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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa NN Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8252/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Amoroso, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla via Manzoni n. 157/C;
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.9.2023, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Marano di Napoli, il 7.5.1992) con , dalla cui unione nascevano i figli CP_1
(in data 21.5.1992), (in data 19.11.1993), (in data 30.1.1994), (in Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
data 14.11.1995), (in data 9.11.1996), NN (in data 28.7.1999), (in data 15.3.2006), Per_5 Per_6
Per_
(in data 1.7.2007) e (in data 16.11.2009) e che la prosecuzione della convivenza con il Per_7
resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, senza avanzare alcuna domanda.
Il resistente , benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 10.3.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori della separazione, che va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c., non avendo le parti formulato alcuna domanda, anche in ragione della circostanza che risulta documentato agli atti che tutti i figli dal matrimonio, a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli, sono stati formalmente adottati da altre famiglie.
Nulla sulle spese di lite, in assenza di domande.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
CP_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi CP_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...] il
[...] Parte_1
16.1.1967);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 15, P. I, s. A, anno 1992), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa NN Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8252/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Amoroso, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla via Manzoni n. 157/C;
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.9.2023, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Marano di Napoli, il 7.5.1992) con , dalla cui unione nascevano i figli CP_1
(in data 21.5.1992), (in data 19.11.1993), (in data 30.1.1994), (in Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
data 14.11.1995), (in data 9.11.1996), NN (in data 28.7.1999), (in data 15.3.2006), Per_5 Per_6
Per_
(in data 1.7.2007) e (in data 16.11.2009) e che la prosecuzione della convivenza con il Per_7
resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, senza avanzare alcuna domanda.
Il resistente , benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 10.3.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori della separazione, che va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c., non avendo le parti formulato alcuna domanda, anche in ragione della circostanza che risulta documentato agli atti che tutti i figli dal matrimonio, a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli, sono stati formalmente adottati da altre famiglie.
Nulla sulle spese di lite, in assenza di domande.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
CP_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi CP_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...] il
[...] Parte_1
16.1.1967);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 15, P. I, s. A, anno 1992), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro