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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2107 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
TRA
C.F. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 19.01.1961 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, in via Battaglia n. 16, presso lo studio dell'avv. Giovanna Laganà che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in atti;
-attore-
CONTRO
(P.I. C.F.: , società con socio unico, con sede in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Via Monzambano n. 10 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Giuseppe Mazzini, presso lo studio dell'avv. Carmelo Miceli come da mandato in atti;
- convenuta-
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 17.12.2024
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. conveniva in giudizio al fine di accertare la Parte_1 CP_1
responsabilità dell'ente per il sinistro allo stesso occorsogli nonché al fine di ottenere la condanna della predetta convenuta al risarcimento dei danni subiti pari ad € 49.027,91.
Esponeva:
- che in data 9.8.2015, alle ore 18:15 circa, percorreva, a bordo dello scooter Aprilia
Scarabeo tg. X38D7F, di proprietà di , la SS 106 ionica in direzione Controparte_2
sud-nord quando, all'altezza della rotatoria posta all'uscita della galleria di Melito Porto SA
(progressiva Km 31,3), rovinava a terra;
- che il sinistro era provocato dallo slittamento delle ruote dello scooter sul pietrisco presente sul manto stradale;
- che veniva soccorso da passanti che allertavano le forze dell'ordine e sollecitavano l'intervento del 118;
- che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito
Porto SA dove gli venivano diagnosticate “frattura scomposta del malleolo peroneale, rottura del legamento tibiale, due profonde ferite all'altezza del malleolo tibiale (con esposizione del malleolo e del legamento) e dell'alluce, gravi escoriazioni alla gamba ed al braccio destri ed al braccio sinistro”;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno non patrimoniale, ossia un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea nonché un danno patrimoniale costituito dalle spese per le cure mediche sopportate;
- che la richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale rimaneva priva di riscontro;
Tutto quanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, accertare e dichiarare, la responsabilità di ai CP_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, art. 2043 c.c., per il sinistro occorso all'attore e per l'effetto condannare la suddetta società al pagamento della complessiva somma di € 49.027,91 o quella diversa somma ritenuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dall'evento sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Con comparsa del 20.9.2017, si costituiva contestando la domanda attorea CP_1
in quanto infondata e non provata. In particolare, deduceva l'infondatezza della verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta dalla controparte;
rilevava, comunque, l'assenza di responsabilità in capo alla stessa società in quanto la presenza di pietrisco - ove accertata -
costituirebbe fatto imprevisto ed imprevedibile tale da escludere la responsabilità della custode;
eccepiva la responsabilità esclusiva, o in subordine il concorso di colpa, del danneggiato nella causazione del sinistro attesa la condotta negligente dallo stesso tenuta;
contestava, infine, il quantum debeatur in quanto eccessivo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e per le ragioni tutte esposte: 1)nel merito rigettare in toto e/o in parte la
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
2)in via più gradata e solo per
mero tuziorismo difensivo, nel denegato caso in cui dovesse accertarsi una qualsivoglia
responsabilità di ridurre, comunque, significativamente la richiesta risarcitoria CP_1
formulata dall'attrice in ordine al quantum;
3)con vittoria di spese e competenze ed onorari di giudizio.”
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., espletata l'attività istruttoria ammessa e CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni differimenti d'ufficio dovuti, anche, alla sostituzione del Giudice
titolare del ruolo, e all'udienza del 3.12.2024, prima celebrata dalla scrivente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 17.12.2024, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3,
del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'an debeatur;
La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Costituisce ius receptum che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o
del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista
oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode”(Cass. civ. n. 20943/2022).
Spetta dunque all'attore, da un lato, individuare il soggetto dotato del potere di custodia sulla cosa e, dall'altro, dimostrare il nesso di derivazione causale tra quest'ultima ed il danno.
Più precisamente, per la configurazione della responsabilità del custode incombe sull'attore la dimostrazione del danno verificatosi e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (ex multis, Cass. civ. n. 6826/2021).
Anche la condotta del danneggiato è idonea a rilevare quale caso fortuito allorché
costituisca un evento imprevedibile ed imprevenibile essendo a tal fine necessario che il danneggiato abbia posto in essere una condotta negligente e non prevedibile ossia eccezionale ed inattesa da una persona sensata.
Applicati i superiori canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve, anzitutto,
affermarsi che obblighi di vigilanza come quelli invocati da parte attrice sono pacificamente configurabili in capo alla società convenuta, ente gestore delle strade statali, che può dunque rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri ivi accaduti a prescindere dall'estensione della cosa (ma pur sempre con riguardo “alla causa concreta del danno” v., per tutte, Cass. civ. n. 4963/2019). Non vi è, invero, alcuna effettiva incertezza in merito alla titolarità in capo all'
[...]
di poteri di custodia sul tratto stradale oggetto del sinistro, circostanza, nella specie, CP_1
nemmeno contestata.
2.1. Sul nesso causale;
Ribadita la sussistenza del rapporto di custodia, quanto alla prova della verificazione del sinistro e della sua riconducibilità alla contestata insidia (pietrisco), le risultanze processuali in atti consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice.
Il deduce che in data 9.8.2015, alle ore 18:15 circa, percorreva, a bordo Parte_1
dello scooter Aprilia Scarabeo tg. X38D7F, la SS 106 ionica in direzione sud-nord quando, all'altezza della rotatoria posta all'uscita della galleria di Melito Porto SA (progressiva
31,1), rovinava a terra.
Lamenta, in particolare, che il sinistro era provocato dallo slittamento delle ruote dello scooter sul pietrisco presente sul manto stradale.
Orbene, in primo luogo, occorre rilevare che la storicità dell'incidente è provata e non contestata.
La società convenuta, infatti, contesta la verificazione del sinistro così come descritta dall'attore - ossia la caduta del a causa dell'asserita presenza del brecciame sulla Parte_1
sede stradale - e non anche la storicità del fatto che, in ogni caso, risulta provata in maniera incontrovertibile dalla relazione di incidente stradale predisposta dai carabinieri intervenuti nonché dalla produzione fotografica in atti (all. 1 fascicolo di parte attrice, all. 1- 6 memoria istruttoria n. 2 parte attrice).
Le eccezioni di circa l'infondatezza della pretesa attorea concernono l'an CP_1
debeatur sotto il profilo del nesso causale.
La società, infatti, nega la presenza del pietrisco sul tratto di strada interessato dall'impatto e, quindi, esclude che l'attore sia caduto a causa dello slittamento dello scooter su questo brecciame e ciò sulla scorta del fatto che nel verbale redatto dai carabinieri intervenuti non si dà atto della presenza del pietrisco, tra l'altro, neppure rilevata dai dipendenti CP_1 La convenuta contesta, ancora, che la dinamica del sinistro, per come descritta dall'attore, possa ritenersi provata sulla scorta della deposizione del teste Testimone_1
di cui rileva l'inattendibilità atteso che, nella relazione di intervento, viene esclusa la presenza di testimoni.
Le superiori contestazioni non meritano accoglimento.
Anzitutto, deve rilevarsi che il verbale predisposto dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro risulta incompleto.
Invero, gli agenti verbalizzanti nella relazione di intervento danno atto che il danneggiato nell'immediatezza del fatto riferiva loro di essere caduto a causa del pietrisco presente sulla sede stradale (cfr. all. 1 atto di citazione, relazione incidente stradale
“Descrizione del fatto desunta dalle dichiarazioni delle parti dai rilievi eseguiti: all'arrivo sul luogo dell'incidente il signor ci riferiva che la causa della sua caduta Parte_1
autonoma è stata il pietrisco presente sul manto stradale).
Ciò nonostante, i predetti, pur essendovi tenuti, non hanno effettuato gli accertamenti tecnici necessari finalizzati a riscontrare quanto riferito nell'immediatezza del sinistro dall'attore. Nel verbale, difatti, non viene in alcun modo specificata la presenza o meno del brecciame nonostante questa circostanza sia stata loro sin da subito riferita dal Parte_1
quale causa del sinistro.
A nulla rileva la descrizione del fondo stradale come asciutto atteso che tale rilievo è indicativo solo del fatto che la strada non fosse bagnata e, di certo, non esclude l'esistenza del pietrisco.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la presenza del brecciame, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, è documentalmente provata dal report fotografico prodotto da parte attrice i (v. fotografie n. 2-3-4-5-6 all. memoria istruttoria n. 2 di parte attrice).
Più precisamente, le fotografie n. 2-3-4-5 raffigurano il pietrisco;
l'immagine di cui al n. 2 immortala, altresì, lo scooter Aprilia Scarabeo tg. X38D7F ed il veicolo dei carabinieri;
dalle fotografie nn. 3-4 è possibile notare l'uscita dalla galleria e la rotatoria;
la prima foto, infine, ritrae (secondo quanto dichiarato dall'attore e non contestato dalla convenuta) il seduto a terra, ferito. Parte_1 È evidente, pertanto, che le foto versate in atti risalgono al giorno del sinistro e immortalino il luogo dell'incidente (né, d'altronde tale evenienza è contestata dall' CP_1
convenuta) e che le stesse sono atte a dimostrare pacificamente la presenza del contestato pietrisco nel luogo del sinistro.
La predetta produzione fotografica consente, altresì, di superare le dichiarazioni del dipendente , il quale, escusso all'udienza del 4.3.2019, ha riferito CP_1 Testimone_2
di essere passato dal luogo dell'incidente il giorno prima, ossia l'8.8.2015, per effettuare un controllo presso progressiva Km differente dal luogo dell'impatto (distante circa 3-4 Km) e, in quell'occasione, di non aver notato la presenza di pietrisco (Cfr. verbale udienza del
4.3.2019 e all.
1-2 memoria istruttoria n. 2 parte convenuta).
Tali dichiarazioni sono, anzitutto, inconducenti atteso che il testimone nulla ha riferito in ordine al giorno del sinistro, ossia il 9.8.2015, e risultano, poi, sconfessate dalla produzione fotografica risalente proprio al 9.8.2015 che attesta, si ribadisce, in maniera inequivocabile la presenza del pietrisco.
Quanto, poi, all'eccezione di inattendibilità del teste , escusso Testimone_1
nell'interesse dell'attore in data 4.3.2019, sollevata dalla società convenuta, vero è che nella relazione del sinistro, della cui incompletezza e laconicità si è dato atto in precedenza, viene riferita l'assenza di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare sull'accaduto, tuttavia, questo Giudice ritiene provata la domanda attorea anche prescindendo dalla contestata deposizione testimoniale.
Invero, sulla scorta del compendio probatorio in atti, è possibile affermare secondo il principio del “più probabile che non” - quale canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” ,viceversa, richiesta nei giudizi penali - che il sinistro del 9.8.2015 si sia verificato proprio secondo le modalità descritte dal nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio (sul principio del “più probabile che non” cfr., da ultimo, Tribunale Napoli Nord sez.
I, 31.8.2023, n. 3620 - che richiama l'indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite con la famosa pronuncia Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581- “Anche
nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta "causalità materiale" trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della "condicio sine qua non" riempito di contenuto dalla teoria
della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal supremo organo di
nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche
nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di
cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe
verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente
precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità
giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della
regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della "condicio
sine qua non" - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante
il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta
"prognosi postuma"), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le
migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo
gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione
del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria,
in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel
secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr.,
al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) stante la diversità dei
valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel
processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha
esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la
predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedansi: la recentissima Cass.
civ, 16.10.2007, n. 21619; Cass. civ., 18.4.2007, n. 9238; Cass. civ. n. 5.9.2006, n. 19047;
Cass. civ., 4.3.2004, n. 4400; Cass. civ., 21.1.2000 n. 632).
Difatti, dimostrata la presenza del pietrisco sulla sede stradale (per come pacificamente emerge dalle foto nn. 2 – 3 allegate alle seconde memorie istruttorie di parte attrice) e la storicità del sinistro (non contestata e documentata dalla relazione di incidente in atti) può, senz'altro, ritenersi più probabile che non che la caduta dell'attore sia riconducibile alla contestata insidia atteso che - come risulta dalle foto allegate in atti- il pietrisco, che di per sé rende sdruccevole l'asfalto e dunque in grado di far perdere il controllo di un mezzo a due ruote, si trovava proprio sul punto in cui il ciclomotore condotto dall'attore è scivolato.
Ancora, nella foto n. 2 allegata alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice si vedono chiaramente i segni dello scarrocciamento del ciclomotore sul pietrisco insistente sull'asfalto
(v. foto n. 2 rigatura di colore biancastro sull'asfalto).
In altri termini, le foto versate in atti, anzitutto, ritraggono con esattezza la rotatoria teatro del sinistro e dalle stesse emerge incontrovertibilmente la presenza del pietrisco, del motociclo dell'attore, dell'auto dei carabinieri, dei segni di scarrocciamento proprio in corrispondenza del pietrisco (foto n. 2) nonché la presenza dell'attore seduto a terra, ferito, e di altre persone (foto n. 1).
Per tali motivi deve concludersi che l'attore ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente dovendosi ritenere provati, secondo il principio del “più probabile che non”, la contestata insidia e il nesso causale rispetto al sinistro oggetto di causa.
2.2. Sul caso fortuito invocato da CP_1
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento all'onere della prova gravante sulla convenuta.
oltre a contestare la presenza del pietrisco, ha invocato l'esimente del CP_1
caso fortuito ritenendo che la presenza di tale insidia, ove provata, costituirebbe evento imprevisto o imprevedibile e come tale escludente qualsiasi colpa del custode convenuto.
La difesa non convince essendo del tutto generica e priva di alcun riscontro probatorio non avendo l'odierna convenuta non solo specificamente dedotto, ma nemmeno dimostrato che la presenza del pietrisco sia comparsa in un lasso temporale così prossimo al sinistro da non consentire al personale addetto di espletare attività di pulizia.
Come noto, in materia di caso fortuito la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a più riprese, che il custode rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. civ. 6101/2013
e, più di recente, anche Cass. civ. n. 7805/2017. Ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Spetta all'ente custode convenuto (e non all'attore) dimostrare che l'evento sia stato determinato dalle dette cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza dall'ente, ovvero la ricorrenza di un fattore di pericolo qualificabile come
“fortuito” avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'Ente custode (cfr. Cass. civ. n. 6703/2018).
Nella specie alcuna prova è stata fornita dall' CP_1
Tanto basta per l'escludere il caso fortuito invocato dall'ente convenuto.
2.3. Sul concorso colposo del Parte_1
Acclarata la verificazione del sinistro, la sua riconducibilità causale al pietrisco e in difetto di prova che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza dal custode convenuto, occorre accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa dell'attore che abbia concorso a verificare l'evento.
A tal proposito appare doveroso effettuare una breve ricognizione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di condotta colposa del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., civ., SS. UU., n. 20943/2022; Cass. civ. n. 37059/2022).
Il comportamento colposo della vittima, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
deve pertanto ritenersi che ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Sul punto giova richiamare le condivisibili e ragionevoli considerazioni svolte da Cass.
civ. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una
condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in
custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti
esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la
colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cfr. Cass. civ. n.
25837/2017).
Sulla scorta dei superiori principi, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il Giudice di merito non può astenersi dal compierlo limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Ora, nella vicenda in esame, la condotta del - il quale percorrendo la SS Parte_1
106, di giorno, su uno scooter, rovinava a terra a causa del pietrisco presente all'altezza della rotatoria posta all'uscita della galleria – non può evidentemente considerarsi quale condotta inconsueta ovvero imprevedibile o eccezionale e, quindi, integrante il caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che la condotta del predetto danneggiato - attore, sebbene non integrante il caso fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma I), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma II),
fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Più precisamente, sul punto è stato più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ.
sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ.,
01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass.
civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici, deve ritenersi che nella vicenda in esame l'attore abbia concorso con la sua condotta alla verificazione del sinistro non avendo adottato la cautela necessaria imposta dalle circostanze del caso concreto.
Invero, il sinistro è avvenuto di giorno, in un pomeriggio estivo, pertanto le condizioni di luce (naturale) consentivano senz'altro all'attore, qualora fosse stato maggiormente accorto, di avvedersi per tempo del pietrisco. Tale evenienza è corroborata, altresì, dalla relazione di incidente stradale ove viene indicato “visibilità: buona”.
Ancora, le lesioni riportate dal e la rovinosa caduta appaiono incompatibili Parte_1
con una condotta di guida contenuta nei limiti di velocità di 30 km/h prescritti per quel tratto di strada. Deve, quindi, ritenersi che l'attore non abbia tenuto una condotta di guida diligente,
non avendo rispettato i limiti di velocità e non avendo, in ogni caso, modulato la velocità
del motociclo al tratto di strada percorso connotato da una certa pericolosità (il sinistro è occorso all'altezza di una rotatoria posta all'uscita di una galleria) che, pertanto, imponeva l'adozione di massima cautela e prudenza e non avendo, infine, adeguato la sua andatura alle caratteristiche del mezzo cui era alla guida.
Ne consegue che alla luce della relazione di diretta proporzionalità tra evitabilità della situazione di pericolo, adottando la normale diligenza, ed efficienza causale della condotta colposa del danneggiato - nel senso che all'aumentare dell'una aumenta anche l'altra, per come ribadito dalla giurisprudenza sopra riportata - deve ritenersi che nella vicenda in esame il comportamento colposo del abbia concorso a cagionare l'evento di danno nella Parte_1
misura del 30%.
In definitiva, la domanda attorea va parzialmente accolta dovendosi affermare la responsabilità dell' nella verificazione del sinistro, ma l'importo del risarcimento CP_1
andrà decurtato del 30% in misura corrispondente alla gravità della colpa ascrivibile in via prudenziale al danneggiato.
3. Sul quantum debeatur;
Quanto ai danni sofferti, il lamenta che a causa dell'occorso ha subito un Parte_1
pregiudizio non patrimoniale (sottoforma di danno biologico e relativa personalizzazione),
nonché un danno patrimoniale in ragione delle spese sostenute per le cure mediche.
In ordine al danno biologico, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui
è giunto il CTU, Dott. nel suo elaborato peritale redatto con rigore Persona_1
metodologico ed argomentazioni motivate.
L'ausiliario ha, anzitutto, riscontrato che a causa del sinistro l'attore ha riportato le seguenti lesioni: “1) esiti di frattura scomposta del malleolo peroneale di sinistra;
lesione del legamento deltoideo;
3) esiti cicatriziali a carico della caviglia sinistra a scarsa incidenza”, confermandone, poi, la compatibilità, sotto il profilo causale, con la dinamica del sinistro per come riferita al perito nonché documentata dagli atti di causa. Secondo la valutazione del CTU, il ha subito per l'occorso postumi Parte_1
invalidanti nella misura del 7% (p. 13 CTU).
La predetta percentuale deve ritenersi pienamente condivisibile essendo infondate le censure sul punto sollevate da parte attrice. Quest'ultima lamenta che il danno biologico permanente sarebbe stato dall'ausiliario sottostimato non avendo egli preso in considerazione né gli esiti cicatriziali conseguenti la frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro né la lesione del legamento deltoideo omolaterale che ha determinato un'instabilità della caviglia di grado lieve-moderato.
Le contestazioni della difesa attorea devono ritenersi superate da quanto diffusamente dedotto dal CTU nell'elaborato finale in risposta osservazioni del CTP di parte attrice.
Invero, l'ausiliario ha fornito una dettagliata ed esaustiva motivazione, supportata anche da letteratura scientifica, in ordine al grado di percentuale attribuito (7%) agli esiti dell'incidente in esame precisando di aver “tenuto conto nelle considerazioni finali del danno riportato anche al legamento deltoideo e in minor misura agli esiti cicatriziali in quanto a
scarsa incidenza. Infatti, nella valutazione finale ho provveduto a inglobare gli esiti relativi al legamento deltoideo all'interno del bareme di riferimento “Guida orientativa Per la valutazione del danno biologico ( ) pag 122 punto 6.g.8; ( 5-7% ) Persona_2
attribuendo il massimo grado di percentuale laddove il riferimento era tra il 5 e il 7%.” (Cfr.
p. 14 CTU).
Passando all'inabilità temporanea, la stessa è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato: ITA al 100% quantificabile in giorni 60 (relativi al trauma ed al periodo immediatamente successivo al trauma con prescrizione di riposo assoluto a letto e divieto di carico); ITP al 75% quantificabile in giorni 10 (inerenti a tutto il periodo relativo al potenziamento ed alla riabilitazione); ITP al 50 % quantificabile in giorni 10; ITP al 25%
quantificabile in giorni 13 (p. 12 CTU).
Al fine di quantificare l'entità dei pregiudizi accertati, si precisa che nel caso in esame occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle c.d. Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico, aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità - che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione- tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard ( cfr.
Cass. civ. n. 1553/2019).
Non si può invece fare applicazione, pur trattandosi di lesioni micropermanenti, dei più contenuti importi previsti ex art. 139 Codice Assicurazioni Private, giacché il fatto in esame è solo lato sensu riconducibile alla circolazione stradale, trovando invero la sua causa nella responsabilità da cose in custodia (v., e.g., Cass., n. 4509/2022 “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di
applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 17.116,00 di cui € 10.753,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 54 anni, ed € 6.363,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che nella vicenda in esame il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea è pari ad
€ 84 (così determinata: invalidità temporanea totale, € 5.040; invalidità temporanea parziale al 75%, € 630,00; invalidità temporanea parziale al 50%, € 420,00; invalidità temporanea parziale al 25%, € 273,00).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Non essendo stato dimostrato né dedotto (invero nemmeno richiesto) alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle)
considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui
“il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così
che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Parimenti, va escluso l'incremento richiesto da parte attrice in termini di personalizzazione del danno biologico.
Al riguardo, la Suprema Corte ha fatto più volte chiarezza precisando che trattandosi di un pregiudizio inerente ad aspetti dinamico relazionali “deve trovare giustificazione nel
positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione […]” (Si v. Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020).
In particolare, a seguito della famosa ordinanza decalogo sul danno non patrimoniale, costituisce ius receptum il principio in base al quale “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale
ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id
quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità
non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cfr. punto 7 ord. decalogo Cass. civ. n. 7513/2018.).
Tornando al caso in esame, l'attore, a supposto della chiesta personalizzazione, ha rappresentato di aver subito un aggravio delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro e ciò in quanto, vivendo da solo, si è dovuto avvalere dell'assistenza continua da parte di familiari e conoscenti per svolgere le attività della vita quotidiana e poiché, in ragione del periodo di convalescenza, ha dovuto sacrificare il periodo estivo da trascorrere con la figlia.
Invero, il teste interrogato al riguardo, ha affermato: “a seguito di tale Tes_3
incidente, l'attore ha dovuto affrontare un periodo di convalescenza. Io, ed anche altri amici, ci davamo il cambio per aiutarlo, una volta dimesso dall'ospedale, in quanto il Parte_1
aveva escoriazioni sia nelle braccia che nelle gambe e non riusciva a deambulare da solo e,
pertanto, era necessario accompagnarlo in bagno e aiutarlo a lavarsi. Ricordo che i suoi
vicini di casa, a cui il aveva consegnato le chiavi di casa sua, provvedevano a Parte_1
preparargli i pasti, io gli altri amici lo imboccavamo perché l'attore aveva dolore alla spalla” (Cfr. verbale di udienza del 22.10.20219).
Ebbene, deve rilevarsi che le deduzioni attoree, confermate dal teste, relative al periodo di convalescenza e alla necessità di assistenza da parte dei vicini e amici nonché alle escoriazioni e alla difficoltà di deambulazione devono considerarsi conseguenze ordinarie per chi, come l'attore, ha subito una frattura scomposta del malleolo peroneale di sinistra e lesione del legamento deltoideo con conseguente intervento chirurgico.
In altri termini, non sono state prospettate né provate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare la personalizzazione (cfr. Cass. civ., n.
25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al pregiudizio derivante dall'impossibilità, in ragione del sinistro, di trascorre il periodo estivo con la propria figlia.
Al riguardo la Suprema Corte, sempre nella famosa ordinanza sul decalogo del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, ord. n. 27.3.2018 n. 7513), ha chiarito che “6) In
presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o
funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Ne consegue che deve ritersi che il pregiudizio derivante dalla circostanza che il a causa dell'infortunio abbia ridotto le proprie frequentazioni con la propria figlia Parte_1
è "compreso" nel danno alla salute, e che di conseguenza nessun risarcimento aggiuntivo spetta allo stesso, oltre la misura base prevista dalla tabella per una invalidità del 7% ragguagliata all'età della vittima.
A supporto di quanto appena esposto si evidenzia che i giudici di legittimità hanno più
volte precisato che la perduta, modificata o ridotta possibilità di mantenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex multis, sez. 3, Sentenza n. 23778
del 7.11.2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; sez. 3, Sentenza n.
11950 del 16.5.2013, Rv. 626348; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15414 de 13.72011, Rv. 619223;
sez. 3, sentenza n. 24864 del 9.12.2010, Rv. 614875; Sez. L, sentenza n. 25236 del
30.11/2009, Rv. 611026).
In definitiva, il danno non patrimoniale complessivamente riconosciuto in favore di
è costituito esclusivamente dal danno biologico già sopra liquidato in € 17.116,00. Parte_1
A tale importo si aggiunge la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche per come documentate in atti e riportate nella
CTU ammontanti ad € 556,91 (p. 13 CTU), per un ammontare complessivo pari a € 17.672,91, che va sopra va, poi, ridotto del 30 % stante l'apporto causale della condotta del danneggiato per come sopra argomentato.
In definitiva, la somma spettante al a titolo di risarcimento dei danni patiti Parte_1
a causa del sinistro è pari a € 12.370,037.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria,
calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale,
sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione
(cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Spese;
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali vanno compensate per 1/3 stante il parziale accoglimento della domanda attorea.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 26.000, considerata la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'attività processuale concretamente svolta.
Per completezza, si precisa che nelle spese di lite vanno computati anche gli esborsi sostenuti dall'attore (€ 302,00) per la consulenza tecnica di parte, per come documentati in atti (all. n. 20 atto di citazione, sul punto cfr., Cass. civ. n. 26729/2024 “Le spese sostenute
per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano
tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non
si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
ritenendole eccessive o superflue”).
Parimenti, le spese e i compensi per la CTU, già liquidati in atti, vanno compensate per 1/3. La restante parte va posta definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente, per le causali in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore CP_1
della somma di € 12.370,037 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21 maggio
2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (9.8.2015) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. compensa per 1/3 le spese di lite;
3. condanna l' al pagamento, in favore dell'attore, della restante parte CP_1
delle spese processuali che liquida in € 547,00 per spese ed € 1.694,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
4. compensa per 1/3 i compensi di CTU, già liquidati in atti;
5. pone definitivamente a carico di parte convenuta la restante parte di compensi di
CTU, già liquidati in atti;
Così deciso in Reggio Calabria, 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2107 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
TRA
C.F. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 19.01.1961 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, in via Battaglia n. 16, presso lo studio dell'avv. Giovanna Laganà che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in atti;
-attore-
CONTRO
(P.I. C.F.: , società con socio unico, con sede in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Via Monzambano n. 10 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Giuseppe Mazzini, presso lo studio dell'avv. Carmelo Miceli come da mandato in atti;
- convenuta-
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 17.12.2024
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. conveniva in giudizio al fine di accertare la Parte_1 CP_1
responsabilità dell'ente per il sinistro allo stesso occorsogli nonché al fine di ottenere la condanna della predetta convenuta al risarcimento dei danni subiti pari ad € 49.027,91.
Esponeva:
- che in data 9.8.2015, alle ore 18:15 circa, percorreva, a bordo dello scooter Aprilia
Scarabeo tg. X38D7F, di proprietà di , la SS 106 ionica in direzione Controparte_2
sud-nord quando, all'altezza della rotatoria posta all'uscita della galleria di Melito Porto SA
(progressiva Km 31,3), rovinava a terra;
- che il sinistro era provocato dallo slittamento delle ruote dello scooter sul pietrisco presente sul manto stradale;
- che veniva soccorso da passanti che allertavano le forze dell'ordine e sollecitavano l'intervento del 118;
- che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito
Porto SA dove gli venivano diagnosticate “frattura scomposta del malleolo peroneale, rottura del legamento tibiale, due profonde ferite all'altezza del malleolo tibiale (con esposizione del malleolo e del legamento) e dell'alluce, gravi escoriazioni alla gamba ed al braccio destri ed al braccio sinistro”;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno non patrimoniale, ossia un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea nonché un danno patrimoniale costituito dalle spese per le cure mediche sopportate;
- che la richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale rimaneva priva di riscontro;
Tutto quanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, accertare e dichiarare, la responsabilità di ai CP_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, art. 2043 c.c., per il sinistro occorso all'attore e per l'effetto condannare la suddetta società al pagamento della complessiva somma di € 49.027,91 o quella diversa somma ritenuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dall'evento sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Con comparsa del 20.9.2017, si costituiva contestando la domanda attorea CP_1
in quanto infondata e non provata. In particolare, deduceva l'infondatezza della verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta dalla controparte;
rilevava, comunque, l'assenza di responsabilità in capo alla stessa società in quanto la presenza di pietrisco - ove accertata -
costituirebbe fatto imprevisto ed imprevedibile tale da escludere la responsabilità della custode;
eccepiva la responsabilità esclusiva, o in subordine il concorso di colpa, del danneggiato nella causazione del sinistro attesa la condotta negligente dallo stesso tenuta;
contestava, infine, il quantum debeatur in quanto eccessivo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e per le ragioni tutte esposte: 1)nel merito rigettare in toto e/o in parte la
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
2)in via più gradata e solo per
mero tuziorismo difensivo, nel denegato caso in cui dovesse accertarsi una qualsivoglia
responsabilità di ridurre, comunque, significativamente la richiesta risarcitoria CP_1
formulata dall'attrice in ordine al quantum;
3)con vittoria di spese e competenze ed onorari di giudizio.”
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., espletata l'attività istruttoria ammessa e CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni differimenti d'ufficio dovuti, anche, alla sostituzione del Giudice
titolare del ruolo, e all'udienza del 3.12.2024, prima celebrata dalla scrivente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 17.12.2024, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3,
del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'an debeatur;
La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Costituisce ius receptum che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o
del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista
oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode”(Cass. civ. n. 20943/2022).
Spetta dunque all'attore, da un lato, individuare il soggetto dotato del potere di custodia sulla cosa e, dall'altro, dimostrare il nesso di derivazione causale tra quest'ultima ed il danno.
Più precisamente, per la configurazione della responsabilità del custode incombe sull'attore la dimostrazione del danno verificatosi e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (ex multis, Cass. civ. n. 6826/2021).
Anche la condotta del danneggiato è idonea a rilevare quale caso fortuito allorché
costituisca un evento imprevedibile ed imprevenibile essendo a tal fine necessario che il danneggiato abbia posto in essere una condotta negligente e non prevedibile ossia eccezionale ed inattesa da una persona sensata.
Applicati i superiori canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve, anzitutto,
affermarsi che obblighi di vigilanza come quelli invocati da parte attrice sono pacificamente configurabili in capo alla società convenuta, ente gestore delle strade statali, che può dunque rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri ivi accaduti a prescindere dall'estensione della cosa (ma pur sempre con riguardo “alla causa concreta del danno” v., per tutte, Cass. civ. n. 4963/2019). Non vi è, invero, alcuna effettiva incertezza in merito alla titolarità in capo all'
[...]
di poteri di custodia sul tratto stradale oggetto del sinistro, circostanza, nella specie, CP_1
nemmeno contestata.
2.1. Sul nesso causale;
Ribadita la sussistenza del rapporto di custodia, quanto alla prova della verificazione del sinistro e della sua riconducibilità alla contestata insidia (pietrisco), le risultanze processuali in atti consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice.
Il deduce che in data 9.8.2015, alle ore 18:15 circa, percorreva, a bordo Parte_1
dello scooter Aprilia Scarabeo tg. X38D7F, la SS 106 ionica in direzione sud-nord quando, all'altezza della rotatoria posta all'uscita della galleria di Melito Porto SA (progressiva
31,1), rovinava a terra.
Lamenta, in particolare, che il sinistro era provocato dallo slittamento delle ruote dello scooter sul pietrisco presente sul manto stradale.
Orbene, in primo luogo, occorre rilevare che la storicità dell'incidente è provata e non contestata.
La società convenuta, infatti, contesta la verificazione del sinistro così come descritta dall'attore - ossia la caduta del a causa dell'asserita presenza del brecciame sulla Parte_1
sede stradale - e non anche la storicità del fatto che, in ogni caso, risulta provata in maniera incontrovertibile dalla relazione di incidente stradale predisposta dai carabinieri intervenuti nonché dalla produzione fotografica in atti (all. 1 fascicolo di parte attrice, all. 1- 6 memoria istruttoria n. 2 parte attrice).
Le eccezioni di circa l'infondatezza della pretesa attorea concernono l'an CP_1
debeatur sotto il profilo del nesso causale.
La società, infatti, nega la presenza del pietrisco sul tratto di strada interessato dall'impatto e, quindi, esclude che l'attore sia caduto a causa dello slittamento dello scooter su questo brecciame e ciò sulla scorta del fatto che nel verbale redatto dai carabinieri intervenuti non si dà atto della presenza del pietrisco, tra l'altro, neppure rilevata dai dipendenti CP_1 La convenuta contesta, ancora, che la dinamica del sinistro, per come descritta dall'attore, possa ritenersi provata sulla scorta della deposizione del teste Testimone_1
di cui rileva l'inattendibilità atteso che, nella relazione di intervento, viene esclusa la presenza di testimoni.
Le superiori contestazioni non meritano accoglimento.
Anzitutto, deve rilevarsi che il verbale predisposto dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro risulta incompleto.
Invero, gli agenti verbalizzanti nella relazione di intervento danno atto che il danneggiato nell'immediatezza del fatto riferiva loro di essere caduto a causa del pietrisco presente sulla sede stradale (cfr. all. 1 atto di citazione, relazione incidente stradale
“Descrizione del fatto desunta dalle dichiarazioni delle parti dai rilievi eseguiti: all'arrivo sul luogo dell'incidente il signor ci riferiva che la causa della sua caduta Parte_1
autonoma è stata il pietrisco presente sul manto stradale).
Ciò nonostante, i predetti, pur essendovi tenuti, non hanno effettuato gli accertamenti tecnici necessari finalizzati a riscontrare quanto riferito nell'immediatezza del sinistro dall'attore. Nel verbale, difatti, non viene in alcun modo specificata la presenza o meno del brecciame nonostante questa circostanza sia stata loro sin da subito riferita dal Parte_1
quale causa del sinistro.
A nulla rileva la descrizione del fondo stradale come asciutto atteso che tale rilievo è indicativo solo del fatto che la strada non fosse bagnata e, di certo, non esclude l'esistenza del pietrisco.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la presenza del brecciame, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, è documentalmente provata dal report fotografico prodotto da parte attrice i (v. fotografie n. 2-3-4-5-6 all. memoria istruttoria n. 2 di parte attrice).
Più precisamente, le fotografie n. 2-3-4-5 raffigurano il pietrisco;
l'immagine di cui al n. 2 immortala, altresì, lo scooter Aprilia Scarabeo tg. X38D7F ed il veicolo dei carabinieri;
dalle fotografie nn. 3-4 è possibile notare l'uscita dalla galleria e la rotatoria;
la prima foto, infine, ritrae (secondo quanto dichiarato dall'attore e non contestato dalla convenuta) il seduto a terra, ferito. Parte_1 È evidente, pertanto, che le foto versate in atti risalgono al giorno del sinistro e immortalino il luogo dell'incidente (né, d'altronde tale evenienza è contestata dall' CP_1
convenuta) e che le stesse sono atte a dimostrare pacificamente la presenza del contestato pietrisco nel luogo del sinistro.
La predetta produzione fotografica consente, altresì, di superare le dichiarazioni del dipendente , il quale, escusso all'udienza del 4.3.2019, ha riferito CP_1 Testimone_2
di essere passato dal luogo dell'incidente il giorno prima, ossia l'8.8.2015, per effettuare un controllo presso progressiva Km differente dal luogo dell'impatto (distante circa 3-4 Km) e, in quell'occasione, di non aver notato la presenza di pietrisco (Cfr. verbale udienza del
4.3.2019 e all.
1-2 memoria istruttoria n. 2 parte convenuta).
Tali dichiarazioni sono, anzitutto, inconducenti atteso che il testimone nulla ha riferito in ordine al giorno del sinistro, ossia il 9.8.2015, e risultano, poi, sconfessate dalla produzione fotografica risalente proprio al 9.8.2015 che attesta, si ribadisce, in maniera inequivocabile la presenza del pietrisco.
Quanto, poi, all'eccezione di inattendibilità del teste , escusso Testimone_1
nell'interesse dell'attore in data 4.3.2019, sollevata dalla società convenuta, vero è che nella relazione del sinistro, della cui incompletezza e laconicità si è dato atto in precedenza, viene riferita l'assenza di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare sull'accaduto, tuttavia, questo Giudice ritiene provata la domanda attorea anche prescindendo dalla contestata deposizione testimoniale.
Invero, sulla scorta del compendio probatorio in atti, è possibile affermare secondo il principio del “più probabile che non” - quale canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” ,viceversa, richiesta nei giudizi penali - che il sinistro del 9.8.2015 si sia verificato proprio secondo le modalità descritte dal nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio (sul principio del “più probabile che non” cfr., da ultimo, Tribunale Napoli Nord sez.
I, 31.8.2023, n. 3620 - che richiama l'indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite con la famosa pronuncia Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581- “Anche
nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta "causalità materiale" trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della "condicio sine qua non" riempito di contenuto dalla teoria
della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal supremo organo di
nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche
nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di
cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe
verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente
precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità
giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della
regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della "condicio
sine qua non" - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante
il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta
"prognosi postuma"), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le
migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo
gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione
del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria,
in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel
secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr.,
al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) stante la diversità dei
valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel
processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha
esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la
predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedansi: la recentissima Cass.
civ, 16.10.2007, n. 21619; Cass. civ., 18.4.2007, n. 9238; Cass. civ. n. 5.9.2006, n. 19047;
Cass. civ., 4.3.2004, n. 4400; Cass. civ., 21.1.2000 n. 632).
Difatti, dimostrata la presenza del pietrisco sulla sede stradale (per come pacificamente emerge dalle foto nn. 2 – 3 allegate alle seconde memorie istruttorie di parte attrice) e la storicità del sinistro (non contestata e documentata dalla relazione di incidente in atti) può, senz'altro, ritenersi più probabile che non che la caduta dell'attore sia riconducibile alla contestata insidia atteso che - come risulta dalle foto allegate in atti- il pietrisco, che di per sé rende sdruccevole l'asfalto e dunque in grado di far perdere il controllo di un mezzo a due ruote, si trovava proprio sul punto in cui il ciclomotore condotto dall'attore è scivolato.
Ancora, nella foto n. 2 allegata alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice si vedono chiaramente i segni dello scarrocciamento del ciclomotore sul pietrisco insistente sull'asfalto
(v. foto n. 2 rigatura di colore biancastro sull'asfalto).
In altri termini, le foto versate in atti, anzitutto, ritraggono con esattezza la rotatoria teatro del sinistro e dalle stesse emerge incontrovertibilmente la presenza del pietrisco, del motociclo dell'attore, dell'auto dei carabinieri, dei segni di scarrocciamento proprio in corrispondenza del pietrisco (foto n. 2) nonché la presenza dell'attore seduto a terra, ferito, e di altre persone (foto n. 1).
Per tali motivi deve concludersi che l'attore ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente dovendosi ritenere provati, secondo il principio del “più probabile che non”, la contestata insidia e il nesso causale rispetto al sinistro oggetto di causa.
2.2. Sul caso fortuito invocato da CP_1
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento all'onere della prova gravante sulla convenuta.
oltre a contestare la presenza del pietrisco, ha invocato l'esimente del CP_1
caso fortuito ritenendo che la presenza di tale insidia, ove provata, costituirebbe evento imprevisto o imprevedibile e come tale escludente qualsiasi colpa del custode convenuto.
La difesa non convince essendo del tutto generica e priva di alcun riscontro probatorio non avendo l'odierna convenuta non solo specificamente dedotto, ma nemmeno dimostrato che la presenza del pietrisco sia comparsa in un lasso temporale così prossimo al sinistro da non consentire al personale addetto di espletare attività di pulizia.
Come noto, in materia di caso fortuito la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a più riprese, che il custode rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. civ. 6101/2013
e, più di recente, anche Cass. civ. n. 7805/2017. Ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Spetta all'ente custode convenuto (e non all'attore) dimostrare che l'evento sia stato determinato dalle dette cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza dall'ente, ovvero la ricorrenza di un fattore di pericolo qualificabile come
“fortuito” avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'Ente custode (cfr. Cass. civ. n. 6703/2018).
Nella specie alcuna prova è stata fornita dall' CP_1
Tanto basta per l'escludere il caso fortuito invocato dall'ente convenuto.
2.3. Sul concorso colposo del Parte_1
Acclarata la verificazione del sinistro, la sua riconducibilità causale al pietrisco e in difetto di prova che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza dal custode convenuto, occorre accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa dell'attore che abbia concorso a verificare l'evento.
A tal proposito appare doveroso effettuare una breve ricognizione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di condotta colposa del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., civ., SS. UU., n. 20943/2022; Cass. civ. n. 37059/2022).
Il comportamento colposo della vittima, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
deve pertanto ritenersi che ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Sul punto giova richiamare le condivisibili e ragionevoli considerazioni svolte da Cass.
civ. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una
condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in
custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti
esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la
colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cfr. Cass. civ. n.
25837/2017).
Sulla scorta dei superiori principi, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il Giudice di merito non può astenersi dal compierlo limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Ora, nella vicenda in esame, la condotta del - il quale percorrendo la SS Parte_1
106, di giorno, su uno scooter, rovinava a terra a causa del pietrisco presente all'altezza della rotatoria posta all'uscita della galleria – non può evidentemente considerarsi quale condotta inconsueta ovvero imprevedibile o eccezionale e, quindi, integrante il caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che la condotta del predetto danneggiato - attore, sebbene non integrante il caso fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma I), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma II),
fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Più precisamente, sul punto è stato più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ.
sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ.,
01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass.
civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici, deve ritenersi che nella vicenda in esame l'attore abbia concorso con la sua condotta alla verificazione del sinistro non avendo adottato la cautela necessaria imposta dalle circostanze del caso concreto.
Invero, il sinistro è avvenuto di giorno, in un pomeriggio estivo, pertanto le condizioni di luce (naturale) consentivano senz'altro all'attore, qualora fosse stato maggiormente accorto, di avvedersi per tempo del pietrisco. Tale evenienza è corroborata, altresì, dalla relazione di incidente stradale ove viene indicato “visibilità: buona”.
Ancora, le lesioni riportate dal e la rovinosa caduta appaiono incompatibili Parte_1
con una condotta di guida contenuta nei limiti di velocità di 30 km/h prescritti per quel tratto di strada. Deve, quindi, ritenersi che l'attore non abbia tenuto una condotta di guida diligente,
non avendo rispettato i limiti di velocità e non avendo, in ogni caso, modulato la velocità
del motociclo al tratto di strada percorso connotato da una certa pericolosità (il sinistro è occorso all'altezza di una rotatoria posta all'uscita di una galleria) che, pertanto, imponeva l'adozione di massima cautela e prudenza e non avendo, infine, adeguato la sua andatura alle caratteristiche del mezzo cui era alla guida.
Ne consegue che alla luce della relazione di diretta proporzionalità tra evitabilità della situazione di pericolo, adottando la normale diligenza, ed efficienza causale della condotta colposa del danneggiato - nel senso che all'aumentare dell'una aumenta anche l'altra, per come ribadito dalla giurisprudenza sopra riportata - deve ritenersi che nella vicenda in esame il comportamento colposo del abbia concorso a cagionare l'evento di danno nella Parte_1
misura del 30%.
In definitiva, la domanda attorea va parzialmente accolta dovendosi affermare la responsabilità dell' nella verificazione del sinistro, ma l'importo del risarcimento CP_1
andrà decurtato del 30% in misura corrispondente alla gravità della colpa ascrivibile in via prudenziale al danneggiato.
3. Sul quantum debeatur;
Quanto ai danni sofferti, il lamenta che a causa dell'occorso ha subito un Parte_1
pregiudizio non patrimoniale (sottoforma di danno biologico e relativa personalizzazione),
nonché un danno patrimoniale in ragione delle spese sostenute per le cure mediche.
In ordine al danno biologico, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui
è giunto il CTU, Dott. nel suo elaborato peritale redatto con rigore Persona_1
metodologico ed argomentazioni motivate.
L'ausiliario ha, anzitutto, riscontrato che a causa del sinistro l'attore ha riportato le seguenti lesioni: “1) esiti di frattura scomposta del malleolo peroneale di sinistra;
lesione del legamento deltoideo;
3) esiti cicatriziali a carico della caviglia sinistra a scarsa incidenza”, confermandone, poi, la compatibilità, sotto il profilo causale, con la dinamica del sinistro per come riferita al perito nonché documentata dagli atti di causa. Secondo la valutazione del CTU, il ha subito per l'occorso postumi Parte_1
invalidanti nella misura del 7% (p. 13 CTU).
La predetta percentuale deve ritenersi pienamente condivisibile essendo infondate le censure sul punto sollevate da parte attrice. Quest'ultima lamenta che il danno biologico permanente sarebbe stato dall'ausiliario sottostimato non avendo egli preso in considerazione né gli esiti cicatriziali conseguenti la frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro né la lesione del legamento deltoideo omolaterale che ha determinato un'instabilità della caviglia di grado lieve-moderato.
Le contestazioni della difesa attorea devono ritenersi superate da quanto diffusamente dedotto dal CTU nell'elaborato finale in risposta osservazioni del CTP di parte attrice.
Invero, l'ausiliario ha fornito una dettagliata ed esaustiva motivazione, supportata anche da letteratura scientifica, in ordine al grado di percentuale attribuito (7%) agli esiti dell'incidente in esame precisando di aver “tenuto conto nelle considerazioni finali del danno riportato anche al legamento deltoideo e in minor misura agli esiti cicatriziali in quanto a
scarsa incidenza. Infatti, nella valutazione finale ho provveduto a inglobare gli esiti relativi al legamento deltoideo all'interno del bareme di riferimento “Guida orientativa Per la valutazione del danno biologico ( ) pag 122 punto 6.g.8; ( 5-7% ) Persona_2
attribuendo il massimo grado di percentuale laddove il riferimento era tra il 5 e il 7%.” (Cfr.
p. 14 CTU).
Passando all'inabilità temporanea, la stessa è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato: ITA al 100% quantificabile in giorni 60 (relativi al trauma ed al periodo immediatamente successivo al trauma con prescrizione di riposo assoluto a letto e divieto di carico); ITP al 75% quantificabile in giorni 10 (inerenti a tutto il periodo relativo al potenziamento ed alla riabilitazione); ITP al 50 % quantificabile in giorni 10; ITP al 25%
quantificabile in giorni 13 (p. 12 CTU).
Al fine di quantificare l'entità dei pregiudizi accertati, si precisa che nel caso in esame occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle c.d. Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico, aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità - che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione- tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard ( cfr.
Cass. civ. n. 1553/2019).
Non si può invece fare applicazione, pur trattandosi di lesioni micropermanenti, dei più contenuti importi previsti ex art. 139 Codice Assicurazioni Private, giacché il fatto in esame è solo lato sensu riconducibile alla circolazione stradale, trovando invero la sua causa nella responsabilità da cose in custodia (v., e.g., Cass., n. 4509/2022 “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di
applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 17.116,00 di cui € 10.753,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 54 anni, ed € 6.363,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che nella vicenda in esame il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea è pari ad
€ 84 (così determinata: invalidità temporanea totale, € 5.040; invalidità temporanea parziale al 75%, € 630,00; invalidità temporanea parziale al 50%, € 420,00; invalidità temporanea parziale al 25%, € 273,00).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Non essendo stato dimostrato né dedotto (invero nemmeno richiesto) alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle)
considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui
“il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così
che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Parimenti, va escluso l'incremento richiesto da parte attrice in termini di personalizzazione del danno biologico.
Al riguardo, la Suprema Corte ha fatto più volte chiarezza precisando che trattandosi di un pregiudizio inerente ad aspetti dinamico relazionali “deve trovare giustificazione nel
positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione […]” (Si v. Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020).
In particolare, a seguito della famosa ordinanza decalogo sul danno non patrimoniale, costituisce ius receptum il principio in base al quale “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale
ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id
quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità
non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cfr. punto 7 ord. decalogo Cass. civ. n. 7513/2018.).
Tornando al caso in esame, l'attore, a supposto della chiesta personalizzazione, ha rappresentato di aver subito un aggravio delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro e ciò in quanto, vivendo da solo, si è dovuto avvalere dell'assistenza continua da parte di familiari e conoscenti per svolgere le attività della vita quotidiana e poiché, in ragione del periodo di convalescenza, ha dovuto sacrificare il periodo estivo da trascorrere con la figlia.
Invero, il teste interrogato al riguardo, ha affermato: “a seguito di tale Tes_3
incidente, l'attore ha dovuto affrontare un periodo di convalescenza. Io, ed anche altri amici, ci davamo il cambio per aiutarlo, una volta dimesso dall'ospedale, in quanto il Parte_1
aveva escoriazioni sia nelle braccia che nelle gambe e non riusciva a deambulare da solo e,
pertanto, era necessario accompagnarlo in bagno e aiutarlo a lavarsi. Ricordo che i suoi
vicini di casa, a cui il aveva consegnato le chiavi di casa sua, provvedevano a Parte_1
preparargli i pasti, io gli altri amici lo imboccavamo perché l'attore aveva dolore alla spalla” (Cfr. verbale di udienza del 22.10.20219).
Ebbene, deve rilevarsi che le deduzioni attoree, confermate dal teste, relative al periodo di convalescenza e alla necessità di assistenza da parte dei vicini e amici nonché alle escoriazioni e alla difficoltà di deambulazione devono considerarsi conseguenze ordinarie per chi, come l'attore, ha subito una frattura scomposta del malleolo peroneale di sinistra e lesione del legamento deltoideo con conseguente intervento chirurgico.
In altri termini, non sono state prospettate né provate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare la personalizzazione (cfr. Cass. civ., n.
25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al pregiudizio derivante dall'impossibilità, in ragione del sinistro, di trascorre il periodo estivo con la propria figlia.
Al riguardo la Suprema Corte, sempre nella famosa ordinanza sul decalogo del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, ord. n. 27.3.2018 n. 7513), ha chiarito che “6) In
presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o
funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Ne consegue che deve ritersi che il pregiudizio derivante dalla circostanza che il a causa dell'infortunio abbia ridotto le proprie frequentazioni con la propria figlia Parte_1
è "compreso" nel danno alla salute, e che di conseguenza nessun risarcimento aggiuntivo spetta allo stesso, oltre la misura base prevista dalla tabella per una invalidità del 7% ragguagliata all'età della vittima.
A supporto di quanto appena esposto si evidenzia che i giudici di legittimità hanno più
volte precisato che la perduta, modificata o ridotta possibilità di mantenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex multis, sez. 3, Sentenza n. 23778
del 7.11.2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; sez. 3, Sentenza n.
11950 del 16.5.2013, Rv. 626348; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15414 de 13.72011, Rv. 619223;
sez. 3, sentenza n. 24864 del 9.12.2010, Rv. 614875; Sez. L, sentenza n. 25236 del
30.11/2009, Rv. 611026).
In definitiva, il danno non patrimoniale complessivamente riconosciuto in favore di
è costituito esclusivamente dal danno biologico già sopra liquidato in € 17.116,00. Parte_1
A tale importo si aggiunge la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche per come documentate in atti e riportate nella
CTU ammontanti ad € 556,91 (p. 13 CTU), per un ammontare complessivo pari a € 17.672,91, che va sopra va, poi, ridotto del 30 % stante l'apporto causale della condotta del danneggiato per come sopra argomentato.
In definitiva, la somma spettante al a titolo di risarcimento dei danni patiti Parte_1
a causa del sinistro è pari a € 12.370,037.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria,
calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale,
sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione
(cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Spese;
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali vanno compensate per 1/3 stante il parziale accoglimento della domanda attorea.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 26.000, considerata la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'attività processuale concretamente svolta.
Per completezza, si precisa che nelle spese di lite vanno computati anche gli esborsi sostenuti dall'attore (€ 302,00) per la consulenza tecnica di parte, per come documentati in atti (all. n. 20 atto di citazione, sul punto cfr., Cass. civ. n. 26729/2024 “Le spese sostenute
per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano
tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non
si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
ritenendole eccessive o superflue”).
Parimenti, le spese e i compensi per la CTU, già liquidati in atti, vanno compensate per 1/3. La restante parte va posta definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente, per le causali in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore CP_1
della somma di € 12.370,037 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21 maggio
2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (9.8.2015) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. compensa per 1/3 le spese di lite;
3. condanna l' al pagamento, in favore dell'attore, della restante parte CP_1
delle spese processuali che liquida in € 547,00 per spese ed € 1.694,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
4. compensa per 1/3 i compensi di CTU, già liquidati in atti;
5. pone definitivamente a carico di parte convenuta la restante parte di compensi di
CTU, già liquidati in atti;
Così deciso in Reggio Calabria, 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)