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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Polizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 296 del 2018, 445 del 2018 e 1396 del 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosse
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe La Barbera, giusta procura su foglio Parte_1 separato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio presso il suo studio sito in via
Diodoro Siculo n. 18, Villabate;
n.q. di erede della IG.ra , nata a [...] il [...] e Parte_1 Persona_1 deceduta a Gela il 26.05.2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cottone, giusta procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ex artt. 110, 299 e 302 c.p.c., elettivamente domiciliato ai fini del giudizio presso il suo studio sito in via Ruggero Settimo n. 55, Palermo;
n.q. di erede della IG.ra , nata a [...] il [...] e Controparte_1 Persona_1 deceduta a Gela il 26.05.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cottone, giusta procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ex artt. 110, 299 e 302 c.p.c., elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio sito in via Ruggero Settimo n. 55, Palermo;
n.q. di erede della IG.ra , nata a [...] il [...] e Controparte_2 Persona_1 deceduta a Gela il 26.05.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cottone, giusta procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ex artt. 110, 299 e 302 c.p.c., elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio sito in via Ruggero Settimo n. 55, Palermo;
Tribunale di Gela, Sezione Civile
n.q. di erede della IG.ra , nata a [...] il [...] e Parte_2 Persona_1 deceduta a Gela il 26.05.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cottone, giusta procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ex artt. 110, 299 e 302 c.p.c., elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio sito in via Ruggero Settimo n. 55, Palermo;
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Seba Virga e Gionata Maria Virga, giusta procura su Parte_3 foglio separato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio presso il loro studio sito in via Vittorio Veneto n. 221, Grammichele (CT);
- attori -
CONTRO in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Santo Spagnolo, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Incarbone, sito in via Cairoli n. 149, Gela;
- convenuta -
residente a [...]. Controparte_4
- convenuta contumace -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06 febbraio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex art.183, sesto comma c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'01.03.2018, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, e per sentirli Controparte_3 Controparte_4 condannare al risarcimento del danno morale patito dallo stesso per il decesso della nipote e Controparte_5 della NU a seguito di sinistro stradale, danno quantificato nella somma di € 150.000,00, oltre CP_6 interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda esponeva:
Tribunale di Gela, Sezione Civile 2
- che il giorno 28.08.2017 alle ore 23.30 circa, la IG.ra , allorché era intenta, dopo essere uscita Parte_4 dalla pizzeria Metropolis sita a Gela in via Venezia, ad attraversare la carreggiata con in braccio la figlia minore veniva violentemente falciata dall'autovettura Fiat Panda tg. FB288GT, di proprietà di Controparte_5 CP_4 ed assicurata con la
[...] Controparte_3
- che l'autovettura, dopo l'investimento, si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce;
- che a causa del violento impatto la IG.ra decedeva sul colpo mentre la piccola spirava PT Controparte_5 diverse ore dopo presso l'Ospedale Civico di Palermo ove era stata trasportata;
- che con nota pec del 06.09.2017 invitava la anzidetta compagnia assicurativa alla negoziazione Parte_1 assistita, che offriva la somma di euro 30.000,00, trattenuta dal a titolo di acconto sul maggiore avere. CP_5
Chiedeva dunque che venisse accertato e dichiarato che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva della condotta di guida del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. FB288GT, di proprietà di Controparte_4 assicurata con la e che, conseguentemente, stante l'incongruità della somma offerta di Controparte_3
30.000,00 euro, i convenuti venissero condannati in solido tra loro al pagamento in proprio favore della somma di euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno parentale e morale.
Con comparsa del 13.06.2018 si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, Controparte_3 chiedeva la riunione al procedimento iscritto al n. 298/2018 R.G.A.C. di quello portante n. 445/2018 R.G.A.C. - proposto dalla IG.ra , coniuge di , in relazione ai medesimi fatti – per Persona_1 Parte_1 connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, dovendosi ritenere congruo – in ragione del dedotto concorso di colpa di nella causazione Parte_4 dell'evento mortale - l'importo già corrisposto;
in subordine chiedeva contenersi il quantum risarcitorio entro il limite del massimale di polizza RCA e al netto dell'ammontare della somma già offerta e trattenuta di € 30.000,00.
Con atto di citazione notificato in data 27.03.2018 ed iscritto al n. 445/2018 R.G. Persona_1 conveniva dinanzi all'intestato Tribunale e la in persona del legale Controparte_4 Controparte_3 rappresentante pro tempore, per i medesimi fatti già oggetto del procedimento iscritto al n. 296/2018 R.G. e rassegnando le medesime conclusioni in fatto e diritto già svolte da . Parte_1
Ritualmente notificato l'atto di citazione si costituiva anche in questo giudizio la compagnia assicurativa,
chiedendo preliminarmente la riunione al procedimento iscritto al n. 296/2018 R.G.A.C. Controparte_3 nonché, nel merito, il rigetto della domanda per le ragioni già spiegate nell'ambito del giudizio sopra richiamato.
Con atto di citazione (notificato l'08.10.2019) iscritto al n. 1396/2019 R.G.A.C., – padre di Parte_3
, nonché nonno della minore – conveniva in giudizio innanzi all'intstato Tribunale CP_6 Controparte_5 nei confronti delle citate convenute ( e , rassegnando le medesime deduzioni Controparte_3 Controparte_4 in fatto e diritto già svolte dagli attori e . Parte_1 Persona_1
Precisava, tuttavia, di avere ricevuto l'offerta di € 245.000,00 (di cui euro 200.000,00 come padre della IG.ra ed euro 45.000,00 quale nonno della piccola;
somma questa trattenuta CP_6 Controparte_5 esclusivamente a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta.
Tribunale di Gela, Sezione Civile 3
Anche nell'ambito di tale giudizio si costituiva la (con comparsa del 31.01.2020) Controparte_3 chiedendo la riunione con i due procedimenti sopra richiamati per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva,
e rassegnando nel merito le medesime conclusioni.
Con ordinanze del 07.05.2019 e del 04.06.2020 i giudici precedentemente titolari, ritenuta la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, disponeva, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione al proc. n. 296/2018 (proposto da ), dapprima di quello iscritto al n. 445/2018 R.G. (proposto da ), indi di Parte_1 Persona_1 quello iscritto al n. 1396/2019 (proposto da ). Parte_3
A seguito del decesso di , con memoria depositata il 30.08.2023 si costituivano in Persona_1 giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c., giusta comparsa depositata in data 30.08.2023, gli eredi Parte_1
(già parte del giudizio), e reiterando le medesime Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 deduzioni e richieste della de cuius.
Dichiarata la contumacia di con ordinanza del 02.05.2021, ritualmente evocata Controparte_4 nell'ambito di ciascuno dei procedimenti riuniti e tuttavia non comparsa, ed istruita la causa con l'assunzione delle prove richieste dalle parti in seno alle rispettive memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed ammesse giusta ordinanza del 02.05.2021, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti di cui in epigrafe, all'udienza del 06.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno pertanto accolte nei termini e per le ragioni che seguono.
E' noto, infatti, che ai sensi dell'art.2054, primo comma, c.c. il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condivisa da questo giudice, inoltre, “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.” ( in termini la massima di Cass. n.4551/2017).
Ed ancora “L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista
"iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma eIGe la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” ( in termini la massima di Cass. n. 24472/2014).
Tribunale di Gela, Sezione Civile 4
Ciò detto, non può innanzitutto invocarsi l'efficacia di giudicato della sentenza n. 26/2019 (emessa in data
12.03.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Gela in esito al giudizio abbreviato nei confronti di , Controparte_7 conducente del mezzo) nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p. giacché, pur essendo stata in quella sede accertata la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte dell'imputato, non risulta prodotta in giudizio da alcuna delle parti la attestazione del passaggio in giudicato, a seguito dell'appello proposto da con ricorso depositato in data 10.04.2019. Controparte_8
la dinamica del sinistro nel senso prospettato dagli attori è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai testi oculari
( e ), sentiti su istanza delle diverse parti in lite e tra loro pienamente Testimone_1 Testimone_2 collimanti.
In ogni caso, la dinamica del sinistro ricostruita dagli attori ha trovato piena conferma nell'istruttoria orale svolta.
In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: “ero presente al momento del Testimone_1 sinistro, verificatosi a fine agosto 2017, intorno alle 23:45-23:50. Dopo aver finito di cenare presso una pizzeria
Metropolis sita in prossimità del luogo del sinistro (a circa 5 – 6 metri dal luogo del sinistro), ci siamo intrattenuti con la IGnora davanti al locale. Dunque ci accingevamo ad attraversare la strada allorquando la CP_6 IGnora e venivano travolte da un'auto. Si trattava di una Panda di colore CP_6 Controparte_5 bianco. L'auto proveniva da Gela e marciava in direzione Vittoria. L'auto procedeva a velocità sostenuta. Penso, sulla base di quella che è la mia esperienza, che l'auto procedesse a velocità non inferiore ai 90 km orari”.
Sul. Cap. 3: “confermo la circostanza. Si tratta di una strada larga e ricordo che la sera del sinistro era bene illuminata. Era altresì molto trafficata, dal momento che eravamo in estate”.
Sul cap. 5: “preciso di aver assistito in prima persona interamente al sinistro. Dopo l'impatto la IGnora
faceva un volo di circa 30 metri e rovinava dunque al suolo, rimbalzando sullo stesso. La bambina balzava PT anch'essa in aria e rovinava sul suolo in direzione opposta rispetto alla IGnora . L'auto rallentava una volta PT allontanatasi dal luogo dell'impatto, e giunta a circa 40 50 m dallo stesso, all'altezza del minimarket La Terra. Io
a quel punto mi avvicinavo a mia cognata, ed avvicinandomi a lei accorciavo anche la distanza che mi separava dall'auto. Avevo dunque modo di vedere che qualcuno apriva lo sportello lato passeggero, e sentivo profferire la frase “scappiamo scappiamo che ci stanno inseguendo”. A quel punto l'auto si allontanava dal luogo del sinistro in direzione Vittoria, uscendo da Gela”.
Sentito a prova contraria sui capitoli articolati dalla compagnia assicurativa convenuta ha poi precisato: “la IGnora stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto dal lato opposto della carreggiata. CP_6
Al momento dell'impatto si trovava a circa 20 cm dalla linea continua al centro della carreggiata. Preciso che, una volta usciti dalla pizzeria io insieme alle vittime e ad altre 12 persone abbiamo una prima volta attraversato la strada (dalla pizzeria alla direzione opposta). Successivamente la IGnora insieme alla bambina effettuavano PT un secondo attraversamento (dal lato opposto, verso la pizzeria, giacchè la sua auto si trovava sullo stesso lato).
Mentre attraversava la strada aveva la figlia in braccio e non c'era nessun altro che stava attraversando con lei la
Tribunale di Gela, Sezione Civile 5
carreggiata. L'auto della vittima si trovava dal lato della pizzeria, e al momento di questo secondo attraversamento della carreggiata che la stessa stava effettuando per raggiungere l'auto suddetta non c'era nessun altro” (cfr. verbale di udienza dell'11.11.2021).
Il teste ha inoltre dichiarato che “Sono a conoscenza dei fatti poiché mi trovavo sul luogo Tes_2 dell'incidente per cui è causa e vi ho assistito. Mi trovavo insieme alla IG.ra e il marito, nonché CP_6 un'altra coppia di amici ( e la moglie , di cui non ricordo il cognome), le sorelle di Persona_2 Per_3 CP_6 Per_ Per_ Per_ ( e ) ed il marito di ( ). C'era anche , la figlia di . Quella sera Testimone_1 CP_5 CP_6
(il 28.08.2017), intorno alle 23:30 – 24:00, abbiamo cenato presso la pizzeria Metropolis. Finito di cenare, ci siamo intrattenuti sul marciapiede antistante l'ingresso esterno della pizzeria, con le persone di cui ho riferito. Dunque ci salutavamo e ciascuno si accingeva a raggiungere la propria auto. Io rimanevo sul medesimo marciapiede, essendo la mia auto parcheggiata su quel lato della carreggiata. La IGnora , invece, accompagnava gli amici assieme PT
a sua sorella, verso il marciapeide del lato opposto della carreggiata. Quindi, dopo essersi intrattenuta per qualche minuto per salutare gli amici, si accingeva a riattraversare la carreggiata (nel senso opposto rispetto a quello percorso precedentemente). Non so per quale motivo lo stesse facendo, sta di fatto che questo è quello che ho visto.
Quando la IG.ra si trovava all'incirca al centro della carreggiata, e in particolare, poco prima della linea PT di mezzeria sul lato della carreggiata, e in particolare, poco prima della linea di mezzeria sul lato della carreggiata opposto rispetto a quello in cui mi trovavo io, passava una macchina che la investiva. Questa macchina percorreva la via Venezia da Gela direzione Vittoria, sulla corsia più vicina al lato della carreggiata in cui io mi trovavo. La IG.ra portava in braccio la figlia, . Si trattava di una Panda CA che andava molto PT Controparte_5 veloce (più nello specifico, una Panda del nuovo modello). Non so dire esattamente a che velocità andasse ma certamente non andava piano. Lo desumo dal modo in cui la IG.ra è balzata in aria. Dopodichè a causa PT dell'impatto faceva un volo di diversi metri rispetto al punto della carreggiata in cui si verificava l'impatto. Non so riferire esattamente di quanti metri ma di una distanza corrispondente a due, tre negozi (finendo dunque davanti al negozio “sud commercio”, che rivende gruppi elettrogeni, che si trovava alla mia destra dal lato opposto della carreggiata). Mentre la bimba rovinava a terra (non ricordo se sulla carreggiata o sul marciapiede), ma comunque certamente sul lato opposto rispetto alla madre. Quella sera, la via in cui si è verificato l'incidente era frequentata da tante persone, anche per la presenza (di fronte alla pizzeria Metropolis) di un bar molto frequentato. La via era peraltro ben illuminata, anche per la presenza dell'illuminazione dei locali ivi siti. Sia le condizioni atmosferiche che del manto stradale erano buone. Dopo l'incidente l'auto che l'aveva provocato decelerava e si fermava una volta giunta in corrispondenza di un gommista (all'altezza della rotatoria). Per essere più precisi, a distanza di circa due attività commerciali successive rispetto a quella in corrispondenza della quale veniva a trovare la IGnora
dopo la caduta. Dunque ripartiva dopo qualche secondo, in direzione Vittoria (per uscire da Gela) (…) A.D.R. PT dell'avv. Virga: “l'auto andava velocità molto sostenuta prima dell'impatto, non decelerando minimamente” (cfr. verbale di udienza del 10.02.2022).
Tribunale di Gela, Sezione Civile 6
In merito alle superiori testimonianze non può che esprimersi un giudizio di attendibilità, in quanto il teste non è legato agli attori da vincoli di parentela o amicizia, e il teste – nonostante il rapporto di Tes_2 Tes_1 parentela (essendo, rispettivamente, genero e cognato degli attori) – non è risultato portatore di alcun interesse personale nel presente giudizio, avendo del resto egli reso delle dichiarazioni pienamente sintoniche a quelle del teste , dunque con le stesse reciprocamente riscontrabili. Tes_2
Ebbene, alla stregua dell'istruttoria orale svolta, è stato possibile accertare, alla stregua del criterio della preponderanza dell'evidenza: che la sera del 28.08.2017, intorno alle 23:30 – 24:00, con in grembo la CP_6 figlia una volta finito di cenare insieme a diversi amici e parenti presso la pizzeria Metropolis sita in Gela CP_5 nella via Venezia, dopo avere attraversato la carreggiata verso il lato opposto a quello in cui si trovava la pizzeria, si accingeva a riattraversarla dal lato opposto (verosimilmente per raggiungere la propria autovettura, ivi parcheggiata) quando, allorché si trovava all'incirca al centro della carreggiata (segnatamente a circa 20 cm dalla linea di mezzeria) veniva violentemente investita dall'autovettura Panda di colore bianco di proprietà dell'odierna convenuta (in particolare, la e la figlia venivano balzate in aria per circa 30 metri e Controparte_4 PT rovinavano dunque al suolo, ciascuna in direzione opposta rispetto all'altra); che la citata autovettura, nei momenti precedenti l'impatto stava percorrendo la via Venezia da Gela direzione Vittoria procedendo a velocità sostenuta
(superiore ai 90 Km/H) e che la stessa non decelerava onde consentire l'attraversamento da parte della vittima;
che solo dopo il sinistro, giunta a circa 40-50 metri dal punto dell'impatto, l'auto decelerava e ripartiva dopo qualche secondo in direzione Vittoria senza prestare soccorso;
che al momento del sinistro la via Venezia era ben illuminata, anche per la presenza dell'illuminazione dei locali ivi siti, e che le condizioni atmosferiche, come quelle del manto stradale, erano buone.
Dalle dichiarazioni rese dai testi non sono emersi, peraltro, comportamenti imprudenti del pedone.
Pertanto non si ritiene sussistere il dedotto concorso causale della vittima nella determinazione dell'evento mortale giacché, sebbene l'istruttoria non abbia consentito di appurare che l'attraversamento della carreggiata fosse avvenuto servendosi del passaggio pedonale che si trovava a 38 metri di distanza (circostanza incontestata), in violazione di quanto invece prescritto dall'art. 190 comma II, del d. l.vo 285/1992, ritiene il Tribunale che l'evento si sarebbe ugualmente verificato, con un elevato grado di probabilità, anche ove la avesse osservato tale PT regola di condotta, stante la comprovata forte velocità alla quale il veicolo condotto dall'investitore procedeva e l'assenza di qualsivoglia attenzione da parte del guidatore volta ad evitare situazioni di pericolo per altri dimostrata dal mancato azionamento dei dispositivi di frenata dell'autovettura nonostante la presenza di ostacoli ben percepibili sulla traiettoria di marcia, acuita dalla circostanza per cui la strada teatro del sinistro era quella sera molto trafficata sia da veicoli che da pedoni per la presenza di diversi locali aperti nel periodo estivo.
Alla luce di tale ricostruzione, è dunque da ritenersi l'esclusiva responsabilità nel sinistro occorso del conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. FB288GT, di proprietà di ed assicurata con la Controparte_4 [...]
e tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata CP_3 nei confronti di ai sensi dell'art.2054, terzo comma c.c., quale proprietaria dell'auto. Controparte_4
Tribunale di Gela, Sezione Civile 7
Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido, anche la quale compagnia Controparte_3 assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, stante la pacifica e documentata sussistenza del rapporto assicurativo, nonché dei presupposti per l'azione diretta ex art.144 C.d.A.
Passando alla quantificazione dei danni, gli attori hanno innanzitutto chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale patito iure proprio da c.d. perdita del rapporto parentale.
In proposito, in materia di danno non patrimoniale, prima di giungere agli ultimi approdi delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), è necessario esporre talune considerazioni di carattere preliminare.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con sentenza n. 8828/2003, aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tale modo l'interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.
Si sosteneva la necessità di individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria, di selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di risarcimento, sì da delineare un nesso di causalità giuridica e, infine, di riscontrare l'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo all'autore dell'illecito.
Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.
Esso, si diceva, è ontologicamente proiettato verso il futuro e può dunque affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.
Il “danno parentale” si concreta, infatti, nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale “famiglia”, protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della
Costituzione, distinguendosi dall'interesse all'integrità morale, risarcibile quale danno morale soggettivo, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. Cass. civ. n. 16070/2006 e sez. un., n. 500/1999).
Indi, secondo tale impostazione oggi disattesa, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo concorrevano nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito.
L'uno riparava, come detto, lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.
Rispetto poi alla categoria del “danno parentale”, la Corte di Cassazione ancora ribadiva: “Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr.: art. 2 - 62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con L. 7 aprile
2005, n. 57) è quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali. (Cfr. Corte Cost. 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost. sentenza
Tribunale di Gela, Sezione Civile 8
del 14 luglio 1986 n. 184). Il danno da morte dei congiunti (cd danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2,
3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in Corte Cost. 1985 n. 132 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli artt. 2,
3, 29 e 30 Cost.” (Cass. civ. n. 15760/2006, in motivazione).
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto: esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.
Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitorio sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle sezioni unite, perlomeno rispetto alla categoria del “danno parentale”, risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di duplice liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando oramai spazio un'unica voce di danno non patrimoniale, che nella specie è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.
È stato, infatti, affermato che “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati ad diritti inviolabili secondo Costituzione” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Rispetto alla questione che ci occupa, le sezioni unite della Suprema Corte hanno dunque precisato che non può trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché le sofferenze patite nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro.
Ciò posto, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa
(artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una
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somma di denaro, nel caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019)
Le tabelle in argomento prevedono varie forcelle, al cui interno determinare l'importo del “danno parentale” sofferto dai congiunti della vittima, modulato per ciascuno di loro in ragione del tipo di rapporto che intratteneva con la persona deceduta e ciò in ossequio al principio della necessaria “individualizzazione” del risarcimento del danno non patrimoniale richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
È necessario tenere conto, in proposito, dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita,
l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle eIGenze di questi ultimi.
Non potranno non considerarsi, inoltre, il contesto e le concrete modalità di accadimento dell'evento, trattandosi di un fattore determinante per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima.
Ciò posto, appare equo liquidare in favore dell'attore (81 anni compiuti al momento del Parte_1 sinistro) per la morte della nipote tenuto conto del vincolo familiare e della età della nipote al Controparte_5 momento del decesso (5 anni), tenuto conto dell'intensità del vincolo affettivo e della assiduità delle frequentazioni siccome emerse dall'istruttoria [i testi e rispettivamente genero e Testimone_3 Controparte_1 figlia dell'attore, hanno invero confermato: che lo stesso intratteneva con la nipote una assidua e costante CP_5 frequentazione al punto tale da fare le veci, in taluni casi, del padre, spesso assente per lavoro;
che Persona_6 egli si occupava sovente di accompagnare e prelevare la bambina da scuola, la quale trascorreva a casa dei nonni diverse ore della giornata, ivi pranzando regolarmente e talora anche dormendovi la notte], che inducono a ritenere equo il riconoscimento della massima personalizzazione (30%) un risarcimento pari ad € 112.068,00 (entro la forbice prevista da € 61.128,00 ad € 112.068,00).
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque in moneta attuale ad € 112.068,00.
La somma come sopra riconosciuta, in quanto calcolate ai valori attuali, andrà prima devalutata al tempo di insorgenza (28.08.2017data del decesso), per poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazione degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n.
5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento
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da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto all'attore in data 26.02.2018 (data della lettera di accettazione in acconto della citata somma offerta dalla compagnia giusta nota racc. del 23.11.2017, sub allegati nn. all'atto di citazione, che si assume come data di pagamento in assenza di ulteriori specificazioni) la somma di €
30.000,00, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( vedi Cass. n.6347/2014 ).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti: (a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n.
8104 del 03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011); (b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra,
p.6.4):(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149; Cass. 18.10.1991 n.
11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento. L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. ( in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
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In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono - gli interessi in misura legale andranno calcolati, sull'intero credito risarcitorio per danno parentale (€ 112.068,00), devalutato alla data di insorgenza del credito del 28.08.2017 - data della morte ( € 93.702,34) e poi rivalutato dal 28.08.2017 al 26.02.2018
- data di corresponsione dell'acconto - (€ 93.796,04), con accantonamento degli interessi ( € 76.06), nonché sul capitale residuo di € 63.796,04 (differenza tra il capitale rivalutato al 26.02.2018 e l'acconto percepito il 26.02.2018) annualmente rivalutato dal 26.02.2018 alla data della odierna decisione € 75.406,92), con accantonamento dei relativi interessi ( € 6.401,03).
Alla luce dei criteri che precedono la mora per interessi legali ammonta ad € 6.477,09 (€ 76,06 + € 6.401,03) e il capitale residuo per danno non patrimoniale rivalutato ad oggi, al netto dell'acconto, ad € 75.406,92.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore , con rivalutazione e Parte_1 interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 81.807,95 (di cui € 6.477,09 per interessi) per danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale con la nipote Controparte_5
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno condannati in solido la e Controparte_3 [...]
sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore CP_9 diventa debito di valuta) e fino all'effettivo soddisfo.
Va inoltre riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno parentale sofferto per Parte_1 la morte della NU, , essendo emerso dall'istruttoria come tra gli stessi intercorresse una profonda CP_6 relazione affettiva alimentata da una assidua, quotidiana, frequentazione. I testi – cognata della Controparte_1 vittima e figlia di – ha infatti confermato che la era solita frequentare l'abitazione dei Parte_1 PT suoceri, anche in considerazione del fatto che, come detto, la figlia trascorreva lì diverse ore della giornata CP_5 una volta uscita da scuola allorché il marito, per diversi mesi durante l'anno, si trovava all'estero per lavoro. Ha inoltre dichiarato che il era solito prelevare al lavoro la NU (che nei periodi di assenza del marito non CP_5 era munita dell'auto, giacché lui la portava con sé) e accompagnarla a casa degli stessi suoceri per il pranzo. Può pertanto ritenersi provato che tra gli stessi intercorressero rapporto costanti di reciproco affetto e solidarietà.
D'altro canto, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di un rapporto di stretta parentela tra NU e CE (affini ai sensi dell'art. 78 cod. civ.) non è di per se ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dall'uno per la perdita dell'altro, laddove, al di là del rapporto di convivenza – che può costituire o meno un elemento da valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva – risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame affettivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/10/2016, n. 21230 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/02/2021, n.
5258). Dunque, rispetto al CE, il diritto al risarcimento per il danno parentale della NU o del genero, lungi dal poter essere negato tout court o subordinato al dato fattuale della convivenza, deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli;
v. Cass. 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio
2018, n. 3767; Cass. 18069/2018, che ha chiarito come tale voce di danno sia altresì appannaggio dei nipoti per la
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perdita del nonno ovvero della NU per la perdita del CE a condizione che abbiano assolto all'onere di provare
"l'effettività e la consistenza della relazione affettiva").
Poste tali doverose premesse, e venendo alla concreta quantificazione di tale voce di danno, in assenza di parametri tabellari ad hoc, considerata la specificità del caso concreto, con particolare riguardo all'assistenza quotidianamente prestata dal CE nella cura e gestione della figlia minore, si ritiene di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitore e figlio, che maggiormente si avvicina al rapporto che nel caso di specie si era instaurato tra le parti, così assumendosi come parametro di riferimento quello minimo previsto dalle Tabelle Milanesi per la perdita di un genitore, che necessita tuttavia di opportuni adeguamenti in considerazione della indubbia diversità del rapporto tra CE e NU rispetto a quello tra padre e figlia il quale inizia pur sempre con l'insorgere della relazione sentimentale tra il figlio e la NU e ha, dunque, inevitabilmente una durata pregressa molto più limitata nel tempo rispetto a quello tra padre e figlio.
Ritiene dunque il Tribunale equo ridurre l'importo tabellare del 50% così pervenendosi alla liquidazione in favore di per la morte della NU di un danno parentale quantificato nella misura di euro Parte_1 CP_6
58.665,00.
Dovendosi anche in tal caso procedersi alla consueta “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (28.08.2017), si perviene all'importo di euro
49.051,00, indi procedere alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con la precisazione che in tal caso nessuna offerta era stata formulata in via stragiudiziale dalla convenuta compagnia assicurativa per la morte della NU).
Si perviene così alla definitiva somma di euro 64.889,06 (di cui euro 6.224,06 per interessi). Su tale somma sono poi ovviamente dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
In definitiva, le parti convenute vanno dunque condannate a risarcire all'attore la Parte_1 complessiva somma di euro 146.697,01 a titolo di risarcimento del danno parentale per la perdita della nipote e della NU Controparte_5 CP_6
Negli stessi termini occorre procedere per la quantificazione del danno parentale per la morte della minore in favore di , , e Controparte_5 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 nella qualità di eredi dell'attrice (nonna di . Persona_1 CP_5
Dunque, considerata l'età della de cuius (76 anni compiuti al momento del sinistro) appare equo liquidare in favore degli anzidetti eredi (in proporzione delle rispettive quote ereditarie) per la morte di Controparte_5 nipote della , tenuto conto del vincolo familiare e della età della bambina al momento del decesso (5 anni), Per_1 nonché dell'intensità del vincolo affettivo e della assiduità delle frequentazioni siccome emerse dall'istruttoria [i testi e rispettivamente genero e figlia dell'attrice, hanno invero Testimone_3 Controparte_1 confermato le medesime circostanze già emerse con riguardo alla posizione dell'attore , marito Parte_1
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di Filippone Concetta, ovverossia: che i nonni paterni intrattenevano con la nipote una assidua e costante CP_5 frequentazione;
che, in particolare, la si occupava sovente di accudire la nipote, la quale trascorreva a casa Per_1 dei nonni diverse ore della giornata, ivi pranzando regolarmente e talora anche dormendovi la notte;
ciò in considerazione del fatto che il padre della bambina stava fuori per lavoro “per almeno la metà dell'anno” (cfr. dichiarazioni del teste confermate anche dal teste ) e che la mamma lavorava presso una Tes_3 Tes_4 parruccheria, peraltro poco distante, circa dieci minuti in macchina, dalla abitazione degli attori (cfr. dichiarazioni rese dal teste , figlia degli stessi)], che inducono a ritenere equo il riconoscimento della massima Controparte_1 personalizzazione del danno (30%) e dunque di un risarcimento pari a complessivi € 118.860,00 (entro la forbice prevista da € 67.920,00 ad € 118.860,00).
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque in moneta attuale ad € 118.860,00.
La somma come sopra riconosciuta, in quanto calcolate ai valori attuali, andrà anche in tal caso prima devalutata al tempo di insorgenza (28.08.2017 data del decesso), per poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazione degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto in data 26.02.2018 (data della lettera di accettazione in acconto della citata somma offerta dalla compagnia giusta nota racc. del 05.02.2018, cfr. all.ti all'atto di citazione, che si assume come data di pagamento in assenza di ulteriori specificazioni) la somma di € 30.000,00 per ciascuno degli attori, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Per le ragioni sopra rassegnate, gli interessi in misura legale andranno calcolati, sull'intero credito risarcitorio per danno parentale (€ 118.860,00), devalutato alla data di insorgenza del credito del 28.08.2017 - data della morte
( € 99.381,27) e poi rivalutato dal 28.08.2017 al 26.02.2018 - data di corresponsione dell'acconto - (€ 99.480,65), con accantonamento degli interessi (€ 80,68), nonché sul capitale residuo di € 69.480,65 (differenza tra il capitale rivalutato al 26.02.2018 e l'acconto percepito il 26.02.2018) annualmente rivalutato dal 26.02.2018 alla data della odierna decisione € 83.029,38), con accantonamento dei relativi interessi (€ 8.691,96).
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Alla luce dei criteri che precedono la mora per interessi legali ammonta ad € 8.772,64 (€ 80,68 + € 8.691,96) e il capitale residuo per danno non patrimoniale rivalutato ad oggi, al netto dell'acconto, ad € 83.029,38.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori , Parte_1 Controparte_1
e nella qualità di eredi della de cuius , con rivalutazione Controparte_2 Parte_2 Persona_1
e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 91.802,02 (di cui € 8.772,64 per interessi) per danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale con la nipote Controparte_5
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno condannati in solido la e Controparte_3 [...]
sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore CP_9 diventa debito di valuta) e fino all'effettivo soddisfo.
Alle medesime parti, nella spiegata qualità, va inoltre riconosciuto, per le medesime ragioni sopra esposte in ordine alla posizione di (marito convivente di all'epoca dei fatti di causa), Parte_1 Persona_1 il diritto al risarcimento del danno parentale sofferto per la morte della NU, , essendo emerso CP_6 dall'istruttoria come la medesima profonda ed assidua relazione affettiva intercorresse anche con la suocera
(cfr. dichiarazioni dei testi e ) Persona_1 Tes_3 Controparte_1
Si perviene dunque ad un danno parentale per la morte della NU quantificato nella misura di euro CP_6
97.775,00.
Dovendosi anche in tal caso procedersi alla consueta “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (28.08.2017), si perviene all'importo di euro
81.751,67, indi procedere alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con la precisazione che anche in tal caso nessuna offerta era stata formulata in via stragiudiziale dalla convenuta compagnia assicurativa per la morte della NU).
Si perviene così alla definitiva somma di euro 108.148,42 (di cui euro 10.373,42 per interessi). Su tale somma sono poi ovviamente dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
In definitiva, le parti convenute vanno dunque condannate a risarcire agli attori , Parte_1 CP_1
, e nella qualità di eredi della de cuius la
[...] Controparte_2 Parte_2 Persona_1 complessiva somma di euro 199.950,44 a titolo di risarcimento del danno parentale per la perdita della nipote e della NU Controparte_5 CP_6
Analogamente occorre, infine, procedere al fine della quantificazione dei danni in favore dell'attore PT
, rispettivamente padre e nonno delle vittime.
[...]
Appare equo liquidare in suo favore per la morte di tenuto conto del vincolo filiale e della età CP_6 della figlia al momento del decesso (35 anni compiuti, sposata e due figli), del rapporto di coabitazione, nonché delle tragiche circostanze in cui il decesso si era verificato e della contestuale perdita della nipote, un risarcimento
Tribunale di Gela, Sezione Civile 15
pari, in moneta attuale, ad € 336.346,00 (entro la forbice prevista da € 219.016,00 ad € 336.346,00, con applicazione della massima personalizzazione).
La somma come sopra riconosciuta, in quanto calcolate ai valori attuali, andrà anche in tal caso prima devalutata al tempo di insorgenza (28.08.2017 data del decesso), per poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazione degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto in data 20.11.2017 (data della lettera di accettazione in acconto della citata somma offerta dalla compagnia giusta comunicazione del 14.11.2017, cfr. all.ti all'atto di citazione, che si assume come data di pagamento in assenza di ulteriori specificazioni) la somma di €
200.000,00 per la morte della figlia, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Per le ragioni sopra rassegnate, gli interessi in misura legale andranno calcolati, sull'intero credito risarcitorio per danno parentale (€ 336.346,00), devalutato alla data di insorgenza del credito del 28.08.2017 - data della morte
(€ 281.225,75) e poi rivalutato dal 28.08.2017 al 20.11.2017 - data di corresponsione dell'acconto - (€ 279.602,73), con accantonamento degli interessi (€ 64,33), nonché sul capitale residuo di € 79.602,73 (differenza tra il capitale rivalutato al 20.11.2017 e l'acconto percepito il 20.11.2017) annualmente rivalutato dal 20.11.2017 alla data della odierna decisione € 105.897,11), con accantonamento dei relativi interessi (€ 10.135,03).
Alla luce dei criteri che precedono la mora per interessi legali ammonta ad € 10.199,36 (€ 64,33 + € 10.135,03)
e il capitale residuo per danno non patrimoniale rivalutato ad oggi, al netto dell'acconto, ad € 79.602,73.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore , con rivalutazione e interessi Parte_3 ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 89.802,09 (di cui € 10.199,36 per interessi) per danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale con la figlia CP_6
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno condannati in solido la e Controparte_3 [...]
sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore CP_9 diventa debito di valuta) e fino all'effettivo soddisfo.
Allo stesso va infine liquidata un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la nipote Considerata l'età dell'attore, del vincolo familiare e della età della bambina al CP_5 momento del decesso, nonché dell'intensità del vincolo affettivo e della coabitazione siccome emersi dall'istruttoria, si ritiene equo il riconoscimento della massima personalizzazione del danno (30%) e dunque di un risarcimento pari a complessivi € 139.236,00 (entro la forbice prevista da € 88.296,00 ad € 139.236,00).
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque in moneta attuale ad € 139.236,00.
La somma come sopra riconosciuta, in quanto calcolate ai valori attuali, andrà anche in tal caso prima devalutata al tempo di insorgenza (28.08.2017 data del decesso), per poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazione
Tribunale di Gela, Sezione Civile 16
degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT).
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto in data 20.11.2017 (data della lettera di accettazione in acconto della citata somma offerta dalla compagnia giusta comunicazione del 14.11.2017, cfr. all.ti all'atto di citazione, che si assume come data di pagamento in assenza di ulteriori specificazioni) la somma di €
45.000,00 per il decesso della nipote, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Per le ragioni sopra rassegnate, gli interessi in misura legale andranno calcolati, sull'intero credito risarcitorio per danno parentale (€ 139.236,00), devalutato alla data di insorgenza del credito del 28.08.2017 - data della morte
( € 116.418,06) e poi rivalutato dal 28.08.2017 al 20.11.2017 - data di corresponsione dell'acconto - (€ 115.746,18), con accantonamento degli interessi (€ 26,63), nonché sul capitale residuo di € 70.746,18 (differenza tra il capitale rivalutato al 20.11.2017 e l'acconto percepito il 20.11.2017) annualmente rivalutato dal 20.11.2017 alla data della odierna decisione € 94.115,05), con accantonamento dei relativi interessi (€ 9.007,40).
Alla luce dei criteri che precedono la mora per interessi legali ammonta ad € 9.034,03 (€ 26,63 + € 9.007,40) e il capitale residuo per danno non patrimoniale rivalutato ad oggi, al netto dell'acconto, ad € 94.115,05.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore , con rivalutazione e interessi Parte_3 ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 103.149,08 (di cui € 9.034,03 per interessi) per danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale con la nipote Controparte_5
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno condannati in solido la e Controparte_3 [...]
sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore CP_9 diventa debito di valuta) e fino all'effettivo soddisfo.
In definitiva, le parti convenute vanno dunque condannate a risarcire all'attore la complessiva Parte_3 somma di euro 192.951,17 a titolo di risarcimento del danno parentale per la perdita della nipote CP_5
e della figlia
[...] CP_6
Non possono invece trovare accoglimento le domande proposte dagli attori aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico, sub specie di danno psichico (segnatamente da disturbo da stress post traumatico), non risultandone i comprovati i fatti costitutivi (le richieste di prova all'uopo articolate dagli attori in seno alle rispettive memorie ex art. 183, comma II c.p.c. sono infatti state rigettate dal giudice precedentemente titolare del fascicolo giusta ordinanza del 02.05.2021 – che va integralmente confermata – in quanto ritenute generiche ed implicanti profili valutativi).
La soccombenza dei convenuti regola la distribuzione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore del decisum e dell'attività in concreto svolta
[causa di valore ricompreso nello scaglione 52.000,00 – 260.000,00 euro, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
Tribunale di Gela, Sezione Civile 17
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande proposta dagli attori nei procedimenti riuniti in epigrafe:
1) condanna e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_4 Controparte_10 tra loro, al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 146.697,01 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno parentale per la morte della nipote e della NU Controparte_5 CP_6
(somma calcolata al netto dell'acconto già corrisposto dalla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_4 Controparte_10 tra loro, al pagamento in favore di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
nella qualità di eredi della de cuius della somma complessiva di euro 199.950,44 a
[...] Persona_1 titolo di risarcimento del danno parentale da quest'ultima patito per la morte della nipote Controparte_5
e della NU (somma calcolata al netto dell'acconto già corrisposto dalla compagnia assicurativa CP_6 in sede stragiudiziale), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_4 Controparte_10 tra loro, al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 192.951,17 a titolo di Parte_3 risarcimento del danno parentale subito per la morte della nipote e della figlia Controparte_5 CP_6
(somma calcolata al netto dell'acconto già corrisposto dalla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_4 Controparte_10 tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite dagli stessi sostenute, liquidate in euro 14.103,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, spese da distrarsi in favore di ciascuno dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Gela, il 17.07.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi
Tribunale di Gela, Sezione Civile 18