TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1436/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
01.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Tonelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Annullamento di ordinanza-ingiunzione emessa dall' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “In via principale, voglia accertare e dichiarare la Parte_1 nullità/annullabilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002115608 CP_ emessa dall' di e notificata al ricorrente in data 09/08/2024 – e CP_1 conseguentemente annullarla e/o renderla nulla -per tutti i motivi esposti in narrativa sia in punto di fatto che di diritto. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle doglianze di nullità/annullabilità e/o illegittimità dell'impugnata CP_ ordinanza ingiunzione n. OI-002115608 emessa dall' di e notificata al CP_1 ricorrente in data 09/08/2024, rideterminare la comminata sanzione amministrativa al minimo edittale, anche in ragione della personalità e condotta del ricorrente, della sua breve durata nella carica di amministratore unico della Fonderia M.M.L. S.r.l., delle dimensioni della propria attività economica e delle circostanze di fatto e di diritto del caso de quo, per come esposte e illustrate in ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per la parte resistente contumace. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.09.2024, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002115608, notificata in data 09.08.2024 e CP_ concernente l'atto di accertamento n. .6200.21/01/2020.0011652, emesso dall' CP_1
e notificato in data 13.02.2020, per violazione dell'art. 2, comma 1bis, del decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, in relazione all'anno 2018; in subordine, si domandava la rideterminazione della sanzione nella quota minima prevista per legge.
2. In particolare, la richiesta di annullamento si fondava sui seguenti motivi:
a. il ricopriva la carica di amministratore unico della Fonderia M.M.L. S.r.l. Pt_1 dal 01.06.2019 al 03.12.2019;
b. in data 27.01.2021 la suddetta società provvedeva al pagamento presso l'Agenzia CP_
di delle quote non versate, pari ad € 4.170,15; Controparte_2
c. detto versamento era eseguito nei termini di legge, in considerazione del periodo di sospensione previsto dalla normativa adottata nel periodo di emergenza pandemica da COVID-19;
Pag. 2 di 5 d. il rilascio del DURC in data 11.07.2024 confermava la regolarità nei versamenti contributivi da parte della società Fonderia M.M.L. s.r.l.;
e. il in ogni caso non poteva essere ritenuto responsabile della contravvenzione Pt_1 contestata, in quanto nominato amministratore in epoca successiva rispetto al termine entro cui doveva essere eseguito il versamento dei contributi relativi all'anno 2018;
f. nessuna contestazione era stata inviata al ricorrente in merito all'omesso versamento in oggetto, così invalidando la successiva ordinanza-ingiunzione;
g. il provvedimento impugnato risultava del tutto carente sotto il profilo motivazionale.
3. Con decreto del 03.10.2024 questo ufficio disponeva la sospensione dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
4. L' regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e, quindi, non forniva CP_1 alcuna ricostruzione alternativa all'organo giudicante. .
5. Pertanto, la parte convenuta deve essere dichiarata contumace.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Sono meritevoli di accoglimento i motivi indicati nel ricorso e sopra riportati.
9. In primo luogo, va evidenziato che dalla documentazione depositata risulta che la società Fonderia M.M.L. s.r.l. in data 27.01.2021 ha provveduto al pagamento dei contributi previdenziali omessi (doc. 5). Tale pagamento è da considerare tempestivo, in ragione del periodo di sospensione previsto dalla legislazione emanata nel periodo di crisi pandemica da COVID-19.
Pag. 3 di 5 10. La regolarità del versamento contributivo trova conferma nell'emissione del DURC in data 11.07.2024 (doc. 6), che attesta l'avvenuta esecuzione di tutti i pagamenti dovuti dalla suddetta società.
11. Anche l'ulteriore motivo evidenziato in ricorso risulta fondato. Il ricorrente, in relazione al periodo in cui è maturata l'omissione accertata dall' non era il legale CP_1 rappresentante della Fonderia M.M.L. s.r.l., così come risulta dai doc. 1) e 2). Pertanto, la contravvenzione in questione non poteva essere contestata al Pt_1
12. L'ordinanza-ingiunzione impugnata, quindi, risulta emessa illegittimamente e deve essere annullata.
13. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi indicati dal ricorrente.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di contenzioso da ricondurre allo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002115608 emessa dell' nei confronti di e notificata in data 09.08.2024, in relazione CP_1 Parte_1 all'atto di accertamento n. .6200.21/01/2020.0011652 notificato in data CP_1
13.02.2020;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.769,00 CP_1 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Tonelli, dichiaratisi antistataria.
Pisa, 01.10.2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1436/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
01.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Tonelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Annullamento di ordinanza-ingiunzione emessa dall' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “In via principale, voglia accertare e dichiarare la Parte_1 nullità/annullabilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002115608 CP_ emessa dall' di e notificata al ricorrente in data 09/08/2024 – e CP_1 conseguentemente annullarla e/o renderla nulla -per tutti i motivi esposti in narrativa sia in punto di fatto che di diritto. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle doglianze di nullità/annullabilità e/o illegittimità dell'impugnata CP_ ordinanza ingiunzione n. OI-002115608 emessa dall' di e notificata al CP_1 ricorrente in data 09/08/2024, rideterminare la comminata sanzione amministrativa al minimo edittale, anche in ragione della personalità e condotta del ricorrente, della sua breve durata nella carica di amministratore unico della Fonderia M.M.L. S.r.l., delle dimensioni della propria attività economica e delle circostanze di fatto e di diritto del caso de quo, per come esposte e illustrate in ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per la parte resistente contumace. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.09.2024, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002115608, notificata in data 09.08.2024 e CP_ concernente l'atto di accertamento n. .6200.21/01/2020.0011652, emesso dall' CP_1
e notificato in data 13.02.2020, per violazione dell'art. 2, comma 1bis, del decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, in relazione all'anno 2018; in subordine, si domandava la rideterminazione della sanzione nella quota minima prevista per legge.
2. In particolare, la richiesta di annullamento si fondava sui seguenti motivi:
a. il ricopriva la carica di amministratore unico della Fonderia M.M.L. S.r.l. Pt_1 dal 01.06.2019 al 03.12.2019;
b. in data 27.01.2021 la suddetta società provvedeva al pagamento presso l'Agenzia CP_
di delle quote non versate, pari ad € 4.170,15; Controparte_2
c. detto versamento era eseguito nei termini di legge, in considerazione del periodo di sospensione previsto dalla normativa adottata nel periodo di emergenza pandemica da COVID-19;
Pag. 2 di 5 d. il rilascio del DURC in data 11.07.2024 confermava la regolarità nei versamenti contributivi da parte della società Fonderia M.M.L. s.r.l.;
e. il in ogni caso non poteva essere ritenuto responsabile della contravvenzione Pt_1 contestata, in quanto nominato amministratore in epoca successiva rispetto al termine entro cui doveva essere eseguito il versamento dei contributi relativi all'anno 2018;
f. nessuna contestazione era stata inviata al ricorrente in merito all'omesso versamento in oggetto, così invalidando la successiva ordinanza-ingiunzione;
g. il provvedimento impugnato risultava del tutto carente sotto il profilo motivazionale.
3. Con decreto del 03.10.2024 questo ufficio disponeva la sospensione dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
4. L' regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e, quindi, non forniva CP_1 alcuna ricostruzione alternativa all'organo giudicante. .
5. Pertanto, la parte convenuta deve essere dichiarata contumace.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Sono meritevoli di accoglimento i motivi indicati nel ricorso e sopra riportati.
9. In primo luogo, va evidenziato che dalla documentazione depositata risulta che la società Fonderia M.M.L. s.r.l. in data 27.01.2021 ha provveduto al pagamento dei contributi previdenziali omessi (doc. 5). Tale pagamento è da considerare tempestivo, in ragione del periodo di sospensione previsto dalla legislazione emanata nel periodo di crisi pandemica da COVID-19.
Pag. 3 di 5 10. La regolarità del versamento contributivo trova conferma nell'emissione del DURC in data 11.07.2024 (doc. 6), che attesta l'avvenuta esecuzione di tutti i pagamenti dovuti dalla suddetta società.
11. Anche l'ulteriore motivo evidenziato in ricorso risulta fondato. Il ricorrente, in relazione al periodo in cui è maturata l'omissione accertata dall' non era il legale CP_1 rappresentante della Fonderia M.M.L. s.r.l., così come risulta dai doc. 1) e 2). Pertanto, la contravvenzione in questione non poteva essere contestata al Pt_1
12. L'ordinanza-ingiunzione impugnata, quindi, risulta emessa illegittimamente e deve essere annullata.
13. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi indicati dal ricorrente.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di contenzioso da ricondurre allo scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002115608 emessa dell' nei confronti di e notificata in data 09.08.2024, in relazione CP_1 Parte_1 all'atto di accertamento n. .6200.21/01/2020.0011652 notificato in data CP_1
13.02.2020;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.769,00 CP_1 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Tonelli, dichiaratisi antistataria.
Pisa, 01.10.2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5