Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 12 ottobre 2024
Decreto presidenziale 19 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/03/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02045/2025REG.PROV.COLL.
N. 07723/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2024, proposto da
Rtp Ing. RG AG, SA US, PE IN, OR CA, RE Corvino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Greco, con domicilio eletto presso lo studio Corrado Morrone in Roma, via XXI Aprile;
contro
Comune di Fuscaldo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Albino Domanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Galliano S.r.l. Mandataria Acri Renato, Maria Pia Fionda, Rtp Leone Michele – Mandatario – SA BE, QU GE, RA Girolamo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1061/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fuscaldo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il RTP Ing. RG AG ha proposto innanzi al TAR Calabria azione di risarcimento autonomo ex art. 30, comma 3, c.p.a. al fine di conseguire di ristoro dei pregiudizi derivanti dall’illegittimità dell’atto di ritiro n. 260 del 27.07.2020, con cui la resistente amministrazione ha revocato il provvedimento di aggiudicazione n. 69 del 2.03.2020 disposto in suo favore, chiedendo nello specifico in via principale la condanna del Comune di Fuscaldo alla stipula del contratto di appalto ex art. 30 c.p.a. e in subordine, previo accertamento dell’illegittimità della stessa revoca, il risarcimento del danno per equivalente monetario, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e a quelle maturate durante il tempo di anticipata esecuzione del contratto.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Fuscaldo ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1061/24 il TAR Calabria ha rigettato il proposto ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale il RTP Ing. RG AG ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione del principio dispositivo e del diritto di difesa; omissione di pronuncia; violazione degli artt. 24 e 101 Cost, nonché degli artt. 1, 3, 32, 34, 39, 88 c.p.a; violazione dell’art. 112 c.p.c; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 32 commi 2 e 3 d. lgs. n. 50/16; 3) error in iudicando ; violazione degli artt. 1227 2° comma c.c. e 30 comma 2 c.p.a; violazione degli artt. 6 CEDU e 24-101 Cost; violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/90; 4) error in iudicando ; violazione dell’art. 1337 c.c; responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione comunale.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Comune di Fuscaldo al pagamento dei servizi professionali per complessivi € 23.467,15, nonché al risarcimento dei danni precontrattuali e/o extracontrattuali da esso subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Fuscaldo si è costituito in data 15.1.2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con successiva memoria depositata in data 25.1.2025 il Comune di Fuscaldo ha eccepito per la prima volta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda in esame. Nel merito, ha ribadito la richiesta di rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 27.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dedotta per la prima volta dall’Amministrazione nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 25.1.2025.
L’eccezione è tardiva.
Premette il Collegio che, ai sensi dell’art. 9 c.p.a: “ Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione ”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, come sopra detto, in sede di costituzione in appello il civico ente si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso. Soltanto in sede di deposito della memoria ex art. 73 c.p.a. esso ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nondimeno, la relativa eccezione, in quanto non proposta in termini – vale a dire in sede di costituzione in appello – deve ritenersi tardiva, essendosi già formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
3. Per tali ragioni, la proposta azione risarcitoria va esaminata nel merito.
4. Sul punto, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto della mancata impugnazione della revoca dell’aggiudicazione, in dichiarata applicazione dell’art. 30 co. 3 c.p.a, a termini del quale: “ il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”.
4.1. In particolare, il TAR Calabria ha stabilito che: “ in disparte che l’omessa impugnazione dell’aggiudicazione n. 400/2023 ha già in sé precluso l’astratto accoglimento della domanda principale, la mancata proposizione da parte del ricorrente di domande cautelari a tutela della propria posizione, non avendo lo stesso avversato in sede giurisdizionale né l’atto di ritiro né la successiva aggiudicazione, integra una scelta processuale di tipo omissivo, da ritenersi incidente in termini di causalità giuridica sulla esclusione del danno lamentato, considerato che <<le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno>> (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n. 3) ”.
4.2. Nondimeno, con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellante ha chiesto la condanna del civico ente non solo al risarcimento del danno di natura precontrattuale/extracontrattuale da esso subito per effetto dell’illegittima condotta tenuta dall’Amministrazione nella vicenda in esame, ma anche al pagamento delle spettanze dovute per le eseguite prestazioni professionali richieste ex art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016, per complessivi € 23.467,15.
4.3. Orbene, rispetto a tale capo di domanda, è del tutto estranea la previsione di cui all’art. 30 co. 3 c.p.a, dettata unicamente (per la parte che rileva in questa sede) in relazione all’azione di “ condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ”.
Ne consegue che, rispetto al capo di domanda riguardante il pagamento delle competenze professionali, vi è stata omissione di pronuncia da parte del giudice di prime cure, non potendo tale domanda essere sussunta nell’ambito della fattispecie di responsabilità precontrattuale/extracontrattuale, stante la differenza dei presupposti costitutivi (inadempimento di un’obbligazione convenzionale, nel primo caso; condotta antigiuridica serbata dal civico ente nella fase successiva all’aggiudicazione, nel secondo caso).
5. Nel merito, l’azione di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle competenze professionali è fondata.
Con DD n. 257/19 il Comune di Fuscaldo ha indetto, quale stazione appaltante – per il tramite della Centrale Unica di Committenza di Cetraro – gara d’appalto negoziata sottosoglia, finalizzata al perfezionamento di contratto avente ad oggetto i servizi di ingegneria, architettura e geologia per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all’intervento di adeguamento, anche, antisismico del plesso scolastico comunale L. De Seta.
All’esito della relativa procedura, con DD n. 69 del 2.3.2020 il RUP ha disposto aggiudicazione della gara in favore del RTP AG, disponendo altresì “ la esecuzione anticipata del presente appalto, in pendenza della stipula del contratto ”, ai sensi dell’art. 32 co. 8 d. lgs. n. 50/16.
La RTP AG, ha dunque avviato immediatamente le attività professionali ed i servizi ordinatigli e li ha regolarmente eseguiti fino alla revoca dell’aggiudicazione, intervenuta con Determinazione del RUP n. 260 del 27.7.2020.
In particolare, durante il tempo di esecuzione anticipata del contratto il RTP appellante ha attuato i necessari lavori, sopralluoghi e rilievi, provvedendo anche a consegnare e trasmettere, con mail al RUP del 10.3.2020, il piano di indagini strutturali e la relazione di vulnerabilità, nonché le relative tavole allegate.
In virtù di tali attività, l’odierna appellante ha maturato spettanze per complessivi € 23.467,15, come da note specifiche in atti. L’effettivo svolgimento di tali attività non è stato contestato dall’Amministrazione, ed è comunque documentalmente provato.
Per tali ragioni, a parziale riforma della pronuncia impugnata, il civico ente va condannato al pagamento, in favore del RTP appellante, della predetta somma di € 23.467,15, oltre interessi legali su tale importo, dal 26.10.2020 (data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e conseguente dies a quo di decorrenza della mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.) al soddisfo.
6. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di appello (pp. 16-39) con i quali l’appellante lamenta il danno da lucro cessante per mancata aggiudicazione, nonché, in via subordinata, il danno da responsabilità precontrattuale da esso subito per effetto del coinvolgimento di attività non tradottesi nella stipula del contratto.
Sul punto, il giudice di prime cure ha escluso tout court il risarcimento, ai sensi dell’art. 30 co. 3 c.p.a, sul presupposto della mancata attivazione, da parte dell’appellante, di rimedi di carattere giudiziale volti a prevenire e/o limitare l’ammontare dei danni da esso concretamente subiti.
7. Senonché, questo Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo chiarito che: “ la latitudine del generale riferimento ai mezzi di tutela e al comportamento complessivo consente di soppesare l'ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l'assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell'autotutela amministrativa (cd. invito all’autotutela) ” (C.d.S, AP n. 3/11).
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, anche di questa Sezione, che ha chiarito che: “ tra gli strumenti di tutela che usando la normale diligenza il danneggiato dovrebbe attivare, (non considera) soltanto l’impugnazione del provvedimento lesivo, ma anche l’attivazione di eventuali ricorsi amministrativi, o il cosiddetto invito all’autotutela o la spedizione di diffide inviti indirizzata direttamente alla PA ” (C.d.S, V, 14.3.2019, n. 1683).
8. Orbene, nella fattispecie in esame, vi è in atti invito all’autotutela notificato dal RTP appellante al RUP della procedura in esame in data 11.8.2020, accompagnato dal preannuncio di azioni risarcitorie, in caso di mancato annullamento in autotutela della disposta revoca dell’aggiudicazione.
Per tali ragioni, l’operato del RTP appellante deve ritenersi del tutto in linea con le suddette coordinate giurisprudenziali in punto di attivazione dei rimedi volti a prevenire e/o attenuare gli effetti dannosi conseguenti all’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, con la conseguenza che la proposta azione risarcitoria andava esaminata nel merito.
9. E sul punto, l’azione di risarcimento del danno da mancata stipula del contratto è infondata.
Sul punto, rileva il Collegio che, a monte della contestata revoca dell’aggiudicazione, l’Amministrazione ha escluso due offerenti dalla gara, per aver indicato nel modulo di offerta economica il prezzo offerto, in luogo del ribasso unico percentuale, che era richiesto a pena di esclusione.
Senonché, chiamata a rendere il parere precontenzioso ex art. 211 co. 1 d. lgs. n. 50/16, con provvedimento 12.6.2020 l’Anac ha testualmente affermato che:
“ il modello di offerta predisposto non forniva indicazioni sulle modalità di compilazione e sul valore da indicare, anzi, riportava campi che non dovevano essere valorizzati e che potevano indurre in errore;
Considerato che è principio consolidato in giurisprudenza che in caso di incongruenze nella lex specialis di gara è necessario interpretare le medesime con modalità idonee a tutelare il favor partecipationis e l’affidamento degli interessati, nell’ambito di un rapporto corretto tra stazione appaltante e concorrenti in ossequio ai principi generali di imparzialità e buon andamento, nonché di buona fede nelle trattative, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. (cfr. delibera di precontenzioso n. 334 del 10 aprile 2019 riferita a difformità dell’offerta tecnica);
Considerato che è altresì principio consolidato in giurisprudenza che la stazione appaltante possa procedere, nel rispetto del principio di immodificabilità dell’offerta, ad interpretare quest’ultima alla luce degli elementi oggettivi in essa contenuti al fine di superare eventuali ambiguità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113) e giungere ad esiti certi circa l’impegno negoziale assunto dal dichiarante;
Considerato che la difformità rilevata nella formulazione dell’offerta economica non è tale da rendere ambigua o incompleta la medesima poiché la volontà negoziale del concorrente in termini economici risulta esplicitata: il valore dell’offerta economica, infatti, è stato chiaramente indicato anche se in forma di prezzo complessivo e non di ribasso unico. I costi che il concorrente ha ritenuto di indicare - data la formulazione del modulo - costituiscono l’esplicitazione di una parte di tale prezzo complessivo che rimane, comunque, chiaramente indicato;
Considerato, pertanto, che il valore del ribasso unico, necessario ai fini dell’applicazione della formula per l’attribuzione del punteggio economico, poteva essere dedotto dalla commissione di gara ricorrendo ad un’operazione matematica da applicare al prezzo esplicitato nell’offerta;
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che l’esclusione disposta dalla stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore ”.
10. Orbene, in presenza di un parere siffatto, il cui contenuto può senz’altro essere condiviso nella presente sede giudiziale, costituendo espressione della corretta interpretazione della normativa di riferimento, la revoca dell’aggiudicazione (da qualificarsi giuridicamente in termini di annullamento in autotutela) costituiva atto del tutto legittimo, in quanto adottato sulla base del contemperamento di tutti gli interessi in gioco, dovendo in particolare l’interesse dell’appellante alla stipula del contratto ritenersi recessivo rispetto all’interesse pubblicistico alla massima partecipazione alle gare, tenuto conto altresì del ridotto spazio temporale intercorrente dalla data dell’aggiudicazione (2.3.2020) a quella della revoca (27.7.2020), che non ha consentito il consolidarsi di un affidamento particolarmente qualificato in capo all’appellante.
11. Per tali ragioni, in presenza di una revoca ( rectius : annullamento) legittima, l’azione di risarcimento del danno da mancata stipula del contratto non può essere accolta, difettando uno degli elementi costitutivi di cui all’art. 2043 c.c.
12. Esclusa la ricorrenza dei presupposti normativi richiesti al fine del sorgere di responsabilità extracontrattuale in capo al Comune appellato, occorre ora procedere allo scrutinio dell’ulteriore domanda, proposta dall’appellante in via subordinata, di condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti all’accertata responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione.
Sul punto, premette il Collegio che, in ambito civilistico, la responsabilità precontrattuale postula che l'affidamento abbia ad oggetto lo svolgimento di trattative che non siano inutili: ciò che accade laddove una delle controparti le intraprende senza avere intenzione di stipulare il contratto o sapendo, o dovendo sapere, di stipulare un contratto invalido, così violando il generale dovere di buona fede.
Anche in ambito pubblicistico, l'art. 1 comma 2-bis della legge n. 241 del 1990 dispone che i “ rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ”, positivizzando una regola generale delle relazioni giuridiche intersoggettive, che, in ambito pubblicistico, oltre a connotarsi per specifiche declinazioni, trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 comma 2 Cost.).
A fronte del dovere di buona fede si pone l'affidamento sulla correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la quale – al pari di qualsivoglia soggetto giuridico – è tenuta ad agire nel rispetto delle regole testé richiamate, evitando di coinvolgere il privato incolpevole in trattative inutili, ovvero – come nella fattispecie in esame – in negozi invalidi.
In tal senso, l'affidamento nella legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione e più in generale sulla correttezza del suo operato è stato riconosciuto dalla risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato come situazione giuridica soggettiva tutelabile attraverso il rimedio del risarcimento del danno (cfr. C.d.S., AP n. 6/05).
Di recente, questo Consesso, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che: “ Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi ” (C.d.S., AP n. 21/2021).
13. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’appellante lamenta che la condotta tenuta dall'amministrazione nella procedura pubblicistica di cui si è resa poi inevitabile la revoca ( rectius : annullamento), realizzerebbe un comportamento divergente da quelle regole di buona fede e correttezza (art. 1337 cod. civ.) che vanno osservate anche dall'Amministrazione nella fase precontrattuale.
Invero, l'amministrazione avrebbe avviato e condotto a termine la procedura di evidenza pubblica pretermettendo i diritti di partecipazione di due ditte interessate, rendendo in tal modo inevitabile – specie all’esito del suddetto parere precontenzioso Anac del 12.6.2020 – il contestato atto di ritiro in autotutela dell’aggiudicazione.
L’assunto è fondato.
14. Reputa il Collegio, sulla scia di quanto chiarito da questo Consiglio di Stato, che: “ nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito) ” (C.d.S, AP n. 6/2005).
Di recente, questo stesso Consesso ha ribadito che: “ Nei procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto di appalto, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, nell'ambito di tutte le fasi della procedura di gara, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento ” (C.d.S, AP n. 5/18).
15. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, per effetto dell’aggiudicazione, l’appaltante aveva maturato un legittimo affidamento in ordine alla stipula del futuro contratto.
Nondimeno, la condotta dell’Amministrazione – volta ad escludere dalla gara due offerenti – è stata connotata da negligenza, avendo essa, in presenza di una lex specialis non perfettamente chiara quanto alla formulazione dell’offerta economica, applicato la più grave misura nei confronti delle suddette offerenti (esclusione dalla gara), in luogo di ammetterle comunque in gara, in omaggio ai principi eurounitari e nazionali del clare loqui e del favor partecipationis .
Per tali ragioni, la successiva azione dell’Amministrazione, concretantesi nel contestato atto di revoca ( rectius : annullamento) dell’aggiudicazione, se dal punto di vista pubblicistico deve reputarsi scevra da censure, rispondendo a logiche di buona e doverosa amministrazione, dal punto di vista privatistico è caratterizzata da scorrettezza comportamentale, avendo leso legittime aspettative dell’appellante in ordine alla stipula del contratto.
16. Per tali ragioni, l’appellante ha diritto al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nella misura dell’interesse c.d. negativo a non essere coinvolto in trattative inutili (spese sostenute, e perdita di favorevoli occasioni contrattuali).
Venendo ora al quantum della proposta azione risarcitoria, l’appellante ha documentato spese di partecipazione alla gara (costo dell’atto costitutivo del RTP AG; costo polizza fideiussoria; costo atto stragiudiziale di invito all’autotutela) per € 1.753,82.
Tali spese, in quanto causalmente riconducibili alla condotta negligente ( ex latere contraentis ) tenuta dall’Amministrazione nella vicenda in esame, vanno senz’altro risarcite.
17. Venendo ora all’ulteriore voce di danno risarcibile ex art. 1337 c.c. (perdita di favorevoli occasioni contrattuali), rileva il Collegio che l’appellante non ha provato l’ an del danno, vale a dire l’aver perduto ulteriori occasioni di guadagno, a causa del suo coinvolgimento in trattative con l’Amministrazione non sfociate nella stipula del contratto.
Per tali ragioni, tale voce di danno non può in alcun modo essere riconosciuta.
18. Entro tali termini, l’azione di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale è fondata, e va dunque accolta.
19. Conclusivamente, a parziale accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il Comune di Fuscaldo va condannato al pagamento, in favore del RTP appellante:
- della somma di € 23.467,15 a titolo di pagamento delle spettanze maturate dal RTP appellante durante il tempo di anticipata esecuzione del contratto, oltre interessi legali su tale importo, dal 26.10.2020 (data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e conseguente dies a quo di decorrenza della mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.) al soddisfo;
- dell’ulteriore somma di € 1.753,82, a titolo di danno da responsabilità precontrattuale del Comune di Fuscaldo nella vicenda in esame. Tale importo, trattandosi di debito di valore, andrà maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal 27.7.2020 (data della revoca dell’aggiudicazione, e dies a quo di compimento dell’illecito) al soddisfo.
20. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’accoglimento parziale dell’appello, per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in misura del 50% del totale. Esse si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie parzialmente l’appello, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio in misura del 50% del totale, liquidate per i due gradi di giudizio in complessivi € 8.000, oltre accessori di legge. Pertanto, l’importo che il Comune di Fuscaldo va condannato a corrispondere al RTP appellante a titolo di rimborso delle spese del doppio grado di giudizio è pari ad € 4.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO