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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.318 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2024
TRA
( ),elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto alla Via Mazzini n.52 presso lo studio degli avvocati
Marcello Carano e Luca Maraglino, dai quali congiuntamente e disgiuntamente è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso ex 414 cpc Rg 4362\20;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, anche
1 disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Andriulli, Renato Vestini e Anna
Paola Ciarelli, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti
Avvocati con atto del Notaio in Roma del 1 luglio 2015, Persona_1
repertorio n. 80974 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' di Taranto in Via Golfo di Taranto 7/D; CP_1
- APPELLATO -
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.542/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione,
la domanda proposta da , titolare di pensione con decorrenza dal 1 Parte_1
CP_ aprile 2005, nei confronti dell' diretta ad ottenere riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della prestazione in godimento, sin dall'originaria decorrenza con condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze tra il dovuto e l'erogato.
Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione, proponeva appello , lamentandone la erroneità Parte_1
e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l' in persona del legale rappresentante, chiedendo darsi atto dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, con declaratoria di cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, che rigettava la domanda del ricorrente ritenendola inammissibile per intervenuta decadenza tombale
2 dall'azione, ex art. 47 D.P.R. 639/70, asserendo la errata interpretazione dell'art. 38
del D.L. 98/11 convertito in Legge n. 111/11, fatta dal Giudice di prime cure.
Conclude in ogni caso per la cessazione della materia del contendere, atteso
CP_ l'intercorso pagamento da parte dell' in data successiva al deposito del ricorso.
L'appello è fondato.
Ebbene, l'appellante con i motivi di gravame, impugna la sentenza di primo grado che, non tenendo conto della richiesta delle parti della declaratoria di cessata materia,
dichiarava la decadenza tombale dall'azione e, quindi, rigettava la domanda giudiziale proposta dallo stesso, volta a vedersi dichiarare il diritto alla riliquidazione
CP_ della prestazione pensionistica in godimento atteso che l' nella determinazione dei periodi di contribuzione figurativa per malattia, meglio indicati nel ricorso,non aveva assunto quale base di calcolo della contribuzione figurativa, la retribuzione esposta nell'estratto conto unificato corrispondente a quella globale ex art. 8 della
L.n. 155/81,lamentando altresì che detta retribuzione non sarebbe stata rivalutata ai sensi dell'art. 3 del D. L.gs n. 503/92.
CP_ Invero, l' sin dal primo grado,si costituiva in giudizio dando preliminarmente atto di avere già provveduto a riliquidare la prestazione, producendo il Mod. TE 08
che era versato in atti. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con ogni conseguenziale provvedimento, pur eccependo, tuttavia, la decadenza dall'azione.
LA , correttamente, la violazione e/o falsa applicazione di norme Parte_1
di legge avendo il giudice di prime cure,applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado come da conteggi allegati. CP_1
3 Conclude comunque, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ebbene,la sentenza impugnata, richiamando a quanto affermato dalla Suprema Corte
nella sentenza n.28416 del 14.12.2020, riteneva maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione di vecchiaia in godimento alla parte appellante.
Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale
“In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni
è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile,
imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative.
L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale ” (v., ex plurimis , Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 27.06.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente.
CP_ L' però già in primo grado, come si è sopra precisato, nel costituirsi in giudizio, precisava con riferimento alla proposta domanda, a seguito di riesame
4 della stessa, che si era provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, per cui doveva ritenersi cessata la materia del contendere.
Ad oggi,alla luce dunque della richiesta di ambo le parti in giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più
necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è
difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus,
Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048). La
cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. (Cass., ord. 24 gennaio 2019, n. 1978)
Spese del doppio grado come da dispositivo.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di CP_1
lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 1400,00 e per il
5 secondo grado in € 1500,00 oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto,24.09.2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.318 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2024
TRA
( ),elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto alla Via Mazzini n.52 presso lo studio degli avvocati
Marcello Carano e Luca Maraglino, dai quali congiuntamente e disgiuntamente è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso ex 414 cpc Rg 4362\20;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, anche
1 disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Andriulli, Renato Vestini e Anna
Paola Ciarelli, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti
Avvocati con atto del Notaio in Roma del 1 luglio 2015, Persona_1
repertorio n. 80974 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' di Taranto in Via Golfo di Taranto 7/D; CP_1
- APPELLATO -
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.542/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione,
la domanda proposta da , titolare di pensione con decorrenza dal 1 Parte_1
CP_ aprile 2005, nei confronti dell' diretta ad ottenere riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della prestazione in godimento, sin dall'originaria decorrenza con condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze tra il dovuto e l'erogato.
Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione, proponeva appello , lamentandone la erroneità Parte_1
e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l' in persona del legale rappresentante, chiedendo darsi atto dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, con declaratoria di cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, che rigettava la domanda del ricorrente ritenendola inammissibile per intervenuta decadenza tombale
2 dall'azione, ex art. 47 D.P.R. 639/70, asserendo la errata interpretazione dell'art. 38
del D.L. 98/11 convertito in Legge n. 111/11, fatta dal Giudice di prime cure.
Conclude in ogni caso per la cessazione della materia del contendere, atteso
CP_ l'intercorso pagamento da parte dell' in data successiva al deposito del ricorso.
L'appello è fondato.
Ebbene, l'appellante con i motivi di gravame, impugna la sentenza di primo grado che, non tenendo conto della richiesta delle parti della declaratoria di cessata materia,
dichiarava la decadenza tombale dall'azione e, quindi, rigettava la domanda giudiziale proposta dallo stesso, volta a vedersi dichiarare il diritto alla riliquidazione
CP_ della prestazione pensionistica in godimento atteso che l' nella determinazione dei periodi di contribuzione figurativa per malattia, meglio indicati nel ricorso,non aveva assunto quale base di calcolo della contribuzione figurativa, la retribuzione esposta nell'estratto conto unificato corrispondente a quella globale ex art. 8 della
L.n. 155/81,lamentando altresì che detta retribuzione non sarebbe stata rivalutata ai sensi dell'art. 3 del D. L.gs n. 503/92.
CP_ Invero, l' sin dal primo grado,si costituiva in giudizio dando preliminarmente atto di avere già provveduto a riliquidare la prestazione, producendo il Mod. TE 08
che era versato in atti. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con ogni conseguenziale provvedimento, pur eccependo, tuttavia, la decadenza dall'azione.
LA , correttamente, la violazione e/o falsa applicazione di norme Parte_1
di legge avendo il giudice di prime cure,applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado come da conteggi allegati. CP_1
3 Conclude comunque, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ebbene,la sentenza impugnata, richiamando a quanto affermato dalla Suprema Corte
nella sentenza n.28416 del 14.12.2020, riteneva maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione di vecchiaia in godimento alla parte appellante.
Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale
“In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni
è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile,
imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative.
L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale ” (v., ex plurimis , Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 27.06.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente.
CP_ L' però già in primo grado, come si è sopra precisato, nel costituirsi in giudizio, precisava con riferimento alla proposta domanda, a seguito di riesame
4 della stessa, che si era provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, per cui doveva ritenersi cessata la materia del contendere.
Ad oggi,alla luce dunque della richiesta di ambo le parti in giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più
necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è
difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus,
Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048). La
cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. (Cass., ord. 24 gennaio 2019, n. 1978)
Spese del doppio grado come da dispositivo.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di CP_1
lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 1400,00 e per il
5 secondo grado in € 1500,00 oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto,24.09.2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
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