Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 454/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454/2025 R.G., posta in deliberazione sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente all'udienza del 14 maggio
2025, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, rito Cartabia, promossa da:
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Foggia, alla Via S. Pellico n. 156, presso lo studio dell'avv.
SCOPECE ROSA, c.f.: , dalla quale è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE contro
, c.f.: CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 14.05.2025 l'unico procuratore presente ha chiesto che la causa fosse decisa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2025 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale con è nato il figlio (nato CP_1 Per_1
a Foggia il 30.09.2011), ha chiesto all'intestato Tribunale: di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
di disciplinare il diritto di visita paterno;
di assegnare la casa familiare alla ricorrente;
di disporre l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio, versando mensilmente alla ricorrente un assegno di euro 400,00, o di altro minore o maggiore importo ritenuto equo di giustizia, con decorrenza dal momento della domanda, oltre spese straordinarie per il minore da sostenersi nella misura del 50% da ciascun genitore;
di disporre la percezione esclusiva da parte della madre dell'assegno unico universale dovuto per il figlio minore.
In particolare, la ricorrente ha dedotto a fondamento delle domande l'impossibilità del protrarsi della convivenza con il resistente a causa di incompatibilità caratteriali, il suo occuparsi, da sempre, in via esclusiva delle esigenze economiche del minore, affetto da disturbi del comportamento ed apprendimento e che, mentre lei svolge lavoro come barista, il resistente svolge attività lavorativa come guardiano, seppur non regolarizzata. Inoltre, ha riportato di essere destinatari di assegnazione di alloggio popolare dell'Arca Capitanata e che, il suo invito di procedere in via consensuale alla definizione delle questioni sul figlio è rimasto privo di riscontro. Per_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e fissato la prima udienza in data 07.05.2025, poi differita al 14.05.2025.
A detta udienza è comparso il solo difensore di parte ricorrente, il quale, stante la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché
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regolarmente citato, e l'assenza di necessità istruttorie, ha chiesto rimettersi immediatamente la causa al Collegio per la decisione, insistendo sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice relatore, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, CP_1
seppur regolarmente citato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
Premesso ciò, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato.
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il Giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole sempre e solo avendo di mira il perseguimento dell'interesse degli stessi.
1. Sull'affidamento del figlio, sulla collocazione e sul diritto di visita.
La ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso del figlio con collocazione stabile presso di lei e, contestualmente, la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo
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della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale o di precise e severe controindicazioni che possano far propendere per l'affido esclusivo.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Inoltre, va accolta la domanda di collocazione del minore presso la madre, tenuto conto del principio del best interest dei minori che deve guidare il
Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previa intesa con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre
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potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle 20:00, così come il venerdì della seconda e quarta settimana di ogni mese sempre dalle ore 16:00 alle 20:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì al giorno di Pasqua o dalla sera del giorno di Pasqua fino al martedì; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto e da concordarsi entro fine maggio di ciascun anno;
e) nelle giornate di altre festività e ricorrenze ad anni alterni.
2. Sull'assegnazione della casa familiare.
Disposta la collocazione del figlio minore presso la madre, la casa Per_1 familiare, costituita dall'abitazione popolare sita in Foggia alla Via Lucera n.
283/B assegnata dall'Arca Capitanata, va assegnata alla ricorrente
[...]
, trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse Parte_1 dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn.
21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
3. Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio minore Per_1
Relativamente al mantenimento del minore, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali di ciascun figlio, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
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Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore contributo che la madre fornirà in Per_1
via diretta, quale genitore collocatario.
La ricorrente, nello specifico, ha richiesto un assegno mensile di mantenimento di euro 400,00 o, in subordine, definito secondo un minore o maggiore importo ritenuto equo di giustizia, oltre alla domanda di percepire in via esclusiva l'A.U.U., il quale precisa essere di euro 199,00.
Detto ciò, al fine di definire adeguatamente il quantum, va valutata la situazione economica e reddituale delle parti.
La ricorrente svolge lavoro come barista e ha documentato in atti un reddito complessivo di euro 5.661,00 relativo all'anno 2021 (cfr. modello 730/2022), di euro 11.810,00 relativo all'anno 2022 (cfr. modello 730/2023) e di euro
14.859,00 relativo all'anno 2023 (cfr. modello 730/2024).
Il resistente, a dire della ricorrente, invece, svolge attività lavorativa come guardiano ma senza regolarità; non essendosi costituito in giudizio, non vi è una sua dichiarazione dei redditi, né si sono potute reperire maggiori informazioni circa la sua attività lavorativa.
Sulla base della descritta situazione e tenuto conto che la casa familiare è stata assegnata alla ricorrente stante la collocazione presso di lei del minore per cui il resistente dovrà di conseguenza reperirsi un'altra Per_1
soluzione abitativa, considerata la potenziale capacità reddituale della ricorrente nonché del resistente in ragione del lavoro svolto e della sua età e valutate le esigenze del figlio in relazione alla sua età, il Collegio ritiene congruo onerare il resistente, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda (ossia dal 02.02.2025, in quanto, nonostante sia possibile che il resistente stia ancora vivendo nella casa familiare, come può desumersi dall'avvenuta notifica a mani proprie presso detta abitazione e, dunque, dovrebbe aver contribuito in via diretta sino ad ora al mantenimento del figlio, va però considerato che la ricorrente ha riportato come il padre non abbia mai
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contribuito al sostentamento del figlio, per cui si presume che questa situazione si sia protratta anche dopo l'instaurazione del giudizio), del versamento a , a titolo di contribuzione al mantenimento Parte_1
del figlio minore entro il 27 di ogni mese, della somma mensile di Per_1
€ 200,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto alla ricorrente, tenuto conto che la Cassazione, con recente ordinanza n.
4672/2025, ha previsto la possibilità di disporre la percezione integrale dell'A.U.U. da parte del genitore collocatario del figlio minore.
Difatti, nel caso di specie, la richiesta della ricorrente di percepire in via esclusiva tale assegno risulta fondata, stante il timore espresso che, ove nulla venisse versato dal padre per il figlio, sarebbe difficile il recupero delle dovute somme in considerazione dell'irregolarità della situazione lavorativa;
per cui, la percezione al 100% dell'A.U.U. della madre, valutata la motivazione della ricorrente, appare una soluzione da accogliere al fine di facilitarle la gestione economica del figlio e per meglio compensare gli assetti economici tra le parti.
4. Sulle spese processuali.
Le spese processuali devono restare a carico della ricorrente posta la necessarietà della pronuncia di una regolamentazione nei riguardi del figlio minore nonché l'assenza di contrasto determinata dalla mancata costituzione del resistente e, inoltre, non risultando prova in atti che il resistente sia stato effettivamente contattato al fine di addivenire ad una soluzione consensuale sulle questioni relative al figlio, non essendo sufficiente la mera asserzione della ricorrente al riguardo. Per queste ragioni, non può considerarsi sussistente un'effettiva soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
stabile presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
2. assegna la casa familiare a , perché continui ad abitarla Parte_1
unitamente al figlio minore presso di sé collocato in via Per_1
prevalente;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio minore mediante il versamento a Per_1 Parte_1 entro il giorno 27 di ogni mese, della somma di € 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio, così come Contr previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il;
4. dispone che il versamento dell'A.U.U. dovuto in favore del figlio minore sia percepito interamente dalla ricorrente;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 27 maggio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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