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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/09/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 52-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura ex artt. 74 ss. CCII, iscritta al n. P.U. 52-1/2025 proposta dalla
[...]
(C.F. ), con sede legale in PE in Teverina Parte_1 P.IVA_1
(TR), via dei Gelsi, n. 81, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Gestore, dott. Gaetano Lacagnina, sito in Terni, via Lungonera Savoia, n. 76;
- ricorrente
OGGETTO: OMOLOGA DI CONCORDATO MINORE FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 08/07/2025, la ha provveduto a Parte_1 Parte_1 proporre istanza per l'accesso alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, allegando relazione del professionista nominato quale OCC, dott. Gaetano Lacagnina e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.
Con decreto emesso in data 10/07/2025, il giudice designato richiedeva una integrazione della relazione particolareggiata e del relativo ricorso.
Con successivo decreto del 21/07/2025, la scrivente giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 78 CCII, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, della proposta integrativa depositata in data 18.07.2025 e delle relative relazioni dell'OCC, nonché del decreto ammissivo della procedura (disponendone, altresì, la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale) ed assegnava ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che la mancata espressione del voto sarebbe equivalsa, ai sensi dell'art. 79, co. 3, CCII ad assenso alla proposta di concordato.
In data 15/09/2025, il professionista nominato quale OCC, trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione della predetta documentazione a tutti i creditori della ricorrente (ossia, , , Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni, Agenzia CP_1 CP_2 delle Entrate Riscossione, Camera di Commercio dell'Umbria e Comune di Terni) in data
25.07.2025 a mezzo p.e.c. e dichiarando che, nel termine all'uopo assegnato (30 giorni), nessun creditore aveva fatto pervenire l'adesione o la mancata adesione alla proposta, al di là della precisazione del credito pervenuta dall' in data 22.08.2025 e Controparte_3 dalla Camera di Commercio dell'Umbria in data 09.09.2025. Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale degli artt. 78, 79 e 80 CCII, giunge all'odierna decisione.
2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.
Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di concordato minore, si osserva, innanzitutto, quanto segue.
Come già rilevato in sede di decreto di ammissione ex art. 78, co. 1, CCII, sussistono tutti i presupposti richiesti dal Codice della Crisi per consentire alla società ricorrente l'accesso alla procedura di concordato minore, in quanto:
- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente ha la propria sede legale presso PE in Teverina (TR), Comune ricompreso nel circondario di questo
Tribunale, da più di un anno prima del deposito della domanda;
- la parte istante non risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e),
CCII, trattandosi di società di capitali avente ad oggetto la produzione e vendita di articoli di abbigliamento;
non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e presenta requisiti dimensionali non eccedenti i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII;
- sussiste lo stato di sovraindebitamento della ricorrente (da intendersi, ai sensi dell'art. 2, co.
1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), poiché sulla stessa (in liquidazione volontaria sin dal 25/02/2010, v. visura camerale) grava un'esposizione debitoria attuale nei confronti della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione
(e, quindi, al netto delle rinunce dei creditori e , Parte_2 Parte_3 formalizzate all'all. 5 al ricorso) pari a circa € 111.449,69 (di cui € 110.107,34 in privilegio ed € 1.342,35 in chirografo, v. proposta integrativa depositata in data 18/07/2025 e riscontro trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22.08.2025 dall' ), oltre a un debito di € 159,91 nei CP_4 confronti della Camera di Commercio dell'Umbria non ancora iscritto nei ruoli della riscossione (cfr. p.e.c. del 09.09.2025), e ciò a fronte di un attivo disponibile pari a soli € 78,00;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- è stato correttamente effettuato il classamento differenziato dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari;
- la domanda include il piano e vi sono stati allegati i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA concernenti gli ultimi tre anni (2024, 2023 e 2022), nonché le ultime tre dichiarazioni IRAP i cui termini risultano già scaduti ai sensi dell'art. 75, co. 1, lett. a), CCII;
una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria (v. pp.
3-4 della domanda); l'attestazione di non aver compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, CCII, negli
2 ultimi cinque anni;
l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e il relativo domicilio digitale;
- la proposta reca altresì l'indicazione sostanzialmente esatta delle somme dovute a ciascun creditore, tenuto conto, in particolare, dell'esiguità degli scostamenti emersi a seguito delle
“precisazioni di credito” trasmesse dall' , con p.e.c. del 22.08.2025, e dalla Camera di CP_4
Commercio dell'Umbria con p.e.c. del 09.09.2025, rispetto ai crediti indicati nei loro confronti dal piano;
3. Risultano ammissibili e fattibili la proposta e il piano (come modificati con l'istanza integrativa depositata in data 18.07.2025), i quali prevedono, sinteticamente, il pagamento integrale dei costi della procedura (compenso del Gestore della crisi), del 12,05% del credito privilegiato ex artt. 2752 e 2749 c.c. e dell'0,74% del credito chirografario, in una CP_4 CP_4 soluzione unica, entro un mese dall'omologa mediante l'incasso della finanza esterna derivante Parte dall'assegno circolare del valore di € 15.000,00, già consegnato all' da Parte_3
(v. all. 8). Trattasi, quindi, di concordato minore liquidatorio, contemplante l'apporto di risorse esterne garantite da assegno, idonee ad incrementare “in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” ai sensi dell'art. 74, co. 2, CCII, in quanto la finanza esterna promessa da aumenta l'attivo disponibile (sostanzialmente Parte_3 pari a zero) dell'importo di € 15.000,00, attribuendogli, così una consistenza, appunto, di per sé rilevante (v. Trib. Avellino, 7.11.2024, secondo il quale il requisito dell'apporto di risorse esterne idonee ad “incrementare” in misura apprezzabile “l'attivo disponibile”, può ritenersi soddisfatto anche quando la finanza terza costituisca l'unico provento attribuito ai creditori concorsuali, “nel qual caso anzi l'incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz'altro apprezzabile”).
4. In data 15/09/2025, il professionista nominato quale OCC ha trasmesso documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 78, co. 1, CCII a tutti i creditori del ricorrente, specificando e documentando come ciascuno di essi abbia ricevuto la predetta e che nessuno abbia “fatto pervenire l'adesione o la mancata adesione alla proposta”, essendo pervenute soltanto le sopra citate precisazioni di credito, le quali, peraltro, come detto, riportano scostamenti minimi rispetto alla proposta, la cui convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è rimasta incontestata.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 78, co. 2, lett. c) e 79 comma 3 CCII, le mere precisazioni di credito, prive di qualsivoglia riferimento e/o contestazione-dichiarazione di mancata adesione in merito al piano presentato dal ricorrente meritano, invero, di essere ritenute equivalenti a un voto favorevole.
Va, peraltro, rammentato alle parti che nella procedura concordataria non è previsto l'accertamento dei crediti e che le contestazioni afferenti alla misura del credito indicato sono risolte ai soli fini della verifica del raggiungimento delle maggioranze di legge, mentre l'accertamento dell'esatto ammontare del credito potrà essere richiesto dal creditore che vi abbia interesse in un separato giudizio di merito (v. Trib. Milano, 3 marzo 2025; nonché Cass.,
n. 6197/2020, in materia di concordato preventivo). 5. Pertanto, in difetto di dichiarazioni di mancata adesione, il piano deve ritenersi approvato all'unanimità dei creditori interessati.
3 6. Infine, deve precisarsi che il compenso destinato all'OCC - in applicazione dell'art. 81, co.
4 CCII - dovrà essere liquidato dal giudice valutandosi l'attività compiuta, al termine della esecuzione del piano e della presentazione della relazione finale, potendosi operare, nelle more, soltanto accantonamenti in vista di detta liquidazione (e salva, in ogni caso, la possibilità di liquidare un acconto per l'attività sinora svolta).
7. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del concordato minore di cui in premessa.
8. Non essendo pervenute opposizioni in senso tecnico, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
OMOLOGA il concordato minore proposto dalla Parte_1
(C.F ), con sede legale in PE in Teverina (TR), via dei
[...] P.IVA_1
Gelsi, n. 81; DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE
- a cura dell'OCC, la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili;
- che, ai sensi dell'art. 81, co. 1, CCII il debitore proceda puntualmente all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza dell'OCC;
- che i pagamenti dei creditori avvengano mediante appositi piani di riparto, previo parere favorevole dell'OCC circa la conformità del pagamento proposto al piano omologato, e deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice, il quale, mediante apposito “visto” telematico, autorizzerà lo svincolo delle somme;
- che l'OCC depositi ogni tre mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano, nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81, co. 3 CCII. Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.
Terni, 17/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura ex artt. 74 ss. CCII, iscritta al n. P.U. 52-1/2025 proposta dalla
[...]
(C.F. ), con sede legale in PE in Teverina Parte_1 P.IVA_1
(TR), via dei Gelsi, n. 81, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Gestore, dott. Gaetano Lacagnina, sito in Terni, via Lungonera Savoia, n. 76;
- ricorrente
OGGETTO: OMOLOGA DI CONCORDATO MINORE FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 08/07/2025, la ha provveduto a Parte_1 Parte_1 proporre istanza per l'accesso alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, allegando relazione del professionista nominato quale OCC, dott. Gaetano Lacagnina e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.
Con decreto emesso in data 10/07/2025, il giudice designato richiedeva una integrazione della relazione particolareggiata e del relativo ricorso.
Con successivo decreto del 21/07/2025, la scrivente giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 78 CCII, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, della proposta integrativa depositata in data 18.07.2025 e delle relative relazioni dell'OCC, nonché del decreto ammissivo della procedura (disponendone, altresì, la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale) ed assegnava ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che la mancata espressione del voto sarebbe equivalsa, ai sensi dell'art. 79, co. 3, CCII ad assenso alla proposta di concordato.
In data 15/09/2025, il professionista nominato quale OCC, trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione della predetta documentazione a tutti i creditori della ricorrente (ossia, , , Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni, Agenzia CP_1 CP_2 delle Entrate Riscossione, Camera di Commercio dell'Umbria e Comune di Terni) in data
25.07.2025 a mezzo p.e.c. e dichiarando che, nel termine all'uopo assegnato (30 giorni), nessun creditore aveva fatto pervenire l'adesione o la mancata adesione alla proposta, al di là della precisazione del credito pervenuta dall' in data 22.08.2025 e Controparte_3 dalla Camera di Commercio dell'Umbria in data 09.09.2025. Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale degli artt. 78, 79 e 80 CCII, giunge all'odierna decisione.
2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.
Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di concordato minore, si osserva, innanzitutto, quanto segue.
Come già rilevato in sede di decreto di ammissione ex art. 78, co. 1, CCII, sussistono tutti i presupposti richiesti dal Codice della Crisi per consentire alla società ricorrente l'accesso alla procedura di concordato minore, in quanto:
- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente ha la propria sede legale presso PE in Teverina (TR), Comune ricompreso nel circondario di questo
Tribunale, da più di un anno prima del deposito della domanda;
- la parte istante non risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e),
CCII, trattandosi di società di capitali avente ad oggetto la produzione e vendita di articoli di abbigliamento;
non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e presenta requisiti dimensionali non eccedenti i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII;
- sussiste lo stato di sovraindebitamento della ricorrente (da intendersi, ai sensi dell'art. 2, co.
1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), poiché sulla stessa (in liquidazione volontaria sin dal 25/02/2010, v. visura camerale) grava un'esposizione debitoria attuale nei confronti della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione
(e, quindi, al netto delle rinunce dei creditori e , Parte_2 Parte_3 formalizzate all'all. 5 al ricorso) pari a circa € 111.449,69 (di cui € 110.107,34 in privilegio ed € 1.342,35 in chirografo, v. proposta integrativa depositata in data 18/07/2025 e riscontro trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22.08.2025 dall' ), oltre a un debito di € 159,91 nei CP_4 confronti della Camera di Commercio dell'Umbria non ancora iscritto nei ruoli della riscossione (cfr. p.e.c. del 09.09.2025), e ciò a fronte di un attivo disponibile pari a soli € 78,00;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- è stato correttamente effettuato il classamento differenziato dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari;
- la domanda include il piano e vi sono stati allegati i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA concernenti gli ultimi tre anni (2024, 2023 e 2022), nonché le ultime tre dichiarazioni IRAP i cui termini risultano già scaduti ai sensi dell'art. 75, co. 1, lett. a), CCII;
una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria (v. pp.
3-4 della domanda); l'attestazione di non aver compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, CCII, negli
2 ultimi cinque anni;
l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e il relativo domicilio digitale;
- la proposta reca altresì l'indicazione sostanzialmente esatta delle somme dovute a ciascun creditore, tenuto conto, in particolare, dell'esiguità degli scostamenti emersi a seguito delle
“precisazioni di credito” trasmesse dall' , con p.e.c. del 22.08.2025, e dalla Camera di CP_4
Commercio dell'Umbria con p.e.c. del 09.09.2025, rispetto ai crediti indicati nei loro confronti dal piano;
3. Risultano ammissibili e fattibili la proposta e il piano (come modificati con l'istanza integrativa depositata in data 18.07.2025), i quali prevedono, sinteticamente, il pagamento integrale dei costi della procedura (compenso del Gestore della crisi), del 12,05% del credito privilegiato ex artt. 2752 e 2749 c.c. e dell'0,74% del credito chirografario, in una CP_4 CP_4 soluzione unica, entro un mese dall'omologa mediante l'incasso della finanza esterna derivante Parte dall'assegno circolare del valore di € 15.000,00, già consegnato all' da Parte_3
(v. all. 8). Trattasi, quindi, di concordato minore liquidatorio, contemplante l'apporto di risorse esterne garantite da assegno, idonee ad incrementare “in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” ai sensi dell'art. 74, co. 2, CCII, in quanto la finanza esterna promessa da aumenta l'attivo disponibile (sostanzialmente Parte_3 pari a zero) dell'importo di € 15.000,00, attribuendogli, così una consistenza, appunto, di per sé rilevante (v. Trib. Avellino, 7.11.2024, secondo il quale il requisito dell'apporto di risorse esterne idonee ad “incrementare” in misura apprezzabile “l'attivo disponibile”, può ritenersi soddisfatto anche quando la finanza terza costituisca l'unico provento attribuito ai creditori concorsuali, “nel qual caso anzi l'incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz'altro apprezzabile”).
4. In data 15/09/2025, il professionista nominato quale OCC ha trasmesso documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 78, co. 1, CCII a tutti i creditori del ricorrente, specificando e documentando come ciascuno di essi abbia ricevuto la predetta e che nessuno abbia “fatto pervenire l'adesione o la mancata adesione alla proposta”, essendo pervenute soltanto le sopra citate precisazioni di credito, le quali, peraltro, come detto, riportano scostamenti minimi rispetto alla proposta, la cui convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è rimasta incontestata.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 78, co. 2, lett. c) e 79 comma 3 CCII, le mere precisazioni di credito, prive di qualsivoglia riferimento e/o contestazione-dichiarazione di mancata adesione in merito al piano presentato dal ricorrente meritano, invero, di essere ritenute equivalenti a un voto favorevole.
Va, peraltro, rammentato alle parti che nella procedura concordataria non è previsto l'accertamento dei crediti e che le contestazioni afferenti alla misura del credito indicato sono risolte ai soli fini della verifica del raggiungimento delle maggioranze di legge, mentre l'accertamento dell'esatto ammontare del credito potrà essere richiesto dal creditore che vi abbia interesse in un separato giudizio di merito (v. Trib. Milano, 3 marzo 2025; nonché Cass.,
n. 6197/2020, in materia di concordato preventivo). 5. Pertanto, in difetto di dichiarazioni di mancata adesione, il piano deve ritenersi approvato all'unanimità dei creditori interessati.
3 6. Infine, deve precisarsi che il compenso destinato all'OCC - in applicazione dell'art. 81, co.
4 CCII - dovrà essere liquidato dal giudice valutandosi l'attività compiuta, al termine della esecuzione del piano e della presentazione della relazione finale, potendosi operare, nelle more, soltanto accantonamenti in vista di detta liquidazione (e salva, in ogni caso, la possibilità di liquidare un acconto per l'attività sinora svolta).
7. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del concordato minore di cui in premessa.
8. Non essendo pervenute opposizioni in senso tecnico, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
OMOLOGA il concordato minore proposto dalla Parte_1
(C.F ), con sede legale in PE in Teverina (TR), via dei
[...] P.IVA_1
Gelsi, n. 81; DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE
- a cura dell'OCC, la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili;
- che, ai sensi dell'art. 81, co. 1, CCII il debitore proceda puntualmente all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza dell'OCC;
- che i pagamenti dei creditori avvengano mediante appositi piani di riparto, previo parere favorevole dell'OCC circa la conformità del pagamento proposto al piano omologato, e deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice, il quale, mediante apposito “visto” telematico, autorizzerà lo svincolo delle somme;
- che l'OCC depositi ogni tre mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano, nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81, co. 3 CCII. Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.
Terni, 17/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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