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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. 23619/2024 R.G.
tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Cerruti per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonsina De Rosa e dall'avv. Antonio Costa per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente, nella sede ubicata in Roma, via Nomentana n. 365, nel periodo dal 20 aprile 2020 al 19 novembre 2021, sebbene il rapporto sia stato regolarizzato soltanto a partire dal 20 novembre 2020 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza il 19 novembre 2021;
- di essere stato addetto a mansioni di “giardiniere ed addetto al lavaggio delle vetture (specie il sabato e la domenica)”, con inquadramento nel livello C3 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Ambasciate, Consolati,
Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi Internazionali in Italia, alla cui applicazione ha diritto sin dall'inizio effettivo del rapporto di lavoro;
- di avere osservato un orario di lavoro, fisso e predeterminato, articolato per 6 giorni a settimana dalle 8:00 alle 17:00, con intervallo di 1 ora per il pranzo e con un giorno di riposo infrasettimanale;
- di essere stato assoggettato al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare esercitato dall resistente;
CP_1
- di non essere stato retribuito con regolarità, ricevendo nel periodo non regolarizzato la somma fissa di € 800,00 al mese a partire da maggio 2020, mentre nel periodo successivo soltanto i bonifici indicati nell'estratto conto prodotto, per le seguenti somme: € 1.639,25 con bonifico ricevuto il 12maggio 2021 con causale di pagamento “stipendio di gennaio”; € 3.254,96 con bonifico ricevuto il 5 luglio 2021 con causale di pagamento “stipendio gennaio/febbraio”; € 4.965,93 ricevuto il 13 settembre 2021 con causale di pagamento “stipendio aprile, maggio e giugno”;
- di non avere percepito compensi a titolo di 13^ e 14^ mensilità;
- di non avere goduto di ferie e permessi contrattuali e di non avere percepito la relativa indennità sostitutiva;
- di non avere percepito alcuna maggiorazione per il lavoro straordinario, domenicale e svolto nei giorni festivi;
- di avere, in particolare, reso la prestazione lavorativa nelle seguenti giornate: 19 marzo – San Giuseppe;
14 maggio – Ascensione;
4 giugno – Corpus Domini;
29 giugno – SS. Pietro e Paolo;
4 novembre – Unità Nazionale;
- di non avere percepito il t.f.r.;
- di avere maturato un credito per differenze retributive pari a € 33.744,45, a titolo di differenze sulla retribuzione mensile, mensilità accessorie, indennità per lavoro straordinario, domenicale e festivo, ferie e permessi non goduti e t.f.r. Pertanto, previo accertamento della natura subordinata della prestazione lavorativa resa, in applicazione del C.C.N.L. sopra indicato per il proprio livello di inquadramento, nonché del principio di adeguatezza del trattamento economico percepito alla qualità e quantità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 Cost., il ricorrente ha domandato la condanna della convenuta a pagare in proprio favore l'importo complessivo di € 33.744,45, secondo il conteggio analitico formulato in ricorso, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' resistente, eccependo preliminarmente la continenza del presente CP_1 giudizio in quello iscritto al n. 20528/2024 R.G., pendente dinanzi a questo Tribunale, nonché contestando la fondatezza delle domande attoree. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
2 Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare va disattesa l'eccezione di continenza formulata in memoria di costituzione, la quale ai sensi dell'art. 39 c.p.c. postula, oltre l'identità tra i soggetti di due diversi giudizi, la sussistenza di differenze nei due procedimenti solo sul piano della quantificazione del petitum, ovvero la parziale coincidenza delle causae petendi. Detta coincidenza sul piano soggettivo e oggettivo difetta radicalmente, in quanto il presente accertamento è stato introdotto da
[...]
nato in [...] il [...], Parte_1 mentre quello iscritto al n. 20528/2024 R.G. è stato proposto da un differente attore, , nato in [...] [...]. Parte_1
Ognuno dei due lavoratori ricorrenti ha chiesto l'accertamento del suo rapporto di lavoro intercorso con l , caratterizzato da Controparte_2 circostanze di fatto e tratti distintivi differenti da quello dell'altro, sicché difetta anche la comunanza di causa petendi, trattandosi di due controversie tra loro del tutto indipendenti.
3. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Le domande di natura retributiva azionate dal lavoratore traggono fondamento, in primo luogo, dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore delle convenute e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità
3 dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
4. Sulla base dei principi generali di inquadramento sopra illustrati, secondo quanto dedotto da parte ricorrente nelle note autorizzate la datrice di lavoro, prendendo posizione su un rapporto di lavoro svolto non dal ricorrente, ma da un differente soggetto, non avrebbe effettivamente contestato le circostanze di fatto allegate in ricorso, sicché le stesse dovrebbero essere considerate definitivamente acquisite al giudizio. Tale deduzione, per quanto corretta in punto di diritto, nei risvolti fattuali circostanziati sulla vicenda controversa va condivisa solo parzialmente. Come noto, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dal decidente, nell'ambito del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre maggiormente messo in risalto il ruolo che riveste nel processo civile l'onere di contestazione sui fatti costitutivi delle reciproche pretese, il quale non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale, come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, dal sistema di preclusioni, che comporta per
4 entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005). Conformandosi a questi arresti ermeneutici, la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022) ha così definitivamente chiarito che il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 5166 del 17 febbraio 2023). A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto – costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto - genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del “fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
5. Orbene, nel caso di specie la parte resistente, pur muovendo dall'erronea prospettazione di continenza di cause sopra illustrata e svolgendo varie considerazioni, non pertinenti, sulle differenze tra il ricorso depositato in questo giudizio e quello del procedimento n. 20528/2024 R.G., si è comunque specificamente confrontata, sia pure solo parzialmente, con le circostanze di fatto enunciate in ricorso a fondamento delle pretese, specificando che il ricorrente “riferisce di aver operato alle dipendenze dell , con CP_1 mansioni di giardiniere, osservando l'orario dal lunedì al venerdì dalle 8:30
5 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 16:12 come risulta dal contratto di lavoro a tempo determinato dal medesimo depositato (cfr. doc. 03 fascicolo di parte ricorrente). Non ha mai svolto attività di lavoro straordinario, né ordinario, né domenicale”. Sicché, richiamando in modo corretto il titolo contrattuale posto a fondamento delle pretese azionate nel presente giudizio, la parte datoriale non ha contestato, in primo luogo, il periodo del rapporto di lavoro subordinato indicato in ricorso, che può così considerarsi definitivamente accertato sin dal 20 aprile 2020, per tutto il periodo controverso. Parimenti, nessuna contestazione è stata svolta sulla mancata fruizione di ferie e permessi. Per contro, invece, la parte datoriale ha contestato lo svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie pattuite nel contratto individuale, escludendo che la prestazione lavorativa sia stata resa oltre l'orario ordinario, né in giorni domenicali o diversi da quelli ordinari pattuiti.
6. Secondo principi interpretativi del tutto consolidati, grava su chi agisce in giudizio fornire prova rigorosa in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario. Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, invero, “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018). I medesimi principi valgono, poi, con riguardo al lavoro domenicale e festivo.
6 Avendo parte ricorrente rinunciato ai mezzi di prova, i fatti storici relativi a questi capi di domanda sono rimasti sguarniti di supporto istruttorio e vanno disattesi, come pure va rigettata la domanda volta a quantificare il t.f.r. in ragione di un orario eccedente quello ordinario, asseritamente prestato con continuità.
7. Il restante accertamento introdotto in ricorso, stante l'accertata – pacifica – sussistenza del rapporto per l'arco temporale dedotto in ricorso e con l'inquadramento richiesto, peraltro risultante dal contratto di lavoro (cfr. doc. n. 3 del ricorso), la durata a tempo pieno della prestazione lavorativa e la mancata fruizione di ferie e permessi contrattuali, va accolto con le precisazioni che seguono.
Invero, sono fondate le domande volte a conseguire il trattamento retributivo dovuto, quale differenza tra quanto spettante in forza delle previsioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto e quanto erogato in favore del prestatore di lavoro. Una volta accertata la sussistenza del rapporto, l'orario di lavoro e il livello di inquadramento, con insorgenza delle obbligazioni di pagamento della retribuzione, delle mensilità accessorie e del t.f.r., il datore di lavoro sarebbe stato infatti tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c. L'onere probatorio gravante sul datore di lavoro non è stato assolto.
7 Anzitutto, perché i bonifici allegati in giudizio, di cui all'estratto di conto corrente dell (cfr. doc. n. 2 della memoria di costituzione) non CP_1 recano elementi per evincere che siano stati effettuati in favore del ricorrente. Ma, soprattutto, perché il datore di lavoro ha fatto espresso riferimento all'estratto di conto corrente prodotto nel differente procedimento n. 20528/2024 R.G. e ai pagamenti indicati in quel giudizio, i quali, all'evidenza, si riferiscono a un diverso lavoratore e, pertanto, non dimostrano l'estinzione delle obbligazioni retributive dell'odierno ricorrente. Sicché, in definitiva, l' resistente non ha fornito prova di CP_1 avere corrisposto al ricorrente importi maggiori di quelli dallo stesso riconosciuti in ricorso.
8. Per quanto riguarda la quantificazione dei crediti, giova osservare che i conteggi analitici elaborati dal lavoratore non sono stati oggetto di contestazione in memoria di costituzione. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945), poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 29236 del 6 dicembre 2017 e Cass., sez. lav., n. 4051 del 18 febbraio 2011). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del
8 12 marzo 2018, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 22325 del 25 luglio
2023). Analogamente, nessuna contestazione è stata svolta sui conteggi subordinati prodotti dal ricorrente in allegato alle note autorizzate dell'8 gennaio 2025, con il quale questo decidente ha onerato quest'ultimo di riformulare la quantificazione dei crediti detraendo gli importi richiesti a titolo di lavoro straordinario. Ne consegue un credito per differenze retributive complessive pari a € 28.252,15, di cui € 17.310,38 per differenze sulla retribuzione mensile, € 2.606,39 per 13^ mensilità, 2.611,60 per 14^ mensilità, € 2.606,39 per ferie non godute, € 506,25 per permessi da retribuire e € 2.611,15 per trattamento di fine rapporto. Giova, al riguardo, osservare che per pacifico indirizzo interpretativo della Suprema Corte “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive (cfr., Cass. SU n. 3105/1985; Cass. n. 9198/2000; Cass. n. 6337/2003, Cass. n. 1844/2015), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme relative a trattenute previdenziali o fiscali riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi, atteso che la determinazione delle ritenute fiscali non attiene al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, mentre, quanto alle ritenute previdenziali, il datore di lavoro, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 30257 del 22 novembre 2018). Quanto alla deduzione datoriale secondo cui la somma di € 800 che il ricorrente ha riconosciuto di avere percepito mensilmente prima della regolarizzazione del rapporto dovrebbe essere “lordizzata”, al fine di calcolare il lordo dovuto, a parere del decidente nel caso di specie i dati comparati vanno ritenuti omogenei. E infatti, non avendo la resistente dedotto di avere operato sulle somme corrisposte al ricorrente le dovute trattenute contributive ed erariali (il che, del resto si sarebbe posto in insanabile contraddizione con la stessa mancata instaurazione formale del rapporto in quell'arco temporale), tali somme non possono essere considerate al netto di alcunché e rappresentano quindi l'importo (appunto, lordo) corrisposto (cfr., in fattispecie sul punto analoga, Cass., sez. lav., n. 18584 del 7 luglio 2008).
9. Conclusivamente, pertanto, i crediti retributivi del lavoratore ammontano a € 28.252,15 a titolo di differenze sulla retribuzione dovuta, 13^ e 14^ mensilità, ferie e permessi non fruiti e t.f.r., al cui pagamento va condannata la parte datoriale, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38),
9 secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre il ricorso va rigettato per il resto.
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, sulla base dei valori medi in relazione all'importo riconosciuto e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 28.252,15, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, la resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Roma, 20 febbraio 2025 Il giudice Cesare Russo
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