Articolo 3 della Legge 4 ottobre 1966, n. 860
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 novembre 1966
Art. 3.
Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1 luglio 1960 fino all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.
Sono altresi' convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantita' e valore:
a) le cessioni gratuite all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia di materiali della Marina militare per lire 232 milioni 540.000 e di materiali della Aeronautica militare per lire 1.512.352.000;
b) le cessioni gratuite alla Repubblica somala di materiali della Guardia di finanza per lire 1.007.367 e di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per lire 17.185.879.
I consegnatari delle Amministrazioni che hanno ceduto i beni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti rispettivamente l'avvenuta consegna all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o alla Repubblica somala dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.
I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui al primo comma, sono emessi dai Ministri interessati e sottoposti per i rispettivi controlli alle competenti Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti.
Entrata in vigore il 9 novembre 1966