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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7238 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 14.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 6378/2025 R.G, cui è stata riunita la n. 6379/2025
TRA
C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Piero Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrenti
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 14.03.2025, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze dell' con la Controparte_1 qualifica e l'inquadramento per ciascuno indicato in ricorso, hanno dedotto di prestare servizio con turni avvicendati, in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che, in particolare, per il periodo dal 12.09.2019, per , e dal 28/11/2019, per , fino ad oggi, la datrice di lavoro non ha ricompreso Pt_1 Pt_2 nell'indennità versata per i periodi di ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a) “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione “IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3”, nella misura giornaliera di € 4,49; b) “indennità giornaliera di terapia intensiva” disciplinata dall'art. 86, comma 6, lett. a) /b) del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018, indicata in busta paga con il codice 602 e la descrizione “IND.
PRES 8000 ART. 44 C.6”, nella misura giornaliera di € 4,13; pertanto, richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno chiesto all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma
3, CCNL 2016-2018 e della “indennità di terapia intensiva” di cui all'art. 86, comma 6, CCNL
2016-2018, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art.
19, comma 1, CCNL del 1° settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, e per l'effetto: - Condannare la
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di Controparte_1 calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, nonché della “indennità di terapia intensiva” pari ad € 4,13, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo … [per il periodo dal 12/09/2019 per e dal 28.11.2019 per ] fino alla data di deposito del presente Parte_1 Parte_2 ricorso, oltre interessi legali”; vinte le spese legali, con attribuzione Pa
, benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 14.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione al presente giudizio della causa avente r.g. n. 6379/2025.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità giornaliera e di indennità giornaliera di terapia intensiva, a far data dal 12 settembre 2019.
Ritiene il questo Giudice di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Per_2
Per_ Per_ del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto
25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); Per_5
ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_7
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_8 Persona_9
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_7
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza LL e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, questo Giudice, nel prendere atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della
Corte di Cassazione.
Tanto premesso, appare dirimente ai fini del decidere valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto
Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”.
L'indennità giornaliera di terapia intensiva (art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021), è regolata dall'art. 86, comma 6, del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive
e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del
30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”.
L'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che le indennità oggetto del presente giudizio sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
In particolare, l'indennità giornaliera di turno, essendo volta a compensare la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'indennità giornaliera di terapia intensiva è invece erogata in ragione del disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa prestata “presso unità operative o servizi particolarmente disagiati”.
Deve quindi ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegata allo “status del lavoratore”, non rappresentando elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, di cui rappresenta un elemento stabile.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve affermarsi che dette indennità sono legate alle mansioni del personale sanitario e tecnico appartenente a determinate categorie (B, C e D), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva – artt. 33, comma
1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 – che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità delle stesse.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della Suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Conclusivamente, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi computate nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie delle voci denominate “indennità giornaliera di turno” e “indennità giornaliera di terapia intensiva”, per il periodo dal 12.09.2019 fino ad oggi, per e dal 28.11.2019 fino ad oggi, per Parte_1 Pt_2
; per l'effetto, l' va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti alle
[...] Controparte_1
differenze maturate a tale titolo nei periodi indicati (dal 12.09.2019 per e dal 28.11.2019 Parte_1
per ) fino alla data di deposito del presente ricorso (14.03.2025), oltre interessi legali e Parte_2
rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di e a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile Parte_1 Parte_2
utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità giornaliera di turno e l'indennità giornaliera di terapia intensiva, per i periodi rispettivamente dal 12.09.2019 e dal
28.11.2019;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti al pagamento Controparte_1
delle differenze retributive maturate a titolo di “indennità giornaliera di turno” e “indennità giornaliera di terapia intensiva”, per il periodo dal 12.09.2019, per e dal 28.11.2019, per Parte_1
, fino alla data di deposito del presente ricorso (14.03.2025), oltre interessi legali e Parte_2
rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in €1280,0 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 14.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 6378/2025 R.G, cui è stata riunita la n. 6379/2025
TRA
C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Piero Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrenti
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 14.03.2025, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze dell' con la Controparte_1 qualifica e l'inquadramento per ciascuno indicato in ricorso, hanno dedotto di prestare servizio con turni avvicendati, in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che, in particolare, per il periodo dal 12.09.2019, per , e dal 28/11/2019, per , fino ad oggi, la datrice di lavoro non ha ricompreso Pt_1 Pt_2 nell'indennità versata per i periodi di ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni: a) “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione “IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3”, nella misura giornaliera di € 4,49; b) “indennità giornaliera di terapia intensiva” disciplinata dall'art. 86, comma 6, lett. a) /b) del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018, indicata in busta paga con il codice 602 e la descrizione “IND.
PRES 8000 ART. 44 C.6”, nella misura giornaliera di € 4,13; pertanto, richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno chiesto all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma
3, CCNL 2016-2018 e della “indennità di terapia intensiva” di cui all'art. 86, comma 6, CCNL
2016-2018, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art.
19, comma 1, CCNL del 1° settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, e per l'effetto: - Condannare la
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di Controparte_1 calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, nonché della “indennità di terapia intensiva” pari ad € 4,13, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo … [per il periodo dal 12/09/2019 per e dal 28.11.2019 per ] fino alla data di deposito del presente Parte_1 Parte_2 ricorso, oltre interessi legali”; vinte le spese legali, con attribuzione Pa
, benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 14.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione al presente giudizio della causa avente r.g. n. 6379/2025.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive,
l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità giornaliera e di indennità giornaliera di terapia intensiva, a far data dal 12 settembre 2019.
Ritiene il questo Giudice di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; Per_1 Per_2
Per_ Per_ del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto
25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); Per_5
ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_7
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_8 Persona_9
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_7
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza LL e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, questo Giudice, nel prendere atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della
Corte di Cassazione.
Tanto premesso, appare dirimente ai fini del decidere valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto
Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”.
L'indennità giornaliera di terapia intensiva (art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021), è regolata dall'art. 86, comma 6, del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive
e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del
30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”.
L'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che le indennità oggetto del presente giudizio sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
In particolare, l'indennità giornaliera di turno, essendo volta a compensare la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'indennità giornaliera di terapia intensiva è invece erogata in ragione del disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa prestata “presso unità operative o servizi particolarmente disagiati”.
Deve quindi ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegata allo “status del lavoratore”, non rappresentando elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, di cui rappresenta un elemento stabile.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve affermarsi che dette indennità sono legate alle mansioni del personale sanitario e tecnico appartenente a determinate categorie (B, C e D), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva – artt. 33, comma
1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 – che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità delle stesse.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della Suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Conclusivamente, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi computate nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie delle voci denominate “indennità giornaliera di turno” e “indennità giornaliera di terapia intensiva”, per il periodo dal 12.09.2019 fino ad oggi, per e dal 28.11.2019 fino ad oggi, per Parte_1 Pt_2
; per l'effetto, l' va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti alle
[...] Controparte_1
differenze maturate a tale titolo nei periodi indicati (dal 12.09.2019 per e dal 28.11.2019 Parte_1
per ) fino alla data di deposito del presente ricorso (14.03.2025), oltre interessi legali e Parte_2
rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di e a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile Parte_1 Parte_2
utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'indennità giornaliera di turno e l'indennità giornaliera di terapia intensiva, per i periodi rispettivamente dal 12.09.2019 e dal
28.11.2019;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti al pagamento Controparte_1
delle differenze retributive maturate a titolo di “indennità giornaliera di turno” e “indennità giornaliera di terapia intensiva”, per il periodo dal 12.09.2019, per e dal 28.11.2019, per Parte_1
, fino alla data di deposito del presente ricorso (14.03.2025), oltre interessi legali e Parte_2
rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in €1280,0 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori