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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1616 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall‟avv. Michele ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via G. Sciuti n° 156
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. Giuseppe Natale ed elettivamente domiciliato presso l‟Avvocatura Comunale in questa p.zza Marina n° 39
convenuto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2
difesa dall‟avv. ed elettivamente domiciliata in Gela ( CL ) in Controparte_3
questo c.so V. Emanuele n° 161
terzo chiamato in causa
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 25.01.21 integra richiesta di risarcimento per i danni che la stessa assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 5.06.19 in questa via
Tindari.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove – anzitutto – dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni dei testi escussi, e _1
( che hanno riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi Tes_2
accertato che nella data suindicata alle ore 16.45 circa , mentre Parte_1
transitava a piedi in questa via Tindari, inciampava a causa del marciapiede dissestato e delle sconnessione ivi presenti e cadeva, riportando lesioni personali.
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione ( fattispecie che, oltre all‟ente pubblico territoriale che è „proprietario‟ del tratto di strada su cui è avvenuto l‟incidente, vede coinvolto – sulla base di presupposti differenti – altro soggetto ) consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che
2 il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l‟escludere l‟operatività della presunzione dettata dall‟art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all‟alveo dell‟art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto „in fatto‟ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed invece ) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo
2006 ( Cass. civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono Cass. civ.
n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode )
– il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
3 Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode, non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama “insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento
( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
Orbene, nella specie, il è il soggetto proprietario del Controparte_1
tratto di strada ove si è verificato il sinistro occorso a : proprietario, Parte_1
più in generale, di una rete stradale di assai rilevanti dimensioni, in relazione alla quale ha ritenuto di dover demandare ad altro soggetto quei compiti di vigilanza che in astratto – sull‟astratta circostanza della sussistenza del titolo proprietario, cioè – sarebbero ad esso ( Comune ) intestati.
Tale altro soggetto è oggi rappresentato da evocato in giudizio CP_2
dal che aveva appunto ad esso affidato prima della data del Controparte_1
4 sinistro de quo, e specificamente in forza di apposito contratto di servizio del
6.08.14, il servizio di manutenzione delle sedi stradali cittadine, spogliandosi dei compiti di sorveglianza e di manutenzione in astratto ad esso spettanti in quanto
„P.A.‟ proprietaria della rete stradale, e provvedendo a demandarne il „concreto‟ espletamento a detta società.
Ciò posto, non va dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o
“fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. Civ.
n° 2301/95, Cass. Civ. n° 1332/94 ).
Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
Ora, va osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come invero emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ( che hanno riconosciuto nel corredo fotografico esibito loro e prodotto in atti i luoghi del sinistro ) alla presenza in questa via Tindari di una parte dissestata della pavimentazione pedonale, poiché caratterizzata da evidenti sconnessioni: trattasi di „patologia‟ attinente alla condizione della rete viaria, rispetto alla quale, alla luce di quanto sinora esposto, andrebbe ritenuta la CP_2
– all‟epoca del sinistro per cui è causa – già titolare di un potere di custodia
[...]
sulla rete stradale della città di . CP_1
Detta società ha invero sostenuto come, in forza dell‟art. 11 del menzionato contratto di servizio e dell‟allegato B ( v. estratti prodotti in atti ), le limitazioni e le condizioni poste dalle previsioni ivi contenute in ordine al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comportino un evidente restringimento degli obblighi di custodia gravanti su In particolare, secondo l‟art. 11 “La CP_2
società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento CP_2
5 e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli Controparte_1
allegati tecnici ( Allegato B )” laddove è previsto che “la frequenza di passaggio necessaria per l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle strade di maggior traffico sia di mesi 1, mentre sulle restanti di mesi 2; la frequenza di completamento del passaggio per l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle superfici pedonali è determinato in mesi 6”; che “Il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”. Inoltre, l‟art. 11 prevede da un lato che “La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali CP_2
atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: -
400.000 mq/anno per sedi viarie in cb;
- 30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari.
Il programma di interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione”, dall‟altro che “In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni”.
Dalle superiori previsioni emerge come l‟obbligo di custodia gravante su non risulti genericamente esteso all‟intera rete viaria e pedonale della CP_2
città di e appaia connesso all‟espletamento dei programmati lavori di CP_1
manutenzione e dei concordati passaggi periodici di controllo, di guisa che, a fronte della evocazione da parte del nel processo di detta Controparte_1
società, con „chiamata di terzo‟, sul presupposto che ad essa fosse imputabile l‟evento dannoso del 5.06.19 occorso a , l‟ente convenuto avrebbe Parte_1
dovuto dedurre e provare, ma non lo ha fatto, che la sede stradale teatro del sinistro costituiva nella data suindicata oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione a cura della R.A.P. o di un preciso passaggio
6 periodico di controllo da parte della stessa;
né, d‟altro canto, è stata offerta dimostrazione che la società de qua avesse ricevuto tempestiva segnalazione da parte della P.M. in ordine alla presenza di un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che abbia CP_2
dimostrato di non essere responsabile dell‟evento per cui si controverte, valorizzando la circostanza che esso scaturì in realtà da elementi di fatto e circostanze non rientranti nell‟esercizio dei compiti di sorveglianza e manutenzione demandati dall‟ente comunale alla società medesima, bensì riconducibili nell‟alveo dei poteri – doveri di vigilanza spettanti al CP_1
, quale proprietario della rete stradale.
[...]
Tuttavia, alla luce della previsione di cui al comma 8 del citato art. 11, la P.A. rimane “in ogni caso” sollevata e manlevata dalla R.A.P. da “ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità
Giudiziaria, ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in qualità CP_1
di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina”: tanto ciò è vero che il successivo comma 9 pone a carico della R.A.P. la gestione di tutti i sinistri derivanti da anomalie presenti sulla sede stradale o pedonale. E dunque, la terminologia utilizzata dai contraenti e l'apposizione delle richiamate disposizioni consecutivamente ai commi suindicati – quali clausole di chiusura – non possono che far intendere che “in ogni caso” la società terza chiamata debba rispondere dei danni connessi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini e alla presenza di insidie sul manto stradale.
Acclarata ad ogni modo nel caso di specie, per le motivazioni suesposte, la responsabilità del in relazione all‟evento dannoso occorso Controparte_1
all‟odierna attrice, gravava, dunque, su detto ente l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di
7 controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Ora, a fronte poi di quanto sostenuto da detto ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle Pt_1
comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero permesso di scorgere la presenza della patologia, deve ritenersi che, alla luce delle apprezzabili dimensioni della sconnessione del tratto di pavimentazione pedonale interessato dal sinistro ( per come emerge dalla documentazione fotografica prodotta nel fascicolo attoreo e nella quale i testi escussi hanno riconosciuto i luoghi del sinistro ) e tenuto ragionevolmente conto della presumibile abitualità dell‟attrice con i luoghi medesimi ( risulta, difatti, ex actis come costei abiti nella via Tindari a distanza di pochi numeri civici dal tratto in cui ebbe a verificarsi l‟evento dannoso ) con maggior prudenza la avrebbe potuto evitare di imbattersi Pt_1
nella descritta anomalia e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 50% nel dinamismo causale dell'evento dannoso, risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1, c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla Sutera, conseguendo la responsabilità del in ordine all‟occorso e la condanna dello Controparte_1
stesso al ristoro dei danni ex adverso subiti nei limiti del 50%, mentre la CP_2
sarà tenuta, per le motivazioni suesposte, a tenerlo indenne in relazione a
[...]
detta soccombenza.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona di Parte_1
si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica della stessa pari al 7% della totale, secondo la valutazione operata dal
C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in
8 questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura bimalleolare della caviglia sinistra” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di Milano, aggiornate al 2021, in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 7 giugno 2011 n. 12408 ) i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 7.615,00 per il danno biologico ( ora definito nella versione aggiornata delle suindicate tabelle come “danno dinamico – relazionale” ) ed € 1.904,00 per il danno morale ( inteso nella versione aggiornata delle tabelle quale voce autonoma di “danno da sofferenza soggettiva interiore” ), valori tabellari su cui operare un aumento del 15% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così
l‟importo di € 10.946,85; ed € 3.750,00 per l‟inabilità temporanea totale ( gg. 20 )
e parziale ( gg. 20 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate, ammissibili e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 314,59, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 15.011,44 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 314,59 ).
Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 50% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 7.505,72.
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria
9 consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
La somma spettante a , al cui pagamento va condannato il Parte_1
è, dunque, pari ad € 7.505,72, oltre interessi da ponderare in Controparte_1
base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, l‟ente convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice il 50% delle spese del giudizio, che si liquidano nell‟intero in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di
C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 50%.
Infine, va condannata a tenere indenne il convenuto dal CP_2 CP_1
pagamento delle somme tutte spettanti a per effetto della presente Parte_1
sentenza.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 7.505,72, oltre interessi e rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre
10 interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna l‟ente convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali nei limiti del 50% ( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano nell‟intero in € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di
C.T.U., pure nella misura del 50%, liquidate come da decreti in atti;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2
tenere indenne il convenuto dal pagamento delle somme spettanti a CP_1
per effetto della presente sentenza. Parte_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n° 534/95.
Così deciso in Palermo in data 1.04.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
11