIK in Kosovo, non rientrassero nell'ipotesi derogatoria di cui all'art. 1, comma 70, legge n. 190 del 2012, riferita ai “componenti delle Corti internazionali comunque denominate”, così computandole erroneamente nel conteggio complessivo del periodo massimo dei dieci anni;
- ha assorbito il secondo motivo, con il quale era stata lamentata una disparità di trattamento rispetto ad altre delibere del CSM, che avrebbero considerato rientranti nella suddetta ipotesi derogatoria di cui all'art. 1, comma 70, della legge n. 190 del
2012, riferita ai “componenti di una Corte internazionale”, gli incarichi ricoperti da altri magistrati presso le Corti LE in Kosovo e presso il Tribunale Speciale per il
Libano; corti, queste ultime, che avrebbero caratteristiche analoghe a quella presso cui la ricorrente ha svolto il proprio incarico;
- ha accolto in parte il terzo motivo: dopo aver dichiarato infondata la censura con la quale si sosteneva che non avrebbero dovuto essere conteggiati nel computo complessivo i periodi intermedi tra gli incarichi fuori ruolo (atteso che la ricorrente, N. 09664/2024 REG.RIC.
tra il 2008 e il 2013, era stata più volte riconfermata in fuori ruolo senza soluzione di continuità, ossia senza mai rientrare in ruolo, sicché tutto il relativo periodo doveva essere compreso nel calcolo complessivo della durata del fuori ruolo), ha, invece, accolto la doglianza con cui si sosteneva che non andasse conteggiato il periodo di circa tre mesi intercorso tra la data di ricollocamento in ruolo (decorrente dal 10 aprile
2013) e l'effettiva presa di possesso delle nuove funzioni in ruolo presso la Corte di
Appello di Catania del 19 luglio 2013, dovendo ritenersi che dal momento della delibera di chiamata in servizio la ricorrente non fosse più fuori ruolo.
Il Tar ha quindi parzialmente accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato in parte qua la delibera impugnata per aver erroneamente conteggiato la durata temporale massima del collocamento fuori ruolo del magistrato, in relazione ai su indicati profili.
5. Con l'appello proposto, il CSM censura la sentenza nella parte in cui ha escluso dal calcolo complessivo della durata delle funzioni fuori ruolo ai fini dell'art. 1, comma
68, n. 190 del 2012:
a) il periodo temporale in cui la ricorrente ha svolto l'incarico di “International
Prosecutor” presso le Corti UNMIK in Kosovo;
b) il periodo temporale intercorrente tra il 10 aprile e il 19 luglio 2013, ossia tra la data di ricollocamento in ruolo e l'effettiva presa di possesso delle nuove funzioni.
5.1. Si è costituita l'originaria ricorrente, argomentando l'infondatezza dell'appello e domandandone il rigetto.
5.2. All'udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. Deve essere, innanzitutto, respinto il primo motivo, mediante il quale il CSM lamenta violazione dell'art. 1, comma 68 e 70, legge n. 190 del 2012 ed erroneità della N. 09664/2024 REG.RIC.
sentenza in relazione alla valutazione dell'incarico di International Prosecutor presso le Corti UNMIK ricoperto dall'appellata.
7.1. Secondo il Consiglio superiore il Tar avrebbe errato nel sostenere che la connotazione «internazionale» di tali Corti consentisse di ricondurle alle «Corti internazionali comunque denominate» di cui al comma 70 dell'art. 1 della legge n.
190 del 2012, e cioè nell'ambito delle deroghe al limite decennale individuate dalla normativa allora vigente (successivamente modificata dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n.
45), senza dover ricorrere ad una interpretazione estensiva o analogica di tale disposizione normativa.
Al riguardo il CSM ha ribadito le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, affermando, in particolare, che nel corso dell'anno 2008, quando la ricorrente ha svolto le proprie funzioni presso le Corti UNMIK, il Kosovo stava attraversando la prima delle tre fasi in cui si è articolata la nascita di uno stato sovrano e indipendente.
Questa prima fase ha avuto l'avvio con l'adozione della risoluzione 1244 del 1999 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha comportato il dispiegamento di un'amministrazione territoriale in Kosovo di carattere “composito”, in quanto articolata in una componente civile, l'UNMIK, al cui vertice fu posto un
Rappresentante speciale nominato dal Segretario generale, e in una militare, la Kosovo
Force (KFOR), chiamate a operare in maniera coordinata.
In questa prima fase, benché la Risoluzione ONU 1999 prevedesse, tra i principali compiti dell'amministrazione civile internazionale, quello di svolgere “basic civilian administrative functions”, comunque il Segretario generale aveva riconosciuto all'amministrazione civile locale poteri di governo estremamente vasti e segnatamente “[a]ll legislative and executive powers, including the administration of the judiciary”. N. 09664/2024 REG.RIC.
L'amministrazione locale avrebbe, così, esercitato sul territorio del Kosovo l'intero ventaglio di attività tipicamente demandate ad uno Stato, tanto da far parlare di
“surrogate State”.
Tra queste attività vi sarebbe stata anche l'amministrazione della giustizia, di fatto demandata all'amministrazione kosovara.
Di conseguenza, ad avviso del CSM, l'attività di International Prosecutor svolta dall'appellata nell'ambito di tale missione ha comportato l'esercizio di funzioni giurisdizionali (in affiancamento ovvero in maniera indipendente) dinanzi ad autorità giudiziarie di natura non internazionale, bensì interne alla nascente Repubblica del
Kosovo.
Il fatto che l'amministrazione del sistema giudiziario interno ad una nazione in fieri, quale il Kosovo, abbia richiesto e contemplato il concorso dell'operato anche di procuratori e giudici provenienti da altre nazioni (così da garantire imparziale esercizio della funzione giudiziaria in un contesto connotato da gravi problematiche legate alla minoranza serba) non trasformerebbe automaticamente l'attività giudiziaria svolta dall'appellata come riferita ad una Corte Internazionale.
Secondo il CSM, si potrebbero rinvenire delle vere e proprie Corti internazionali in senso tecnico in Kosovo solo a partire dal 2015, ossia quelle istituite nell'ambito dell'azione UE denominata LE Kosovo (le cd. Kosovo Specialist Chambers e la corrispondente figura del Prosecutor's Office presso le medesime Corti), volta a creare lo stato di diritto in Kosovo.
Non sarebbe quindi configurabile neanche l'asserita disparità di trattamento (dedotta col secondo motivo di ricorso, assorbito dal Tribunale), considerato che nelle delibere indicate dalla ricorrente il Consiglio superiore ha escluso che potesse computarsi nell'ambito del limite decennale previsto dal citato art. 1, comma 70 l'attività giurisdizionale svolta quale International Prosecutor presso la missione LE in
Kosovo, ritenendola riconducibile alle eccezioni previste dalla legge n.190 del 2012, N. 09664/2024 REG.RIC.
in quanto attività connotata dall'esercizio di funzioni giurisdizionali internazionali, sia per la composizione delle Corti istituite nell'ambito di tale missione (perché composte da organi giurisdizionali indipendenti da quelli previsti dalle nascenti istituzioni kosovare), che per la loro sede e per tipologia di reati sui quali esercitano la loro giurisdizione (solitamente riferibili ad ambiti di giurisdizione internazionale, quali ad esempio crimini di guerra ovvero etnici).
7.2. Le censure non sono fondate, non potendo condividersi la prospettazione del
Consiglio Superiore.
7.3. Preliminarmente, deve rilevarsi che la durata del periodo di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 190 del
2012, il quale prevede che:
a) “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi” (comma 68);
b) la disposizione del comma 68 citata non si applichi “ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate” (comma 70).
7.3.1. Le previsioni di legge sono riprodotte nella Circolare n. 13778/2014 del CSM che, all'art. 108, statuisce che “La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012”.
7.4. Tanto premesso, la sentenza appellata merita di essere confermata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità della delibera impugnata per aver conteggiato ai fini del calcolo della durata massima complessiva del fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1, N. 09664/2024 REG.RIC.
comma 70, della Legge n. 190 del 2012, il periodo in cui l'originaria ricorrente ha ricoperto la funzione di “International Prosecutor” presso le Corti UNMIK in Kosovo nell'anno 2008.
7.5. Il Collegio è dell'avviso che le Corti UNMIK siano qualificabili quali “Corti internazionali comunque denominate” ai sensi del comma 70 citato.
7.6. Come ben rilevato dal primo giudice, la connotazione “internazionale” delle
Corti UNMIK, presso le quali l'appellata ha prestato servizio, emerge, anzitutto, dal fatto che le stesse abbiano avuto un fondamento istitutivo di natura internazionale.
Esse sono state, infatti, istituite nell'ambito della missione UNMIK dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo, UNMIK), in forza della risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di Sicurezza, la quale ha stabilito “an international civil presence in
Kosovo in order to provide an interim administration for Kosovo”, al fine di realizzare nella regione le condizioni per la futura creazione di una forma di governo autonoma.
In particolare, il fine della citata risoluzione, istitutiva delle Corti UNMIK, era quello di porre il Kosovo sotto l'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite, al fine di stabilizzare la gestione del paese e mantenere la pace e la sicurezza.
7.6. Uno dei settori posti sotto amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite è stato, per quanto qui rileva, il settore giustizia, nel quale sono stati impiegati numerosi giudici e procuratori internazionali, a volte affiancati da giudici e procuratori locali, con il dichiarato scopo di perseguire crimini internazionali e altri crimini gravi che l'amministrazione locale non era in grado o non voleva perseguire.
7.7. Dunque, anche la composizione ibrida delle Corti UNMIK, nell'ambito delle quali magistrati provenienti da paesi terzi affiancavano i magistrati locali, costituisce elemento a sostegno della loro connotazione internazionale.
7.7.1. Sotto tale profilo deve osservarsi che i magistrati internazionali venivano nominati (e revocati) direttamente dal Rappresentante del Segretario Generale N. 09664/2024 REG.RIC.
dell'ONU, e non quindi attraverso procedure amministrative interne al Kosovo (cfr. art. 1 del UNMIK Regulation n. 2000/6: “The Special Representative of the Secretary-
General may appoint and remove from office international judges and international prosecutors”).
7.7.2. Nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, i magistrati internazionali erano, inoltre, tenuti ad applicare non solo le normative locali, ma anche “the highest level of internationally recognized human rights, including those embodied in the principles of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, and the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and its protocols (cfr. Section 3 del UNMIK Regulation n.
2000/6).
7.7.3. Le Corti UNIMIK rappresentano, pertanto, una evoluzione dei Tribunali penali internazionali istituiti ad hoc, dei quali condividono le finalità, ovverosia la punizione di crimini internazionali, a volte perseguendo l'ulteriore finalità di punire i criminali per ulteriori gravi reati che il sistema giustizia nazionale non persegue.
7.7.4. Tali Corti hanno, dunque, oltre al fondamento istitutivo, anche dei connotati soggettivi e oggettivi che le differenziano nettamente da una autorità giurisdizionale tipicamente “interna” di uno stato.
7.7.5. Ciò a maggior ragione se si considera che all'inizio dell'anno 2008, quando l'appellata è stata assegnata alle predette Corti UNMIK, il territorio del Kosovo non aveva una propria autonoma struttura amministrativa, ma era soggetto alla gestione ad interim da parte delle forze ONU, e non era ancora nemmeno formalmente uno stato autonomo, avendo rilasciato la dichiarazione di indipendenza dalla Serbia in data 17 febbraio 2008.
Non può, pertanto, sostenersi che le predette Corti costituissero una mera articolazione del sistema giudiziario interno di uno stato non ancora formalmente esistente. N. 09664/2024 REG.RIC.
7.7.6. Il fatto, poi, che nel corso dell'anno 2015 siano state istituite le Kosovo
Specialist Chamber nell'ambito del sistema LE – corti che il CSM ritiene essere qualificabili come “internazionali” per composizione, sede e tipologia di reati sui quali sono destinate ad esercitare la loro giurisdizione – non esclude ma, al contrario, rafforza il convincimento che anche le precedenti Corti UNMIK avessero carattere
“internazionale”, proprio perché (i) erano anch'esse istituite nell'ambito di una missione internazionale, (ii) erano anch'esse composte da magistrati provenienti da paesi terzi ed (iii) esercitavano anch'esse la giurisdizione applicando il diritto internazionale.
Del resto, deve evidenziarsi che anche le suddette Specialist Chambers - alle quali, come rilevato, lo stesso CSM attribuisce pacifica connotazione internazionale - costituiscono una corte speciale interna al sistema giudiziario kosovaro e hanno fondamento istitutivo nella legislazione nazionale (essendo stato necessario per la loro istituzione un emendamento alla costituzione kosovara e l'approvazione di una legge nazionale). Come dunque dedotto dall'appellata, non è ragionevole disconoscere carattere internazionale all'attività di International Prosecutor svolta presso le Corti
UNMIK, che sono state istituite da un atto internazionale e sono composte anche da giudici provenienti da paesi terzi, sol perché l'attività svolta nell'ambito di tale missione si sostanziava nell'esercizio di funzioni giurisdizionali dinanzi ad autorità giudiziarie interne alla nascente Repubblica del Kosovo; il giudizio sulla natura internazionale delle Corti UNMIK deve, invece, essere svolto sulla base di una valutazione complessiva di tutte le indicate caratteristiche.
7.8. Sulla base di queste condivisibili considerazioni la sentenza appellata ha correttamente concluso che tali Corti UNMIK hanno certamente quella connotazione internazionale che consente di ricondurle alle “Corti internazionali comunque denominate” di cui al comma 70 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2012, senza dover ricorrere ad una interpretazione estensiva o analogica di tale disposizione normativa. N. 09664/2024 REG.RIC.
Deve, infatti, ritenersi che nel percorso di creazione di uno stato autonomo kosovaro l'istituzione di Corti internazionali avveniva dapprima nell'ambito della missione delle Nazioni Unite UNMIK, poi entro la missione dell'Unione Europea denominata
LE e, infine, con l'istituzione delle Kosovo Specialist Chamber.
7.9. Conseguentemente, il periodo in cui l'appellata ha ricoperto le funzioni di
“International prosecutor” presso le Corti UNMIK non doveva essere conteggiato dal
CSM nel periodo massimo di dieci anni del fuori ruolo della magistratura.
8. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
8.1. Con tale motivo il Consiglio Superiore deduce l'erroneità della sentenza laddove, accogliendo parzialmente il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato illegittima la delibera consiliare nella parte in cui ha conteggiato nel calcolo complessivo della durata delle funzioni fuori ruolo il periodo intercorrente tra la data della delibera con cui la ricorrente è stata richiamata in ruolo (10 aprile 2013) e l'effettiva presa di possesso delle funzioni in ruolo presso la Corte di Appello di Catania (19 luglio 2013).
8.2. Secondo il Consiglio Superiore le motivazioni di accoglimento della censura sarebbero palesemente errate, in quanto le procedure di ricollocamento in ruolo richiedono tempi tecnici di svolgimento e di esecuzione (specie allorquando il ricollocamento avvenga non già mediante il rientro del magistrato nella sede e nelle funzioni giudiziarie precedentemente occupate, bensì all'esito dello svolgimento di una ordinaria procedura di interpello volto alla copertura dei posti vacanti, come difatti avvenuto per l'appellata). Pertanto, considerata la durata fisiologica delle procedure di ricollocamento in ruolo mediante trasferimento, non sarebbe consentito al C.S.M., in assenza di una specifica disposizione dell'ordinamento giudiziario, considerare il periodo compreso tra la delibera consiliare di ricollocamento in ruolo e l'effettiva presa di possesso delle funzioni in ruolo quale periodo utilmente svolto presso l'ufficio di destinazione del magistrato.
8.3. Anche tale doglianza non è fondata. N. 09664/2024 REG.RIC.
8.4. Correttamente il Tar ha ritenuto che non andasse conteggiato il periodo decorrente tra (i) la data della delibera del 10 aprile 2013, con cui la ricorrente è stata richiamata in ruolo ed assegnata alla Corte di Appello di Catania, e (ii) la data del 19 luglio 2013 in cui essa ha effettivamente preso possesso delle relative funzioni di consigliere di
Corte d'Appello.
8.5. A decorrere dal 10 aprile 2013, infatti, l'appellata non era più formalmente in posizione fuori ruolo.
8.6. A prescindere, dunque, da quale sia stata la data in cui la dott.ssa RI ha preso possesso delle nuove funzioni in ruolo, il periodo successivo al 10 aprile 2013 non poteva essere considerato nel calcolo complessivo del fuori ruolo.
8.7. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio Superiore, non si può assimilare la delibera di riassegnazione del magistrato collocato fuori ruolo alla delibera di trasferimento del magistrato in ruolo: infatti, mentre in quest'ultimo caso, il magistrato continua a svolgere le proprie funzioni nella sede di provenienza sino al giorno in cui prenda effettivo possesso del nuovo ufficio, ciò non può invece avvenire nel caso di magistrato fuori ruolo, il quale al termine dell'incarico non può continuare a svolgere le proprie funzioni nella sede di provenienza, ovvero nella sede dove prestava servizio allorquando è stato collocato fuori ruolo.
8.8. Nel caso di specie, il progetto presso la Commissione europea in Albania era comunque terminato il 27 aprile 2013 e l'appellata non avrebbe potuto in alcun modo rientrare in servizio presso la sede di provenienza.
8.9. Ne consegue che nel periodo di collocamento fuori ruolo non deve essere conteggiato il periodo intercorrente tra la data della delibera del 10 aprile 2013 con cui l'appellata veniva richiamata in ruolo e assegnata alla Corte di appello di Catania
e la data del 19 luglio 2013, in cui la predetta prendeva effettivamente possesso delle funzioni di consigliere di Corte d'Appello. N. 09664/2024 REG.RIC.
9. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore di LA RI che liquida forfettariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RC LI, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela ND, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
RC Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ND RC LI N. 09664/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/01/2026
N. 00051 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09664/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9664 del 2024, proposto dal
CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Petillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 24 ottobre 2024
n. 18608, resa tra le parti N. 09664/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LA RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Angela
ND e udito per la parte appellante l'avvocato Salvatore Petillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il CSM- Consiglio superiore della magistratura propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso della dott.ssa
LA RI, magistrato ordinario di quinta valutazione, avverso la delibera consiliare del 23 giugno 2021 che aveva autorizzato il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura per un periodo più breve rispetto a quello richiesto.
2. In particolare, con la delibera impugnata dinanzi al Tar il CSM ha confermato l'originaria ricorrente in posizione fuori ruolo presso il Segretariato Generale del
Consiglio dell'Unione Europea, in qualità di esperto nazionale distaccato, ritenendo tuttavia, con riferimento al profilo temporale, che il collocamento fuori ruolo non potesse essere prorogato sino alla data del 15 luglio 2023, come richiesto dal Ministero della giustizia, ma solo fino al 4 gennaio 2022, in quanto a questa data la ricorrente avrebbe maturato il limite massimo di dieci anni di permanenza fuori ruolo, previsto dall'art. 1, comma 68, della legge n. 190 del 2012.
2.1. Ad avviso del CSM, infatti, nessuno degli incarichi fuori ruolo ricoperti dal magistrato nel corso della sua carriera, per un tempo complessivo di circa 9 anni e 6 mesi, rientrerebbe nella previsione derogatoria di cui all'art. 1, comma 70, della medesima legge n. 190 del 2012, che stabilisce alcune specifiche eccezioni al citato N. 09664/2024 REG.RIC.
limite massimo dei dieci anni per i membri di governo, le cariche elettive e i componenti delle Corti internazionali.
2.3. Più in dettaglio, ad avviso del CSM, l'attività giurisdizionale svolta dal magistrato in qualità di “International Prosecutor” presso la “United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo” - UNMIK non sarebbe qualificabile quale
“componente delle Corti internazionali comunque denominate” ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 190 del 2012, in quanto tale previsione derogatoria non sarebbe passibile:
- né di un'interpretazione estensiva, volta a ricomprendervi tutti coloro che svolgano funzioni giudiziarie – giudicanti o requirenti – presso uffici giudiziari posti fuori dai confini nazionali, così equiparando tali uffici a corti internazionali;
- né di una interpretazione analogica, essendo contenuta in una norma di carattere eccezionale.
2.4. Il CSM, di conseguenza, ha accordato la permanenza fuori ruolo dell'originaria ricorrente solamente per un ulteriore periodo di circa sei mesi, ossia, come detto, fino alla data del 4 gennaio 2022, in cui sarebbe maturato il citato limite temporale dei dieci anni.
3. Nel giudizio di primo grado sono stati disposti incombenti istruttori, ordinando al
CSM di depositare una relazione di chiarimenti che indicasse: (i) i singoli periodi degli incarichi fuori ruolo ricoperti dalla ricorrente, con specificazione della data iniziale e finale del servizio extra istituzionale; (ii) i criteri con cui sono stati computati e sommati, da parte dell'amministrazione, i detti periodi e l'eventuale esistenza di incarichi fuori ruolo concomitanti; (iii) i periodi di tempo trascorsi tra la fine effettiva degli incarichi fuori ruolo e il ricollocamento in servizio dell'istante.
In adempimento all'ordinanza istruttoria, il CSM ha depositato in giudizio un'articolata relazione, dalla quale è emerso che il calcolo del periodo fuori ruolo della N. 09664/2024 REG.RIC.
ricorrente è stato effettuato, per un verso, “considerando come termini di calcolo le date di presa di possesso nell'incarico fuori ruolo e nell'ufficio giudiziario di rientro in ruolo”, per altro verso considerando che nel primo periodo fuori ruolo dal 2008 al
2013 la ricorrente era stata confermata “quattro volte fuori dal ruolo organico ma senza soluzione di continuità, ovvero senza mai essere ricollocata in ruolo”.
4. Con la sentenza appellata, il Tribunale amministrativo:
- ha preliminarmente rilevato la permanenza dell'interesse della ricorrente a veder accertata l'illegittimità della delibera impugnata, anche al fine della corretta ricostruzione del periodo fuori ruolo dalla stessa ricoperto ai sensi dell'art. 1, commi
68 e 70, della legge n. 190 del 2012;
- ha accolto il primo motivo di ricorso, mediante il quale era stata dedotta l'illegittimità della delibera nella parte in cui aveva ritenuto che le funzioni di “International
Prosecutor”, ricoperte dalla ricorrente presso la Procura UNMIK in Kosovo, non rientrassero nell'ipotesi derogatoria di cui all'art. 1, comma 70, legge n. 190 del 2012, riferita ai “componenti delle Corti internazionali comunque denominate”, così computandole erroneamente nel conteggio complessivo del periodo massimo dei dieci anni;
- ha assorbito il secondo motivo, con il quale era stata lamentata una disparità di trattamento rispetto ad altre delibere del CSM, che avrebbero considerato rientranti nella suddetta ipotesi derogatoria di cui all'art. 1, comma 70, della legge n. 190 del
2012, riferita ai “componenti di una Corte internazionale”, gli incarichi ricoperti da altri magistrati presso le Corti LE in Kosovo e presso il Tribunale Speciale per il
Libano; corti, queste ultime, che avrebbero caratteristiche analoghe a quella presso cui la ricorrente ha svolto il proprio incarico;
- ha accolto in parte il terzo motivo: dopo aver dichiarato infondata la censura con la quale si sosteneva che non avrebbero dovuto essere conteggiati nel computo complessivo i periodi intermedi tra gli incarichi fuori ruolo (atteso che la ricorrente, N. 09664/2024 REG.RIC.
tra il 2008 e il 2013, era stata più volte riconfermata in fuori ruolo senza soluzione di continuità, ossia senza mai rientrare in ruolo, sicché tutto il relativo periodo doveva essere compreso nel calcolo complessivo della durata del fuori ruolo), ha, invece, accolto la doglianza con cui si sosteneva che non andasse conteggiato il periodo di circa tre mesi intercorso tra la data di ricollocamento in ruolo (decorrente dal 10 aprile
2013) e l'effettiva presa di possesso delle nuove funzioni in ruolo presso la Corte di
Appello di Catania del 19 luglio 2013, dovendo ritenersi che dal momento della delibera di chiamata in servizio la ricorrente non fosse più fuori ruolo.
Il Tar ha quindi parzialmente accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato in parte qua la delibera impugnata per aver erroneamente conteggiato la durata temporale massima del collocamento fuori ruolo del magistrato, in relazione ai su indicati profili.
5. Con l'appello proposto, il CSM censura la sentenza nella parte in cui ha escluso dal calcolo complessivo della durata delle funzioni fuori ruolo ai fini dell'art. 1, comma
68, n. 190 del 2012:
a) il periodo temporale in cui la ricorrente ha svolto l'incarico di “International
Prosecutor” presso le Corti UNMIK in Kosovo;
b) il periodo temporale intercorrente tra il 10 aprile e il 19 luglio 2013, ossia tra la data di ricollocamento in ruolo e l'effettiva presa di possesso delle nuove funzioni.
5.1. Si è costituita l'originaria ricorrente, argomentando l'infondatezza dell'appello e domandandone il rigetto.
5.2. All'udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. Deve essere, innanzitutto, respinto il primo motivo, mediante il quale il CSM lamenta violazione dell'art. 1, comma 68 e 70, legge n. 190 del 2012 ed erroneità della N. 09664/2024 REG.RIC.
sentenza in relazione alla valutazione dell'incarico di International Prosecutor presso le Corti UNMIK ricoperto dall'appellata.
7.1. Secondo il Consiglio superiore il Tar avrebbe errato nel sostenere che la connotazione «internazionale» di tali Corti consentisse di ricondurle alle «Corti internazionali comunque denominate» di cui al comma 70 dell'art. 1 della legge n.
190 del 2012, e cioè nell'ambito delle deroghe al limite decennale individuate dalla normativa allora vigente (successivamente modificata dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n.
45), senza dover ricorrere ad una interpretazione estensiva o analogica di tale disposizione normativa.
Al riguardo il CSM ha ribadito le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, affermando, in particolare, che nel corso dell'anno 2008, quando la ricorrente ha svolto le proprie funzioni presso le Corti UNMIK, il Kosovo stava attraversando la prima delle tre fasi in cui si è articolata la nascita di uno stato sovrano e indipendente.
Questa prima fase ha avuto l'avvio con l'adozione della risoluzione 1244 del 1999 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha comportato il dispiegamento di un'amministrazione territoriale in Kosovo di carattere “composito”, in quanto articolata in una componente civile, l'UNMIK, al cui vertice fu posto un
Rappresentante speciale nominato dal Segretario generale, e in una militare, la Kosovo
Force (KFOR), chiamate a operare in maniera coordinata.
In questa prima fase, benché la Risoluzione ONU 1999 prevedesse, tra i principali compiti dell'amministrazione civile internazionale, quello di svolgere “basic civilian administrative functions”, comunque il Segretario generale aveva riconosciuto all'amministrazione civile locale poteri di governo estremamente vasti e segnatamente “[a]ll legislative and executive powers, including the administration of the judiciary”. N. 09664/2024 REG.RIC.
L'amministrazione locale avrebbe, così, esercitato sul territorio del Kosovo l'intero ventaglio di attività tipicamente demandate ad uno Stato, tanto da far parlare di
“surrogate State”.
Tra queste attività vi sarebbe stata anche l'amministrazione della giustizia, di fatto demandata all'amministrazione kosovara.
Di conseguenza, ad avviso del CSM, l'attività di International Prosecutor svolta dall'appellata nell'ambito di tale missione ha comportato l'esercizio di funzioni giurisdizionali (in affiancamento ovvero in maniera indipendente) dinanzi ad autorità giudiziarie di natura non internazionale, bensì interne alla nascente Repubblica del
Kosovo.
Il fatto che l'amministrazione del sistema giudiziario interno ad una nazione in fieri, quale il Kosovo, abbia richiesto e contemplato il concorso dell'operato anche di procuratori e giudici provenienti da altre nazioni (così da garantire imparziale esercizio della funzione giudiziaria in un contesto connotato da gravi problematiche legate alla minoranza serba) non trasformerebbe automaticamente l'attività giudiziaria svolta dall'appellata come riferita ad una Corte Internazionale.
Secondo il CSM, si potrebbero rinvenire delle vere e proprie Corti internazionali in senso tecnico in Kosovo solo a partire dal 2015, ossia quelle istituite nell'ambito dell'azione UE denominata LE Kosovo (le cd. Kosovo Specialist Chambers e la corrispondente figura del Prosecutor's Office presso le medesime Corti), volta a creare lo stato di diritto in Kosovo.
Non sarebbe quindi configurabile neanche l'asserita disparità di trattamento (dedotta col secondo motivo di ricorso, assorbito dal Tribunale), considerato che nelle delibere indicate dalla ricorrente il Consiglio superiore ha escluso che potesse computarsi nell'ambito del limite decennale previsto dal citato art. 1, comma 70 l'attività giurisdizionale svolta quale International Prosecutor presso la missione LE in
Kosovo, ritenendola riconducibile alle eccezioni previste dalla legge n.190 del 2012, N. 09664/2024 REG.RIC.
in quanto attività connotata dall'esercizio di funzioni giurisdizionali internazionali, sia per la composizione delle Corti istituite nell'ambito di tale missione (perché composte da organi giurisdizionali indipendenti da quelli previsti dalle nascenti istituzioni kosovare), che per la loro sede e per tipologia di reati sui quali esercitano la loro giurisdizione (solitamente riferibili ad ambiti di giurisdizione internazionale, quali ad esempio crimini di guerra ovvero etnici).
7.2. Le censure non sono fondate, non potendo condividersi la prospettazione del
Consiglio Superiore.
7.3. Preliminarmente, deve rilevarsi che la durata del periodo di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 190 del
2012, il quale prevede che:
a) “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi” (comma 68);
b) la disposizione del comma 68 citata non si applichi “ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate” (comma 70).
7.3.1. Le previsioni di legge sono riprodotte nella Circolare n. 13778/2014 del CSM che, all'art. 108, statuisce che “La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012”.
7.4. Tanto premesso, la sentenza appellata merita di essere confermata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità della delibera impugnata per aver conteggiato ai fini del calcolo della durata massima complessiva del fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1, N. 09664/2024 REG.RIC.
comma 70, della Legge n. 190 del 2012, il periodo in cui l'originaria ricorrente ha ricoperto la funzione di “International Prosecutor” presso le Corti UNMIK in Kosovo nell'anno 2008.
7.5. Il Collegio è dell'avviso che le Corti UNMIK siano qualificabili quali “Corti internazionali comunque denominate” ai sensi del comma 70 citato.
7.6. Come ben rilevato dal primo giudice, la connotazione “internazionale” delle
Corti UNMIK, presso le quali l'appellata ha prestato servizio, emerge, anzitutto, dal fatto che le stesse abbiano avuto un fondamento istitutivo di natura internazionale.
Esse sono state, infatti, istituite nell'ambito della missione UNMIK dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo, UNMIK), in forza della risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di Sicurezza, la quale ha stabilito “an international civil presence in
Kosovo in order to provide an interim administration for Kosovo”, al fine di realizzare nella regione le condizioni per la futura creazione di una forma di governo autonoma.
In particolare, il fine della citata risoluzione, istitutiva delle Corti UNMIK, era quello di porre il Kosovo sotto l'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite, al fine di stabilizzare la gestione del paese e mantenere la pace e la sicurezza.
7.6. Uno dei settori posti sotto amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite è stato, per quanto qui rileva, il settore giustizia, nel quale sono stati impiegati numerosi giudici e procuratori internazionali, a volte affiancati da giudici e procuratori locali, con il dichiarato scopo di perseguire crimini internazionali e altri crimini gravi che l'amministrazione locale non era in grado o non voleva perseguire.
7.7. Dunque, anche la composizione ibrida delle Corti UNMIK, nell'ambito delle quali magistrati provenienti da paesi terzi affiancavano i magistrati locali, costituisce elemento a sostegno della loro connotazione internazionale.
7.7.1. Sotto tale profilo deve osservarsi che i magistrati internazionali venivano nominati (e revocati) direttamente dal Rappresentante del Segretario Generale N. 09664/2024 REG.RIC.
dell'ONU, e non quindi attraverso procedure amministrative interne al Kosovo (cfr. art. 1 del UNMIK Regulation n. 2000/6: “The Special Representative of the Secretary-
General may appoint and remove from office international judges and international prosecutors”).
7.7.2. Nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, i magistrati internazionali erano, inoltre, tenuti ad applicare non solo le normative locali, ma anche “the highest level of internationally recognized human rights, including those embodied in the principles of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, and the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and its protocols (cfr. Section 3 del UNMIK Regulation n.
2000/6).
7.7.3. Le Corti UNIMIK rappresentano, pertanto, una evoluzione dei Tribunali penali internazionali istituiti ad hoc, dei quali condividono le finalità, ovverosia la punizione di crimini internazionali, a volte perseguendo l'ulteriore finalità di punire i criminali per ulteriori gravi reati che il sistema giustizia nazionale non persegue.
7.7.4. Tali Corti hanno, dunque, oltre al fondamento istitutivo, anche dei connotati soggettivi e oggettivi che le differenziano nettamente da una autorità giurisdizionale tipicamente “interna” di uno stato.
7.7.5. Ciò a maggior ragione se si considera che all'inizio dell'anno 2008, quando l'appellata è stata assegnata alle predette Corti UNMIK, il territorio del Kosovo non aveva una propria autonoma struttura amministrativa, ma era soggetto alla gestione ad interim da parte delle forze ONU, e non era ancora nemmeno formalmente uno stato autonomo, avendo rilasciato la dichiarazione di indipendenza dalla Serbia in data 17 febbraio 2008.
Non può, pertanto, sostenersi che le predette Corti costituissero una mera articolazione del sistema giudiziario interno di uno stato non ancora formalmente esistente. N. 09664/2024 REG.RIC.
7.7.6. Il fatto, poi, che nel corso dell'anno 2015 siano state istituite le Kosovo
Specialist Chamber nell'ambito del sistema LE – corti che il CSM ritiene essere qualificabili come “internazionali” per composizione, sede e tipologia di reati sui quali sono destinate ad esercitare la loro giurisdizione – non esclude ma, al contrario, rafforza il convincimento che anche le precedenti Corti UNMIK avessero carattere
“internazionale”, proprio perché (i) erano anch'esse istituite nell'ambito di una missione internazionale, (ii) erano anch'esse composte da magistrati provenienti da paesi terzi ed (iii) esercitavano anch'esse la giurisdizione applicando il diritto internazionale.
Del resto, deve evidenziarsi che anche le suddette Specialist Chambers - alle quali, come rilevato, lo stesso CSM attribuisce pacifica connotazione internazionale - costituiscono una corte speciale interna al sistema giudiziario kosovaro e hanno fondamento istitutivo nella legislazione nazionale (essendo stato necessario per la loro istituzione un emendamento alla costituzione kosovara e l'approvazione di una legge nazionale). Come dunque dedotto dall'appellata, non è ragionevole disconoscere carattere internazionale all'attività di International Prosecutor svolta presso le Corti
UNMIK, che sono state istituite da un atto internazionale e sono composte anche da giudici provenienti da paesi terzi, sol perché l'attività svolta nell'ambito di tale missione si sostanziava nell'esercizio di funzioni giurisdizionali dinanzi ad autorità giudiziarie interne alla nascente Repubblica del Kosovo; il giudizio sulla natura internazionale delle Corti UNMIK deve, invece, essere svolto sulla base di una valutazione complessiva di tutte le indicate caratteristiche.
7.8. Sulla base di queste condivisibili considerazioni la sentenza appellata ha correttamente concluso che tali Corti UNMIK hanno certamente quella connotazione internazionale che consente di ricondurle alle “Corti internazionali comunque denominate” di cui al comma 70 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2012, senza dover ricorrere ad una interpretazione estensiva o analogica di tale disposizione normativa. N. 09664/2024 REG.RIC.
Deve, infatti, ritenersi che nel percorso di creazione di uno stato autonomo kosovaro l'istituzione di Corti internazionali avveniva dapprima nell'ambito della missione delle Nazioni Unite UNMIK, poi entro la missione dell'Unione Europea denominata
LE e, infine, con l'istituzione delle Kosovo Specialist Chamber.
7.9. Conseguentemente, il periodo in cui l'appellata ha ricoperto le funzioni di
“International prosecutor” presso le Corti UNMIK non doveva essere conteggiato dal
CSM nel periodo massimo di dieci anni del fuori ruolo della magistratura.
8. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
8.1. Con tale motivo il Consiglio Superiore deduce l'erroneità della sentenza laddove, accogliendo parzialmente il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato illegittima la delibera consiliare nella parte in cui ha conteggiato nel calcolo complessivo della durata delle funzioni fuori ruolo il periodo intercorrente tra la data della delibera con cui la ricorrente è stata richiamata in ruolo (10 aprile 2013) e l'effettiva presa di possesso delle funzioni in ruolo presso la Corte di Appello di Catania (19 luglio 2013).
8.2. Secondo il Consiglio Superiore le motivazioni di accoglimento della censura sarebbero palesemente errate, in quanto le procedure di ricollocamento in ruolo richiedono tempi tecnici di svolgimento e di esecuzione (specie allorquando il ricollocamento avvenga non già mediante il rientro del magistrato nella sede e nelle funzioni giudiziarie precedentemente occupate, bensì all'esito dello svolgimento di una ordinaria procedura di interpello volto alla copertura dei posti vacanti, come difatti avvenuto per l'appellata). Pertanto, considerata la durata fisiologica delle procedure di ricollocamento in ruolo mediante trasferimento, non sarebbe consentito al C.S.M., in assenza di una specifica disposizione dell'ordinamento giudiziario, considerare il periodo compreso tra la delibera consiliare di ricollocamento in ruolo e l'effettiva presa di possesso delle funzioni in ruolo quale periodo utilmente svolto presso l'ufficio di destinazione del magistrato.
8.3. Anche tale doglianza non è fondata. N. 09664/2024 REG.RIC.
8.4. Correttamente il Tar ha ritenuto che non andasse conteggiato il periodo decorrente tra (i) la data della delibera del 10 aprile 2013, con cui la ricorrente è stata richiamata in ruolo ed assegnata alla Corte di Appello di Catania, e (ii) la data del 19 luglio 2013 in cui essa ha effettivamente preso possesso delle relative funzioni di consigliere di
Corte d'Appello.
8.5. A decorrere dal 10 aprile 2013, infatti, l'appellata non era più formalmente in posizione fuori ruolo.
8.6. A prescindere, dunque, da quale sia stata la data in cui la dott.ssa RI ha preso possesso delle nuove funzioni in ruolo, il periodo successivo al 10 aprile 2013 non poteva essere considerato nel calcolo complessivo del fuori ruolo.
8.7. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio Superiore, non si può assimilare la delibera di riassegnazione del magistrato collocato fuori ruolo alla delibera di trasferimento del magistrato in ruolo: infatti, mentre in quest'ultimo caso, il magistrato continua a svolgere le proprie funzioni nella sede di provenienza sino al giorno in cui prenda effettivo possesso del nuovo ufficio, ciò non può invece avvenire nel caso di magistrato fuori ruolo, il quale al termine dell'incarico non può continuare a svolgere le proprie funzioni nella sede di provenienza, ovvero nella sede dove prestava servizio allorquando è stato collocato fuori ruolo.
8.8. Nel caso di specie, il progetto presso la Commissione europea in Albania era comunque terminato il 27 aprile 2013 e l'appellata non avrebbe potuto in alcun modo rientrare in servizio presso la sede di provenienza.
8.9. Ne consegue che nel periodo di collocamento fuori ruolo non deve essere conteggiato il periodo intercorrente tra la data della delibera del 10 aprile 2013 con cui l'appellata veniva richiamata in ruolo e assegnata alla Corte di appello di Catania
e la data del 19 luglio 2013, in cui la predetta prendeva effettivamente possesso delle funzioni di consigliere di Corte d'Appello. N. 09664/2024 REG.RIC.
9. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore di LA RI che liquida forfettariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RC LI, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela ND, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
RC Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ND RC LI N. 09664/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO