Ordinanza cautelare 25 ottobre 2019
Sentenza 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2021, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 00107/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI IR, rappresentata e difesa dagli avvocati Rinaldo Sartori, Dino Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velo Veronese (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Rigobello, Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
Comunita' Montana della Lessinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera della Giunta Comunale del Comune di Velo Veronese (VR) n. 9 del 9.03.2019, avente ad oggetto “realizzazione di infrastrutture e informazione per lo sviluppo di turismo sostenibile in aree rurali in loc. Camposilvano. Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo. C.U.P.: G21B18000460005;
della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Velo Veronese (VR) n. 13 del 25.05.2017, avente ad oggetto “urbanistica: piano degli interventi n. 3 in variante al piano degli interventi n. 2 e recepimento di accordi pubblico/privato ex art. 6 L.R.V. n. 11/2004 – esame ed adozione ai sensi art. 18 L.R.V. 11/2004 e s.m.i”;
della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Velo Veronese (VR) n. 19 del 8.08.2017, avente ad oggetto “urbanistica: piano degli interventi n. 3 in variante al piano degli interventi n. 2 e recepimento di accordi pubblico/privato ex art. 6 L.R.V. n. 11/2004 – esame ed approvazione ai sensi art. 18 L.R.V. 11/2004 e s.m.i”;
della comunicazione Prot. n. 1041 del 30.04.2019, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Velo Veronese ha comunicato alla signora IR che “in data 09/03/2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 è divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo”;
- della comunicazione Prot. n. 1883 del 8.08.2019, avente ad oggetto “trasmissione dell’elenco dei beni da espropriare, ai sensi dell’art. 20, c. 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.”;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IR RI il 23/12/2019:
del nulla-osta n° 11/2018 in ordine al rilascio della concessione edilizia/permesso di costruire del 12.07.2018 della Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia; del parere in ordine al rilascio della concessione edilizia/permesso di costruire n. 11/2018 del Direttore della Comunità montana della Lessinia - Parco Naturale Regionale della Lessinia Prot. n. 2554/2018 del 6.07.2018; nonché di tutti gli atti annessi, connessi o presupposti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Velo Veronese (Vr) e della Comunita' Montana della Lessinia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso principale, notificato in data 30 settembre 2019, integrato da successivi motivi aggiunti, la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Comune di Velo Veronese ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio e approvato il progetto definitivo di opera pubblica per la realizzazione, su un terreno di proprietà della ricorrente, di un piccolo sentiero turistico pedonale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Velo Veronese e la Comunita' Montana della Lessinia contrastando le avverse pretese, sia in rito che nel merito.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
Secondo l'ordine logico delle questioni di cui agli articoli 276, comma 2, c.p.c. e 76 c.p.a. occorre previamente scrutinare l'eccezione di irricevibilità del ricorso principale sollevata dal Comune di Velo Veronese.
L’eccezione è fondata.
Com’è noto, l’art. 29, comma 1, c.p.a. stabilisce che “l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”.
Il successivo art. 41, comma 2, del c.p.a. precisa che il termine di decadenza decorre “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (del provvedimento impugnato), ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Le surriferite disposizioni normative sono inderogabili, poiché dirette ad assicurare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
Nel caso di specie, il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo, essendovi agli atti la prova certa, documentale che la ricorrente ha conosciuto l’esistenza e la lesività del provvedimento impugnato (delibera giuntale n. 9 del 9 marzo 2019 di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica comportante la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera) oltre 60 giorni prima della proposizione dell’azione di annullamento.
Risulta, in particolare, dalla domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 5 giugno 2019 (doc. 10 della produzione del Comune) che la medesima, all’atto della presentazione dell’istanza ostensiva, aveva già avuto piena conoscenza del contenuto dispositivo degli atti in questa sede impugnati e la percezione della loro lesività.
L’accesso agli atti è stato, infatti, esercitato dalla ricorrente con riferimento a “tutti i documenti relativi al progetto esecutivo CUP G21B 18000460005; tutti i documenti indicati nella delibera n. 9 del 9.03.2019 – Giunta esecutiva”.
La richiesta di accesso è stata motivata dalla ricorrente in quanto “proprietaria dei mp. 93, 99, 100 e 168 Foglio 2 CT di questo Comune ed oggetto di esproprio–delibera Giunta n. 9 del 9.03.2019” .
Dall’esame dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente emergono plurimi elementi che denotano la piena conoscenza degli atti impugnati e la percezione della loro lesività in epoca anteriore ai 60 giorni che precedono la notifica del ricorso.
La ricorrente mostra, infatti, di conoscere l’esistenza di un procedimento espropriativo sul fondo di sua proprietà e in particolare:
- la deliberazione di Giunta n. 9 del 9.03.2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica (provvedimento in questa sede impugnato);
- il numero C.U.P. del progetto esecutivo ( CUP G21B 18000460005) ;
- i mappali interessati dal procedimento espropriativo (ovvero “m. 93, 99, 100 e 168 Foglio 2 C.T. di questo Comune) ed oggetto di esproprio, delibera Giunta n. 9 del 9.03.2019”.
Tali elementi (esatta indicazione della deliberazione di Giunta che ha approvato il progetto definitivo e degli estremi d’identificazione del progetto esecutivo, Codice Unico progetto G21B 18000460005 , nonchè dei mappali di sua proprietà “oggetto di esproprio”) inducono a ritenere che la ricorrente, all’atto della presentazione dell’istanza ostensiva in data 5 giugno 2019, avesse già avuto piena conoscenza del contenuto dispositivo degli atti in questa sede impugnati, tenuto, altresì, conto che la delibera 9 del 9.03.2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo (di cui la ricorrente non ha significativamente chiesto l’accesso, mostrando in tal modo di esserne già a conoscenza) richiamava espressamente le deliberazioni del Piano degli Interventi che nel 2017 hanno apposto il vincolo preordinato all’esproprio.
In sostanza, alla data del 5 giugno 2019 la ricorrente aveva già avuto piena conoscenza del contenuto essenziale degli atti del procedimento espropriativo a suo carico (mostrando di conoscere gli estremi del provvedimento in questa sede gravato, l’oggetto e il suo contenuto, la portata lesiva dello stesso e la sua esecutività nonchè l’identificazione del terreno oggetto di espropriazione), con conseguente tardività del ricorso principale, notificato solo in data 30 settembre 2019, quando il termine di decadenza di 60 giorni per impugnare gli atti amministrativi lesivi (nella specie, gli atti del procedimento espropriativo riguardante i mappali di sua proprietà) era ormai spirato.
La giurisprudenza amministrativa ha, del resto, chiarito che, ai fini della corretta individuazione della intervenuta piena conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione, e dunque del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, la piena conoscenza dell'atto lesivo non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" dei provvedimenti che si intendono impugnare. Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di "piena conoscenza" è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4756 e 28 maggio 2012 n. 3159; sez. IV, 14 novembre 2017, n. 5232; sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5754; sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1532; sez. IV, 02/03/2020, n. 1496). Si ha, dunque, piena conoscenza quando la parte interessata individua l’atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata edotta di quelli essenziali, quali l’Autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.
La circostanza che la delibera di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica sia stata comunicata alla ricorrente solo in data 2 luglio 2019 non esclude la tardività del ricorso principale, poiché, in base alla regola generale dettata dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (norma processuale a carattere generale per quanto riguarda la decorrenza del termine di impugnazione degli atti amministrativi, non espressamente derogata dall’art. 17 del D.P.R. 327/2001), il termine di impugnazione degli atti amministrativi lesivi decorre dalla loro piena conoscenza, sicchè, ove sia provato, come nella specie, che la parte ricorrente abbia avuto piena conoscenza della delibera di approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica in epoca anteriore alla sua comunicazione individuale è dalla prima data (quella in cui si è realizzata la piena conoscenza) - e non dalla seconda (quella della comunicazione individuale) - che si deve far decorrere il termine per impugnare (inconferente, al di là delle apparenze, deve ritenersi il richiamo a Tar. Veneto n. 490/2019, posto che in quel giudizio non era stata provata la piena conoscenza del provvedimento impugnato).
Alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che dal contenuto dell’istanza di accesso emerge che la ricorrente ha avuto conoscenza degli atti del procedimento espropriativo riguardanti i mappali di sua proprietà e percezione della loro lesività almeno a far data dal 5 giugno 2019, il ricorso principale, notificato il 30 settembre 2020, deve essere dichiarato irricevibile poiché tardivo.
L’irricevibilità del ricorso principale proposto contro la deliberazione n. 9/2019 della Giunta comunale di Velo Veronese determina conseguentemente l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso gli atti prodromici (parere e nulla osta emessi dalla Comunità Montana della Lessinia), aventi, peraltro, natura meramente endoprocedimentale e, dunque, privi di autonoma efficacia lesiva.
Per tutto quanto sin qui esposto, il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara irricevibile il ricorso principale;
b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
c) condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2000 per ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO