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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il COLLEGIO, nelle persone dei giudici: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1784/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato in Via Galilei, 36 71045 Orta Nova presso il difensore avv.
RUGGIERI NICOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRAGONIO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO PAOLO e dell'avv. RUTIGLIANO LUCIA ( ); elettivamente C.F._3
domiciliato in presso il difensore avv. FERRAGONIO FRANCESCO PAOLO
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da memorie e note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso per la modifica per le condizioni di separazione ha convenuto in Parte_1 giudizio , chiedendo, a modifica del provvedimento presidenziale dell'11/07/2021 Controparte_1
omologato in data 11/01/2022, di: 1) disporre in ordine alle modalità di visita che il padre veda e tenga con sé il bambino la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 12.30 del sabato alle ore
20 della domenica. Contestualmente in tali giorni ed orari prevedere anche il diritto di visita dei nonni paterni, con esclusione delle visite da parte di questi ultimi presso il domicilio della ricorrente;
2) Confermare le statuizioni di visita per il padre già stabilite per Natale, Pasqua e vacanze estive di cui al provvedimento dell'11/07/2021 omologato in data 11/01/2022;
3) Disporre un assegno di mantenimento per il minore in misura non inferiore ad euro 500,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Foggia.
4) Disporre un assegno di mantenimento per la ricorrente in misura non inferiore ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha allegato il sopravvenire di nuove circostanze, legate alla crescita e alla patologia da cui risulta affetto il figlio minore , che rendono necessari, da un Per_1
lato, una rimodulazione del diritto di visita del padre e dei nonni paterni del minore e, dall'altro,
l'aumento del contributo al mantenimento versato dal resistente in favore proprio e del figlio.
Nel costituirsi in giudizio , nell'impugnare e contestare ogni avverso dedotto, ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda. Ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale per l'adeguamento del diritto di visita paterno disciplinato dal decreto di omologa alla sopravvenuta circostanza della cessazione del rapporto di lavoro del genitore in Treviso e il suo trasferimento a Volturino /residenza anagrafica) e Foggia (presso l'abitazione dei nonni paterni).
*****
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata. Merita invece accoglimento la pagina 2 di 5 domanda riconvenzionale.
1. La domanda principale
1.a Aumento del contributo al mantenimento del figlio minore.
È noto che i provvedimenti relativi alla prole, al sopravvenire di circostanze nuove, modificative della pregressa situazione di fatto, sono sempre passibili di revisione, in ragione della natura degli interessi in gioco e dell'immanenza del principio “rebus sic stantibus” che permea i procedimenti in materia di famiglia. Nel caso di specie, si osserva che le circostanze allegate dalla ricorrente che giustificherebbero l'aumento del contributo al mantenimento del figlio minore attengono tutte al sostenimento delle spese straordinarie sostenute e da sostenersi nell'interesse del bambino. Rispetto alle stesse la tutela richiesta è già garantita dal provvedimento in vigore tra le parti, atteso che la disposizione per cui le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50% già consente alla ricorrente di chiederne il rimborso al resistente, il quale, tra l'altro, ha dimostrato, senza che la circostanza sia stata contestata, essendo anzi stata ammessa, di avervi parzialmente contribuito.
Non è in proposito superfluo precisare che le dette spese devono essere concordate tra i genitori che hanno l'affido condiviso del minore e che il genitore che rimanga silente in merito a spese proposte dall'altro, deve ritenersi consenziente. Generica appare inoltre l'allegazione di parte ricorrente in merito alle accresciute esigenze del minore in considerazione della sua crescita, risultando evidente come alcun significativo incremento delle spese ordinarie che non sia coperto dagli aggiornamenti Istat sia ipotizzabile per un bambino di appena cinque anni. Milita, infine, nel senso del rigetto della domanda non solo la attuale percezione da parte della madre dell'assegno unico nella misura del 100%, ma anche la circostanza del peggioramento della condizione reddituale del padre a causa della perdita dell'occupazione lavorativa e della percezione dal giugno 2024 della in luogo della maggiore CP_2
retribuzione.
1.b. Aumento del contributo al mantenimento della ricorrente.
Alcun aumento del contributo al mantenimento può inoltre essere riconosciuto alla ricorrente, la quale non ha modificato la propria condizione a causa della malattia del figlio, atteso che i patti di separazione risalgono ad un momento in cui il bambino aveva appena un anno e l'impegno di cura necessario in favore dello stesso non poteva di certo essere considerato meno assorbente rispetto all'attualità. Appare inoltre contraddittoria l'affermazione per cui il detto incremento si renderebbe necessario a causa del ricadere sulla medesima di ogni esigenza di cura del minore, attesa la parallela richiesta di esclusione del vigente diritto di visita dei nonni paterni per tre volte a settimana, trattandosi di risorsa di cui la ricorrente potrebbe, viceversa avvalersi, ricevendone un vantaggio non solo in pagina 3 di 5 termini affettivi, ma anche di aiuto materiale in favore del figlio minore. Le ragioni poste a fondamento della domanda del padre del minore di modifica del diritto di visita, integrate dal trasferimento da
Trieste in Volturino/Foggia, aggiungono la possibilità della maggiore partecipazione del resistente alla vita del bambino e di un supporto in termini di cura ed assistenza che consentirà alla ricorrente di collocarsi utilmente nel mondo del lavoro, non emergendo altre ragioni ostative.
2. La domanda riconvenzionale.
Nel costituirsi in giudizio ha formulato domanda riconvenzionale da ritenersi Controparte_1
fondata, atteso che la richiesta di modifica della regolamentazione del diritto di visita è conforme alla circostanza del suo trasferimento definitivo da Treviso a Volturino/Foggia, di talché appare rispondente all'interesse del minore che il diritto di visita attualmente regolamentato tenendo conto della distanza chilometrica esistente tra le residenze di padre e figlio, sia rivista garantendo una maggiore frequentazione del minore con il genitore. Il padre potrà pertanto esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, ferme tutte le altre statuizioni già concordate dalle parti ed omologate dal Tribunale, potrà vedere e tenere con sé il piccolo a fine settimana alternati di ciascun mese, dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento, oltre che il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore
20:00, prelevandolo dalla casa della madre ove è collocato e riaccompagnandolo; garantendo, in tal modo, il diritto del minore alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune di entrambi i genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Non è invece ammissibile la domanda tesa a tutelare il diritto di visita dei nonni paterni, gli stessi non essendo parti nel presente giudizio, pur risultando opportuno sollecitare la ricorrente a tutelare l'interesse del minore a non modificare le proprie consuetudini di vita, consentendo che, durante i periodi di trasferta lavorativa del padre, il diritto di visita sia esercitato dai nonni paterni la seconda e la quarta settimana del mese, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì come già previsto.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 • Rigetta la domanda principale nella sua duplice articolazione relativa al diritto di visita e al contributo al mantenimento;
• Accoglie la domanda riconvenzionale, modificando il diritto di visita paterno come da parte motiva.
• Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano per compenso professionale in € 3.397,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il COLLEGIO, nelle persone dei giudici: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1784/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato in Via Galilei, 36 71045 Orta Nova presso il difensore avv.
RUGGIERI NICOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRAGONIO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO PAOLO e dell'avv. RUTIGLIANO LUCIA ( ); elettivamente C.F._3
domiciliato in presso il difensore avv. FERRAGONIO FRANCESCO PAOLO
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da memorie e note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso per la modifica per le condizioni di separazione ha convenuto in Parte_1 giudizio , chiedendo, a modifica del provvedimento presidenziale dell'11/07/2021 Controparte_1
omologato in data 11/01/2022, di: 1) disporre in ordine alle modalità di visita che il padre veda e tenga con sé il bambino la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 12.30 del sabato alle ore
20 della domenica. Contestualmente in tali giorni ed orari prevedere anche il diritto di visita dei nonni paterni, con esclusione delle visite da parte di questi ultimi presso il domicilio della ricorrente;
2) Confermare le statuizioni di visita per il padre già stabilite per Natale, Pasqua e vacanze estive di cui al provvedimento dell'11/07/2021 omologato in data 11/01/2022;
3) Disporre un assegno di mantenimento per il minore in misura non inferiore ad euro 500,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Foggia.
4) Disporre un assegno di mantenimento per la ricorrente in misura non inferiore ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha allegato il sopravvenire di nuove circostanze, legate alla crescita e alla patologia da cui risulta affetto il figlio minore , che rendono necessari, da un Per_1
lato, una rimodulazione del diritto di visita del padre e dei nonni paterni del minore e, dall'altro,
l'aumento del contributo al mantenimento versato dal resistente in favore proprio e del figlio.
Nel costituirsi in giudizio , nell'impugnare e contestare ogni avverso dedotto, ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda. Ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale per l'adeguamento del diritto di visita paterno disciplinato dal decreto di omologa alla sopravvenuta circostanza della cessazione del rapporto di lavoro del genitore in Treviso e il suo trasferimento a Volturino /residenza anagrafica) e Foggia (presso l'abitazione dei nonni paterni).
*****
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata. Merita invece accoglimento la pagina 2 di 5 domanda riconvenzionale.
1. La domanda principale
1.a Aumento del contributo al mantenimento del figlio minore.
È noto che i provvedimenti relativi alla prole, al sopravvenire di circostanze nuove, modificative della pregressa situazione di fatto, sono sempre passibili di revisione, in ragione della natura degli interessi in gioco e dell'immanenza del principio “rebus sic stantibus” che permea i procedimenti in materia di famiglia. Nel caso di specie, si osserva che le circostanze allegate dalla ricorrente che giustificherebbero l'aumento del contributo al mantenimento del figlio minore attengono tutte al sostenimento delle spese straordinarie sostenute e da sostenersi nell'interesse del bambino. Rispetto alle stesse la tutela richiesta è già garantita dal provvedimento in vigore tra le parti, atteso che la disposizione per cui le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50% già consente alla ricorrente di chiederne il rimborso al resistente, il quale, tra l'altro, ha dimostrato, senza che la circostanza sia stata contestata, essendo anzi stata ammessa, di avervi parzialmente contribuito.
Non è in proposito superfluo precisare che le dette spese devono essere concordate tra i genitori che hanno l'affido condiviso del minore e che il genitore che rimanga silente in merito a spese proposte dall'altro, deve ritenersi consenziente. Generica appare inoltre l'allegazione di parte ricorrente in merito alle accresciute esigenze del minore in considerazione della sua crescita, risultando evidente come alcun significativo incremento delle spese ordinarie che non sia coperto dagli aggiornamenti Istat sia ipotizzabile per un bambino di appena cinque anni. Milita, infine, nel senso del rigetto della domanda non solo la attuale percezione da parte della madre dell'assegno unico nella misura del 100%, ma anche la circostanza del peggioramento della condizione reddituale del padre a causa della perdita dell'occupazione lavorativa e della percezione dal giugno 2024 della in luogo della maggiore CP_2
retribuzione.
1.b. Aumento del contributo al mantenimento della ricorrente.
Alcun aumento del contributo al mantenimento può inoltre essere riconosciuto alla ricorrente, la quale non ha modificato la propria condizione a causa della malattia del figlio, atteso che i patti di separazione risalgono ad un momento in cui il bambino aveva appena un anno e l'impegno di cura necessario in favore dello stesso non poteva di certo essere considerato meno assorbente rispetto all'attualità. Appare inoltre contraddittoria l'affermazione per cui il detto incremento si renderebbe necessario a causa del ricadere sulla medesima di ogni esigenza di cura del minore, attesa la parallela richiesta di esclusione del vigente diritto di visita dei nonni paterni per tre volte a settimana, trattandosi di risorsa di cui la ricorrente potrebbe, viceversa avvalersi, ricevendone un vantaggio non solo in pagina 3 di 5 termini affettivi, ma anche di aiuto materiale in favore del figlio minore. Le ragioni poste a fondamento della domanda del padre del minore di modifica del diritto di visita, integrate dal trasferimento da
Trieste in Volturino/Foggia, aggiungono la possibilità della maggiore partecipazione del resistente alla vita del bambino e di un supporto in termini di cura ed assistenza che consentirà alla ricorrente di collocarsi utilmente nel mondo del lavoro, non emergendo altre ragioni ostative.
2. La domanda riconvenzionale.
Nel costituirsi in giudizio ha formulato domanda riconvenzionale da ritenersi Controparte_1
fondata, atteso che la richiesta di modifica della regolamentazione del diritto di visita è conforme alla circostanza del suo trasferimento definitivo da Treviso a Volturino/Foggia, di talché appare rispondente all'interesse del minore che il diritto di visita attualmente regolamentato tenendo conto della distanza chilometrica esistente tra le residenze di padre e figlio, sia rivista garantendo una maggiore frequentazione del minore con il genitore. Il padre potrà pertanto esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, ferme tutte le altre statuizioni già concordate dalle parti ed omologate dal Tribunale, potrà vedere e tenere con sé il piccolo a fine settimana alternati di ciascun mese, dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, compreso il pernottamento, oltre che il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore
20:00, prelevandolo dalla casa della madre ove è collocato e riaccompagnandolo; garantendo, in tal modo, il diritto del minore alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune di entrambi i genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Non è invece ammissibile la domanda tesa a tutelare il diritto di visita dei nonni paterni, gli stessi non essendo parti nel presente giudizio, pur risultando opportuno sollecitare la ricorrente a tutelare l'interesse del minore a non modificare le proprie consuetudini di vita, consentendo che, durante i periodi di trasferta lavorativa del padre, il diritto di visita sia esercitato dai nonni paterni la seconda e la quarta settimana del mese, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì come già previsto.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 • Rigetta la domanda principale nella sua duplice articolazione relativa al diritto di visita e al contributo al mantenimento;
• Accoglie la domanda riconvenzionale, modificando il diritto di visita paterno come da parte motiva.
• Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano per compenso professionale in € 3.397,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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