Art. 4. Consiglio di amministrazione
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' costituito il consiglio di amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.
Il consiglio e' composto: dal capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformita' di quanto previsto dall' art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
I quattro membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' costituito il consiglio di amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.
Il consiglio e' composto: dal capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformita' di quanto previsto dall' art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
I quattro membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.