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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU LV, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 1041/2023, vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to Federica Esposito che le rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro CP_1 tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv.
TA DR, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria il 16.5.2023
[...]
e hanno agito in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 esponendo:
- Di essere state assunte dal in data 31.12.2010 con CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al termine di una procedura di stabilizzazione di L.S.U. riservata ai lavoratori socialmente utili, poi risolto il 25.6.2014 a seguito dell'annullamento
1 in autotutela da parte del degli atti di cui all'iter CP_1 assunzionale;
- di aver impugnato la risoluzione del contratto, con domanda accolta dal Tribunale di Cassino, che con sentenza 625/2015 ha condannato il di alla reintegrazione delle lavoratrici nel posto di CP_1 CP_1 lavoro e al risarcimento del danno, confermata con sentenza della
Corte d'Appello di Roma del 24/10/2018, passata in giudicato;
- di aver inoltrato diffide al per ottenere l'esecuzione CP_1 dell'ordine di reintegrazione contenuto nella sentenza, la prima in data
23.7.2020, senza tuttavia aver avuto alcun riscontro e rimanendo dunque in uno stato di inoperatività.
Ciò premesso in punto di fatto, hanno dunque argomentato, in punto di diritto, in merito al perdurante obbligo del Comune di di reinserire le CP_1 lavoratrici nella posizione precedentemente occupata, obbligo da intendersi incoercibile in quanto infungibile, e di risarcire il danno, “non soltanto per la mancata reintegrazione bensì anche per tutte quelle mensilità di cui le lavoratrici hanno diritto come se il licenziamento –riconosciuto illegitimo-non fosse mai avvenuto”.
Hanno dunque evidenziato che il perdurante inadempimento del Comune ha prodotto un danno grave al patrimonio professionale delle lavoratrici, con ciò determinando l'interesse per queste ultime ad ottenere una statuizione “che obblighi il Comune di inottemperante a procedere alla CP_1 reintegrazione oltre al risarcimento del danno ulteriore derivato dal mancato reintegro e del conseguente danno da forzata inattività”.
Hanno infine rassegnato le seguenti conclusioni: “condannare il CP_1
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, alla reintegra
[...] nel posto di lavoro, precedentemente occupato, delle ricorrenti lavoratrici e disporre, in ogni caso, il pagamento in favore delle Sig.re Pt_1 Pt_2 di una somma di € 100.000,00 caduna, a titolo di risarcimento Parte_3 da mancata reintegra e a titolo di danno da forzata inattività, con regolarizzazione dei contributi previdenziali, in considerazione delle mensilità di retribuzione non percepite per mancata esecuzione dell'ordine oltre
2 interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a quella dell'effettivo ricostruzione dello stesso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, che ha premesso in punto di fatto le vicende che hanno condotto alla sentenza citata dalle ricorrenti, e ha dedotto:
- l'inammissibilità per difetto di interesse della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, considerando da un lato che le ricorrenti hanno già ottenuto sentenza favorevole sul punto, esaurendo così il loro diritto di azione, e dall'altro che qualora tale domanda fosse interpretata come richiesta di ottemperanza il giudice ordinario sarebbe privo di giurisdizione;
- l'infondatezza della richiesta, per espressa rinuncia a far valere la reintegrazione, manifestata tramite l'accettazione della soma di €
40.000,00 da parte della Regione Lazio a fronte della fuoriuscita volontaria dal bacino degli LSU, comportamento concludente tenuto dalle ricorrenti e incompatibile con la volontà di avvalersi della reintegrazione;
- l'intervenuta acquiescenza alla mancata reintegrazione, posto che le ricorrenti non hanno contestato le comunicazioni del Comune che attestavano la cessazione del rapporto;
- il raggiungimento dell'età pensionabile per due ricorrenti e Pt_2
tale da rendere impossibile la reintegrazione nel rapporto di Pt_1 lavoro a fronte delle norme inderogabili che presiedono al rapporto di lavoro pubblico (art. 97 Cost.);
- l'infondatezza per assenza di presupposti della domanda di risarcimento per mancata reintegra e forzata inattività, considerando che il danno non può ritenersi imputabile al ma alla volontà CP_1 delle ricorrenti di non riprendere servizio, e comunque non è provato in misura ulteriore a quello già risarcito;
- la violazione, da parte delle ricorrenti, del principio di buona fede e correttezza, avendo queste ultime prima accettato il bonus Regionale
3 per la fuoriuscita dal bacino di LSU e poi agito per ottenere la reintegrazione nel rapporto di lavoro;
- la necessaria detrazione, in caso di accoglimento della domanda, dal risarcimento liquidato dell'aliunde perceptum e delle somme percepite dalla Regione.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, respingere la domanda in quanto preliminarmente inammissibile nonché nel merito infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri riflessi nella misura di legge, stante la difesa dell'amministrazione ad opera dell'avvocato interno iscritti all'albo speciale”.
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive.
All'udienza di discussione, fissata a seguito di un differimento d'ufficio per il carico del ruolo e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
****
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro fatta valere dalle ricorrenti.
Risulta infatti pacifico che tale pronuncia è già stata oggetto del precedente giudizio intercorso tra le parti, definito con sentenze passate in giudicato (Tribunale di Cassino n. 625 del 26.11.2015 e successiva pronuncia della Corte d'Appello di Roma 3559 del 24.10.2018 che ha respinto l'appello, cfr. allegati 1 e 2 al ricorso introduttivo), che hanno condannato il alla reintegrazione delle ricorrenti nel posto CP_1 di lavoro precedentemente occupato.
Dunque, non può ritenersi ammissibile – in ossequio al principio di cui agli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – una nuova pronuncia contenente una statuizione sulla medesima situazione sostanziale ed avente ad oggetto il
4 medesimo obbligo di reintegrazione, che costituirebbe un bis in idem vietato dall'ordinamento.
La domanda dev'essere di conseguenza considerata inammissibile nella parte in cui le ricorrenti chiedono una nuova condanna del alla CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro, identica a quella già ottenuta nei precedenti giudizi e coperta da giudicato.
***
Deve invece essere esaminata la domanda risarcitoria articolata dalle ricorrenti, a fronte della mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegrazione.
Risulta dalla documentazione in atti che con le citate sentenze è stato accertato l'illegittimo recesso da parte del dal rapporto di lavoro CP_1 subordinato instaurato con le ricorrenti, e contestualmente disposta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Ferma restando la cogenza dell'obbligo reintegratorio, nonché l'effettivo passaggio in giudicato della pronuncia, è altresì pacifico che le ricorrenti, anche a seguito di tali statuizioni esecutive e poi divenute definitive, non sono state effettivamente reintegrate dal . CP_1
La parte resistente, nel merito, ha dedotto l'intervenuta rinuncia - alla data di introduzione del presente giudizio, nonché alla data della prima diffida in atti risalente al 22.7.2020 – da parte delle ricorrenti a far valere la reintegrazione nel posto di lavoro, a fronte della richiesta, poi approvata, di fuoriuscita volontaria dal bacino dalle attività socialmente utili e di dimissioni e rinuncia “alla partecipazione al progetto LSU realizzato dall'ente utilizzatore”.
In particolare, il di ha dedotto (e documentato, cfr. all.to CP_1 CP_1 memoria difensiva, cr. all.ti 11 e 12 fasc. res.), che le parti ricorrenti hanno effettivamente richiesto alla Regione Lazio di aderire alla procedura di incentivo alla fuoriuscita dal “bacino” dei lavoratori socialmente utili, accettando un'erogazione in denaro una tantum a fronte della rinuncia
5 volontaria a far parte del novero dei lavoratori socialmente utili impiegati presso l'ente utilizzatore (nel caso delle ricorrenti, il di ). CP_1 CP_1
Non può tuttavia condividersi l'interpretazione avanzata dalla parte resistente, per cui tale accettazione costituirebbe una rinuncia implicita all'esecuzione dell'ordine di reintegrazione, considerando tanto il tenore testuale della richiesta articolata dalla ricorrente verso la Regione, quanto il carattere speciale di tale procedura legata al diverso rapporto – di lavoro socialmente utile – al tempo intercorrente.
Non può in alcun modo ritenersi che le ricorrenti abbiano rinunciato a far valere il proprio diritto ad essere reintegrate in un rapporto di lavoro subordinato mediante l'adesione a una procedura di “fuoriuscita dal bacino” degli LSU, peraltro bandita e condotta dalla Regione Lazio, soggetto diverso dal datore di lavoro accertato e gravato dall'obbligo. Né può ritenersi tale comportamento “concludente” o incompatibile con l'intenzione di far valere l'obbligo di reintegrazione, considerando la diversità dei rapporti, il perdurare dell'inadempimento all'obbligo di reintegra da parte del Comune, nonché l'effettiva compatibilità tra la rinuncia alla posizione di lavoratori socialmente utili e l'intenzione di ottenere l'esecuzione dell'ordine di reintegrazione, assumendo servizio. Ancora tale comportamento non può neanche considerarsi contrario a buona fede nei confronti del Comune di
, trovando la propria collocazione all'interno della diversa fattispecie del CP_1 lavoro socialmente utile e non ponendosi in alcuna relazione – come chiarito
– con l'effettiva volontà di rinunciare alla ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato con il Comune (a cui la Regione sarebbe comunque rimasta estranea, non essendo parte del rapporto di lavoro).
Le parti ricorrenti non hanno dunque espresso in alcun modo la propria volontà di rinunciare ai diritti derivanti dalla sentenza di reintegrazione, né lo hanno fatto nei confronti del Comune soccombente in tale sede, né hanno adottato comportamenti incompatibili con la volontà di ottenere la ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato – diverso dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità come LSU – oggetto della sentenza.
6 Da ultimo, pur trovando origine il rapporto di lavoro subordinato da una procedura di stabilizzazione di personale LSU, non può in alcun modo ritenersi che l'efficacia della pronuncia giudiziale di reintegra sia in qualche modo condizionata dalla permanenza, successivamente alla domanda, delle ricorrenti all'interno del bacino degli LSU, dovendosi invece intendere l'obbligo di reintegrazione fondato sul precedente rapporto di lavoro – illegittimamente interrotto – e che dunque il giudice ha giudizialmente ricostituito.
Lo stesso resistente ha infatti richiamato la mera fuoriuscita dal CP_1 bacino di LSU nelle note del 1.3.2017, con cui ha comunicato alle ricorrenti la cessazione delle attività fino a quel momento svolte in tale qualità, senza dunque in alcun modo intimare un nuovo recesso dal rapporto di lavoro che sarebbe stato onerato di ricostituire.
Non può dunque ritenersi provato il fatto estintivo – una valida rinuncia da parte dei titolari del diritto – dell'obbligazione di reintegrazione, che deve considerarsi di conseguenza non ancora adempiuta alla data della presente pronuncia, considerando che non risulta agli atti alcun invito da parte del di a prendere servizio a fronte della reintegrazione, come CP_1 CP_1 invece disposto per altri lavoratori destinatari della medesima sentenza con delibera del 31.12.2019 in atti, e che lo stesso ha espressamente CP_1 rifiutato a reintegrazione sull'erroneo presupposto dell'intervenuta rinuncia alla stessa.
Ciò chiarito, per quanto attiene alla domanda risarcitoria articolata, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, anche nel regime della tutela reale, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore - con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione - non esclude la possibilità di domandare il risarcimento del pregiudizio ulteriore relativo al periodo precedente e a quello successivo alla reintegra (Cass. n.
29335 del 23/10/2023).
Infatti, il rapporto di lavoro – ricostituito a fronte dell'ordine giudiziale - presuppone in via generale il diritto del lavoratore alla esecuzione della
7 prestazione lavorativa ed un correlativo obbligo del datore di lavoro di applicarlo, non lasciandolo in forzata inattività, giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (Cass. 14 novembre 2001 n. 14199; 13 febbraio 1998 n.
1530; 15 luglio 1995 n. 7708; 13 novembre 1991 n. 12088) e la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha poi anche precisato che il danno ulteriore conseguente alla ritardata reintegrazione non può ritenersi in re ipsa, ma deve ritenersi ammissibile a fronte di precise allegazioni, “quali ad esempio, la lunga inattività e/o di una particolare collocazione lavorativa che richieda un continuo, costante aggiornamento di cognizioni e conoscenze incompatibili con uno stato di inoperosità (che denotano, come ha già affermato questa Corte, nella citata sentenza 10203/02, una marcata lesione alla professionalità del lavoratore il legittimamente licenziato e non reintegrato),” e che “il giudice possa avvalersi, per considerare raggiunta la relativa dimostrazione, della prova presuntiva” (così Cass. 15915/2009).
Nel caso di specie, al fine di determinare l'entità del danno risarcibile, va richiamata la previsione di cui al comma 4, richiamato dal comma 7, dell'art. 18 l. 300/1970, posto a fondamento della propria decisione da parte del giudice della pronuncia di primo grado.
A fronte di tale previsione, l'indennità risarcitoria dovuta per l'illegittimo licenziamento deve intendersi effettivamente limitata – sotto il profilo della retribuzione e dunque del danno patrimoniale – ad un massimo di dodici mensilità, per tutto il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, a prescindere dunque dal mancato adempimento da parte del datore di lavoro di tale obbligo.
Per quanto attiene dunque al risarcimento del danno patrimoniale, non può accogliersi la domanda di pagamento di una somma pari a tutte le mensilità non corrisposte dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, a ciò ostandovi l'espresso disposto dell'art. 18 comma 4 sopra richiamato che limita il risarcimento a dodici mensilità, oltre che il
8 dictum giudiziale, avendo la pronuncia già statuito in merito al risarcimento del danno occorso per l'illegittimo licenziamento.
Può tuttavia riconoscersi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, pur resi con riferimento al previgente regime di tutela reintegratoria c.d. piena e non attenuata, che l'inadempimento dell'obbligo di reintegrazione opposto in giudizio, anche a fronte dell'esplicita richiesta formulata dalle ricorrenti, si ponga come inadempimento autonomo rispetto all'illegittimo licenziamento, e non ricada dunque nella limitazione normativa quanto alle conseguenze pregiudizievoli che può arrecare, anche dal punto di vista patrimoniale.
L'omesso ripristino della funzionalità del rapporto, infatti, pur non suscettibile di essere eseguito coattivamente, costituisce un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ricostituito giudizialmente dalla sentenza che ha disposto la reintegrazione, ed è dunque idoneo a causare un danno risarcibile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Per quanto attiene al profilo patrimoniale del lucro cessante, a fronte dell'allegato stato di inattività delle ricorrenti, non contestato dal CP_1 resistente, il danno può presuntivamente essere parametrato alle retribuzioni non percepite dal momento in cui tale obbligo poteva essere adempiuto – dalla pronuncia di primo grado del 28.10.2015 – fino alla data della domanda proposta con il presente giudizio, a titolo di mancato guadagno che le ricorrenti avrebbero potuto percepire qualora il CP_1 avesse effettivamente eseguito l'ordine giudiziale e dunque fosse stato adempiente.
Va precisato che tale risarcimento non può essere condizionato alla preventiva messa in mora o all'offerta di prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici, dovendosi ritenere già esecutivo l'ordine giudiziale reso e alla luce del meccanismo di cui al medesimo art. 18 st. lav. che prevede l'estinzione del rapporto di lavoro in caso di mancata risposta del lavoratore all'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.
Né può ritenersi sussistente un comportamento colposo idoneo a incidere sull'entità del risarcimento delle parti creditrici, che non hanno manifestato
9 tempestivamente la richiesta di ottenere la reintegrazione, non essendo allo stato esigibile in capo ad esse alcun obbligo di messa in mora ed essendo il
Comune consapevole dell'intervenuta pronuncia.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno, va chiarito che non deve detrarsi dal complessivo importo liquidabile quanto percepito dalla Regione
a titolo di esodo per la fuoriuscita volontaria dal bacino di LSU, non potendo operare nel caso di specie la compensatio lucri cum damno, che, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, opera esclusivamente in conseguenza di arricchimenti che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che non siano legate a scelte autonome dei danneggiati.
Infatti, (cfr. Cass. n. 16792 del 5.8.2020) l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si
è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale.
Nel caso di specie, l'accettazione del bonus regionale per la fuoriuscita dal bacino degli LSU così come la permanenza nello stesso bacino e lo svolgimento di attività quali lavoratori socialmente utili nel periodo antecedente costituiscono autonome scelte delle ricorrenti, e non si pongono quali conseguenze immediate e dirette della mancata reintegrazione, tali da potersi considerare in rapporto di dipendenza causale con l'inadempimento.
Deve invece detrarsi dal danno risarcibile quanto eventualmente percepito a titolo di indennità per il lavoro socialmente utile svolto successivamente alla sentenza di condanna sempre alle dipendenze del proprio in quanto effettivamente riconnesso allo svolgimento delle CP_1
10 medesime energie lavorative che sarebbero state impiegate per svolgere la prestazione in caso di effettiva reintegrazione.
La condanna al risarcimento del danno patrimoniale dev'essere tuttavia necessariamente resa in forma generica, non avendo in alcun modo la parte ricorrente indicato un criterio di quantificazione nel proprio ricorso introduttivo (ove si limita a chiedere la condanna al pagamento di €
100.000,00 per ciascuna parte, senza alcuna specifica deduzione al riguardo), e non essendo allegati in atti documenti o fatti idonei a determinare con esattezza l'ammontare delle retribuzioni che sarebbero state spettanti alle ricorrenti.
Il va dunque condannato al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale arrecato alle ricorrenti per la ritardata reintegra, quantificato in una somma pari alle retribuzioni che queste ultime avrebbero percepito qualora fossero state effettivamente reintegrate, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado 28.10.2015 e fino alla data di introduzione del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429
c.p.c.
Per quanto attiene poi alle ricorrenti e assume rilevanza Pt_1 Pt_2 ai fini della limitazione del danno risarcibile, l'intervenuto raggiungimento del sessantasettesimo anno di età, momento a cui dev'essere limitata la condanna risarcitoria non potendo oltre proseguire il rapporto di pubblico impiego, considerando peraltro la prova dell'accesso delle suddette ricorrenti a trattamenti pensionistici, circostanza che non avrebbe dunque consentito il trattenimento in servizio oltre tale data.
Va invece respinta la domanda nella parte in cui è rivolta all'accertamento di un danno ulteriore e non patrimoniale alla professionalità e da forzata inattività, in quanto, non potendosi come chiarito considerare in re ipsa, le parti ricorrenti non hanno fornito allegazioni e prove specifiche in merito, essendosi limitate a una generica deduzione di inattività e senza evidenziare il tipo di professionalità che avrebbero perduto né le specifiche condizioni professionali, né le specifiche conseguenze pregiudizievoli riconducibili, anche in via presuntiva, conseguenza della ritardata reintegrazione.
11 Per quanto attiene infine alla richiesta di pagamento della contribuzione previdenziale, comunque articolata nel ricorso, questa è già stata oggetto della pronuncia resa in primo grado, e dunque nulla deve disporsi sul punto, permanendo l'obbligo di pagamento delle contribuzioni fino alla data di effettiva reintegrazione (e non nel limite delle dodici mensilità) così come già disposto nella pronuncia passata in giudicato e non potendosi nella presente sede nulla statuire sul punto, non emergendo inoltre ulteriori pregiudizi risarcibili, sul punto, per il ritardo nella reintegrazione.
***
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia (da ritenersi indeterminabile per la pronuncia di condanna soltanto in via generica e di media complessità e dunque riconducibile allo scaglione da € 26.001 ad € 52.000) e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, soccombente sulla domanda risarcitoria, con l'applicazione di un aumento del 20% per la difesa in giudizio di più parti, da parte del medesimo difensore.
Il pagamento delle spese di lite dev'essere posto poi nella misura di un terzo in favore dello Stato, in quanto una sola delle tre parti ricorrenti risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mentre per i restanti due terzi devono essere liquidate in favore delle parti vittoriose non ammesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara parzialmente inammissibile il ricorso;
- Condanna il resistente al risarcimento del danno CP_1 cagionato a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 per la ritardata reintegrazione nel posto di lavoro, pari alle retribuzioni che queste ultime avrebbero percepito qualora fossero state effettivamente reintegrate, dal 28.10.2015 e fino alla data di
12 introduzione del presente giudizio per e fino al Parte_3 raggiungimento del 67esimo anno di età per e Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. Parte_2
429 c.p.c., al netto di quanto da queste eventualmente percepito per lavoro socialmente utile svolto presso l'ente;
- Condanna il soccombente al pagamento delle spese CP_1 del giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.852,40 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, in favore delle parti ricorrenti, da distrarsi nella misura di un terzo in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Cassino il 30/10/2025
IL GIUDICE
LU LV
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